Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/04/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10596/2021 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10596/2021 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 22/09/1978 ed elettivamente domiciliato in Siderno (RC), Via Trento 53, presso e nello studio dell'Avv. RICUPERO ANTONIO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in atti congiuntamente all'Avv. LAMBERTO
FERRARA (C.F. C.F._3
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._4
27/12/1973 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE) presso e nello studio dell'Avv.
MAGNONE ELENA (C.F. , che la rappresenta e difende in C.F._5 forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO a cura della cancelleria
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
➢ disporre l'obbligo in capo all'odierno ricorrente di provvedere al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, ad e quale contributo ordinario al loro mantenimento, della Parte_2 Parte_3 somma complessiva di euro 400,00= mensili, o altra meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo tribunale adito, importo andrà poi rivalutato secondo gli indici ISTAT;
➢ disporre il pagamento delle spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Dipartimento di orientamento uniforme di questa Sezione del 15.09.2016, nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
➢ disporre che nulla sia richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di contributo al mantenimento;
➢ disporre che il Tribunale Ill.mo, previo l'espletamento degli incombenti previsti dalla legge, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ZO (VV) il 6 giugno 2002, Atto n. 7 P. II S. A Anno
2002, in regime di comunione dei beni. tra i coniugi e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra precisate, ed ordini all'Ufficiale di Stato Civile del ZO (VV) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Piaccia all'Ill.mo Presidente, contraiis rejectis, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
ZO (VV) in data 06/06/2002, registrato con Atto n. 7 P. II S. A Anno 2002; - respingere ogni ulteriore domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. - porre a carico del Signor un contributo al Pt_1 mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti di euro 600,00 mensili, da versarsi in favore dell'esponente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate dal Documento di orientamento uniforme di questa sezione del 15.09.2016; - porre a carico del Signor un assegno divorzile Pt_1 di euro 200,00 mensili, da versarsi in favore dell'esponente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT. - Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 29/11/2021 dal Sig. al fine di Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la Sig.ra in data 06/06/2002 unitamente alla modifica delle CP_1 condizioni stabilite in sede di separazione mediante sentenza n° 629/2020;
Rilevato in particolare che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in ZO (VV) il
06/06/2002 (Atto n. 7 P. II S. A Anno 2002) e che dalla loro unione sono nati
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 in data 30/10/2002 a Genova (GE) due gemelli, e in oggi Per_2 Per_1 maggiorenni;
b) i coniugi si sono separati con sentenza n° 629/2020 la quale ha disposto, in sintesi, l'affidamento condiviso dei figli, in allora minorenni, ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ed incontri con il padre previo accordo tra le parti ed in punto economico ha disposto che il padre versasse a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro 600,00 (importo da rivalutare secondo gli indicati ISTAT), oltre il 100% delle spese straordinarie e a titolo di contributo della moglie la somma mensile di euro 200,00 (importo da rivalutare secondo gli indicati ISTAT); c) il ricorrente mediante ricorso introduttivo del 29/11/2021 ha evidenziato un peggioramento delle proprie condizioni economiche per l'impossibilità di svolgere lavoro straordinario e, a causa delle sue precarie condizioni di salute, non più in grado di svolgere giornate lavorative extra e ha chiesto una riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli, oltre che la divisione per metà delle spese straordinarie;
ha inoltre chiesto che l'assegno di mantenimento dei figli venisse versato direttamente a loro in quanto divenuti maggiorenni;
il Sig. ha infine chiesto la revoca del contributo Pt_1 al mantenimento della moglie atteso che la stessa è percettrice di reddito di cittadinanza e di redditi da lavoro non in regola;
d) parte resistente, Sig.ra costituendosi in data 10/05/2022 ha CP_1 dedotto che:
• i figli gemelli, ormai maggiorenni, continuano a convivere con la madre autodeterminandosi in merito alle modalità e tempistiche della frequentazione con il padre;
• la posizione reddituale del Sig. alla luce delle dichiarazioni 2020 e Pt_1
2021 dal medesimo prodotte in atti, risulta addirittura migliorata
(reddito netto medio annuo di euro 26.000 circa);
• la stessa è priva di qualsivoglia occupazione lavorativa, sebbene abbia mostrato impegno e serietà nel cercare una propria collocazione nel mondo del lavoro;
• nell'ottobre 2020 le è stato diagnosticato un tumore all'utero che l'ha costretta ad interventi chirurgici e cicli terapici;
• proprio in virtù di tale grave stato di malattia, la stessa è titolare di una pensione d'invalidità di euro 400,00 circa mensili, a cui si aggiungono 64,00 euro mensili percepiti mediante reddito di cittadinanza;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 • la stessa è gravata di un affitto di euro 391,00 mensili per la concessione in godimento della casa di Edilizia Popolare di cui è assegnataria, ove vive con i figli;
• malgrado la sentenza di separazione abbia disposto la previa rivalutazione degli importi mensili dovuti sia a titolo di contributo per i figli che per la moglie a far data dal dicembre 2018, l'odierno ricorrente non ha mai corrisposto alcunché a tale titolo;
e) mediante ordinanza ex art. 4, comma 8, Legge n. 898/1970 del 17/10/2022 la Dott.ssa Valeria Ardoino ha confermato le condizioni di separazione di cui alla sentenza n° 629/2020 del Tribunale di Genova pubblicata il 18/03/2020 (ad eccezione di quanto statuito in punto affidamento e collocazione dei figli, divenuti nel frattempo maggiorenni) evidenziando un sostanziale mantenimento dei livelli reddituali in capo al Sig. Pt_1
f) mediante memoria integrativa del 29/12/2022 il ricorrente ha ribadito di percepire un reddito decisamente inferiore a quello percepito nel corso del procedimento di separazione ed ha dedotto di non essere più in condizione di provvedere al saldo delle somme come disposte dal Tribunale con la sentenza di separazione, tenendo conto che lo stesso deve altresì provvedere al suo mantenimento, avendo necessità di saldare il proprio affitto pari attualmente ad
€ 350,00 mensili oltre spese di amministrazione, e provvedere a tutte le necessità quotidiane;
g) mediante successiva memoria difensiva del 25/01/2023 la convenuta ha reiterato le medesime conclusioni di cui all'atto di costituzione e risposta;
h) mediante sentenza non definitiva n° 937/2023 del 31/03/2023 pubblicata in data 17/04/2023 il Tribunale di Genova ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 06/06/2002 in ZO (VV) da e disponendo con separata ordinanza, la Parte_1 CP_1 prosecuzione del giudizio in istruttoria;
i) le parti hanno depositato le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c.; j) in data 23/01/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/10/2023, la dott.ssa Valeria Ardoino ha ordinato alle parti di esibire in giudizio le ultime tre dichiarazioni dei redditi ed ha ammesso le prove orali per testimoni, limitatamente a due, sui capitoli n.ri 6 (Vero che la Signora in CP_1 corso di matrimonio, si è sempre occupata di tutto ciò che riguardava la gestione della casa, dei figli, degli incombenti domestici e delle questioni burocratiche riguardanti la famiglia) e 7 (Vero che il menage familiare venutosi ad instaurare in corso di matrimonio e con la nascita dei figli, in base al quale la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Signora si occupava della famiglia e il Signor delle necessità CP_1 Pt_1 economiche del nucleo è frutto di una scelta condivisa fra i coniugi) di cui alla memoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c. di parte resistente, rigettando per il resto le altre istanze di prove dedotte dalle parti;
k) all'udienza del 16/05/2024 dinanzi al Giudice Istruttore, Dott. Matteo Gatti, è stata escusso:
• dapprima il teste il quale ha affermato: Testimone_1
- “Mi chiamo nata il [...] a [...], lavoro come Testimone_1 commessa in una profumeria a Genova;
conosco sia sia Parte_1
con lei siamo amiche di infanzia, la conosco fin da quando CP_1 eravamo ragazzine;
l'ho conosciuto quando si è fidanzata Pt_1 CP_1 con lui, all'incirca sarà stato il 2000; lavoravano tutti e due sulle Grandi Navi Veloci;
non ho interesse nella presente causa”;
- in relazione al capitolo 6: “sì, lo assicuro;
lo so perché frequento casa di
da sempre la frequento;
prima era la casa coniugale, ora ci vive lei;
CP_1 mi è capitato spesso di andarci, anche quando c'era in quelle Pt_1 occasioni ho visto che lei manteneva la casa in ordine, accudiva i figli;
ho visto che ha passato ore con loro sui libri di scuola;
ho visto che si occupava della pulizia di casa;
se ne occupa ancora adesso che è malata (lo so sempre perché frequento casa sua, ad esempio ieri sera ero da lei); so che lei si è occupata della spesa di casa, a volte siamo andate insieme a fare la spesa;
lei si occupa e si è occupata di pagare le bollette di casa”;
- in relazione al capitolo 7: “sì, è vero, lo so perché me lo ha detto CP_1 mi ha anche detto che il papà di non vedeva di buon CP_1 Pt_1 grado il fatto che lei fosse una marittima e avrebbe voluto invece che sbarcasse a terra”;
• successivamente il teste il quale ha dichiarato: Tes_2
- “Mi chiamo nata a [...] il [...], non lavoro, sono Tes_2 casalinga;
sono sorella di conosco da quando CP_1 Parte_1 si sono sposati con mia sorella;
non ho interesse nella presente causa”;
- in relazione al capitolo 6: “Sì, è vero, lo so perché me lo ha detto
inoltre avendo due gemelli io ho frequentato spesso casa loro;
io ero CP_1
“di casa”; quando i bambini erano piccoli, ero a casa loro anche tutti i giorni;
andava a lavorare il mattino e tornava la sera verso le 18.30 Parte_1 circa”;
- in relazione al capitolo 7: “Sì, è vero, lo so perché ne ho parlato tante volte con mia sorella;
è capitato, quando i bambini avevano 14 mesi, che mia sorella in mia presenza davanti al marito dicesse che sarebbe voluta andare a
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 lavorare, e poi sia io sia il marito abbiamo fatto ragionare mia sorella e anche lei ha convenuto di non poterci andare perché uno dei gemelli era sempre malato”. l) a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno depositato le comparse conclusionali nonché le memorie di replica insistendo nell'accoglimento delle suddette conclusioni.
Osserva quanto segue.
Essendo i figli maggiorenni (ma pacificamente non economicamente autosufficienti) questo ufficio è chiamato a decidere solo sulle questioni economiche attinenti al mantenimento dei figli nonché sulla richiesta di assegno divorzile della moglie.
Le parti hanno depositato le dichiarazioni dei redditi da cui risultano i seguenti redditi:
ANNO FISCALE 2020 2020 2021 2021 2022 2022
(marito/moglie) Per_3 CP_2 CP_2 CP_2
REDDITO IMPONIBILE 28417 15269 30307 10642 25240 8118
IMPOSTA -3463 -3735 -3346 CP_3
ADD. IRPEF REGIONALE -429 -473 -290
ADD. IRPEF COMUNALE -226 -242 -282 Bonus Irpef
Trattamento integrativo
Locazione immobile
Cedolare secca
REDDITO EFFETTIVO 24299 15269 25857 10642 21322 8118
Reddito medio mensile 12 mesi 2024,91 1272,41 2154,75 886,83 1776,83 676,5
Reddito medio triennale 1985,5 945,25
Dalle dichiarazioni del 2017 e 2019 del marito risultano poi i seguenti redditi:
ANNO FISCALE 2017 2019
REDDITO
IMPONIBILE 33088 30281
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 CP_4
-6061 -4844
[...]
ADD.
[...]
-537 -472 CP_5
ADD. IRPEF
COMUNALE -264 -242
REDDITO EFFETTIVO 28243 26742
Reddito medio mensile 12 mesi 2353,583 2228,5
Da tali dichiarazioni emerge una differenza di reddito tra i coniugi di 1 a 2. Va evidenziato che il reddito della moglie è costituito dalla pensione di invalidità e dall'assegno di mantenimento di 200 Euro versato dal marito. Rispetto ai redditi percepiti in sede di separazione i redditi del marito sono mediamente diminuiti di 200 Euro al mese.
Il matrimonio è durato 20 anni: i due figli, nati in corso di matrimonio, vivono oggi con la madre e non sono ancora economicamente autosufficienti. Per accudire i figli la madre ha lasciato il lavoro dopo il matrimonio (prima lavorava sulle navi) e si è occupata dei figli come confermato dalle testimonianze sopra riportate.
Come da costante giurisprudenza di questo ufficio ciò che conta, ai fini dell'assegno divorzile, è la realtà di fatto che negli anni si è verificata e non le intenzioni, vere o presunte, delle parti. Ed invero se la moglie ha di fatto lasciato il lavoro e seguito i figli si deve presumere che questa scelta sia derivata da un accordo all'interno della coppia quantomeno accettato da entrambi.
Ne consegue che, a fronte di un matrimonio di lunga durata, e di una distribuzione dei ruoli in cui la madre si occupava della casa e dei figli, si deve ritenere che la vita matrimoniale ha determinato una perdita di chances per la moglie (che ha dovuto lasciare il lavoro che aveva precedentemente) e un danno sotto il profilo retributivo e poi pensionistico.
La moglie non ha infatti una capacità lavorativa specifica in conseguenza di scelte condivise fra i coniugi, che l'hanno portato a dedicarsi alla famiglia e alla crescita ed educazione dei figli.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Nonostante l'intervento dei servizi sociali la stessa, all'età di 50 anni non è riuscita a recuperare un lavoro stabile e le condizioni di salute hanno di fatto limitato la sua capacità lavorativa tanto che oggi è unicamente percettrice di pensione di invalidità di euro 400,00 mensili. Il marito sostiene che la stessa ha redditi in nero: di fatto già in sede di separazione (e quindi prima della malattia) la ricorrente aveva ammesso di svolgere il lavoro di colf ma non regolarmente e come non con un contratto stabile.
Sussiste quindi, tenuto conto della disparità di reddito oggi sussistente tra le parti, un fondato diritto ad un assegno divorzile di natura perequativa e compensativa che integri l'attuale pensione di invalidità che soddisfa le esigenze assistenziali.
In oggi il reddito della moglie si basa infatti solo sulla pensione di invalidità a cui, attualmente, si aggiunge l'assegno di separazione. Si ritiene quindi di confermare l'assegno stabilito in sede di separazione, trasformandolo in assegno divorzile sempre di 200,00 Euro: la continuità tra i due assegni impone che la rivalutazione dello stesso parta dal momento della separazione.
Quanto ai figli va confermato l'attuale contributo al mantenimento previsto in sede di separazione tenuto conto che gli stessi sono cresciuti e le esigenze sono aumentate.
La parziale soccombenza di entrambe le parti, rispetto alle domande iniziali, impone la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dato atto che con sentenza non definitiva n° 937/2023 del 31/03/2023 pubblicata in data 17/04/2023 è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di ZO (VV) il 06/06/2002 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ZO Atto n. 7 P. II S. A Anno 2002) tra le parti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Dispone che il sig. codice fiscale Parte_1
versi un assegno divorzile a favore della C.F._1 sig.ra , codice fiscale che CP_1 C.F._4 determina in € 200,00 mensili in totale per 12 mensilità annue a decorrere dalla data della sentenza di separazione da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della medesima e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dalla data della pronuncia della sentenza di separazione
Dispone che il padre, sig. codice fiscale Parte_1
, versi un assegno per contributo al C.F._1 mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti che determina in Euro 300,00 per figlio per un totale di € 600,00 mensili per 12 mensilità annue da corrispondersi, a decorrere dalla data della sentenza di separazione, entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra codice Parte_1 fiscale e da rivalutarsi annualmente in base C.F._1 alla variazione dell'indice Istat a partire dalla data della sentenza di separazione.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIZZO (VV) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Così deciso in Genova il giorno 18 aprile 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10