Art. 8.
Il riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale e dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449 , puo' essere disposto per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Il riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale e dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449 , puo' essere disposto per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.