Articolo 8 della Legge 27 ottobre 1969, n. 754
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 novembre 1969
Art. 8.
Il riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale e dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute ai sensi e per gli effetti dell' articolo 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449 , puo' essere disposto per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 23 novembre 1969
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