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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2878/2023,
TRA
Pt_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Rienzi, per procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Galluccio Mezio, per procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
AVV. RI AN rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Tommasi, per procura in atti;
RZ HI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il giorno 11.4.2023 il conveniva in giudizio Pt_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 360/23, emesso Controparte_1 il 13.2.2023 dal Tribunale di Lecce, con cui l'opposta, in qualità di erede testamentaria di Per_1
aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione di pagamento per la somma di € 6.786,00,
[...] oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di restituzione delle spese legali corrisposte dal de cuius suo dante causa per il doppio grado di un giudizio penale, a seguito della sentenza della
Corte di Cassazione con cui, tra l'altro, erano state revocate le statuizioni civili. In particolare, il precisava che con sentenza n. 801/13 emessa dal Tribunale di Pt_1 Persona_1
Lecce, era stato ritenuto colpevole per i reati di cui agli artt. 439 e 452, capo a), c.p., nonché per la contravvenzione di cui agli artt. 257, co 1 ultimo capoverso e 242 D. Lgs. 152/06, ed era stato condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidarsi in separata sede, oltre che al pagamento di una provvisionale di € 5.000,00 a favore di e delle spese Pt_1 processuali nella misura di € 4.800,00, oltre accessori di legge. Deduceva, inoltre, che dapprima tale decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 443/16, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00, Persona_1 oltre accessori di legge, e, successivamente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1733/18, aveva annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, limitatamente ai soli reati di cui agli artt. 439 e 452 capo a) c.p. per intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle statuizioni civili. Pertanto, il Pt_1 deduceva l'infondatezza della pretesa azionata dall'opposta con il procedimento monitorio, in quanto il de cuius era risultato parzialmente soccombente nel giudizio svoltosi Persona_1 dinanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguenza che non poteva essere validamente avanzata alcuna pretesa restitutoria delle spese processuali. Sotto altro profilo, sempre con riferimento alla pretesa azionata nel giudizio monitorio dall'opposta, il eccepiva, da un lato, il difetto Pt_1 di legittimazione attiva di in ragione dell'assenza di prova della sua qualità di Controparte_1 erede, e, dall'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la somma ingiunta era stata riscossa direttamente dall'Avv. Tania Rizzo, giusta fattura n. 8/2016 in atti, nella sua qualità di procuratore costituito nei procedimenti celebrati dinanzi al Tribunale di Lecce e alla Corte
d'Appello di Lecce. Proprio a tale riguardo, il deduceva che l'Avv. Tania Rizzo Pt_1 aveva proceduto alla riscossione delle spese processuali senza alcuna autorizzazione, indicando peraltro erroneamente nella fattura indicata l'esecuzione di una prestazione professionale in favore dell'Avv. Giuseppe Ursini, estraneo al giudizio. Pertanto, il previa autorizzazione Pt_1 alla chiamata in causa dell'Avv. Tania Rizzo, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, di essere manlevato dall'Avv. Tania Rizzo delle somme che fosse stato condannato a pagare all'opposta o comunque la condanna, in via di regresso, della terza chiamata per le conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio, con vittoria delle spese di lite.
2 Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione proposto dall'opponente in ragione del mancato rispetto delle regole processuali introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia, poiché lo stesso era stato notificato successivamente alla sua entrata in vigore senza l'avvertimento di cui all'art. 163, co 7 c.p.c.
Nel merito, evidenziava che la revoca delle statuizioni civili disposta Controparte_1 dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1733/18 aveva comportato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 541 c.p.p., anche il venir meno del titolo in virtù del quale erano state corrisposte da in via di anticipazione, le somme provvisoriamente liquidate a titolo di spese Persona_1 processuali in favore della parte civile costituita, non potendo in tal senso rilevare l'ascrizione al de cuius della residuale contravvenzione, atteso che dalla stessa non poteva derivare alcun danno risarcibile. Per quanto concerne l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, l'opposta deduceva, da un lato, che aveva agito in sede monitoria in virtù della propria qualità di erede universale, e, dall'altro, che l'esistenza di altri eredi non avrebbe comunque fatto venir meno il suo diritto di agire. Con riferimento, invece, all'eccezione avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva formulata dal l'opposta deduceva che l'Avv. Tania Rizzo aveva incassato la somma Pt_1 ingiunta nella sua qualità di procuratore costituito della parte vittoriosa e quindi in nome e per conto dello stesso opponente, non potendo in tal senso rilevare l'indicazione in fattura di prestazioni rese in favore dell'Avv. Giuseppe Ursini, legale rappresentante di Pertanto, Pt_1 CP_1
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
[...]
A seguito di chiamata in causa, si costituiva altresì in giudizio l'Avv. RI AN deducendo che aveva incassato le somme liquidate a titolo di spese processuali per conto dell'opponente e che, pertanto, l'unico soggetto legittimato alla restituzione di quanto richiesto dall'opposta in via monitoria era esclusivamente il Sotto altro profilo, la terza chiamata contestava la
Pt_1 ricostruzione della vicenda prospettata dal e la domanda di manleva formulata da
Pt_1 quest'ultimo, evidenziando come non avesse stipulato con lo stesso alcun accordo volto a sancire la gratuità del compenso per le sue prestazioni professionali. Con specifico riguardo, infine, alla domanda di regresso formulata dal in via subordinata, l'Avv. RI AN
Pt_1 eccepiva, da un lato, la carenza dei presupposti di cui all'art. 1299 c.c., e, dall'altro, la compensazione legale tra la pretesa avanzata dall'opponente e il credito relativo al proprio compenso per l'attività giudiziale svolta. Pertanto, l'Avv. RI AN concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dal nei suoi riguardi e, in subordine, in caso di
Pt_1 accoglimento delle stesse, che le somme eventualmente dovute fossero compensate con la somma che le spettava a titolo di compenso per l'attività professionale espletata, con vittoria delle spese di lite.
3 Espletate le prove orali, la causa, matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.7.2025 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. previgente per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
********
L'opposizione e le domande formulate dal nei confronti della terza chiamata sono Pt_1 infondate e vanno rigettate, per i motivi di seguito esposti.
Per ragioni di ordine logico e sistematico va preliminarmente rigettata l'eccezione preliminare formulata dall'opposta avente ad oggetto la nullità dell'atto di citazione, atteso che ai fini della corretta individuazione del rito applicabile ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo occorre avere riguardo alla data del deposito del ricorso monitorio. Nel caso di specie, infatti, CP_1
ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 7.2.2023, e quindi prima dell'entrata in
[...] vigore (28.2.2023) del D. Lgs. 149/22 (c.d. Riforma Cartabia), con la conseguenza che il presente giudizio di opposizione non è soggetto alle prescrizioni previste dal nuovo rito, dovendo seguire il rito antecedente alla sua entrata in vigore, in quanto l'opposizione nei confronti dell'ingiunzione prevista dall'art. 645 c.p.c. costituisce un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza
13 gennaio 2022, n. 927).
Ancora in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa dell'Avv. RI
AN avente ad oggetto l'indeterminatezza nell'esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base delle domande giudiziali formulate dall'opponente nei suoi riguardi con l'atto di chiamata in causa, atteso che tali elementi, coincidenti con la domanda di manleva e di regresso, sono stati descritti in modo sufficientemente chiaro nell'atto introduttivo, potendo la loro asserita genericità rilevare soltanto ai fini di un eventuale rigetto nel merito delle stesse domande.
Vanno, infine, rigettate anche le eccezioni preliminari formulate dal aventi ad oggetto Pt_1 il difetto di legittimazione attiva di , nonché il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva con riguardo alla pretesa restitutoria formulata dalla stessa opposta nel procedimento monitorio. Difatti, secondo la consolidata interpretazione della Suprema Corte la
"legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., alla cui stregua nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e conseguentemente -trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data"- è necessario verificare, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione), nonché in via preliminare al merito, la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la
4 legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza 9 febbraio 2012, n. 1912). Ebbene, applicando tali canoni ermeneutici al caso di specie, con specifico riferimento alla legittimazione attiva di CP_1
, da un'attenta analisi delle reciproche contestazioni e della documentazione versata in
[...] atti, emerge in maniera sufficientemente adeguata la piena legittimazione della stessa a richiedere la restituzione delle somme corrisposte dal de cuius avendo quest'ultima agito in Persona_1 sede monitoria in qualità di unica erede testamentaria, come risulta dal verbale di pubblicazione del testamento olografo redatto dal Notaio il 2.8.2019 versato in atti. Parimenti infondata è Per_2 poi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del non potendo in alcun modo Pt_1 rilevare, a tal fine, la circostanza che la somma ingiunta sia stata riscossa direttamente dal difensore
Avv. RI AN. Infatti, come chiarito dall'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente, direttamente in favore del difensore della controparte viene ricevuto da quest'ultimo non a titolo personale, quale creditore in proprio, ma quale procuratore della parte vittoriosa, vale a dire in nome e per conto del cliente, con la conseguenza che detto pagamento, nel caso di riforma della statuizione delle spese, non elide in capo alla parte, che è l'unica legittimata passiva, l'obbligo di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno (cfr., Cass. Civ., Sentenza 31 maggio 2019, n. 15030; Cass. Civ., Sentenza 3 settembre 2014, n. 18564). Allo stesso modo, non assume alcun rilievo ai fini del difetto di legittimazione passiva dell'opponente l'indicazione in fattura da parte dello stesso procuratore costituito Avv. RI AN, dell'Avv. Giuseppe Ursini, legale rappresentante pro tempore del quale destinatario della prestazione Pt_1 professionale espletata, atteso che nella stessa fattura è chiaramente fatto riferimento all'attività svolta per la costituzione di parte civile nel processo penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Lecce iscritto al n. 230/2010 RGT e nel processo di secondo grado svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di
Lecce iscritto al n. 1132/2014, cosicché non vi è dubbio che la prestazione professionale resa dalla terza chiamata sia stata svolta proprio in favore dello stesso Pt_1
Passando, dunque, al merito della controversia, da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione versata in atti, emerge come effettivamente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1733/18, abbia annullato senza rinvio la sentenza n. 443/16 emessa dalla Corte
d'Appello di Lecce, nella parte in cui aveva confermato la sentenza di primo grado, limitatamente ai reati di cui agli artt. 439 e 452 c.p., precedentemente ascritti a con revoca delle Persona_1 statuizioni civili. Al riguardo non possono essere accolte le doglianze sollevate dall'opponente relative all'infondatezza della domanda di ripetizione delle somme corrisposte dal de cuius
a titolo di spese processuali in favore della parte civile costituita nei giudizi Persona_1
5 penali celebrati dinanzi al Tribunale di Lecce e alla Corte d'Appello di Lecce in ragione della parziale soccombenza dell'imputato, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni civili, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, previste a seguito della condanna, vengono meno qualora si accerti, come nel caso di specie, che la prescrizione dei reati inizialmente ascritti all'imputato sia maturata in un momento antecedente alla sentenza di condanna pronunciata in primo grado (cfr. Cass. Pen, SS.UU. con sent.
n. 39614 del 19.10.2022; Cass. Pen., Sez. 5, n. 32636 del 16.04.2018; Cass. Pen., Sez. 6, n. 9081 del
21.02.2013; Cass. Pen., Sez. 2, n. 5705 del 29.01.2009). D'altro canto, poi, da un attento esame delle motivazioni della sentenza n. 1733/18 emessa dalla Corte di Cassazione emerge come la Corte di legittimità abbia precisato espressamente l'inidoneità a cagionare un danno risarcibile della residuale contravvenzione ascritta al . Alla luce di queste considerazioni, dunque, la CP_1 domanda di ripetizione formulata dall'erede opposta delle somme Controparte_1 corrisposte dal de cuius a favore dell'opponente è fondata e, Persona_1 CP_2 dunque, l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 360/23, emesso il Pt_1
13.2.2023 dal Tribunale di Lecce va rigettata, con la conferma del decreto opposto.
Per quanto concerne, poi, le domande formulate dall'opponente nei confronti della terza chiamata, da un'attenta analisi delle reciproche contestazioni e della documentazione versata in atti, emerge come le somme oggetto di ingiunzione siano state effettivamente corrisposte dal de cuius Per_1 alla terza chiamata Avv. RI AN, senza che quest'ultima abbia in alcun modo
[...] provato di essere stata in tal senso preventivamente autorizzata dal non risultando Pt_1 dagli atti di causa né la formulazione di una istanza di distrazione delle spese legali nell'ambito dei giudizi penali celebrati dinanzi al Tribunale di Lecce e alla Corte d'Appello di Lecce, né una specifica delega all'incasso. D'altro canto, però, tale circostanza non risulta decisiva ai fini della fondatezza delle domande formulate dall'opponente nei confronti della terza chiamata, atteso che, secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il difensore che non si sia dichiarato antistatario e non abbia ricevuto il compenso dal proprio assistito per l'attività professionale svolta, può percepire direttamente, imputandole ai propri compensi ed onorari, le spese di lite liquidate in sentenza a carico della controparte, qualora le stesse non siano state direttamente corrisposte dal cliente (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza 11 novembre 2015, n. 23017).
Nel caso di specie, a ben vedere, tale pagamento ha prodotto un effetto liberatorio per il debitore
-l'opponente stante l'approfittamento da parte di quest'ultimo, nei termini postulati Parte_1 dall'art. 1188, co 2 ultima parte c.c., del pagamento effettuato dal de cuius nei Persona_1 confronti stessa terza chiamata, nella misura in cui tale pagamento, pur eseguito a soggetto
6 formalmente non legittimato a ricevere, ha comportato l'estinzione del carico debitorio gravante sullo stesso nei confronti dell'Avv. RI. Pt_1
Peraltro, sotto tale profilo, l'opponente non ha adeguatamente provato nel presente giudizio che l'incarico conferito al proprio legale presupponesse un accordo di gratuità della prestazione professionale espletata nei suoi riguardi. A tal fine, infatti, non è utilizzabile la scrittura privata datata 10.3.2008 con cui l'Avv. RI avrebbe rinunciato ad ogni compenso legale nei confronti di atteso che, a seguito dell'espresso disconoscimento da parte dalla terza chiamata, con Pt_1 le memorie ex art. 183, co 6 n. 3 previgente c.p.c., della sottoscrizione ad essa apparentemente riferibile posta su tale scrittura privata, il si è limitato a produrre una mera copia Pt_1 fotostatica della stessa scrittura, pur dichiarando di depositare l'originale, come rilevato dal nominato CTU, cosicché, a fronte della espressa contestazione sollevata dall'AVV. RI non è stato possibile espletare la consulenza grafologica necessaria ai fini della verificazione (Cass. Civ.
Sez. II, ordinanza 30 settembre 2020, n. 20884).
D'altro canto, sempre ai fini della prova dell'esistenza di un accordo di rinuncia al compenso da parte della terza chiamata, non possono neppure rilevare le dichiarazioni rese dal teste Avv. Piero
Mongelli all'udienza del 10.10.2024, atteso che, secondo la chiara interpretazione della giurisprudenza di legittimità, a seguito del disconoscimento da parte dell'interessata della propria sottoscrizione su un documento depositato solo in forma di copia fotostatica, non è possibile fare ricorso alla prova testimoniale o a quella per presunzioni per dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento medesimo, salvo il caso in cui sia allegata e provata la perdita incolpevole dell'originale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza 22 marzo 2023, n. 8161), circostanza, quest'ultima, nemmeno dedotta dal nel presente procedimento che anzi Pt_1 ha indicato come originale il documento cartaceo prodotto in copia fotostatica, di cui nel contraddittorio tra le parti, all'udienza del 10.10.2024 è stata disposta la conservazione nella cassaforte della Cancelleria e che il CTU ha rilevato essere in effetti una mera fotocopia, in quanto risultante da una stampa laser.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, in assenza di validi riscontri probatori in ordine all'esistenza di un accordo sulla gratuità dell'incarico assunto da parte dell'Avv. RI AN e all'effettiva corresponsione del compenso in suo favore da parte dell'opponente per l'attività professionale espletata, va rigettata la domanda di manleva formulata dal nei suoi Pt_1 riguardi.
Per completezza di analisi va, infine, rigettata l'ulteriore domanda di regresso formulata dall'opponente nei confronti della terza chiamata, risultando il solo obbligato alla Pt_1 restituzione delle somme ingiunte, atteso che, come già rilevato, nel caso di riforma della
7 statuizione delle spese processuali, a seguito dell'avvenuto pagamento in favore del procuratore della controparte, quest'ultima rimane l'unica legittimata passiva rispetto all'obbligo di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno.
A fronte del rigetto dell'opposizione si ritiene che le spese di lite del presente grado di giudizio debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico di Pt_1 nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 360/23, emesso il 13.2.2023 dal Tribunale di Lecce;
2) rigetta le ulteriori domande formulate dal nei confronti della terza chiamata;
Pt_1
3) condanna il al pagamento in favore del difensore antistatario di Pt_1 CP_1
delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 2.000,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) condanna il al pagamento in favore della terza chiamata Avv. RI AN delle Pt_1 spese di lite del presente procedimento che si liquidano in € 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Lecce, 25 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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