Articolo 355 del Codice civile
Articolo 315 bisArticolo 316
Versione
19 aprile 1942
Art. 355.

(Protutore).

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'art. 354.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente