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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 1431/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MICHELA CUCCHETTI Parte_1 C.F._1
- RE - contro
, C.F. CP_1 C.F._2
- ES contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte RE ha concluso come da verbale di udienza del 20 maggio 2025
Il PM ha concluso come in atti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo: - l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre CP_1 Per_1
con collocamento presso la stessa;
- di porre a carico del ES la corresponsione di un importo mensile di € 400,00 € a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, da versarsi pagina 1 di 5 anticipatamente entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di operai e impiegati;
- di porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio minore;
- di disciplinare il diritto di visita paterno come in parte motiva.
A sostegno delle proprie conclusioni, la RE deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 8 gennaio 2016 in Albania e dall'unione nasceva il figlio a Bari il 21 aprile Persona_2
2016; - a seguito della nascita del figlio, i iniziavano ad avere delle incomprensioni e nel 2017 Per_3
il marito abbandonava la moglie ed il figlio appena nato, lasciandoli privi di ogni mezzo di sussistenza, mantenendo per i primi tempi sporadici contatti telefonici, interrottisi definitivamente nel 2019; - la
RE presentava domanda di divorzio dinanzi il Tribunale del Distretto Giudiziale di Kavaje
(Albania), procedimento definito con sentenza n. 12-2020-213/50 del 31 gennaio 2020, con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disposto l'affidamento del figlio minore alla madre, con facoltà di visita al padre due fine settimana al mese, 15 giorni in agosto, 15 giorni a dicembre e veniva posto a carico del padre la corresponsione di una somma mensile di 10.000 leke (€ 98,00 circa) a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- il ES aveva sempre mostrato disinteresse nei confronti del minore, non prendendosene cura sin dalla nascita, delegando alla RE qualsiasi adempimento, anche di carattere materiale, relativo alla crescita e all'educazione del minore e dal 2018, non aveva più alcun contatto con il figlio e non aveva mai provveduto al suo mantenimento, cui provvedeva la madre in via esclusiva;
- in data 25 marzo 2022, depositava ricorso dinanzi al Giudice
Tutelare del Tribunale di Piacenza, al fine di essere autorizzata a poter sottoporre il figlio minore a visite specialistiche e il Giudice Tutelare dott.ssa Giorgia Demaldè, vista la necessità per il minore di essere sottoposto alla valutazione neuropsichiatrica e considerata l'attuale irreperibilità del padre, nonché il suo assoluto disinteresse per il figlio minore, autorizzava la ricorrente a sottoporre Per_1
alle prescritte visite.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti del 23 agosto 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 14 gennaio 2025, assegnando termine alla RE per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza così fissata, Parte RE chiedeva termine per rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed il Giudice la autorizzava rinviando la causa all'udienza del 20 maggio 2025.
pagina 2 di 5 Alla successiva udienza, il Giudice, rilevato che nonostante la ritualità della notifica nessuno si era costituito in giudizio per il ES ne dichiarava la contumacia e stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la RE - la quale confermava le circostanze già dedotte ed allegate in sede di atto introduttivo - e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Parte RE ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Persona_2
stante il disinteresse perpetrato dal padre nei confronti del figlio sin dalla nascita. Per_1
Segnatamente, la RE ha allegato che, dopo poco tempo dalla nascita di nel 2016, a Per_1
causa di una serie di incomprensioni nella coppia, il ES si allontanava dalla casa familiare e da allora non si era mai interessato ai bisogni morali e materiali del figlio minore, al cui accudimento aveva sempre provveduto la madre e da diverso tempo si rendeva irreperibile, tanto che la DO era stata costretta a rivolgersi al Giudice tutelare per avere l'autorizzazione a sottoporre il figlio minore a visite specialistiche e ad una valutazione neuropsichiatrica.
Com'è noto, in materia di affidamento, l'ordinamento tende a prediligere il regime di affidamento condiviso dei figli, nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n. 30191), nell'interesse del minore stesso (Cass. civ., sez. I, 09/02/2023, n. 4056).
Ritiene tuttavia la granitica giurisprudenza sul punto che, in ogni caso, l'affidamento condiviso possa essere derogato in presenza di circostanze, già tipizzate, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.1.2017 n. 977).
Il pregiudizio per il minore sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore
(sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass.,
6/7/2022, n. 21425).
pagina 3 di 5 Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che le circostanze allegate da Parte RE, non contestate da elementi di segno contrario, atteso che il ES, nonostante la ritualità della notifica, ha deciso di non prendere parte al giudizio, configurino - allo stato - una situazione di inadeguatezza ed incapacità genitoriale in capo al padre nei confronti del figlio minore , alla luce del manifesto Per_1
disinteresse, sia economico che morale, dallo stesso mostrato verso qualsiasi aspetto della vita del figlio, nonché alla luce della situazione di volontaria irreperibilità del sig. il quale si è Per_2 volontariamente allontanato dall'abitazione familiare senza comunicare la sua nuova residenza e risulta totalmente inadempiente ai propri obblighi di padre.
Relativamente alla figura materna, la RE si è dimostrata negli anni idonea a rivestire adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, accudendo il Minore anche durante le crisi epilettiche e cercando di soddisfacendo ogni sua esigenza sia di carattere morale che materiale.
Alla luce di quanto sopra, si giustifica l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Per_1
residenza abituale presso la stessa e con specifica attribuzione alla RE di tutte le decisioni che attengono alla educazione, l'istruzione, salute e residenza della figlia minore, dovendosi al contempo prevedere che gli incontri padre-figlio riprendano, in modo graduale, solo nell'eventualità in cui il padre intenda ripristinare la relazione con lui, inizialmente in forma tutelante per lo stesso, alla presenza della madre o di una persona di sua fiducia, tenuto conto della volontà del Minore di riprendere la relazione con il padre.
Al contempo, quanto al diritto di visita paterno, si ritiene che, a fronte del disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio e della circostanza che non c'è mai stata una reale Per_1
frequentazione tra padre e figlio, gli incontri padre-figlio riprendano, in modo graduale, solo nell'eventualità in cui il ES mostri un serio e concreto interesse a ripristinare il rapporto con il
Minore ed inizialmente solo alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, tenuto conto anche della volontà del Minore di riprendere la relazione con il padre.
Quanto alle richieste patrimoniali, Parte RE ha dichiarato di svolgere la mansione lavorativa di operaia, con uno stipendio netto mensile di circa € 1.400/1500,00 mentre quanto al ES, la
DO deduce di non conoscerne la situazione economica e lavorativa del sig. non avendo sue Per_2
notizie da tempo.
pagina 4 di 5 Ciò posto, alla luce della condizione economica della madre sulla quale ricade ogni onere di cura ed accudimento del figlio minore, che ha bisogni accuditivi speciali, ed avuto riguardo alle esigenze di un bambino dell'età di (di anni 9), si giustifica la previsione di un assegno mensile a carico del Per_1 padre, a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio minore , di € 300,00, somma Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, da individuarsi sulla base del protocollo del C.N.F..
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14 e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre con residenza Per_1 Parte_1
abituale presso la stessa e con specifica attribuzione alla madre di tutte le decisioni che attengono alla educazione, l'istruzione, salute e residenza del figlio minore, sia con riferimento alle decisioni ordinarie, che a quelle di maggior rilevanza, disciplinando il diritto di visita paterno come in parte motiva;
- pone a carico del ES il versamento di un assegno mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore , da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni Per_1
mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
- pone a carico del padre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori individuate secondo le linee guida del C.N.F.;
- condanna Parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della RE, che si liquidano in € 2.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza, il 19 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Relatore
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 1431/2024 promossa da:
, C.F. , con l'avv. MICHELA CUCCHETTI Parte_1 C.F._1
- RE - contro
, C.F. CP_1 C.F._2
- ES contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Parte RE ha concluso come da verbale di udienza del 20 maggio 2025
Il PM ha concluso come in atti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, chiedendo: - l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre CP_1 Per_1
con collocamento presso la stessa;
- di porre a carico del ES la corresponsione di un importo mensile di € 400,00 € a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, da versarsi pagina 1 di 5 anticipatamente entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di operai e impiegati;
- di porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per il figlio minore;
- di disciplinare il diritto di visita paterno come in parte motiva.
A sostegno delle proprie conclusioni, la RE deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in data 8 gennaio 2016 in Albania e dall'unione nasceva il figlio a Bari il 21 aprile Persona_2
2016; - a seguito della nascita del figlio, i iniziavano ad avere delle incomprensioni e nel 2017 Per_3
il marito abbandonava la moglie ed il figlio appena nato, lasciandoli privi di ogni mezzo di sussistenza, mantenendo per i primi tempi sporadici contatti telefonici, interrottisi definitivamente nel 2019; - la
RE presentava domanda di divorzio dinanzi il Tribunale del Distretto Giudiziale di Kavaje
(Albania), procedimento definito con sentenza n. 12-2020-213/50 del 31 gennaio 2020, con cui veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio, disposto l'affidamento del figlio minore alla madre, con facoltà di visita al padre due fine settimana al mese, 15 giorni in agosto, 15 giorni a dicembre e veniva posto a carico del padre la corresponsione di una somma mensile di 10.000 leke (€ 98,00 circa) a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- il ES aveva sempre mostrato disinteresse nei confronti del minore, non prendendosene cura sin dalla nascita, delegando alla RE qualsiasi adempimento, anche di carattere materiale, relativo alla crescita e all'educazione del minore e dal 2018, non aveva più alcun contatto con il figlio e non aveva mai provveduto al suo mantenimento, cui provvedeva la madre in via esclusiva;
- in data 25 marzo 2022, depositava ricorso dinanzi al Giudice
Tutelare del Tribunale di Piacenza, al fine di essere autorizzata a poter sottoporre il figlio minore a visite specialistiche e il Giudice Tutelare dott.ssa Giorgia Demaldè, vista la necessità per il minore di essere sottoposto alla valutazione neuropsichiatrica e considerata l'attuale irreperibilità del padre, nonché il suo assoluto disinteresse per il figlio minore, autorizzava la ricorrente a sottoporre Per_1
alle prescritte visite.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con provvedimento del
Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti del 23 agosto 2024, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice relatore dott.ssa Laura Ventriglia, la quale fissava per la comparizione delle Parti l'udienza del 14 gennaio 2025, assegnando termine alla RE per la notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza alla Controparte, nonché termine a parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza così fissata, Parte RE chiedeva termine per rinnovare la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed il Giudice la autorizzava rinviando la causa all'udienza del 20 maggio 2025.
pagina 2 di 5 Alla successiva udienza, il Giudice, rilevato che nonostante la ritualità della notifica nessuno si era costituito in giudizio per il ES ne dichiarava la contumacia e stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, sentiva la RE - la quale confermava le circostanze già dedotte ed allegate in sede di atto introduttivo - e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M. in sede.
***
Parte RE ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, Persona_2
stante il disinteresse perpetrato dal padre nei confronti del figlio sin dalla nascita. Per_1
Segnatamente, la RE ha allegato che, dopo poco tempo dalla nascita di nel 2016, a Per_1
causa di una serie di incomprensioni nella coppia, il ES si allontanava dalla casa familiare e da allora non si era mai interessato ai bisogni morali e materiali del figlio minore, al cui accudimento aveva sempre provveduto la madre e da diverso tempo si rendeva irreperibile, tanto che la DO era stata costretta a rivolgersi al Giudice tutelare per avere l'autorizzazione a sottoporre il figlio minore a visite specialistiche e ad una valutazione neuropsichiatrica.
Com'è noto, in materia di affidamento, l'ordinamento tende a prediligere il regime di affidamento condiviso dei figli, nel rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n. 30191), nell'interesse del minore stesso (Cass. civ., sez. I, 09/02/2023, n. 4056).
Ritiene tuttavia la granitica giurisprudenza sul punto che, in ogni caso, l'affidamento condiviso possa essere derogato in presenza di circostanze, già tipizzate, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016 n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.1.2017 n. 977).
Il pregiudizio per il minore sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore
(sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass.,
6/7/2022, n. 21425).
pagina 3 di 5 Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che le circostanze allegate da Parte RE, non contestate da elementi di segno contrario, atteso che il ES, nonostante la ritualità della notifica, ha deciso di non prendere parte al giudizio, configurino - allo stato - una situazione di inadeguatezza ed incapacità genitoriale in capo al padre nei confronti del figlio minore , alla luce del manifesto Per_1
disinteresse, sia economico che morale, dallo stesso mostrato verso qualsiasi aspetto della vita del figlio, nonché alla luce della situazione di volontaria irreperibilità del sig. il quale si è Per_2 volontariamente allontanato dall'abitazione familiare senza comunicare la sua nuova residenza e risulta totalmente inadempiente ai propri obblighi di padre.
Relativamente alla figura materna, la RE si è dimostrata negli anni idonea a rivestire adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, accudendo il Minore anche durante le crisi epilettiche e cercando di soddisfacendo ogni sua esigenza sia di carattere morale che materiale.
Alla luce di quanto sopra, si giustifica l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Per_1
residenza abituale presso la stessa e con specifica attribuzione alla RE di tutte le decisioni che attengono alla educazione, l'istruzione, salute e residenza della figlia minore, dovendosi al contempo prevedere che gli incontri padre-figlio riprendano, in modo graduale, solo nell'eventualità in cui il padre intenda ripristinare la relazione con lui, inizialmente in forma tutelante per lo stesso, alla presenza della madre o di una persona di sua fiducia, tenuto conto della volontà del Minore di riprendere la relazione con il padre.
Al contempo, quanto al diritto di visita paterno, si ritiene che, a fronte del disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio e della circostanza che non c'è mai stata una reale Per_1
frequentazione tra padre e figlio, gli incontri padre-figlio riprendano, in modo graduale, solo nell'eventualità in cui il ES mostri un serio e concreto interesse a ripristinare il rapporto con il
Minore ed inizialmente solo alla presenza della madre o di persona di fiducia della stessa, tenuto conto anche della volontà del Minore di riprendere la relazione con il padre.
Quanto alle richieste patrimoniali, Parte RE ha dichiarato di svolgere la mansione lavorativa di operaia, con uno stipendio netto mensile di circa € 1.400/1500,00 mentre quanto al ES, la
DO deduce di non conoscerne la situazione economica e lavorativa del sig. non avendo sue Per_2
notizie da tempo.
pagina 4 di 5 Ciò posto, alla luce della condizione economica della madre sulla quale ricade ogni onere di cura ed accudimento del figlio minore, che ha bisogni accuditivi speciali, ed avuto riguardo alle esigenze di un bambino dell'età di (di anni 9), si giustifica la previsione di un assegno mensile a carico del Per_1 padre, a titolo di contributo mensile al mantenimento del figlio minore , di € 300,00, somma Per_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, da individuarsi sulla base del protocollo del C.N.F..
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14 e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre con residenza Per_1 Parte_1
abituale presso la stessa e con specifica attribuzione alla madre di tutte le decisioni che attengono alla educazione, l'istruzione, salute e residenza del figlio minore, sia con riferimento alle decisioni ordinarie, che a quelle di maggior rilevanza, disciplinando il diritto di visita paterno come in parte motiva;
- pone a carico del ES il versamento di un assegno mensile di € 300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore , da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni Per_1
mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
- pone a carico del padre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori individuate secondo le linee guida del C.N.F.;
- condanna Parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della RE, che si liquidano in € 2.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza, il 19 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice Relatore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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