Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7538 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07538/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12075 del 2025, proposto da
AR EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giangiorgio Macdonald, Carmine Genovese, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del bando con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 105 (centocinque) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area delle Elevate Professionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al D.M. registro decreti prot. n. 50 dell'8.05.2025, nonché al D.M. n. 56 del 7.07.2025, pubblicato in data 11.07.2025;
- di ogni clausola del bando di concorso per quanto di interesse;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto, compresi, ancorché non conosciuti, eventuali provvedimenti e atti istruttori connessi alla determinazione delle clausole del bando di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. La ricorrente è un ingegnere chimico che ricopre la posizione di funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La stessa fa altresì parte della FIAMIT, Associazione Funzionari Ingegneri Architetti Ministeriali Italiani, avente lo scopo di tutelare nelle sedi opportune i funzionari ingegneri e architetti che prestano il loro servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Con D.M. n. 50 dell'8.05.2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 105 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area delle elevate professionalità del medesimo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da destinare alle sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.
3. Si tratta di un concorso finalizzato al reclutamento di personale da inquadrare nella nuova "quarta Area" delle "Elevate professionalità", introdotta dagli articoli 13 e 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Centrali (CCNL 2019-2021), la quale, posta al vertice del sistema di classificazione del personale non dirigente, è destinata ad accogliere figure professionali con competenze specialistiche particolarmente elevate, individuate attraverso criteri selettivi rigorosi e procedure comparative che devono assicurare il pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e valorizzazione del merito.
4. Il concorso è stato strutturato tramite una suddivisione del personale da reclutare secondo diversi codici concorsuali identificativi delle diverse "famiglie professionali". Nello specifico, i profili professionali sono stati suddivisi secondo i seguenti codici: EPAGL-01, EPAGL-02, EPAGL-03, EPAGL-04, EPAGL-05, EPAGL-06, EPECF, EPCIRI, EPI, EPT-01, EPT-02, EPVCA.
5. Per quanto di interesse in questa sede, il bando di concorso ha previsto, all'art. 1, comma 1, i seguenti codici di concorso: "i) codice concorso EPI: n. 7 posti per la famiglia professionale tecnica in ambito informatico, posizione di lavoro Specialista informatico; j) codice concorso EPT-01: n. 31 posti per la famiglia professionale tecnica con orientamento sia in materia ingegneristica attinente al settore civile e dei lavori pubblici, posizione di lavoro Specialista ingegnere; k) codice concorso EPT-02: n. 32 posti per la famiglia professionale tecnica con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, posizione di lavoro Specialista ingegnere; l) codice concorso EPVCA: n. 3 posti per la famiglia professionale della vigilanza, controllo e audit, posizione di lavoro Specialista internal auditor e Specialista ispettore societario". Per tutti i predetti codici di concorso è richiesto il possesso della laurea in ingegneria o in architettura.
6. A seguito dell'avvenuta pubblicazione del D.M. n. 50 dell'8.05.2025 alcuni enti rappresentativi delle categorie professionali interessate alla partecipazione concorsuale hanno formulato apposite istanze di riesame in autotutela del bando, in quanto contenente disposizioni asseritamente lesive delle prerogative e delle legittime aspettative dei soggetti interessati. In particolare, il bando presentava criticità tanto riguardo alla sua formulazione, quanto in merito alla disparità di trattamento relativa ai requisiti di accesso per i singoli codici di concorso, nonché in relazione ai titoli di accesso al procedimento concorsuale e, infine, anche con riferimento alle prove e ad alcune previsioni volte all'accertamento del possesso di competenze inconferenti. Il Comitato Unico di Garanzia dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da parte sua, ha lamentato la mancata acquisizione preventiva del proprio parere, prescritto ai sensi della Direttiva n. 2 del 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
7. In parziale accoglimento delle istanze di riesame, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato il D.M. n. 56 del 7.07.2025, pubblicato in data 11.07.2025, con il quale - "considerato che a seguito di interlocuzioni con le OO.SS. è emersa l'opportunità di intervenire sul bando medesimo in merito al requisito della conoscenza certificata di lingue straniere" - ha ritenuto "necessario integrare e modificare il bando di concorso in argomento, anche in riferimento al requisito di ulteriori classi di laurea, ritenute valide per la partecipazione a determinati codici concorso". In considerazione delle modifiche al bando di concorso così disposte, l'impugnato D.M. n. 56 del 7.07.2025 ha ritenuto necessario "procedere con la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione". Tuttavia, il predetto decreto ha solo parzialmente accolto la richiesta di riesame e le connesse osservazioni finalizzate a superare le denunciate criticità, rigettando implicitamente le ulteriori istanze.
8. Il decreto di modifica del bando ha, in particolare, disposto: i) l'eliminazione del riferimento all'art. 16-octies del D.L. 179/2012, presente nel preambolo del bando; ii) l'inclusione della conoscenza della lingua francese e spagnola come possibili requisiti di partecipazione alternativi a quella inglese, confermando la necessità del possesso della certificazione di una competenza pari almeno al livello B2 ad eccezione di quanti abbiano conseguito la laurea, il master o il dottorato "in una di quelle lingue"; iii) l'inclusione di nuove classi di Laurea Magistrale atte a soddisfare i requisiti di partecipazione; iv) rispetto all'individuazione delle possibili sedi di assegnazione, l'amministrazione ne ha riservato la comunicazione soltanto "in seguito all'approvazione della graduatoria".
9. Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato il bando di concorso, come modificato dal D.M. n. 56 del 2025, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
10. In primo luogo, la ricorrente lamenta di essere stata illegittimamente esclusa dalla possibilità di partecipare ai codici di concorso EPT-01 ed EPT-02, in quanto la classe di laurea LM-22 (Ingegneria Chimica), di cui è in possesso, non è stata ricompresa tra quelle ritenute idonee ai fini dell’accesso, nonostante l’intervenuto ampliamento del novero dei titoli ammissibili operato con il decreto modificativo. Secondo la prospettazione attorea, tale esclusione si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche in considerazione dell’inclusione di altre classi di laurea ritenute affini.
11. Con ulteriore profilo di censura, la ricorrente deduce che il bando avrebbe illegittimamente esteso anche al personale interno requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, in violazione della disciplina pattizia contenuta nel CCNI del 28 agosto 2023 e nel successivo verbale di intesa del 26 settembre 2023, che, a suo dire, avrebbero previsto condizioni di partecipazione differenziate e meno gravose per i dipendenti già in servizio.
12. La ricorrente contesta, inoltre, la previsione che limita la partecipazione a un solo codice concorsuale, ritenendola irragionevole e lesiva del principio del favor partecipationis, in quanto impedirebbe ai candidati in possesso di competenze trasversali di concorrere per più profili professionali.
13. Viene altresì censurata la previsione del possesso di una certificazione linguistica quale requisito di accesso, assumendosi che la conoscenza della lingua straniera avrebbe dovuto essere accertata nell’ambito delle prove concorsuali ovvero valutata come titolo, ma non imposta quale condizione di ammissione.
14. La ricorrente deduce, inoltre, l’illegittimità della richiesta di un titolo post-lauream quale requisito di partecipazione, ritenendola sproporzionata rispetto alla natura non dirigenziale del concorso e comunque non coerente con la disciplina applicabile al personale interno.
15. Ulteriore profilo di doglianza concerne la previsione, per i codici EPT-01 ed EPT-02, del possesso cumulativo dell’abilitazione professionale, dell’iscrizione all’albo e di un titolo post-lauream, in asserita violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altri profili per i quali tali requisiti non sono richiesti.
16. La ricorrente contesta, altresì, la formulazione della prova scritta prevista per il codice EPT-02, ritenuta eccessivamente ampia ed eterogenea, in quanto comprenderebbe ambiti disciplinari tra loro non omogenei e, in parte, non pertinenti rispetto alle attività concretamente svolte presso taluni uffici dell’Amministrazione.
17. Viene inoltre dedotta l’illegittimità della mancata indicazione puntuale delle sedi di assegnazione dei vincitori, ritenuta lesiva dell’esigenza di una partecipazione consapevole alla procedura, specie per il personale già in servizio.
18. Infine, la ricorrente censura la mancata ripubblicazione del bando in forma coordinata con le modifiche introdotte dal decreto n. 56 del 2025, assumendo che tale modalità avrebbe compromesso la piena conoscibilità della lex specialis .
19. Il Ministero si è costituito in resistenza, eccependo preliminarmente l'irricevibilità del ricorso in ragione della sua tardività e concludendo, nel merito, per il rigetto dell'impugnativa.
20. All'udienza pubblica dell'11.3.2026 il Collegio ha dato previo avviso, ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., della possibile definizione del giudizio anche sulla base della verifica preliminare della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale in capo alla ricorrente, evidenziando come l'eventuale accertamento della loro mancanza possa incidere sull'interesse all'esame delle ulteriori censure proposte avverso la lex specialis . La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
21. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di irricevibilità formulata dal Ministero, in quanto a seguito delle modifiche del bando apportate con il decreto n. 56/2025, pubblicato l'11.7.2025, che ha determinato la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, deve ritenersi abbia iniziato a decorrere un nuovo termine di decadenza per l'impugnazione. Il ricorso risulta notificato in data 9.10.2025 e, pertanto, tenuto conto della sospensione feriale, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.
22. Nel merito, il ricorso è in parte infondato e, per la restante parte, improcedibile.
23. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno esaminare il secondo motivo di ricorso, avente carattere logicamente preliminare, in quanto attinente alla qualificazione della procedura concorsuale e al regime dei requisiti di partecipazione applicabile anche al personale interno. L'esame di tale censura assume rilievo dirimente ai fini della corretta individuazione del quadro normativo di riferimento entro il quale si collocano le ulteriori doglianze, ivi compresa quella relativa al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso.
24. Con la suddetta censura, la ricorrente deduce la violazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 28 agosto 2023 e del successivo verbale di intesa del 26 settembre 2023, assumendo che il bando avrebbe illegittimamente esteso al personale interno i requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, in contrasto con la disciplina pattizia che prevederebbe, per il personale già in servizio, condizioni di accesso meno rigorose.
25. La censura non è fondata.
26. Essa, infatti, muove da un presupposto non corretto, ossia dalla sostanziale assimilazione della procedura oggetto di causa alle progressioni verticali interne, laddove, al contrario, il concorso bandito dal Ministero presenta inequivocabilmente i caratteri del concorso pubblico con riserva di posti.
27. In particolare, sia il quadro normativo di riferimento sia la stessa lex specialis evidenziano che l’Amministrazione ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, destinato al reclutamento di personale anche dall’esterno, prevedendo unicamente una quota di riserva – pari al venticinque per cento dei posti – a favore del personale interno in possesso dei requisiti di partecipazione.
28. Tale configurazione impedisce di applicare alla procedura le regole proprie delle progressioni verticali, le quali, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, si fondano su procedure comparative riservate al personale interno e finalizzate alla valorizzazione dell’esperienza e della professionalità maturate all’interno dell’amministrazione.
29. Diversamente, i concorsi pubblici con riserva restano disciplinati dall’art. 35 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede l’accesso mediante procedure selettive aperte, ferma restando la possibilità di destinare una quota di posti al personale interno, senza che ciò incida sulla natura pubblica e competitiva della selezione.
30. La distinzione tra le due tipologie di procedure è stata più volte evidenziata dalla giurisprudenza, la quale ha chiarito che i concorsi con riserva non si trasformano, per effetto della riserva stessa, in procedure interne, ma mantengono la loro struttura di selezioni pubbliche, soggette ai requisiti previsti per l’accesso dall’esterno.
31. Ne consegue che il personale interno che intenda partecipare a un concorso pubblico con riserva è tenuto a possedere i medesimi requisiti richiesti agli altri candidati, non potendo invocare l’applicazione della disciplina pattizia prevista per le progressioni verticali, che operano in un ambito del tutto distinto.
32. Né può ritenersi che la contrattazione integrativa richiamata dalla ricorrente sia idonea a vincolare l’Amministrazione nella determinazione dei requisiti di partecipazione a un concorso pubblico, atteso che tale ambito rientra nella discrezionalità organizzativa dell’ente, da esercitare in conformità ai principi stabiliti dalla legge, ma non subordinata alle previsioni negoziali relative a istituti diversi.
33. L’autonomia organizzativa dell’Amministrazione implica, infatti, il potere di individuare le professionalità necessarie per il perseguimento degli obiettivi istituzionali e, conseguentemente, di determinare i titoli di studio e gli ulteriori requisiti ritenuti coerenti con i profili da reclutare, senza essere vincolata alle previsioni dettate per procedure interne di diversa natura.
34. Alla luce di tali considerazioni, la scelta dell’Amministrazione di richiedere anche al personale interno il possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno si presenta pienamente coerente con la natura della procedura e non integra alcuna violazione della disciplina contrattuale invocata.
35. Il secondo motivo deve, pertanto, essere respinto.
36. Esaurito l’esame della censura avente carattere preliminare, occorre affrontare il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce l’illegittimità della lex specialis nella parte in cui non ha incluso la classe di laurea LM-22 (Ingegneria Chimica) tra quelle ammesse per la partecipazione ai codici concorsuali EPT-01 ed EPT-02.
37. Anche tale motivo non merita accoglimento.
38. Deve premettersi che l’individuazione dei titoli di studio richiesti per la partecipazione a un concorso pubblico costituisce espressione della discrezionalità tecnica e amministrativa dell’Amministrazione, la quale è chiamata a selezionare le professionalità ritenute maggiormente coerenti con le esigenze organizzative e funzionali sottese ai posti messi a concorso.
39. Tale discrezionalità, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, se non nei limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o contraddittorietà della scelta operata. Ne consegue che non spetta al giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, né procedere a una comparazione diretta tra i diversi percorsi formativi, al fine di stabilire quale titolo sia più o meno idoneo rispetto alle funzioni da svolgere.
40. Nel caso di specie, i codici EPT-01 ed EPT-02 risultano espressamente riferiti, rispettivamente, al settore civile e dei lavori pubblici e al settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, ambiti che, per loro natura, richiedono competenze tecniche specificamente orientate alla progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e sistemi di trasporto.
41. La scelta dell’Amministrazione di ammettere talune classi di laurea ritenute maggiormente coerenti con tali ambiti, escludendone altre, tra cui la LM-22, non appare manifestamente irragionevole, tenuto conto della specificità del percorso formativo proprio dell’ingegneria chimica, tradizionalmente orientato allo studio dei processi industriali, delle trasformazioni della materia e degli impianti chimici.
42. Pur non potendosi escludere che talune competenze proprie dell’ingegneria chimica possano presentare profili di intersezione con le attività tecniche dell’Amministrazione, ciò non è sufficiente a fondare un obbligo di inclusione della relativa classe di laurea tra quelle ammesse, spettando all’Amministrazione la valutazione circa il grado di coerenza tra il titolo di studio e le funzioni da svolgere.
43. La ricorrente deduce, a sostegno della propria tesi, l’inserimento, in sede di modifica del bando, di ulteriori classi di laurea, tra cui la LM-25 e la LM-53, ritenute a suo dire analogamente distanti dagli ambiti oggetto dei codici concorsuali.
44. Tuttavia, tale argomentazione non è idonea a evidenziare un vizio di legittimità della scelta amministrativa, atteso che l’ampliamento del novero dei titoli ammessi costituisce espressione del medesimo potere discrezionale, il cui esercizio non implica alcun obbligo di estendere ulteriormente la platea dei titoli ammissibili fino a ricomprendere tutte le classi appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare.
45. Deve, infatti, escludersi che la mera appartenenza di più classi di laurea al più ampio ambito dell’ingegneria comporti la loro automatica equivalenza ai fini dell’accesso a una procedura concorsuale, essendo necessario che ciascun titolo presenti un grado di coerenza specifica con il profilo professionale oggetto di reclutamento.
46. Sotto altro profilo, la ricorrente non ha allegato né dimostrato l’esistenza di una disposizione normativa o regolamentare che riconosca l’equipollenza o l’equiparazione della classe LM-22 rispetto ai titoli di studio richiesti dal bando.
47. Come noto, l’equipollenza dei titoli di studio, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, può essere riconosciuta esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dalla stessa lex specialis , non essendo consentito procedere a valutazioni analogiche o sostanziali fondate sulla mera affinità dei percorsi formativi.
48. In assenza di una specifica previsione normativa o di bando, non è dunque possibile estendere in via interpretativa l’ambito dei titoli ammissibili, né può il giudice procedere a una valutazione autonoma dell’equivalenza tra titoli diversi.
49. La censura, pertanto, si risolve, nella sostanza, in una richiesta di sostituzione della valutazione amministrativa con quella giudiziale, operazione che esula dai limiti del sindacato di legittimità.
50. Alla luce delle considerazioni che precedono, la mancata inclusione della classe LM-22 non presenta profili di manifesta illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà.
51. Il primo motivo deve quindi essere respinto.
52. In ragione del rigetto dei motivi relativi alla violazione del CCNI e della censura sull'esclusione della classe LM-22, le ulteriori censure risultano improcedibili, in quanto in mancanza del titolo richiesto per la partecipazione al concorso la ricorrente non può vantare alcun interesse all'esame di esse.
53. Accertato che la ricorrente non è in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai codici di concorso EPT-01 ed EPT-02, la stessa non può, infatti, vantare alcun interesse concreto e attuale a contestare le altre previsioni del bando (limitazione a un solo codice di concorso, requisito della lingua straniera, titoli post-lauream, requisiti cumulativi per EPT-01/02, prove d'esame, mancata indicazione delle sedi), poiché l'eventuale accoglimento di tali censure non le consentirebbe di partecipare alla selezione.
54. Le censure risultano, in ogni caso, anche infondate, per le ragioni che seguono, che il Collegio ritiene opportuno esporre per completezza.
55. Con il terzo motivo la ricorrente censura la previsione del bando che consente la partecipazione a un solo codice concorsuale, ritenendola irragionevole e lesiva del principio del favor partecipationis, in quanto impedirebbe ai candidati in possesso di competenze trasversali di concorrere per più profili.
56. La censura non è fondata.
57. Deve premettersi che la determinazione delle modalità di partecipazione a una procedura concorsuale, ivi compresa la possibilità di limitare la candidatura a uno solo dei profili messi a concorso, rientra nell’ambito della discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o sproporzione.
58. Tale discrezionalità si fonda sull’esigenza, costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art. 97 Cost., di assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa, anche attraverso una gestione efficiente e razionale delle procedure di reclutamento. In questo quadro, la previsione contestata risponde a una ratio organizzativa chiaramente individuabile e non irragionevole.
59. In particolare, la limitazione della partecipazione a un solo codice concorsuale è funzionale a evitare il fenomeno delle plurime idoneità, ossia la possibilità che uno stesso candidato risulti vincitore o idoneo in più graduatorie, con conseguente alterazione del meccanismo di scorrimento e potenziale ritardo nella copertura effettiva dei posti.
60. Tale rischio assume rilievo concreto soprattutto in procedure, come quella in esame, caratterizzate da un numero elevato di profili e da una pluralità di graduatorie distinte, ma parzialmente sovrapponibili sotto il profilo dei requisiti di accesso.
61. L’Amministrazione, pertanto, ha legittimamente inteso privilegiare l’interesse pubblico alla tempestiva ed effettiva copertura dei posti messi a concorso, evitando duplicazioni e inefficienze derivanti da un utilizzo non ottimale delle graduatorie.
62. Né può ritenersi che tale scelta sia sproporzionata o irragionevole, atteso che essa non incide sulla possibilità dei candidati di partecipare alla procedura concorsuale, ma si limita a richiedere una opzione tra i diversi profili disponibili, opzione che rientra nella normale autodeterminazione del candidato.
63. La circostanza che alcuni titoli di studio consentano l’accesso a più codici concorsuali non comporta, infatti, l’esistenza di un diritto soggettivo alla partecipazione simultanea a tutte le relative selezioni. La previsione di requisiti comuni a più profili risponde unicamente all’esigenza di individuare ambiti formativi compatibili con diverse famiglie professionali, ma non implica alcun vincolo per l’Amministrazione quanto alla configurazione delle modalità di partecipazione.
64. Deve inoltre considerarsi che la procedura in esame è finalizzata al reclutamento di personale da inquadrare nell’area delle elevate professionalità, caratterizzata – come evidenziato dalla stessa lex specialis – da competenze specialistiche di alto livello e da una marcata differenziazione dei profili. In tale contesto, la suddivisione in distinti codici concorsuali non costituisce una mera articolazione formale, ma riflette l’esigenza di selezionare professionalità tra loro differenziate, anche all’interno della medesima area tecnica.
65. Emblematico è il caso dei codici EPT-01 ed EPT-02, che, pur afferendo entrambi alla famiglia professionale ingegneristica, si distinguono per il diverso ambito funzionale di riferimento (rispettivamente lavori pubblici e infrastrutture civili, da un lato, e trasporti terrestri, aerei e marittimi, dall’altro), con conseguente differenziazione delle competenze richieste.
66. In tale prospettiva, la limitazione a un solo codice contribuisce anche a garantire una maggiore coerenza tra il profilo prescelto dal candidato e il percorso selettivo affrontato, evitando partecipazioni meramente esplorative o opportunistiche.
67. Quanto al richiamo al principio del favor partecipationis, esso non può essere inteso in senso assoluto, tale da imporre all’Amministrazione la massima estensione possibile della platea partecipativa in assenza di qualsiasi limite organizzativo. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, tale principio deve essere bilanciato con altri valori di pari rango, quali il buon andamento, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa.
68. Nel caso di specie, il bilanciamento operato dall’Amministrazione appare ragionevole e proporzionato, in quanto la limitazione contestata non determina alcuna esclusione dalla procedura, ma incide unicamente sulle modalità di esercizio della partecipazione.
69. Alla luce delle considerazioni che precedono, la previsione impugnata non presenta profili di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o sproporzione e si colloca legittimamente nell’ambito delle scelte organizzative riservate all’Amministrazione.
70. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
71. Con il quarto motivo la ricorrente contesta la previsione del bando che richiede, quale requisito di accesso, il possesso di una certificazione linguistica di livello almeno B2, sostenendo che la conoscenza della lingua straniera avrebbe dovuto essere accertata in sede di prova orale o, al più, valutata come titolo.
72. Anche tale censura non è fondata.
73. L’art. 37 del d.lgs. n. 165/2001 prevede espressamente che i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni debbano contemplare l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e, ove opportuno, di altre lingue straniere.
74. La normativa di riferimento, come risultante anche dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75/2017 in attuazione della legge delega n. 124/2015, consente espressamente alle amministrazioni di richiedere la conoscenza della lingua straniera non solo quale elemento da accertare in sede di prova, ma anche quale requisito di partecipazione o titolo valutabile.
75. In tale quadro normativo, la scelta dell’Amministrazione di richiedere il possesso di una certificazione linguistica di livello almeno B2 si colloca pienamente nell’ambito della discrezionalità organizzativa e non appare manifestamente irragionevole.
76. Il livello richiesto è, infatti, coerente con la natura delle funzioni da svolgere nell’ambito dell’area delle elevate professionalità, che presuppongono competenze tecniche avanzate e una capacità di interazione anche in contesti sovranazionali.
77. Parimenti non irragionevole appare la scelta di ammettere, in alternativa all’inglese, altre lingue straniere di ampia diffusione nell’ambito dell’Unione europea, quali il francese, lo spagnolo e il tedesco.
78. Né sussiste la dedotta contraddittorietà derivante dalla previsione di un accertamento della conoscenza linguistica anche in sede di prova orale, atteso che il requisito di accesso attiene al possesso di un livello minimo di competenza, mentre la prova orale è finalizzata a valutare in concreto il grado di padronanza della lingua.
79. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
80. Con il quinto motivo la ricorrente censura la previsione del bando che richiede, quale requisito di partecipazione, il possesso di un titolo post-lauream, ritenendola sproporzionata e non coerente con la natura non dirigenziale del concorso.
81. La censura non è fondata.
82. L’art. 35, comma 3, lett. e-ter), del d.lgs. n. 165/2001 prevede espressamente la possibilità per le amministrazioni di richiedere, per specifici profili o livelli di inquadramento caratterizzati da elevata specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca, del master universitario di secondo livello o di altri titoli equivalenti.
83. La previsione in esame trova, pertanto, un diretto fondamento normativo e non può essere ritenuta, di per sé, illegittima. Nel caso di specie, la richiesta di un titolo post-lauream appare coerente con la natura dei profili oggetto di reclutamento, atteso che l’area delle elevate professionalità è espressamente destinata ad accogliere figure caratterizzate da competenze specialistiche particolarmente elevate.
84. Né la ricorrente ha fornito elementi idonei a dimostrare la sproporzione o la non attinenza del requisito rispetto alle funzioni da svolgere, limitandosi a una contestazione generica.
85. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
86. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la disparità di trattamento derivante dalla richiesta, per i codici EPT-01 ed EPT-02, del possesso cumulativo dell’abilitazione professionale, dell’iscrizione all’albo e del titolo post-lauream.
87. Anche tale censura non merita accoglimento.
88. I profili in questione sono qualificati dal bando come “specialisti ingegneri”, con ciò evidenziando la necessità di un elevato grado di qualificazione tecnica e professionale.
89. La richiesta dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione all’albo risulta coerente con la natura delle funzioni da svolgere, che implicano l’esercizio di attività tecniche tipicamente riservate a soggetti abilitati.
90. La previsione di ulteriori requisiti, quali il titolo post-lauream, si giustifica alla luce dell’elevato livello di specializzazione richiesto. La diversità di disciplina rispetto ad altri codici concorsuali trova, pertanto, una ragionevole giustificazione nella diversità dei profili professionali.
91. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
92. Con il settimo motivo la ricorrente censura la formulazione della prova scritta per il codice EPT-02, ritenuta eccessivamente ampia ed eterogenea.
93. La censura è infondata.
94. In via preliminare, deve rilevarsi come la doglianza si risolva, nella sua sostanza, in una mera affermazione apodittica di incongruità, non supportata da specifiche allegazioni idonee a dimostrare la manifesta illogicità della scelta amministrativa.
95. La ricorrente, infatti, si limita a prospettare una pretesa inconferenza delle materie indicate, senza tuttavia confrontarsi in modo puntuale con la struttura complessiva della procedura concorsuale né con le caratteristiche del profilo professionale oggetto di reclutamento.
96. Ciò posto, occorre ribadire che la determinazione delle materie oggetto delle prove concorsuali costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, la quale è chiamata a individuare gli strumenti selettivi più idonei a verificare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Tale discrezionalità è sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente nei limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o incongruità, limiti che nel caso di specie non risultano superati.
97. La prova prevista per il codice EPT-02 è espressamente finalizzata alla verifica delle competenze in materia ingegneristica attinente al settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi, ambito che, per sua natura, presenta un carattere intrinsecamente ampio e multidisciplinare.
98. Ne consegue che l’inclusione di materie tra loro differenziate non costituisce elemento di irragionevolezza, ma rappresenta piuttosto il riflesso coerente della pluralità delle funzioni esercitate dall’Amministrazione e della necessità di selezionare figure professionali dotate di una preparazione tecnica trasversale.
99. L’impostazione difensiva risulta, per contro, viziata da una prospettiva riduttiva, in quanto assume quale parametro di riferimento le attività di specifici uffici periferici, trascurando che la procedura concorsuale è finalizzata al reclutamento di personale destinato all’intera amministrazione, con possibile assegnazione tanto alle strutture centrali quanto a quelle territoriali.
100. In tale contesto, non può essere riconosciuta ai candidati alcuna pretesa a che la prova sia calibrata sulle esigenze operative di singoli uffici, dovendo invece la stessa essere strutturata in funzione delle esigenze complessive dell’Amministrazione.
101. Né può ritenersi che la varietà delle materie costituisca, di per sé, indice di irragionevolezza, atteso che la denominazione stessa del profilo (“settore civile e dei trasporti terrestri, aerei e marittimi”) evidenzia la natura trasversale delle competenze richieste.
102. In definitiva, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la manifesta incongruità o irragionevolezza della previsione contestata, risolvendosi la censura in una richiesta di sostituzione della valutazione amministrativa con quella giudiziale, operazione non consentita.
103. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
104. Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità del bando nella parte in cui non prevede l’indicazione puntuale delle sedi di assegnazione dei vincitori.
105. Anche tale censura è infondata.
106. Deve osservarsi, in primo luogo, che l’art. 3, comma 2, lett. g), del d.P.R. n. 487/1994 non impone all’Amministrazione l’indicazione analitica delle singole sedi di servizio, essendo sufficiente che il bando individui l’ambito territoriale di destinazione.
107. Nel caso di specie, tale requisito risulta pienamente soddisfatto mediante l’indicazione della destinazione presso le sedi centrali e periferiche dell’Amministrazione.
108. Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, infatti, non è indispensabile la preventiva individuazione delle specifiche sedi da ricoprire, ben potendo l’Amministrazione procedere alla loro determinazione in un momento successivo, in relazione alle effettive esigenze organizzative e alle vacanze di organico.
109. Tale soluzione risponde a evidenti esigenze di flessibilità e buon andamento, consentendo una gestione più efficiente delle risorse umane e un adeguamento dinamico alle necessità del servizio.
110. Deve inoltre escludersi che la mancata indicazione puntuale delle sedi determini una compressione del diritto di partecipazione, atteso che il candidato non vanta un interesse giuridicamente tutelato alla scelta preventiva della sede, ma unicamente all’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria.
111. Nel caso di specie, peraltro, il bando prevede espressamente che, all’esito della procedura, l’Amministrazione comunicherà l’elenco delle sedi disponibili e procederà all’assegnazione in stretto ordine di graduatoria, così garantendo il rispetto del principio meritocratico.
112. Né la ricorrente allega alcun concreto pregiudizio derivante dalla modalità prescelta dall’Amministrazione, limitandosi a prospettare un pregiudizio meramente ipotetico.
113. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
114. Con l’ultimo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità della mancata ripubblicazione del bando in versione coordinata con le modifiche introdotte dal decreto n. 56/2025.
115. La censura è manifestamente infondata.
116. Deve anzitutto rilevarsi che l’ordinamento non prevede, in caso di modifiche della lex specialis , un obbligo generalizzato di ripubblicazione integrale del bando in forma coordinata. È, al contrario, sufficiente che le modifiche siano rese conoscibili agli interessati mediante modalità idonee a garantirne la piena accessibilità.
117. Nel caso di specie, tale requisito risulta pienamente soddisfatto, atteso che il decreto modificativo è stato pubblicato nelle medesime forme del bando originario ed è stato accompagnato dalla riapertura dei termini per la presentazione delle domande.
118. Tale circostanza assume rilievo decisivo, in quanto consente di escludere in radice qualsiasi lesione del diritto di partecipazione, avendo tutti gli interessati avuto la possibilità di prendere cognizione delle modifiche e di valutare consapevolmente la propria partecipazione.
119. Deve inoltre evidenziarsi che la ricorrente non indica in modo specifico quale concreto pregiudizio sarebbe derivato dalla mancata ripubblicazione coordinata, limitandosi a una censura meramente formale. In assenza di un pregiudizio effettivo, la doglianza si appalesa priva di rilevanza.
120. Né può ritenersi violata la disciplina in materia di pubblicità, atteso che, ai sensi dell’art. 35-ter, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento è idonea a garantire la piena conoscibilità delle procedure concorsuali.
121. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
122. In conclusione, il ricorso va in parte rigettato e, per la restante parte, dichiarato improcedibile.
123. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara improcedibile nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NI, Presidente
NA LI, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NA LI | NA NI |
IL SEGRETARIO