TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7538
TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittima esclusione dalla partecipazione ai codici di concorso EPT-01 ed EPT-02 per mancata inclusione della laurea LM-22

    L'individuazione dei titoli di studio rientra nella discrezionalità tecnica e amministrativa dell'Amministrazione. La scelta di escludere la LM-22 per i codici EPT-01 ed EPT-02 (settori civile, lavori pubblici, trasporti) non appare manifestamente irragionevole, data la specificità dell'ingegneria chimica. Non vi è obbligo di includere tutte le lauree affini, né il giudice può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa in assenza di norme che riconoscano l'equipollenza.

  • Rigettato
    Estensione al personale interno di requisiti previsti per l'accesso dall'esterno

    Il concorso è un concorso pubblico con riserva di posti per il personale interno (25%), non una progressione verticale interna. Pertanto, il personale interno deve possedere gli stessi requisiti richiesti dall'esterno. La contrattazione integrativa non può vincolare l'amministrazione nella determinazione dei requisiti di un concorso pubblico, che rientra nella sua discrezionalità organizzativa.

  • Rigettato
    Limitazione della partecipazione a un solo codice concorsuale

    La limitazione rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione per evitare il fenomeno delle plurime idoneità e garantire una gestione efficiente delle graduatorie e una tempestiva copertura dei posti. Non è sproporzionata, in quanto richiede solo una scelta tra i profili disponibili. Il principio del favor partecipationis deve essere bilanciato con il buon andamento dell'azione amministrativa.

  • Rigettato
    Richiesta di certificazione linguistica come requisito di accesso

    L'art. 37 del d.lgs. 165/2001 consente alle amministrazioni di richiedere la conoscenza delle lingue straniere sia come requisito di partecipazione sia come elemento da accertare in prova. La richiesta di certificazione B2 è coerente con le funzioni dell'area delle elevate professionalità e non è irragionevole. L'ammissione di altre lingue oltre all'inglese è anch'essa legittima.

  • Rigettato
    Richiesta di titolo post-lauream come requisito di partecipazione

    L'art. 35, comma 3, lett. e-ter), del d.lgs. 165/2001 prevede la possibilità di richiedere titoli post-lauream per profili caratterizzati da elevata specializzazione. La richiesta è coerente con l'area delle elevate professionalità e la ricorrente non ha fornito elementi per dimostrare la sproporzione.

  • Rigettato
    Richiesta cumulativa di abilitazione, iscrizione all'albo e titolo post-lauream per i codici EPT-01 ed EPT-02

    I profili di 'specialisti ingegneri' richiedono un elevato grado di qualificazione. La richiesta di abilitazione, iscrizione all'albo e titolo post-lauream è coerente con la natura delle funzioni e il livello di specializzazione richiesto, giustificando la diversità rispetto ad altri codici concorsuali.

  • Rigettato
    Formulazione della prova scritta per il codice EPT-02

    La determinazione delle materie d'esame è discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile solo in casi di manifesta illogicità. L'ambito 'civile e dei trasporti' è intrinsecamente ampio e multidisciplinare, giustificando la varietà delle materie. La prova deve essere calibrata sulle esigenze complessive dell'Amministrazione, non su specifici uffici.

  • Rigettato
    Mancata indicazione puntuale delle sedi di assegnazione dei vincitori

    L'art. 3, comma 2, lett. g), del d.P.R. 487/1994 non impone l'indicazione analitica delle singole sedi, ma dell'ambito territoriale. L'indicazione di 'sedi centrali e periferiche' è sufficiente. L'Amministrazione può determinare le sedi in un momento successivo per flessibilità e buon andamento. Il candidato non ha un interesse giuridicamente tutelato alla scelta preventiva della sede.

  • Rigettato
    Mancata ripubblicazione del bando in forma coordinata con le modifiche

    Non vi è un obbligo generalizzato di ripubblicazione integrale. È sufficiente che le modifiche siano rese conoscibili. La pubblicazione del decreto modificativo e la riapertura dei termini garantiscono la piena accessibilità e la possibilità di prendere cognizione delle modifiche. La ricorrente non indica un concreto pregiudizio.

  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    L'eccezione è rigettata poiché la riapertura dei termini per la presentazione delle domande a seguito della modifica del bando ha fatto decorrere un nuovo termine di decadenza per l'impugnazione. Il ricorso è stato notificato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto modificativo, tenendo conto della sospensione feriale.

  • Improcedibile
    Improcedibilità delle ulteriori censure

    Poiché è stato accertato che la ricorrente non possiede uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai codici EPT-01 ed EPT-02, essa non vanta alcun interesse concreto e attuale a contestare le altre previsioni del bando. L'eventuale accoglimento di tali censure non le consentirebbe di partecipare alla selezione.

  • Improcedibile
    Improcedibilità delle ulteriori censure

    Poiché è stato accertato che la ricorrente non possiede uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai codici EPT-01 ed EPT-02, essa non vanta alcun interesse concreto e attuale a contestare le altre previsioni del bando. L'eventuale accoglimento di tali censure non le consentirebbe di partecipare alla selezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7538
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7538
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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