Articolo 1 della Legge 30 ottobre 1948, n. 1261
Articolo 2
Versione
15 novembre 1948
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformita' dell'annesso stato di previsione.
Entrata in vigore il 15 novembre 1948