Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2562/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2562/2021 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del l.r.p.t., parte rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tata e difesa dall'Avv. SANTONI MARCO ( , come da pro- C.F._1 cura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA SAIONE, 6 AREZZO - parte attrice - CONCLUDE come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.: “In via istruttoria (omissis). Nel merito…accertata l'esatta consistenza e ampiezza della superficie di terreno, og- getto del contratto preliminare di cui alla narrativa dell'atto di citazione, ubicata in loc. Leccio del Comune di Reggello (FI), dell'ampiezza di mq. 412, per parte (mq. 304), costituita da una porzione della part. 557, f. 43, Catasto terreni del Comune di Reggello, per l'altra parte (mq. 108), costituita da una porzione della p.lla 542, stesso f. C.T. Comune di Reggello, con a confini altra proprietà della parte promittente acquirente e residua proprietà della parte promittente la vendita, nonché l'immobile in proprietà di " - Fondo Comune di Investimento Im- Controparte_1 mobiliare di tipo chiuso"; superficie, oggetto della promessa di vendita, come rappresentata in colorazione gialla e verde, nella planimetria allegata, sub lettera a), al suddetto contratto prelimi- nare;
fatta frazionare, identificare e censire catastalmente tale superficie di terreno;
preso e dato atto della volontà dell'attrice di versare il prezzo convenuto, voglia trasferire la superficie stessa, in favore dell 'attrice medesima, ex art 2932 cc, disponendo in ordine ai tempi e alle modalità di pagamento del prezzo, da parte di quest'ultima. Voglia condannare la convenuta al risarcimento
1
nell'aver affrontato lo svolgimento di attività e spese, sull'erro- neo ritenuto presupposto di poter divenire proprietaria della porzione di terreno della quale si tratta. Quindi, per il caso di non riconducibilità della firma a voglia, il Parte_2 Tribunale, dichiarare la nullità del negozio di consegna dell'assegno, per illiceità della causa o per contrarietà a norme imperative o per mancanza dell'oggetto del negozio stesso, o voglia an- nullare il negozio di consegna dell'assegno, per vizio del consenso, per dolo o per errore. Voglia, quindi, il Tribunale, condannare e nonché la Persona_1 Testimone_1 Pt_4[...
a restituire l'assegno per € 100, Banca MPS 0914148373-08, o il relativo importo, se negoziato tale assegno. Per il caso in cui l'assegno stesso non sia più nella loro disponibilità, o gli stessi, comunque, non ottemperino all'ordine di restituzione, voglia condannare costoro a risarcire ogni danno, derivante dalla omessa restituzione, tra cui quello afferente la necessità, per l'attrice, di dar corso, in surrogazione de al procedimento di ammortamento del titolo predetto. Parte_3 In subordine, voglia condannare e o e/o Parte_3 Testimone_1 Persona_1 ove adducano di averlo smarrito o illecitamente consegnato a terzi, o per il caso in cui tutti costoro non lo riconsegnino, a dar corso alla procedura di ammortamento dello stesso titolo. Voglia, al- tresì, condannare i predetti chiamati in causa a risarcire, in favore dell'attrice, ogni danno, di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale, anche ai sensi dell'art 185 cp, in relazione al reato di truffa, consumato ai danni dell'amministratore dell'attrice, quindi, a costei medesima, comunque, ogni danno, di natura patrimoniale ed extrapatrimoniale, subito e subendo dall'attrice medesima. Con vittoria di spese e competenze di lite e con condanna dei chiamati in causa a rifondere e rimborsare quanto l'esponente sia eventualmente tenuta a versare, per soccombenza, in favore della convenuta, oppure con condanna dei chiamati in causa a versare direttamente, in favore della convenuta, quanto dovuto per soccombenza, o condanna di costoro a manlevare l'attrice mede- Pt_
”
- ) in persona del Parte_4 P.IVA_2
l.r.p.t., parte rappresentata e difesa dall'AVV. BORIA PIETRO ( ), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e C.F._2 risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA TIRSO 26 ROMA
- parte convenuta - CONCLUDE come da comparsa di citazione e risposta: “In via pregiudiziale e/o prelimi- nare - la in persona dell'amministratore unico Dr. contesta Parte_4 CP_2 espressamente e disconosce la validità della firma apposta nel presunto atto preliminare del 22.10.18, ex adverso prodotto, dal precedente amministratore e legale rapp.te Sig.ra ex art. Controparte_3 214 cpc;
- in conseguenza di ciò si chiede espressamente l'estromissione dello stesso contratto dal presente giudizio in quanto atto invalido e/o nullo;
Nel merito - si chiede il rigetto delle avverse do- mande per invalidità e/o nullità del presunto contratto preliminare per invalidità e/o disconoscimento della firma da parte della società odierna convenuta;
- si chiede inoltre di rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto e diritto per i motivi innanzi esposti anche per nullità per
2 incongruenza, per assenza di causa e/o squilibrio sinallagmatico del presunto contratto;
- si chiede infine di accertare, in subordine, l'invalidità e/o nullità del presunto contratto per tutti i motivi innanzi esposti e dichiararne l'invalidità e/o la nullità con rigetto delle avverse domande;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e condanna ex art 96 cpc”
E
- ( ), Persona_1 C.F._3 CP_4
), parte rappresentata e difesa dall'AVV. SE-
[...] C.F._4
RENA MASUCCI ( ), come da procura in calce a comparsa C.F._5 di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA
GUIDO MONACO 11 Arezzo - parte terza chiamata -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta;
“
1. in via preliminare, accer- tare e dichiarare la propria incompetenza per territorio ex art 38 cpc, in favore dei fori alternativa- mente competenti indicati in narrativa, con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente giu- dizio 2. in via preliminare, accertare e dichiarare la novità delle domande esperite verso i terzi chia- mati comparenti e l'inammissibilità, improcedibilità o nullità/annullabilità della stessa ai sensi dell'art 183 cpc perché tardiva e priva di connessione oggettiva e soggettiva di sorta con la domanda principale, con cui anzi è incompatibile, con vittoria di spese, compensi ed accessori del presente giudizio.
3. nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, e rigettarla perché infondata o in subordine perché sprovvista di prova;
accertarne la temerarietà ex art 96 cpc, e condannare parte attrice al risarcimento del danno, oltre che alla refusione delle spese, compensi ed accessori del presente giudizio.
4. Distrarre le spese i compensi e gli accessori liquidati in favore del procuratore che si dichiara antistatario”
Vendita di beni immobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la Società attrice premesso che: in data Parte_1
22.10.2018 aveva stipulato con contratto preliminare Parte_4
con il quale questa si impegnava a trasferirle beni immobili consistenti in porzioni di terreno in loc. Leccio, Reggello (FI) per il prezzo di € 740,00; aveva versato assegno di € 100,00 a titolo caparra confirmatoria;
La si era rifiutata di procedere alla Pt_3
stipula del definitivo;
il terreno era stato nel frattempo sottoposto a sequestro e succes- sivamente dissequestrato in data 13.7.2021. Ciò premesso, rimasto inadempiuto il pre- contratto adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
3 Nel costituirsi, parte convenuta, in via preliminare, disconosceva l'autenticità della firma apposta alla promessa di contratto, apparentemente del precedente legale rappresentante, in quanto non certamente riferibile ad essa. Parte_2
Eccepiva nel merito di non aver mai inteso cedere il terreno al corrispettivo irrisorio previsto in contratto, negava di aver incassato alcuna caparra e che, in ogni caso, il contratto era da reputarsi invalido per assenza di causa e di squilibrio sinallagmatico.
Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
L'attrice, alla luce delle difese della convenuta e, in particolare, del discono- scimento di cui sopra, proponeva istanza di verificazione e veniva autorizzata a chia- mare in causa e identificati come i coloro Persona_1 Testimone_1 che le avevano consegnato il preliminare, apparentemente sottoscritto dall'ammini- stratrice e l.r.p.t., Integrava pertanto le proprie conclusioni Parte_2
chiedendo, in caso di accertata falsità della sottoscrizione e di sua riconducibilità ad essi, la loro condanna al risarcimento del danno nei suoi confronti, nonché alla ricon- segna dell'assegno di € 100,00.
Nel costituirsi con unica comparsa di risposta, i terzi chiamati eccepivano: in- competenza territoriale del Tribunale di Arezzo;
improcedibilità/annullabilità/nullità della domanda dell'attrice, in quanto tardiva e priva di connessione con la domanda principale. Contestavano nel merito la fondatezza di questa, non avendo essi avuto alcun tipo di rapporto con l'attrice, relativamente al preliminare di compravendita pro- dotto, né all'immobile oggetto dello stesso. Concludevano come in epigrafe.
* * *
In via assolutamente preliminare e in rito, occorre occuparsi dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte terza chiamata, ai sensi dell'art. 38 c.p.c..
L'eccezione è infondata alla luce della circostanza accertata dell'avvenuta con- clusione del contratto in Arezzo, luogo dove pertanto deve ritenersi sorta l'obbliga- zione. Atteso che la domanda proposta ai sensi dell'art. 2932 c.c., integra un'azione personale e non reale (Cass., n. 4337 del 1988), deve ritenersi sussistente la competenza per territorio dell'adito Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c..
4 Passando al merito, parte attrice ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 2932 del c.c., chiedendo l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto prelimi- nare di compravendita immobiliare stipulato con la parte convenuta in data
22.10.2018, il quale riporta in calce l'a(pparente) sottoscrizione dell'allora legale rap- presentante pro tempore della società Sig.ra (doc. 1 Parte_3 Parte_2
atto di citazione).
Tale sottoscrizione è stata invero oggetto di disconoscimento ex art. 214 c.p.c., da parte della convenuta, e di conseguente istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c. da parte dell'attrice.
Dalle risultanze istruttorie nonché da quanto allegato dalle parti (si vedano le perizie grafologiche allegate da parte convenuta, doc. 2 comparsa di costituzione e rispo- sta), è emerso con chiarezza che la firma apposta al contratto sia apocrifa e non ricon- ducibile alla mano della l.r.p.t. , risultando invece molto pro- Parte_2
babile che la stessa sia stata apposta da uno dei terzi chiamati, ossia dall'allora ammi- nistratore della società Sig. (cfr. perizia calligrafica allegata dall'at- Testimone_1 trice, doc. 14 mem. ex art. 183, c. VI, n. 2 del c.p.c.) o, tutt'al più, dal socio non ammini- stratore Sig. Persona_1
Tutto ciò premesso, occorre allora accertare, in primo luogo, quale sia la sorte del contratto cui sia apposta firma apocrifa di legale rappresentante da parte di un sog- getto privo dei poteri rappresentativi della persona giuridica, ossia se lo stesso sia qua- lificabile come nullo, annullabile o solamente inefficace;
in secondo luogo, quali siano le conseguenze sul piano della richiesta esecuzione ai sensi dell'art. 2932 c.c..
Preliminarmente si deve osservare che, nel caso di specie, non sembra ricorrere la figura – prevista dall'art. 1398 del c.c. – del falsus procurator in quanto, a ben ve- dere, non siamo di fronte ad un contratto sottoscritto da soggetto il quale, spendendo il nome altrui (ossia il nome dello pseudo rappresentato) affermi di possedere i poteri rappresentativi nei confronti di tale soggetto (in questo caso, la convenuta), pur essen- done privo. La fattispecie integrata risulta essere invece, più nello specifico, inquadra- bile in quello di un soggetto non dotato di poteri di rappresentanza, il quale apponga - di suo pugno, e all'insaputa dell'altro contraente – una sottoscrizione, non autentica,
5 del legale rappresentante, affermando dunque falsamente che la firma sia ri- conducibile a quest'ultimo, e non a sé stesso.
Preme evidenziare che la Giurisprudenza maggioritaria sul punto ritiene che tale contratto sia da considerarsi radicalmente nullo per difetto del con- senso di una delle parti contraenti e pertanto sia priva del requisito essenziale dell'accordo, previsto dall'art. del 1325 c.c. (cfr. Cass., n. 27008 del 2020; Cass.,
n. 3265 del 2024). E' stato infatti osservato che “il soggetto che firmi una dichia- razione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest' ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di falsus procurator di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la con- seguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso” (Cass. 3265/2024).
Facendo applicazione di tale principio di diritto deve ritenersi, pertanto, che il contratto sottoscritto dalle parti, ma al quale è stata apposta la firma apo- crifa del l.r.p.t. da altro soggetto, evidentemente sprovvisto dei poteri di rap- presentanza della società convenuta, sia radicalmente nullo e non potrà spie- gare alcuna efficacia nei confronti di quest'ultima.
Preme a questo giudicante riferire l'esistenza di un ulteriore orientamento, ad oggi tuttavia minoritario, il quale ritiene invece che alla fattispecie contrattuale di cui si discute sia comunque applicabile la disciplina prevista per la diversa ipotesi del con- tratto stipulato dal rappresentante senza poteri.
Tale secondo orientamento, che muove dalla premessa secondo la quale, per indirizzo consolidato della Giurisprudenza, il contratto sottoscritto dal falsus procura- tor non è nullo ma solamente inefficace (ex multis, Cass., n. 1443 del 2000), e facen- done applicazione all'ipotesi di cui si tratta, ne ricava, come ulteriore conseguenza, che l'atto stipulato con apposizione della firma non autentica del legale rappresentante pro-tempore possa comunque essere fatto proprio dall'organo giuridico pseudo-rap- presentato, tramite atto di ratifica espresso e necessariamente proveniente dal legale rappresentante dello stesso (cfr. Cass., n. 22891 del 2016; Cass., n. 5479 del 2023).
6 Premesso doverosamente che il Tribunale ritiene dover aderire al primo degli orientamenti suesposti, deve comunque ritenersi che, anche volendo fare applicazione di tale diversa interpretazione, la domanda proposta dall'attrice dovrebbe essere co- munque rigettata, atteso che nessun atto di ratifica risulta essere stato compiuto nel caso di specie dalla convenuta. Al contrario, le difese svolte da quest'ultima nell'am- bito del presente giudizio risultano del tutto incompatibili con una volontà di ratificare il contratto preliminare in questione.
In conclusione, ritiene il Tribunale che la domanda proposta da Parte_1 ai sensi dell'art. 2932 c.c. debba essere integralmente rigettata, con conseguente
[...]
dichiarazione di nullità del contratto preliminare stipulato in data 22.10.2018 per di- fetto del consenso delle parti, elemento essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1325
c.c..
Parimenti, merita rigetto la domanda proposta dall'attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno, quantificato in € 5.100,00 dal momento che non viene in alcun modo specificato a quale titolo vada ricondotta tale voce, né è stata allegata alcuna prova in merito ai fatti costitutivi della pretesa.
***
Per quanto concerne le domande svolte nei confronti dei terzi chiamati in causa, se ne rileva l'infondatezza in quanto le stesse appaiono oggettivamente e strettamente connesse con la domanda principale, in virtù del disconoscimento operato dalla con- venuta nella comparsa di costituzione e risposta.
***
Ciò posto, l'attrice ha domandato in via subordinata rispetto all'accertamento della falsità della firma apposta al contratto, la condanna alla restituzione dell'assegno di € 100,00 (Banca Monte dei Paschi di Siena - 0914148373-08) versato a titolo di caparra confirmatoria, indicando quali destinatari della richiesta di condanna la con- venuta e i terzi chiamati.
Innanzitutto, deve riconoscersi che non è stata fornita alcuna dimostrazione del fatto che l'assegno sia stato incassato dalla convenuta, la quale anzi ha negato di averlo
7 ricevuto, e pertanto la domanda di restituzione, nei confronti di questa, non può essere accolta.
Ciò detto, si osserva che il contratto preliminare, alla clausola n. 5, fa riferimento alla consegna nei termini seguenti: “a titolo di caparra confirma- toria, la parte acquirente versa, contestualmente alla sottoscrizione del pre- sente atto, l'importo di euro 100,00 (cento) a mezzo di assegno e della rice- zione di tale assegno la promittente acquirente rilascia quietanza, salvo il buon fine del titolo con cui il versamento è effettuato”.
Quanto al soggetto a cui tale assegno è stato consegnato, l'attrice ha riferito trattarsi del Sig. La circostanza appare sufficiente- Testimone_1
mente provata alla stregua dei seguenti elementi:
- il contratto riporta che il versamento della caparra confirmatoria è stato effet-
tuato in sede di sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante,
il quale ha dato atto di ciò anche in una comunicazione via mail Testimone_2 datata 5.10.2022, indirizzata all' amministratore giudiziario Dott.ssa CP_5
(cfr. doc. 9 memoria ex art. 183 c. VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice), ove si legge
“con il Rag. mi sono visto nel suo ufficio di Arezzo, lo stesso giorno Tes_1
alle 17 del pomeriggio per apporre a mia volta la firma sul preliminare e il pagamento della caparra”;
- la circostanza dell'avvenuta consegna, seppur de relato, è stata confermata dalla teste , la quale sul cap. di prova n. 19 della memoria ex Testimone_3 art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice “v.c. il giorno Testimone_2
22.10.2018, giunse in Arezzo, in Via Calamandrei e lì, incontrato il Rag.
[...]
appose la sua firma sul contratto, che appariva già firmato da Persona_2
(doc. 1) e consegnò l'assegno bancario, indicato nello Pt_2 Parte_2 stesso contratto, al Rag. ” ha risposto: “si è vero confermo Testimone_1
integralmente il capitolo. La circostanza mi è stata riferita da mio marito, non essendomi recata io ad Arezzo con lui”;
- quasi tutti i colloqui del aventi ad oggetto il contratto preliminare sono Tes_2
avvenuti con il Sig. che poi ne riferiva, secondo le dichiarazioni rese Tes_1
8 da quest'ultimo in sede di interrogatorio formale, al il quale a Parte_2
sua volta, invece, non presenziava agli incontri.
Alla luce di tutti tali elementi, deve ritenersi plausibile che l'assegno, incassato o meno, sia stato consegnato al Sig. e che, pertanto, sia costui il Testimone_1 soggetto su cui debba gravare l'obbligo restitutorio.
***
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di ammortamento, si ritiene che non sia allo stato possibile pronunciarsi sulle stesse dal momento che non si conosce l'effettiva sorte dell'assegno e, comunque, trattasi di esborso del tutto ipo- tetico, peraltro di non facile liquidazione.
Alla luce di quanto sinora osservato, la domanda di restituzione dell'assegno è dunque parzialmente fondata e viene accolta limitatamente al terzo chiamato Tes_1
[...]
***
Infine, per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno avanzata dall' attrice nei confronti dei terzi chiamati per averla indotta a ritenere che il contratto stipulato in data 22.10.2018 fosse valido, si osserva quanto segue.
Parte attrice ha totalmente omesso di allegare qualsivoglia voce di danno che possa ritenersi causalmente collegato alla stipula del contratto preliminare di compra- vendita. In particolare, fatto riferimento del tutto generico ad un danno il quale sarebbe consistito, in primo luogo, nell' avere “erroneamente confidato nella acquisizione del bene” e, in secondo luogo, nell'avere “affrontato lo svolgimento di attività e spese, sull'er- roneo ritenuto presupposto di poter divenire proprietaria della porzione di terreno della quale si tratta”.
Quanto al secondo dei danni lamentati, lo stesso non può essere riconosciuto in quanto parte attrice ha omesso di allegare qualsivoglia prova di attività o spese so- stenute in virtù dell'affidamento che la stessa faceva sul preliminare sottoscritto.
9 Quanto, invece, al danno consistente nell'aver fatto legittimo affida- mento sulla validità della pattuizione, deve evidenziarsi che non solo non è stata fornita alcuna prova circa eventuali concreti pregiudizi conseguenti a tale affidamento, ma anche che nelle ipotesi di culpa in contrahendo il presupposto del riconoscimento del diritto al risarcimento è sempre il carattere incolpevole dell'affidamento fatto dal terzo contraente sulla validità ed efficacia del con- tratto.
Nel caso di specie, è emerso che l'attrice fosse pienamente a cono- scenza del fatto che il legale rappresentante della Società fosse Parte_2
- e non anche i soggetti con i quali si erano svolte le trattative,
[...] Tes_1
e È emerso anche che l'attrice ritenesse che
[...] Persona_1
il vero dominus della convenuta fosse in realtà coadiu- Persona_1
vato nelle varie attività da mentre la legale rappresentante Testimone_1
pro tempore ricoprisse il ruolo di amministratore solo di fatto. Tale consape- volezza avrebbe dunque potuto (e dovuto) indurre l'attrice ad impiegare una diligenza maggiore - rispetto a quella ordinariamente richiesta al contraente - sia al momento delle trattative che al momento della sottoscrizione del con- tratto, al fine di non esporsi ad eventuali conseguenze negative come quelle che hanno portato all'instaurazione del presente contenzioso. Ad esempio, avrebbe potuto pretendere quantomeno di presenziare al momento della sottoscri- zione da parte della legale rappresentante, senza fare generico affidamento su un contratto che le veniva consegnato, per la sola firma, già sottoscritto da una persona che non essa aveva mai incontrato e che, come poi emerso dall'istrut- toria, era del tutto all'oscuro del fatto che il contratto recante una firma con- traffatta.
Alla luce di quanto sinora osservato, deve dedursi che nessun danno può essere liquidato a favore dell'attrice, neppure in via equitativa, rilevata la mancanza di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. nonché la natura non incolpevole dell'affidamento.
La domanda viene, in conclusione, integralmente rigettata.
10 ***
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In mancanza di notula, e in applicazione dei valori minimi, ritenuti ade- guati alla mole e pregio dell'opera prestata, delle fasi di giudizio effettivamente esple- tate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), ven- gono liquidate in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
In base al medesimo principio vengono poste a carico di parte attrice anche le spese di parte terza chiamata, anch'esse liquidate, in mancanza di notula, e in applica- zione dei valori minimi, ritenuti adeguati alla mole e pregio dell'opera prestata, delle fasi di giudizio effettivamente espletate nell'ambito del medesimo scaglione, in com- plessivi € 2.540,00 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II,
c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la nullità del contratto preliminare sottoscritto da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6 in data 22.10.2018; per l'effetto,
11
- Rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda risarcitoria, proposte da in persona del suo legale rappresentante pro-tem- Parte_1
pore;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nei confronti
[...]
di e Testimone_1 Persona_1
- Condanna a restituire l'assegno bancario (Banca Testimone_1
Monte dei Paschi di Siena - 0914148373-08) di € 100,00 versato da
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; Parte_1
- Condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, alle spese di giudizio di in Parte_4
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per € 2.540,00 oltre ac- cessori, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro-tempore, alle spese di giudizio di e Persona_1 Tes_1
per € 2.540,00 oltre accessori, come da motivazione;
[...]
Arezzo, 18.02.2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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