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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa TI SE Presidente dott.ssa NA SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 817 del Ruolo Generale dell'anno
2025 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Mancini ed elettivamente domiciliato ad
Asciano (SI), Via Dante Alighieri n. 3 presso lo studio del difensore;
appellante contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Santagiuliana ed elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contrà Riale n. 6 presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. Sentenza n. 362/2025 del Tribunale di
Vicenza, pubblicata il 4 marzo 2025
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per Parte_1
Piaccia alla Corte D'appello,
• Nel merito, in accoglimento dei motivi esposti, riformare in toto ed annullare la
Sentenza Tribunale di Vicenza 362 2025 resa in RG 4101 2024 del 04/03/2025
(doc.1, copia informatica sentenza impugnata) notificata per la decorrenza del termine breve di impugnazione in data 03/04/2025 (doc.2, notifica sentenza impugnata), per l'effetto
• In via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare la non debenza delle somme ingiunte per intervenuta decadenza del locatore ex art.
1957;
• IN SUBORDINE, in riferimento alle somme ingiunte relative ad oneri condominiali tutte o comunque a quelle non coperte dall'intervenuta decadenza, revocare il decreto opposto ed accertare l'insussistenza di somme dovute dal garante a titolo di oneri condominiali a carico della conduttrice non risultando in atti prova dell'avvenuto pagamento degli stessi da parte del locatore.
• IN ULTERIORE SUBORDINE riformare la sentenza di I° grado nella parte in cui ha condannato il alle spese del giudizio disponendone l'integrale Pt_1 compensazione
• IN OGNI CASO: Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado giudizio.
Per CP_1
IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto per tutti i motivi innanzi esposti
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 362/2025 del Tribunale di Vicenza, con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 19.5.2024, chiedeva al CP_1
Tribunale di Vicenza di ingiungere a e a Parte_2 [...]
il pagamento in solido della somma di euro 6.379,51, oltre Parte_1 interessi legali dal dovuto al saldo. Esponeva il ricorrente: pagina 2 di 9 - di aver concesso in locazione a un'unità Parte_2 immobiliare sita a Schio con contratto stipulato il 22.7.2019 e registrato il
7.8.2019, il quale veniva sottoscritto anche da che, Parte_1 quale garante per l'esatto adempimento degli obblighi della conduttrice, si impegnava a pagare personalmente e direttamente i crediti del locatore senza necessità di interpellare previamente la conduttrice. Nel contratto le parti avevano previsto un canone mensile di euro 320,00 da pagarsi entro il 15 di ogni mese e che la conduttrice si facesse carico anche degli oneri condominiali accessori;
- che la conduttrice aveva abbandonato l'immobile a novembre 2023 ed era morosa per le somme di euro 1.280,00, per i canoni non pagati dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 e novembre 2023, e di euro 5.099,00, per oneri condominiali (di cui euro 3.671,64 fino ad aprile 2023 ed euro 790,18 dall'1.5.2023 al 30.11.2023, come risultanti dal verbale di assemblea condominiale 13.10.2023, oltre alle somme di euro 354,51 e 283,18 versate dal locatore come anticipo delle spese condominiali rispettivamente degli anni
2019/2020 e 2022/2023);
- che i solleciti di pagamento e la diffida inviata al garante a mezzo legale non avevano sortito alcun effetto.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, n. 942/2024 del 14.6.2024, il
Tribunale di Vicenza ingiungeva a e a Parte_2 [...]
di pagare in solido ad la somma di euro 6.379,51, Parte_1 CP_1 oltre interessi, come da domanda, e spese della procedura monitoria.
2. Il decreto ingiuntivo veniva opposto da , il quale Parte_1 sosteneva:
- la decadenza ex art. 1957 c.c. del dall'azione nei suoi confronti. Infatti, CP_1 quanto ai canoni di locazione, la diffida inviatagli tramite raccomandata a/r datata 24.11.2023, ricevuta il 9.12.2023, aveva seguito di oltre sei mesi la scadenza dell'obbligazione della conduttrice relativa alle mensilità di gennaio, pagina 3 di 9 febbraio e marzo 2022, e quanto alla mensilità di novembre 2023 non era provato che dopo l'invio della diffida il locatore avesse proseguito diligentemente le proprie istanze nei suoi confronti prima di azionare il credito con ricorso monitorio nel luglio 2024. Anche rispetto agli oneri condominiali dovuti fino ad aprile 2023 la predetta diffida era intervenuta oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.;
- che i due bonifici del 26.4.2021 e del 26.9.2022 del locatore al condominio non fossero relativi all'importo di euro 790,18 dovuto dalla conduttrice a titolo di oneri condominiali dall'1.5.2023 a 30.11.2023, l'unico rispetto al quale il locatore non era incorso in decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti del garante;
- in subordine, la mancata prova della corresponsione da parte del locatore al
Condominio degli oneri condominiali, in quanto i due bonifici del 26.4.2021 e del 26.9.2022 avevano ad oggetto importi inferiori a quelli ingiunti.
3. Si costituiva in giudizio il sostenendo: CP_1
- l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente in relazione agli oneri condominiali in quanto il aveva pagato al tutte le somme dovute a tale CP_1 CP_2 titolo (come da dichiarazioni dell'amministratore di condominio sub docc. 6 e 7 del convenuto in primo grado). Peraltro, anche nell'ipotesi in cui tale pagamento non fosse intervenuto, la conduttrice e il suo garante sarebbero comunque stati tenuti a corrispondergli tali somme, essendo egli unico proprietario dell'immobile e, dunque, unico obbligato al relativo pagamento nei confronti del Condominio;
- l'infondatezza dell'eccezione di decadenza del Castro ex art. 1957 c.c. atteso che, prima della diffida ricevuta dal garante il 9.12.2023, il locatore aveva sollecitato via whatsapp ed e-mail il e aveva trasmesso Parte_1 mediante raccomandata alla conduttrice e al una diffida di pagamento Pt_1 datata 23.3.2022 perfezionatasi per compiuta giacenza;
- che la garanzia prestata dall'opponente non dovesse ritenersi una fideiussione, pagina 4 di 9 ma un contratto autonomo di garanzia, come si evinceva dalle parole del contratto di locazione “personalmente e direttamente…senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima il Conduttore”, sicché non era applicabile l'art. 1957 c.c.;
- che, anche a voler ritenere la garanzia prestata una fideiussione, la giurisprudenza aveva concluso nel senso che, nei casi in cui il fideiussore si obblighi a soddisfare il creditore a semplice richiesta, per evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è sufficiente una richiesta semplice del creditore, potendosi prescindere dalla proposizione di un'azione in giudizio.
4. Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 362/2025, il Tribunale di
Vicenza revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando Parte_1
a corrispondere al euro 3.119,09 oltre interessi ex art. 1284, I
[...] CP_1 comma, c.c. dalle scadenze al saldo, oltre alle spese del giudizio. In particolare, il primo Giudice:
- escludeva che la garanzia prestata dal fosse un contratto autonomo di Pt_1 garanzia, dal momento che nel contratto non vi era traccia di espressione quali
“a prima richiesta e senza eccezioni” richieste dalla giurisprudenza per poter configurare una garanzia autonoma a prima richiesta, sicché doveva ritenersi applicabile alla fattispecie l'art. 1957 c.c.;
- individuava il dies a quo, ai fini del computo del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., nel giorno della scadenza delle singole prestazioni, trattandosi di obbligazioni aventi scadenze periodiche (Cass. n 11759/2002);
- riteneva che le espressioni “direttamente” e “senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima il Conduttore” contenute nel contratto potessero essere interpretate nel senso che la decadenza ex art. 1957 c.c. potesse essere evitata anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, che era intervenuta con le due raccomandate 23.3.2022 e 24.11.2023 inviate dal al garante;
CP_1
- quanto agli oneri condominiali, riteneva che fosse dovuto il solo importo di pagina 5 di 9 euro 1.839,09, l'unico per il quale vi era prova che il avesse CP_1 tempestivamente curato le proprie istanze. Precisava, inoltre, l'irrilevanza dei bonifici effettuati dal in quanto risalenti a prima del 2023 e che non era CP_1 necessaria alcuna prova dell'avvenuto pagamento degli oneri condominiali da parte del in quanto il era garante della relativa obbligazione CP_1 Pt_1 assunta dalla conduttrice nel contratto.
5. Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della non debenza delle somme ingiunte per intervenuta decadenza del locatore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, in subordine, con riferimento alle somme relative agli oneri condominiali, l'accertamento della loro non debenza per mancata prova dell'avvenuto pagamento degli stessi da parte del locatore.
5.1. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
5.2. All'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa e, all'esito, la
Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
Motivi della decisione
6. L'appellante censura la sentenza di primo grado sulla base di tre motivi.
6.1. Con il primo motivo lamenta che il primo Giudice avrebbe erroneamente qualificato il contratto come fideiussione a prima richiesta o a richiesta diretta, così ritenendo che il termine di cui all'art. 1957 c.c. fosse stato interrotto dai solleciti 23.3.2022 e 24.11.2023 inviati dal locatore. In realtà, egli non aveva mai sottoscritto una clausola di pagamento a prima richiesta o di esonero dalla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., sicché alla fattispecie si applicherebbe la regola generale secondo cui la decadenza di cui alla norma può essere evitata unicamente da un atto giudiziale.
6.1.1. Il motivo è infondato. Merita di essere condivisa l'interpretazione che il
Giudice di primo grado ha dato alla clausola del contratto di locazione contenente la fideiussione prestata dall'appellante. Pare evidente che con tale clausola pagina 6 di 9 (“ (…) si impegna a pagare personalmente e Parte_1 direttamente i crediti che matureranno a favore del Locatore senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima il Conduttore”) le parti abbiano voluto pattuire l'esplicita esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, peraltro non incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. (Cass.
9862/2020). E, tuttavia, il tenore della clausola permette di ritenere sufficiente, al fine di evitare la decadenza prevista dalla norma, anche la semplice richiesta stragiudiziale. Se così non fosse, l'espressione “senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima il Conduttore” perderebbe il suo significato in quanto si finirebbe per reintrodurre surrettiziamente l'obbligo per il creditore di escutere preventivamente il debitore principale mediante un'iniziativa giudiziale, obbligo esplicitamente escluso dalle parti.
6.2. Con il secondo motivo d'appello, proposto in via subordinata per il caso di mancato accoglimento del primo, l'appellante contesta la propria condanna al pagamento degli oneri condominiali per l'importo di euro 1.839,09. Ai sensi dell'art. 9 L. 392/1978, il locatore, condebitore con il garante per gli oneri condominiali, per poter esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del , Pt_1 dovrebbe dare prova dell'avvenuto pagamento, da parte sua, di tali oneri. A tal fine, non sarebbero sufficienti le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore del prodotte dal , in quanto esse costituirebbero prova del CP_2 CP_1 pagamento solo tra le parti (il e il ) ma non nei confronti dei CP_1 CP_2 terzi.
6.2.1. Anche tale censura è infondata e non merita accoglimento.
Appare anzitutto non pertinente il richiamo all'art. 9 legge 392/1978, il quale pone a carico del conduttore il pagamento degli oneri accessori e prevede il suo diritto di prendere visione dei “documenti giustificativi delle spese effettuate”, i quali tuttavia -al contrario di quanto sostenuto dall'appellante- non coincidono con i documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese da parte del locatore. pagina 7 di 9 Nella fattispecie, il pagamento degli oneri accessori, costituendo una delle obbligazioni della conduttrice (come peraltro previsto dall'art. 4 del contratto di locazione), rientra nell'oggetto della garanzia prestata dal , il quale non ha Pt_1 mai allegato né tantomeno provato di averli corrisposti, limitandosi a eccepire la mancata prova del loro pagamento da parte del locatore. Appare, pertanto, condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui tali oneri sono dovuti dal garante a prescindere dalla prova del loro pagamento da parte del locatore, prova che comunque quest'ultimo ha fornito mediante la produzione dalle dichiarazioni datate 11.9.2024 e 11.11.2024 rilasciate dall'Amministratore di condominio (sub docc. 6 e 7 di primo grado prodotto dal ). CP_1
6.3. Il terzo motivo d'appello, proposto in via di ulteriore subordine, è diretto a contestare la mancata compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio: secondo l'appellante, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del garante al pagamento di un importo inferiore alla metà di quello ingiunto, si sarebbe verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca.
6.3.1. La censura è infondata e non merita accoglimento. Premesso che la facoltà, per il Giudice, di disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio rientra nel suo potere discrezionale, peraltro non sindacabile in sede di legittimità neppure per mancanza di motivazione (Cass. n. 34245/2023), il Collegio condivide la statuizione in ordine alle spese di lite del grado, rispetto alla quale il
Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. tenuto conto dell'esito finale della lite e dell'avvenuto riconoscimento del credito del locatore nei confronti del fideiussore. CP_1
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo (scaglione 1.101,00-5.200,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria).
7.1 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 362/2025 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in complessivi euro 1.923,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, 8 ottobre 2025
La Presidente
TI SE
Il Consigliere estensore
NA SI
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa TI SE Presidente dott.ssa NA SI Consigliere relatore dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 817 del Ruolo Generale dell'anno
2025 promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Mancini ed elettivamente domiciliato ad
Asciano (SI), Via Dante Alighieri n. 3 presso lo studio del difensore;
appellante contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Santagiuliana ed elettivamente domiciliato in Vicenza (VI), Contrà Riale n. 6 presso lo studio del difensore;
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. Sentenza n. 362/2025 del Tribunale di
Vicenza, pubblicata il 4 marzo 2025
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per Parte_1
Piaccia alla Corte D'appello,
• Nel merito, in accoglimento dei motivi esposti, riformare in toto ed annullare la
Sentenza Tribunale di Vicenza 362 2025 resa in RG 4101 2024 del 04/03/2025
(doc.1, copia informatica sentenza impugnata) notificata per la decorrenza del termine breve di impugnazione in data 03/04/2025 (doc.2, notifica sentenza impugnata), per l'effetto
• In via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed accertare la non debenza delle somme ingiunte per intervenuta decadenza del locatore ex art.
1957;
• IN SUBORDINE, in riferimento alle somme ingiunte relative ad oneri condominiali tutte o comunque a quelle non coperte dall'intervenuta decadenza, revocare il decreto opposto ed accertare l'insussistenza di somme dovute dal garante a titolo di oneri condominiali a carico della conduttrice non risultando in atti prova dell'avvenuto pagamento degli stessi da parte del locatore.
• IN ULTERIORE SUBORDINE riformare la sentenza di I° grado nella parte in cui ha condannato il alle spese del giudizio disponendone l'integrale Pt_1 compensazione
• IN OGNI CASO: Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado giudizio.
Per CP_1
IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto per tutti i motivi innanzi esposti
e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 362/2025 del Tribunale di Vicenza, con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 19.5.2024, chiedeva al CP_1
Tribunale di Vicenza di ingiungere a e a Parte_2 [...]
il pagamento in solido della somma di euro 6.379,51, oltre Parte_1 interessi legali dal dovuto al saldo. Esponeva il ricorrente: pagina 2 di 9 - di aver concesso in locazione a un'unità Parte_2 immobiliare sita a Schio con contratto stipulato il 22.7.2019 e registrato il
7.8.2019, il quale veniva sottoscritto anche da che, Parte_1 quale garante per l'esatto adempimento degli obblighi della conduttrice, si impegnava a pagare personalmente e direttamente i crediti del locatore senza necessità di interpellare previamente la conduttrice. Nel contratto le parti avevano previsto un canone mensile di euro 320,00 da pagarsi entro il 15 di ogni mese e che la conduttrice si facesse carico anche degli oneri condominiali accessori;
- che la conduttrice aveva abbandonato l'immobile a novembre 2023 ed era morosa per le somme di euro 1.280,00, per i canoni non pagati dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 e novembre 2023, e di euro 5.099,00, per oneri condominiali (di cui euro 3.671,64 fino ad aprile 2023 ed euro 790,18 dall'1.5.2023 al 30.11.2023, come risultanti dal verbale di assemblea condominiale 13.10.2023, oltre alle somme di euro 354,51 e 283,18 versate dal locatore come anticipo delle spese condominiali rispettivamente degli anni
2019/2020 e 2022/2023);
- che i solleciti di pagamento e la diffida inviata al garante a mezzo legale non avevano sortito alcun effetto.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, n. 942/2024 del 14.6.2024, il
Tribunale di Vicenza ingiungeva a e a Parte_2 [...]
di pagare in solido ad la somma di euro 6.379,51, Parte_1 CP_1 oltre interessi, come da domanda, e spese della procedura monitoria.
2. Il decreto ingiuntivo veniva opposto da , il quale Parte_1 sosteneva:
- la decadenza ex art. 1957 c.c. del dall'azione nei suoi confronti. Infatti, CP_1 quanto ai canoni di locazione, la diffida inviatagli tramite raccomandata a/r datata 24.11.2023, ricevuta il 9.12.2023, aveva seguito di oltre sei mesi la scadenza dell'obbligazione della conduttrice relativa alle mensilità di gennaio, pagina 3 di 9 febbraio e marzo 2022, e quanto alla mensilità di novembre 2023 non era provato che dopo l'invio della diffida il locatore avesse proseguito diligentemente le proprie istanze nei suoi confronti prima di azionare il credito con ricorso monitorio nel luglio 2024. Anche rispetto agli oneri condominiali dovuti fino ad aprile 2023 la predetta diffida era intervenuta oltre i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c.;
- che i due bonifici del 26.4.2021 e del 26.9.2022 del locatore al condominio non fossero relativi all'importo di euro 790,18 dovuto dalla conduttrice a titolo di oneri condominiali dall'1.5.2023 a 30.11.2023, l'unico rispetto al quale il locatore non era incorso in decadenza ex art. 1957 c.c. nei confronti del garante;
- in subordine, la mancata prova della corresponsione da parte del locatore al
Condominio degli oneri condominiali, in quanto i due bonifici del 26.4.2021 e del 26.9.2022 avevano ad oggetto importi inferiori a quelli ingiunti.
3. Si costituiva in giudizio il sostenendo: CP_1
- l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente in relazione agli oneri condominiali in quanto il aveva pagato al tutte le somme dovute a tale CP_1 CP_2 titolo (come da dichiarazioni dell'amministratore di condominio sub docc. 6 e 7 del convenuto in primo grado). Peraltro, anche nell'ipotesi in cui tale pagamento non fosse intervenuto, la conduttrice e il suo garante sarebbero comunque stati tenuti a corrispondergli tali somme, essendo egli unico proprietario dell'immobile e, dunque, unico obbligato al relativo pagamento nei confronti del Condominio;
- l'infondatezza dell'eccezione di decadenza del Castro ex art. 1957 c.c. atteso che, prima della diffida ricevuta dal garante il 9.12.2023, il locatore aveva sollecitato via whatsapp ed e-mail il e aveva trasmesso Parte_1 mediante raccomandata alla conduttrice e al una diffida di pagamento Pt_1 datata 23.3.2022 perfezionatasi per compiuta giacenza;
- che la garanzia prestata dall'opponente non dovesse ritenersi una fideiussione, pagina 4 di 9 ma un contratto autonomo di garanzia, come si evinceva dalle parole del contratto di locazione “personalmente e direttamente…senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima il Conduttore”, sicché non era applicabile l'art. 1957 c.c.;
- che, anche a voler ritenere la garanzia prestata una fideiussione, la giurisprudenza aveva concluso nel senso che, nei casi in cui il fideiussore si obblighi a soddisfare il creditore a semplice richiesta, per evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è sufficiente una richiesta semplice del creditore, potendosi prescindere dalla proposizione di un'azione in giudizio.
4. Istruita documentalmente la causa, con sentenza n. 362/2025, il Tribunale di
Vicenza revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando Parte_1
a corrispondere al euro 3.119,09 oltre interessi ex art. 1284, I
[...] CP_1 comma, c.c. dalle scadenze al saldo, oltre alle spese del giudizio. In particolare, il primo Giudice:
- escludeva che la garanzia prestata dal fosse un contratto autonomo di Pt_1 garanzia, dal momento che nel contratto non vi era traccia di espressione quali
“a prima richiesta e senza eccezioni” richieste dalla giurisprudenza per poter configurare una garanzia autonoma a prima richiesta, sicché doveva ritenersi applicabile alla fattispecie l'art. 1957 c.c.;
- individuava il dies a quo, ai fini del computo del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., nel giorno della scadenza delle singole prestazioni, trattandosi di obbligazioni aventi scadenze periodiche (Cass. n 11759/2002);
- riteneva che le espressioni “direttamente” e “senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima il Conduttore” contenute nel contratto potessero essere interpretate nel senso che la decadenza ex art. 1957 c.c. potesse essere evitata anche dalla semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, che era intervenuta con le due raccomandate 23.3.2022 e 24.11.2023 inviate dal al garante;
CP_1
- quanto agli oneri condominiali, riteneva che fosse dovuto il solo importo di pagina 5 di 9 euro 1.839,09, l'unico per il quale vi era prova che il avesse CP_1 tempestivamente curato le proprie istanze. Precisava, inoltre, l'irrilevanza dei bonifici effettuati dal in quanto risalenti a prima del 2023 e che non era CP_1 necessaria alcuna prova dell'avvenuto pagamento degli oneri condominiali da parte del in quanto il era garante della relativa obbligazione CP_1 Pt_1 assunta dalla conduttrice nel contratto.
5. Avverso detta sentenza ha proposto appello , Parte_1 chiedendo in via principale la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della non debenza delle somme ingiunte per intervenuta decadenza del locatore ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, in subordine, con riferimento alle somme relative agli oneri condominiali, l'accertamento della loro non debenza per mancata prova dell'avvenuto pagamento degli stessi da parte del locatore.
5.1. L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
5.2. All'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti hanno discusso la causa e, all'esito, la
Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
Motivi della decisione
6. L'appellante censura la sentenza di primo grado sulla base di tre motivi.
6.1. Con il primo motivo lamenta che il primo Giudice avrebbe erroneamente qualificato il contratto come fideiussione a prima richiesta o a richiesta diretta, così ritenendo che il termine di cui all'art. 1957 c.c. fosse stato interrotto dai solleciti 23.3.2022 e 24.11.2023 inviati dal locatore. In realtà, egli non aveva mai sottoscritto una clausola di pagamento a prima richiesta o di esonero dalla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., sicché alla fattispecie si applicherebbe la regola generale secondo cui la decadenza di cui alla norma può essere evitata unicamente da un atto giudiziale.
6.1.1. Il motivo è infondato. Merita di essere condivisa l'interpretazione che il
Giudice di primo grado ha dato alla clausola del contratto di locazione contenente la fideiussione prestata dall'appellante. Pare evidente che con tale clausola pagina 6 di 9 (“ (…) si impegna a pagare personalmente e Parte_1 direttamente i crediti che matureranno a favore del Locatore senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima il Conduttore”) le parti abbiano voluto pattuire l'esplicita esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, peraltro non incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. (Cass.
9862/2020). E, tuttavia, il tenore della clausola permette di ritenere sufficiente, al fine di evitare la decadenza prevista dalla norma, anche la semplice richiesta stragiudiziale. Se così non fosse, l'espressione “senza bisogno che quest'ultimo interpelli prima il Conduttore” perderebbe il suo significato in quanto si finirebbe per reintrodurre surrettiziamente l'obbligo per il creditore di escutere preventivamente il debitore principale mediante un'iniziativa giudiziale, obbligo esplicitamente escluso dalle parti.
6.2. Con il secondo motivo d'appello, proposto in via subordinata per il caso di mancato accoglimento del primo, l'appellante contesta la propria condanna al pagamento degli oneri condominiali per l'importo di euro 1.839,09. Ai sensi dell'art. 9 L. 392/1978, il locatore, condebitore con il garante per gli oneri condominiali, per poter esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del , Pt_1 dovrebbe dare prova dell'avvenuto pagamento, da parte sua, di tali oneri. A tal fine, non sarebbero sufficienti le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore del prodotte dal , in quanto esse costituirebbero prova del CP_2 CP_1 pagamento solo tra le parti (il e il ) ma non nei confronti dei CP_1 CP_2 terzi.
6.2.1. Anche tale censura è infondata e non merita accoglimento.
Appare anzitutto non pertinente il richiamo all'art. 9 legge 392/1978, il quale pone a carico del conduttore il pagamento degli oneri accessori e prevede il suo diritto di prendere visione dei “documenti giustificativi delle spese effettuate”, i quali tuttavia -al contrario di quanto sostenuto dall'appellante- non coincidono con i documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese da parte del locatore. pagina 7 di 9 Nella fattispecie, il pagamento degli oneri accessori, costituendo una delle obbligazioni della conduttrice (come peraltro previsto dall'art. 4 del contratto di locazione), rientra nell'oggetto della garanzia prestata dal , il quale non ha Pt_1 mai allegato né tantomeno provato di averli corrisposti, limitandosi a eccepire la mancata prova del loro pagamento da parte del locatore. Appare, pertanto, condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui tali oneri sono dovuti dal garante a prescindere dalla prova del loro pagamento da parte del locatore, prova che comunque quest'ultimo ha fornito mediante la produzione dalle dichiarazioni datate 11.9.2024 e 11.11.2024 rilasciate dall'Amministratore di condominio (sub docc. 6 e 7 di primo grado prodotto dal ). CP_1
6.3. Il terzo motivo d'appello, proposto in via di ulteriore subordine, è diretto a contestare la mancata compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio: secondo l'appellante, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del garante al pagamento di un importo inferiore alla metà di quello ingiunto, si sarebbe verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca.
6.3.1. La censura è infondata e non merita accoglimento. Premesso che la facoltà, per il Giudice, di disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio rientra nel suo potere discrezionale, peraltro non sindacabile in sede di legittimità neppure per mancanza di motivazione (Cass. n. 34245/2023), il Collegio condivide la statuizione in ordine alle spese di lite del grado, rispetto alla quale il
Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. tenuto conto dell'esito finale della lite e dell'avvenuto riconoscimento del credito del locatore nei confronti del fideiussore. CP_1
7. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di e Parte_1 vengono liquidate come in dispositivo (scaglione 1.101,00-5.200,00; secondo parametri medi, senza fase istruttoria).
7.1 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002. pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 362/2025 del Tribunale di Vicenza, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in complessivi euro 1.923,00 per compensi, oltre spese CP_1 generali (15%), IVA e CPA;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, 8 ottobre 2025
La Presidente
TI SE
Il Consigliere estensore
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