Rigetto
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/05/2025, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04247/2025REG.PROV.COLL.
N. 07679/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7679 del 2023, proposto da US Di NC, rappresentato e difeso dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1385/2023, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante contro il provvedimento REG. GEN. 111 del 7 agosto 2018 PROT. 0061370 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli con il quale gli è stato ingiunto di provvedere alla demolizione e ripristino, a propria cura e spese, delle opere abusive e di qualsiasi altra opera abusivamente realizzata in Pozzuoli (NA) alla via Monterusso n. 2 nel termine di 90 giorni nonché contro ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Sergio Zeuli
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del provvedimento REG. GEN. 111 del 7 agosto 2018 PROT. 0061370 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli con il quale si ingiunge al ricorrente di provvedere alla demolizione e ripristino, a propria cura e spese, delle opere abusive e di qualsiasi altra opera abusivamente realizzata in Pozzuoli (NA) alla via Monterusso n. 2 nel termine di 90 giorni, nonché di ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
A sostegno del gravame, la parte appellante espone le seguenti circostanze di fatto:
- ha ricevuto dal padre, per successione testamentaria, la comproprietà di un fondo sito in Pozzuoli, alla via Monterusso n.18 con sovrastante fabbricato, realizzato sulla base della concessione edilizia n.44 dell’11 ottobre del 1982, del comune di Pozzuoli;
- il titolo prevedeva la realizzazione di una casa rurale su due livelli, nonché un altro manufatto destinato a stalla, non oggetto di gravame;
- in quell’occasione furono acquisiti i pareri favorevoli della Commissione edilizia, dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Napoli, della Regione Campania Servizio Tutela dei Beni Ambientali;
- venne realizzata un’abitazione al piano terra di circa mq.133,00 lordi, per un volume lordo di mc. 385,70 (dati riferiti al piano fuori terra) ed un piano interrato, al quale si accedeva da rampa esterna carrabile, di mq. 232,89 lordi, per l’effetto il manufatto era di 366 mq.;
- anni dopo il padre dell’appellante avviò lavori di frazionamento, dividendo l’immobile in due unità abitative a schiera, con l’intenzione di cambiare la destinazione del piano sottostante da deposito in civile abitazione, senza modificare la struttura portante né i volumi, come successivamente attestato dal consulente tecnico nominato dall’appellante;
- si intendevano eseguire ulteriori lavori, che non vennero tuttavia realizzati, salvo la rimozione delle rifiniture, nonché delle pareti interne ed esterne, e l’asportazione del terreno, soprattutto su di una parte del fronte del manufatto;
- dalla consulenza di parte si evidenzia che, in seguito ai suddetti lavori realizzati successivamente, ed in difformità alla CE 44/1982, le strutture portanti non hanno subìto variazioni rispetto al manufatto pre-esistente e dunque che le opere in difformità sono autonomamente ripristinabili senza intaccare il manufatto originario e legittimo, e che frazionamento e cambio di destinazione non erano ancora stati eseguiti;
- in ogni caso, per le difformità realizzate, vennero inoltrate due istanze di sanatoria edilizia ai sensi della legge n.724/94, rispettivamente per due unità abitative a schiera, simmetriche tra loro che si sviluppano su due livelli, all’interno di uno stesso corpo di fabbrica bi-familiare, il tutto realizzato in difformità alla C.E. n.44/1982;
- in riferimento all’istanza di condono edilizio prodotta dal Di NC US, il comune di Pozzuoli, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata, concesse l’autorizzazione in sanatoria;
- ai sensi della normativa allora in vigore, il provvedimento venne inviato alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli che, esercitando i propri poteri, con decreto del 16 luglio del 2002 annullò la ridetta autorizzazione perché “Dalla documentazione pervenuta risulta che la difformità consiste nella realizzazione di due livelli fuori terra, rispetto alla concessione edilizia che prevedeva un piano terra ed un piano cantinato. L’opera, così come realizzata, ha comportato lo sbancamento ed il livellamento del terreno corrispondente all’area di sedime del manufatto, introducendo un elemento di forte contrasto con il contesto naturale della zona…”;
- avverso il decreto di annullamento la parte appellante propose ricorso presso il TAR Napoli, successivamente dichiarato perento;
- nelle more, la stessa presentò richiesta di riesame della pratica edilizia di condono, dichiarandosi disponibile ad una nuova proposta di completamento e riqualificazione/mitigazione del manufatto;
- in riscontro, il Comune di Pozzuoli, con provvedimento prot. 11395 del 25 marzo del 2013 chiese di presentare un progetto di riqualificazione/mitigazione delle opere, da redigere nel rispetto delle norme del protocollo d’intesa per il coordinamento delle funzioni in materia di abusivismo edilizio nella Provincia di Napoli, sottoscritto da Soprintendenza e Regione;
- il progetto proposto nella seduta del 10 maggio del 2023 ottenne il parere positivo della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Pozzuoli, ma, una volta inviatale la richiesta di riesame, la Soprintendenza la ritenne non ammissibile precisando, con nota del 6 ottobre del 2015, che il decreto del 16 luglio del 2022 che aveva annullato l’autorizzazione era divenuto definitivo, vista la perenzione del gravame;
- di conseguenza, con provvedimento dell’1 luglio del 2016 il Comune di Pozzuoli comunicò l’esito negativo della richiesta di riesame, con nota che è stata gravata, unitamente a quella della soprintendenza, innanzi al TAR Campania, sede di Napoli;
- con il provvedimento oggetto di gravame, il Comune di Pozzuoli ha ingiunto di demolire non solo le opere eseguite in difformità, ma tutto il manufatto presente in Pozzuoli alla via Monterusso n.2, nonostante, a dire della parte, nessun sopralluogo tecnico sia mai stato effettuato presso il fabbricato in questione negli ultimi trent’anni e benché la difformità si riferisca solo all’asportazione del terreno finalizzata alla fuoriuscita del pre-esistente piano cantinato;
- tanto meno considerando che il ripristino dello stato dei luoghi, come attestato dal consulente di parte, sarebbe facilmente eseguibile.
Avverso il suddetto provvedimento la parte ha proposto ricorso al TAR Campania, sede di Napoli che, come osservato, ha rigettato il gravame.
Tanto premesso sono dedotti i seguenti motivi di appello:
1. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO ECCESSO – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA E GENERICITÀ DEL PROVVEDIMENTO E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 – 33 DEL DPR 380/01 - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA ED IN PARTICOLARE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 44/1982 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA NELL’AGIRE DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PER INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO.
2. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA E GENERICITÀ DEL PROVVEDIMENTO E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 – 33 DEL DPR 380/01 - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA ED IN PARTICOLARE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 44/1982 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA NELL’AGIRE DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PER INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO.
3. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 31 – 33 DEL DPR 380/01 - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELL’AGIRE DELLA P.A.
4. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO DEL PRIVATO CITTADINO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO DEL PRIVATO CITTADINO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA
2. Si è costituito in giudizio il comune di Pozzuoli, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello contesta il travisamento dei presupposti in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, il quale, a causa della sua genericità, avrebbe indotto in errore lo stesso primo giudice.
La parte appellante sostiene infatti che sia l’atto impugnato che la sentenza gravata non hanno considerato che il fabbricato in questione era stato legittimamente edificato grazie alla concessione edilizia n.44/1982 rilasciata dal Comune di Pozzuoli e che dunque, nella sua interezza, non poteva essere stato oggetto della domanda di condono edilizio del 1994 che infatti riguardava la sola difformità consistente nell’intervento di sbancamento del terreno posto lateralmente all’immobile, che aveva liberato l’originario seminterrato, portandone in superficie il volume.
Dunque il primo giudice sarebbe incorso in errore con riferimento, sia alla portata del condono che alla descrizione delle difformità riscontrate, che diversamente da quanto affermato in sentenza, non avrebbero alterato né sagoma né volume del fabbricato.
Errori a loro volta causati, a dire della parte, dalla contestata genericità della motivazione del provvedimento in questione.
3.1. Il motivo è infondato perché non considera che l’intervento di sbancamento del terreno ha prodotto, rispetto al fabbricato di cui alla controversia, due effetti tutt’altro che di lieve entità, ossia l’aumento di volumetria e il mutamento di sagoma che ne hanno stravolto l’originaria tipologia, creando un organismo edilizio nuovo.
3.1.1. Infatti, la concessione edilizia n.44/1982 autorizzò la realizzazione di un manufatto così concepito: primo piano, di quattro vani, destinato ad abitazione, un vano interrato, destinato a deposito attrezzi e mangimi, un piano terra destinato a stalla, per una superficie complessiva di 734 metri quadrati.
Il contestato intervento di sbancamento ha invece consentito di ottenere un immobile di tipologia e con consistenza decisamente diverse da quelle dell’edificio originariamente assentito.
È intuibile la trasformazione edilizia che quest’ultimo ha subìto grazie all’intervento; infatti sono aumentati i livelli fuori terra del fabbricato, passando da due a tre, con conseguente incremento dei volumi, che hanno acquisito nuova configurazione e maggiori utilità e alterazione dell’originaria sagoma fuori terra.
Senza considerare che le suddette modifiche, come rilevato dalla Soprintendenza, hanno inciso profondamente sull’assetto del territorio circostante, sottoposto a vincoli di tutela, alterandolo.
3.1.2. Contrariamente a quanto opposto con la doglianza in esame, l’ordine di riduzione in pristino risulta inoltre sufficientemente motivato; infatti ricostruisce la vicenda giuridico-amministrativa del fabbricato, citando i provvedimenti che lo hanno interessato, il che non solo consente di individuare, per relationem a questi ultimi atti, la conformazione architettonica attuale del bene, ma anche di rilevare le difformità tra l’autorizzato ed il realizzato, esplicitando in modo chiaro e definitivo le ragioni poste a fondamento dell’intervento sanzionatorio.
3.1.3 In disparte la considerazione che, a fondamento dell’ordine imposto, l’amministrazione comunale ha allegato anche altre ragioni di diritto – fra i quali la carenza di autorizzazione paesaggistica e l’impossibilità per gli interventi contestati di fruire della normativa condonistica ex lege n.724/1994 non potendo ritenersi l’edificio ultimato al momento di presentazione dell’istanza – che comunque, di per sé sole, avrebbero giustificato l’adozione dell’ordine demolitorio, anche laddove, ma così non è, fosse stata fondata la doglianza in esame. Il che definitivamente dequota quest’ultima.
4. Il secondo motivo d’appello contesta al provvedimento impugnato di avere disposto la demolizione dell’intero fabbricato, e di non essersi limitato ad ordinare il ripristino dello stato dei luoghi colmando lo sbancamento operato, come avrebbe dovuto fare trattandosi di immobile, nella restante parte, legittimo.
4.1. Il motivo è infondato perché, ancora una volta, omette di considerare il quid novi edilizio ottenuto con lo sbancamento.
Nella sua attuale configurazione, del resto, il ridetto fabbricato non ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, nonostante insistesse in zona vincolata, dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi del Decreto del Ministero dei Beni Culturali del 12 settembre del 1957. Dunque – ripetesi nella sua interezza – non era supportata da un legittimo titolo edilizio.
4.2. Tanto meno si può fondatamente sostenere che, avendo ottenuto il condono edilizio dal Comune, almeno l’originaria struttura, oggetto della concessione edilizia del 1982, avrebbe dovuto essere salvaguardata.
4.2.1. Come già osservato, infatti, l’obiezione non tiene conto del fatto che gli interventi di escavazione, realizzati al fine di recuperare dei volumi ed un livello del fabbricato, hanno creato un edificio del tutto nuovo, e diverso, da quello originario, che come tale non poteva per così dire “fruire” dell’originaria legittimità del titolo ottenuto in epoca risalente.
4.2.2. Tanto meno il temporaneo rilascio del condono edilizio potrebbe incidere su queste ultime considerazioni. Infatti, anche a voler trascurare la necessità che il manufatto ottenesse, cosa che non accadde, il parere favorevole della Soprintendenza, per poter essere definitivamente sanato, si osserva che comunque - come sottolineato dalla nota di quest’ultima n.6783 del 3 giugno 2015, puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato - l’immobile “ in nessun caso avrebbe potuto avere accesso al condono, risultando incompleto all’epoca della presentazione dell’istanza”.
4.2.3. Tanto premesso, considerate le caratteristiche di illegittimità del manufatto che lo ponevano in contrasto con il regime urbanistico e paesaggistico vigente, l’ordine di demolizione, lungi dall’essere viziato da eccesso di potere per travisamento dei presupposti, rappresentava al contrario un atto vincolato e doveroso.
5. Il terzo motivo d’appello contesta la qualificazione che la sentenza impugnata ha attribuito all’intervento di sbancamento, qualificandolo quale nuova costruzione, invece che quale atto di ristrutturazione.
Se – precisa la parte appellante – l’intervento fosse stato correttamente qualificato in diritto, la sua riduzione in pristino sarebbe stata ordinata ai sensi dell’art.33 del D.P.R. n.380 del 2001, e non, come accadde, ricorrendo al provvedimento di cui all’art.31 del medesimo Testo unico che ha imposto la demolizione dell’intero fabbricato, invece che la più contenuta riduzione in pristino del terreno asportato.
5.1. Il motivo è infondato perché omette di considerare i rilevanti effetti che, sul fabbricato, ha prodotto il suddetto sbancamento.
E’ difatti indubitabile che con l’asportazione di una significativa massa di terreno posta ai lati dell’immobile sia stato creato un edificio del tutto nuovo, e diverso, da quello costituito dalla costruzione originariamente assentita.
La trasformazione architettonica prodotta, al di là di ogni ragionevole dubbio, consente di iscrivere il relativo intervento tra le nuove costruzioni, ai sensi della lett. e.1) del comma 1 dell’art.31 del T.U. edilizia.
La stessa documentazione progettuale e fotografica allegata alla consulenza tecnica della parte, come ben evidenziato dal primo giudice, dimostra il significativo mutamento apportato all’edificio in seguito all’intervento di sbancamento, e il corrispondente aumento sia dei livelli, che dei volumi fuori terra.
5.2. Né ad inficiare quanto appena osservato vale l’obiezione di parte che protesta la pre-esistenza del piano seminterrato e, dunque, del relativo volume.
Infatti, lo sbancamento realizzato ha consentito al corrispondente spazio, in origine interrato, di fuori uscire dal piano campagna, costituendo così un ulteriore livello della fabbrica, alterando la sagoma fuori terra rispetto alla sua originaria conformazione, aumentando i volumi potenzialmente abitabili.
A voler diversamente opinare, del resto, il proprietario di un terreno, munendosi della relativa autorizzazione, potrebbe costruire un edificio completamente interrato, e solo successivamente procedere allo sbancamento del terreno circostante, senza la necessità di ottenere un nuovo ed autonomo titolo edilizio. La qual cosa creerebbe effetti paradossali ed in palese contrasto con le esigenze di armonico e coordinato sviluppo del territorio, poste a fondamento e giustificazione della normativa violata.
5.3. E’ conseguentemente infondata anche l’eccezione che invoca la ricorrenza, nel caso di specie, della fattispecie di cui all’art.33 del d. lgs. n.380 del 2001, invece che di quella disciplinata dall’art.31 stesso testo. Come più volte ribadito, infatti, in presenza della realizzazione, abusiva, di un organismo edilizio integralmente diverso e quindi nuovo, era quest’ultima previsione a dovere essere applicata e non quella pretesa dalla doglianza in esame.
6. Il quarto motivo d’appello contesta la carenza di istruttoria e la violazione delle prerogative procedimentali addebitabili, nell’occorso, all’amministrazione appellata.
La parte appellante ribadisce che l’amministrazione sarebbe incorsa in un travisamento dei presupposti, ignorando l’originaria condizione di legittimità del fabbricato pre-esistente. Riprendendo motivi già sollevati nel primo grado, inoltre: a) censura l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, evidenziando che, se l’avesse tempestivamente ricevuta, avrebbe potuto opporre all’ingiunzione a demolire l’esistenza di sole lievi difformità, rispetto ad un edificato in buona parte regolare; b) il legittimo affidamento nel frattempo in lei ingeneratosi, anche a causa dell’atteggiamento contraddittorio del Comune che peraltro, nel corso degli anni, aveva continuato ad introitare i tributi locali relativi all’immobile in questione, ingenerando il convincimento che il titolo edilizio fosse conforme alla vigente normativa urbanistica.
D’altro canto – aggiunge – il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione idonea a sorreggere l’interesse pubblico alla demolizione, nonostante vi fosse una preesistente concessione edilizia, l’abuso fosse risalente nel tempo, e non coincidessero l’attuale proprietario del bene e il responsabile della costruzione sine titulo , realizzata dal padre della parte appellante.
6.1. Il motivo è complessivamente infondato.
6.1.1. Quanto alla violazione dell’art.7 della L. 241 del 1990, anche a voler trascurare che la demolizione rappresenta un atto dovuto, le considerazioni che precedono dequotano l’eccezione, perché dimostrano che il contenuto del provvedimento, ai sensi dell’art.21 octies comma 2 della L. n.241 del 1990 non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
6.1.2. Quanto alle eccepite discordanza tra responsabile dell’abuso e attuale proprietario, nonché alla risalenza dell’abuso, entrambe le doglianze vanno disattese alla luce di quanto statuito dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2017 che, sul primo punto, ha ritenuto di “confermare l’orientamento secondo cui gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VI, 26 luglio 2017, n. 3694).
Mentre in relazione al secondo, con la stessa pronuncia, l’organo nomofilattico ha affermato che “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
7. Questi motivi inducono al rigetto dell’appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00), da corrispondere alla parte appellata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO