Articolo 18 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 17Articolo 19
Versione
24 agosto 1961
Art. 18.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente:
a) se ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961