TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 87
TAR
Sentenza 10 aprile 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere nella chiusura del procedimento

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di annullamento della determina comunale che chiudeva il procedimento. La Corte ha evidenziato che l'assunto dell'ASP sulla non inclusione della terapia ABA nei LEA era errato e che la proposta terapeutica non teneva conto della storia clinica delle minori e della terapia in atto, né delle esigenze logistiche della famiglia. Pertanto, la chiusura del procedimento è stata ritenuta illegittima.

  • Accolto
    Illegittimità della determina di chiusura del procedimento

    Il Tribunale ha annullato la determina comunale ritenendo che la chiusura del procedimento fosse illegittima per le stesse ragioni esposte nel punto precedente, ovvero per l'erroneo presupposto sulla terapia ABA e per la mancata considerazione della storia clinica delle minori e delle esigenze familiari.

  • Inammissibile
    Mancanza di interesse a ricorrere sul verbale

    Il Tribunale ha ritenuto che il verbale dell'equipe multidisciplinare non fosse un atto impugnabile autonomamente, in quanto non sfociava in un provvedimento finale e non era lesivo di per sé.

  • Rigettato
    Spese antecedenti all'istanza di PDV

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento per le spese antecedenti alla presentazione dell'istanza di PDV, in quanto ontologicamente escluse dal danno da ritardo nella predisposizione del piano.

  • Rigettato
    Mancanza di dimostrazione della spettanza del bene della vita

    Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria poiché l'accoglimento è subordinato alla dimostrazione della spettanza del bene della vita, cosa che non è avvenuta dato che l'annullamento del provvedimento lascia margini di discrezionalità alle amministrazioni.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno da ritardo mero

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento per 'ritardo mero' poiché i ricorrenti non avevano preliminarmente fatto ricorso al potere sostitutivo, come richiesto dalla normativa.

  • Rigettato
    Genericità della domanda

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la sua genericità, non avendo i ricorrenti allegato in modo puntuale e analitico i concreti pregiudizi subiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 87
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 87
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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