Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00713/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 713 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e n.q. di esercenti la potestà sulle minori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Locri in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mollica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Bovalino, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Zinghinì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Bovalino e dal Comune di Locri rispetto alle richieste di predisposizione del “Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14 della L. 328/00 in favore delle figlie minori -OMISSIS-, depositate con pec del 14.4.2024;
con richiesta di risarcimento del danno;
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 18.7.2025:
per l’annullamento:
-della determina R.G. n. -OMISSIS- – R.I. n. -OMISSIS- del 9.5.2025, con cui il Comune di Bovalino comunicava la chiusura dei procedimenti avviati per la redazione dei progetti di vita delle minori -OMISSIS-;
-del verbale di equipe multidisciplinare del 26.06.2025 e di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti, anche non noti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Locri, del Comune di Bovalino e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OM AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- I ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze presentate al Comune di Bovalino a mezzo pec in data 14.4.2024, aventi ad oggetto la predisposizione del “ Progetto Individuale per la persona disabile ” (PDV) ex art. 14 L. 328/00 (“ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ”) in favore delle figlie minori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
1.1- In particolare, essi hanno dedotto che:
-) le suddette minori sono affette da -OMISSIS-, come attestato da documentazione medica allegata;
-) essi avevano adito ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Locri che, con ordinanza del 24.3.2021, condannava l’SP competente all’erogazione della terapia ABA per 30 ore settimanali per ciascuna minore, aspetto che però attiene il profilo sanitario e non è integrato da alcun progetto di vita;
-) a seguito della proposizione dell’istanza al Comune di Bovalino (territorio di residenza dei ricorrenti), vi è stata la convocazione del Comune di Locri (Capofila dell’Ambito Territoriale), con svolgimento del colloquio, ma ancora non è stato predisposto il progetto richiesto.
1.2- Per quanto ora esposto i ricorrenti hanno chiesto anzitutto la condanna delle resistenti alla predisposizione del “Progetto di vita” (PDV), anche a mezzo di eventuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia nel provvedere.
1.3- Sotto un diverso profilo i ricorrenti hanno chiesto anche la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento sia del danno ingiusto, patrimoniale e non, cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine del procedimento e della mancata assunzione del provvedimento entro il termine di legge.
Rilevano infatti che, pur avendo il Tribunale di Locri riconosciuto la spettanza di ciascuna minore di n. 30 ore settimanali e pur essendo stata l’ordinanza del Giudice eseguita dall’SP con delibera commissariale n. -OMISSIS- che prevedeva un rimborso trimestrale delle terapie sostenute per tale metodologie, l’assenza di un piano integrato ha condotto (e conduce tuttora) a disarmonie ed inefficienze, non avvenendo i rimborsi con costanza trimestrale come invece previsto dalla delibera commissariale (l’ultima liquidazione ricevuta copre le spese fino al mese di giugno 2022 e le richieste di rimborso inoltrate sono rimaste inevase), costringendo gli stessi ricorrenti ad anticipare ingenti somme per una terapia che dovrebbe essere fornita gratuitamente dall’SP, allo stato per spese ammontanti ad € 39.497,00, per le terapie che sarebbero dovute rientrare nel progetto vita delle minori.
2- In data 17.3.2025 il Comune di Locri si è costituito in giudizio eccependo di aver svolto quanto in suo potere, quale Comune Capo Ambito, per la predisposizione del progetto di vita, risultando impossibilitato alla chiusura del procedimento nei termini di legge previsti (180 giorni) per carenza degli atti afferenti gli interventi di natura sanitaria.
3- Alla camera di consiglio del 19.3.2025, con sentenza non definitiva n. 276 del 10.4.2025 questo T.A.R.:
-) ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Bovalino sulle istanze ad esso presentate dai ricorrenti in data 14.4.2024 per la predisposizione di appositi progetti individuali di vita in favore delle minori -OMISSIS- e -OMISSIS-;
-) ha ordinato al Comune di Bovalino di provvedere in maniera espressa e motivata sulle istanze medesime entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla notificazione della sentenza;
-) ha rimesso la causa sul ruolo ordinario per la decisione sull’ulteriore domanda di risarcimento del danno rinviandone la trattazione all’udienza pubblica, come da successiva comunicazione alle parti.
4- Con memoria depositata il 12.5.2025 si è costituito, per resistere al ricorso, il Comune di Bovalino, il quale ne ha eccepito l’infondatezza per aver svolto quanto di propria competenza per venire incontro alle esigenze dei ricorrenti, come anche l’Ambito Territoriale di Locri che si è adoperato in tal senso, tanto da aver attivato la predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e del PAI (Piano di Assistenza Individuale) prima ancora dell’approvazione del PDV; quanto ai danni richiesti, l’Ente resistente ha obiettato la carenza di prova ex adverso , essendosi i ricorrenti lamentati esclusivamente della mancata attivazione della terapia ABA, che non sarebbe comunque stata ricompresa nel PRI (Piano di Riabilitazione individuale) e, quindi, nel PDV.
5- Con memoria depositata il 18.7.2025 si è costituita l’SP di Reggio Calabria, deducendo l’infondatezza della domanda risarcitoria nei suoi confronti.
6- Con atto notificato l’8.7.2025 e depositato il 18.7.2025 gli odierni ricorrenti hanno presentato motivi aggiunti avverso:
-) la determina R.G. n. -OMISSIS- del 9.5.2025, con cui il Comune di Bovalino ha dichiarato la chiusura dei procedimenti avviati per la redazione dei PDV delle minori -OMISSIS-, concludendo per l'impossibilità di sottoscrivere gli stessi stante il rifiuto della famiglia rispetto alla proposta sanitaria dell'SP di Reggio Calabria;
-) il verbale dell’equipe multidisciplinare del 26.6.2025 all’esito del quale la ricorrente -OMISSIS- AN, madre delle minori, ha rifiutato di sottoscrivere il PDV proposto dall’Ambito Territoriale di Locri.
6.1- In particolare, i ricorrenti hanno allegato che:
-) a seguito della notificazione della predetta sentenza non definitiva n. 276/2025, avvenuta il 10.4.2025, erano riavviati i rispettivi procedimenti e nella seduta del 15.4.2025 i referenti dell’UVMD (Unità di Valutazione Multi-Dimensionale) dell’SP evidenziavano l’impossibilità di fornire la specifica terapia con metodologia ABA come richiesto dai genitori, asserendo che essa non fosse prevista nei LEA e ribadendo che l’SP è tenuta ad erogare solo interventi in forma diretta o per il tramite di strutture ambulatoriali autorizzate o accreditate (tra le quali non rientrerebbe il centro psicoeducativo presso cui le minori allo stato stanno effettuando la citata terapia da ormai dieci anni) e proponevano l’inserimento delle minori presso il -OMISSIS- “-OMISSIS-” sito in Melito di Porto Salvo (RC), distante oltre 50 km dalla residenza familiare e comunque al fine di svolgere una terapia diversa dalla terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA;
-) in tale sede i ricorrenti, di contro, dichiaravano che non avrebbero sottoscritto il PDV qualora gli interventi proposti sarebbero stati quelli individuati, dichiarando ancora che “il percorso di vita delle minori deve rispecchiare la condizione di vita attuale, soprattutto relativamente agli interventi di natura sanitaria cognitivo comportamentale con metodologia ABA, che negli anni ha influito positivamente sulla loro crescita ed ancora a tutt’oggi, e dunque modificare gli interventi sanitari con terapia diversa da quella attualmente in attuazione inficerebbe gli obiettivi finora raggiunti”;
-) con nota del 9.5.2025 il Comune di Bovalino ha comunicato la chiusura dei procedimenti relativi alla predisposizione dei PDV per il rifiuto dei ricorrenti alla sottoscrizione degli stessi;
-) con pec del 17.5.2025 i ricorrenti contestavano la legittimità della chiusura dei procedimenti, in quanto l'SP aveva formulato una proposta terapeutica redatta sulla base delle terapie a disposizione e non su quelle effettivamente necessarie alle minori e che queste ultime svolgono privatamente da anni, muovendosi così in contrasto con il provvedimento d'urgenza emesso dal Tribunale di Locri che stabilisce l’obbligo per l'SP a provvedere in via diretta o indiretta a tale terapia e rispetto al quale l’SP stessa, seppur con ritardo, sta rimborsando le spese sostenute, come peraltro previsto dalla successiva delibera commissariale n. -OMISSIS-;
-) l’Ambito Territoriale di Locri convocava la famiglia e l’equipe multidisciplinare, trasmettendo loro una bozza dei PDV e la copia del profilo di funzionamento predisposto per le minori e, nell’incontro del 26.6.2025, l’SP ribadiva la proposta originaria, ragion per cui la famiglia, tramite la madre e odierna ricorrente -OMISSIS- AN presente all’incontro, confermava il rifiuto di sottoscrivere il PDV per le ragioni già esposte in precedenza;
-) con successive pec i ricorrenti contestavano la legittimità del suddetto incontro, ribadendo le ragioni ostative all’accettazione dei PDV e chiedendone la riformulazione sulla base della terapia seguita da anni;
-) il 4.7.2025 l’Ambito Territoriale di Locri comunicava al Comune di Bovalino la disponibilità della famiglia a sottoporre ulteriormente le minori a visita presso la struttura territoriale UVIT e la propria disponibilità alla successiva sottoscrizione dei PDV, senza ottenere riscontro dallo stesso Ente
6.2. In diritto è stato dedotto:
1) Violazione degli artt. 2- 3-6-14-22 della Legge n. 328/2000, degli art. 6-7-13-22-23 della L.R. n. 23/2003 – Violazione artt. 18-20 D. Lgs. n. 64/24 DGR Regione Calabria n. 318 del 21.06.2024 e dell’art. 16.1 del relativo Disciplinare.
Il provvedimento con il quale si dà atto della conclusione dei procedimenti di predisposizione dei PDV (ma anche l’identica proposta successivamente presentata il 26.6.2025) in favore delle minori -OMISSIS- e -OMISSIS- si fonderebbe sull’erroneo assunto che la famiglia avesse sic et simpliciter rifiutato la presa in carico sotto il profilo sanitario sostanzialmente assimilandola ad una mera rinuncia ai PDV; detta conclusione sarebbe travisata –e dunque illegittima- stante che la terapia proposta dall’SP per -OMISSIS- –ossia lo svolgimento di sedute di terapia cognitivo comportamentale non ABA presso un centro in Melito Porto Salvo- era inaccettabile in quanto avrebbe comportato una regressione della terapia in atto, ossia della più adeguata terapia ABA praticata da anni con significativi benefici e, per altro verso, avrebbe onerato la famiglia di sobbarcarsi numerose trasferte settimanali presso un centro distante oltre 50 km dalla propria residenza, con conseguenziale peggioramento delle condizioni di vita delle minori.
2) Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Violazione dell’ordinanza cautelare definitiva tra le parti. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – omessa motivazione– inefficacia ed inefficienza dell’azione Amministrativa .
Viene contestato all’amministrazione di aver disposto la chiusura negativa dei procedimenti senza spiegare le ragioni per cui non erano possibili percorsi alternativi a quelli proposti e ritenuti eccessivamente onerosi e non efficaci da parte della famiglia.
I ricorrenti ribadiscono la richiesta di condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in via equitativa.
7- In data 27.11.2025 i ricorrenti hanno depositato memoria ribadendo le proprie doglianze.
8- In data 7.1.2026 il Comune di Locri ha depositato memoria.
9- All’udienza pubblica del 9.1.2026 la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
10- Il Collegio ritiene prioritario lo scrutinio della domanda di annullamento contenuta nell’atto di motivi aggiunti, rifluendo l’esito sulla domanda risarcitoria proposta nel ricorso principale e ribadita nel successivo gravame.
10.1- In argomento, si osserva anzitutto che l’unico atto realmente lesivo è costituito dalla determinazione del 9.5.2025 con la quale il Comune di Bovalino ha dichiarato chiuso il procedimento, ritenendo sussistere una sorta di rinuncia dei ricorrenti al PDV presentato dalle amministrazioni interessate, mentre le successive interlocuzioni –in particolare l’incontro del 26.6.2025 compendiato nel relativo verbale oggetto di impugnazione e le note successive- non sono sfociate in atti di natura provvedimentale, viepiù sostitutivi di quelli gravati, ragion per cui su di esse nessun interesse a ricorrere si riscontra in merito in capo ai ricorrenti.
10.2- Tanto premesso, la domanda di annullamento della determinazione del 9.5.2025, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente, è fondata nei termini di seguito esposti.
10.3- Il nodo della controversia è costituito dall’individuazione, nell’ambito dei PDV, della terapia cui sottoporre le minori -OMISSIS- e -OMISSIS- relativamente al -OMISSIS- da cui esse sono affette e per le quali praticano –a seguito di contenzioso con l’SP- una specifica terapia; attorno a tale profilo si è verificata la situazione di “stallo” che ha indotto il Comune di Bovalino a prendere atto dell’impossibilità al perfezionamento del PDV nella sua interezza chiudendo così il procedimento avviato con le istanze acquisite al prot. 6924 e 6925 del 15.4.2024.
In particolare, nell’impugnata determina comunale si dà atto che, a seguito di opportuni contatti (e anche di diffide) e dopo la trasmissione degli schemi di PDV all’SP in data 27.2.2025 per l’inserimento dei sostegni sanitari programmati, nella seduta del 15.4.2025 i referenti dell’UVMD della stessa SP hanno precisato di aver revisionato i PRI, indicandovi gli interventi individualizzati da poter fornire alle beneficiarie con l’impegno di trasmetterli all’Ambito Territoriale di Locri ed ai familiari, evidenziando nel contempo l’impossibilità di fornire la terapia con metodologia ABA richiesta dai genitori, in quanto non prevista nei LEA e in quanto l’SP è tenuta ad erogare solo interventi in forma diretta o per il tramite di strutture ambulatoriale autorizzate o accreditate (tra le quali non rientra il centro psico-educativo presso cui le minori allo stato stanno effettuando la citata terapia e che, peraltro non è una struttura sanitaria).
Più nello specifico, nel verbale redatto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito di Locri il 15.4.2025 con la partecipazione dei componenti dell’UVMD dell’SP viene riportato che “ A tal proposito interviene la Dott.ssa -OMISSIS- dichiarando che tali terapie possono essere erogate in forma diretta presso il -OMISSIS-, il quale è stato convenzionato con il SSN tramite l'SP di Reggio Calabria, soggiungendo che presso il centro è possibile avere terapia cognitivo-comportamentale ma non con metodologia ABA, specificando che tale terapia non è prevista nel tariffario e neppure nei LEA, citando l’art.25 del DL 62/2024, dichiarando inoltre che l’SP è tenuta ad erogare interventi in forma diretta o per tramite di strutture/ambulatori autorizzati ed accreditati, Nel merito aggiunge che l’Asp di Reggio Calabria ha già interpellato la Regione Calabria per avere indicazioni sull’eventuale possibilità di pagare terapia con metodologia ABA. In risposta la Sig.ra -OMISSIS- chiarisce che c’è già una mozione della Regione Calabria del 12 marzo 25, soggiungendo che come famiglia vorrebbero invece il rimborso delle 9 ore di terapia cognitivo comportamentale ABA come già sta avvenendo su Sentenza (…) Aggiunge ancora, la dott.ssa -OMISSIS-, che il Centro Prometeo è una struttura psico-educativa e non sanitaria e pertanto non può erogare trattamenti sanitari. Nel merito l’Equipe socio-assistenziale dichiara che si premurerà di verificare se il predetto centro è di natura assistenziale o sanitaria, e se lo stesso si configura come centro diurno ”.
10.4- Da quanto ora esposto emerge, in sostanza, che la proposta dell’SP resistente di prevedere nel PDV, quale terapia, quella cognitivo-comportamentale con metodo non ABA e, quale sede di svolgimento della stessa, la sede convenzionata del -OMISSIS- “-OMISSIS-” in Melito Porto Salvo -il cui rifiuto da parte dei ricorrenti ha determinato la chiusura dei procedimenti- è ascritta in via precipua agli assunti, tra loro connessi, per cui la terapia ABA non rientri nei LEA e, con questa precisazione, che l’SP è tenuta ad erogare trattamenti in forma diretta o per tramite di strutture autorizzate o accreditate (individuato, nella specie, nel -OMISSIS- “-OMISSIS-”).
Da ciò, si soggiunge, emerge anche l’implicito precipitato per cui, in presenza di una struttura convenzionata ritenuta confacente non si giustificherebbe neanche il ricorso all’assistenza indiretta.
10.5- Orbene, il tema in questione è oramai da tempo presente nel panorama giurisprudenziale, come pure le implicazioni delle diverse prospettive della parte pubblica e dell’utenza, sintetizzate dalla recente giurisprudenza nel senso che “ La domanda di tutela di parte ricorrente si inserisce nel contesto di una "conflittualità" diffusa tra le famiglie dei minori affetti dalla -OMISSIS- e le AA.SS.LL., competenti all'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore di questi ultimi. Infatti, se da una parte la terapia può risultare benefica per il minore affetto dalla -OMISSIS-, dall'altra emerge l'onerosità economica del trattamento in questione, anche in virtù delle diverse figure professionali richieste dallo specifico metodo. Da un lato, pertanto, le famiglie lamentano sia la mancata presa in carico -OMISSIS- da parte delle AA.SS.LL., con un'adeguata programmazione ed esecuzione degli interventi terapeutici, che, dall'altro, la tendenza delle predette AA.SS.LL. comunque a non riconoscere, anche a seguito della presa in carico del minore affetto dal -OMISSIS-, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari per i predetti, interventi riconducibili al metodo ABA, per motivazioni che, secondo la loro prospettazione, sono imputabili, prevalentemente, se non essenzialmente, all'onerosità economica del trattamento e, conseguentemente, alla mancanza di adeguati fondi pubblici. Dall'altro, le AA.SS.LL. ritengono di dovere intervenire in un'ottica di presa in carico globale della persona, lungo tutto l'arco della sua vita, e che, per un corretto funzionamento del sistema, è imprescindibile la collaborazione dei pazienti e delle famiglie, affinché questi seguano il percorso delineato dalle AA.SS.LL. attraverso le proprie strutture, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal SSR, anziché discostarsene a vantaggio di modalità alternative, a fronte di un costo insostenibile, nel medio-lungo termine, per il predetto sistema ” (T.A.R. Campania, Napoli. Sex. V, 8.1.2024, n. 213).
10.6- Tanto chiarito, l’operato dell’SP si presta a critiche ed inficia la legittimità dell’impugnata determina del Comune di Bovalino.
10.7- In primo luogo, è erroneo l’assunto di base per cui la terapia ABA non sia prevista dai LEA.
10.7.1- Sul punto è sufficiente ribadire anzitutto quanto correntemente osservato dalla messe di sentenze rese da questo Tribunale nel diffuso contenzioso instaurato nei confronti dell’SP ( ex plurimis, n. 1 del 2.1.2026, n. 238 del 4.4.2025, n. 898 del 18.12.2023, n. 640 del 24.9.2025, che richiamano anche conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato) nel senso che, richiamata l’evoluzione normativa in materia, viene osservato che “ La ricostruzione sopra operata circa le fonti del diritto sul tema consente di affermare come, in coerenza con quanto sostenuto dai ricorrenti, tra i programmi funzionali -OMISSIS-, erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ex art. 60 D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in quanto contemplati nelle Linee Guida dell’Istituto superiore della sanità in applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (cd. L.E.A.), l'analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis – A.B.A.) costituisca uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico nei confronti -OMISSIS-.
Si tratta di una metodica basata sull'uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, che, come del resto affermato dallo stesso Consiglio di Stato, «rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 7, d.lvo n. 502/1992, intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie "che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate", nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 marzo 2022, n. 2129) ” (sentenza n. 238/2025, § 15).
10.7.2- In sostanza, l’assunto che denega la praticabilità dell’assistenza con metodo ABA in forza della mancata inclusione della stessa nei LEA (e che implicitamente sbarrerebbe le porte allo scrutinio dell’effettiva utilità di tale terapia in base ad un apprezzamento “capo per caso” secondo quanto precisato in giurisprudenza: v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 11.4.2023, n. 2223) è dunque erronea nelle sue premesse giuridiche.
10.8- Il provvedimento impugnato è di per sé contestabile anche sotto un secondo profilo, peraltro strettamente connesso con la giurisprudenza da ultimo richiamata, nel senso cioè che l’individuazione della terapia proposta dall’SP –pur nell’ambito della discrezionalità attribuita dalla legge quanto all’individuazione del contenuto di un programma terapeutico- appare dettata in funzione delle (o comunque in stretta connessione con le) esigenze e disponibilità organizzative aziendali piuttosto che in funzione dell’effettività di benefici terapeutici in continuità con quanto allo stato ottenuto, aspetto, questo, del tutto obnubilato nelle predette valutazioni dell’SP.
10.8.1- Ciò in quanto risulta del tutto assente, nel percorso argomentativo che ha indotto l’UVMD a formulare la proposta rifiutata dalla famiglia, alcun riferimento di natura tecnico-scientifica in ordine al più opportuno contenuto quali-quantitativo da inserire nel PDV individuato secondo le più affidabili acquisizioni della scienza medica e che tenga conto del contesto specifico nel quale versano le minori e della loro storia clinica anche in termini dinamici.
10.8.2- Siffatta verifica di natura tecnico-scientifica –che non è dato riscontrare neanche nei profili di funzionamento redatti dall’A.S.P. per le due minori il 14.4.2025 (prot. n. 747 e n. 746) e versati in atti (all. 30 e all. 31 alla produzione del 18.7.2025)– sarebbe stata indispensabile non solo perché, in via generale, costituisce un approfondimento necessario per l’individuazione del percorso più adatto “nel caso concreto” (come evidenziato in giurisprudenza, ex plurimis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13.1.2025, n. 520) ma perché, nel caso quivi scrutinato, le piccole -OMISSIS- e -OMISSIS- risultano da anni sottoposte –a seguito di contenzioso dinanzi all’Autorità giudiziaria- a terapia cognitivo-comportamentale di tipo ABA, quantunque sotto forma di erogazione indiretta, dimodoché avrebbe piuttosto dovuto sincerarsi l’SP, alla luce delle più affidabili acquisizioni della scienza medica (eventualmente ricorrendo, ove se ne abbia adeguata disponibilità all’interno, all’apporto consulenziale di istituti specializzati di livello superiore, facendone propri gli esiti, come peraltro ammesso in giurisprudenza: v. T.A.R. Campania, Napoli, n. 213/2024, T.A.R. Lazio, Roma, n. 8790/2023), che la sostituzione della terapia in atto con trattamenti di natura e/o aventi caratteristiche diverse per un verso non avrebbe generato nocumento alle predette minori e comunque avrebbe apportato loro benefici sostanzialmente comparabili rispetto a quelli già conseguiti (non essendo infatti ragionevolmente giustificabile, in circostanze normali, la sostituzione di una terapia con altra idonea ad apportare minori benefici all’interessato).
10.8.3- In assenza di valutazione di siffatta natura, la proposta dell’SP non può dirsi coerente con la finalità sottesa al PDV e risulta pertanto censurabile.
10.9- La criticità dianzi esposta assorbe, per certi versi, l’ulteriore aspetto critico di carattere “logistico”, pure connessa alla proposta di terapia presso il -OMISSIS- “-OMISSIS-” e parimenti contestata dai ricorrenti, quantunque debba osservarsi che anche detto aspetto presta il fianco a considerazioni critiche.
10.9.1- Difatti, quantunque [i] sia indubitabile che il riconoscimento del diritto alla salute non sia assoluto e incontri limiti sia esterni, posti cioè dall'esistenza di diritti costituzionali di pari rango, sia interni, posti appunto dall'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale ( in primis quello finanziario che inevitabilmente si riflette sull'organizzazione regionale del servizio: sul punto v. T.A.R. Campania, n. 213/2024 cit.) e [i] costituisca parimenti dato acquisito quello per cui condizione per l’accesso al rimborso da parte del Servizio Sanitario delle spese sostenute presso strutture pubbliche e private non convenzionate è l'inidoneità della struttura pubblica ad erogare tempestivamente ed in forma adeguata la prestazione richiesta, è anche vero che i concetti di “adeguatezza” e “tempestività” devono essere declinati tenendo conto della ragionevole esigibilità di un determinato comportamento cooperativo da parte degli utenti, nel senso cioè che la modalità di accesso alle strutture pubbliche (o convenzionate) proposto non deve arrecar loro (non già meri disagi, rientranti nell’ordine normale delle cose e dunque nella sfera della tollerabilità, bensì) un improponibile stravolgimento della vita del paziente e/o del proprio nucleo familiare (da valutare anch’esso “caso per caso” tenuto conto di tutti i dati di contesto, comprensivi degli aspetti logistico-territoriali, della frequenza e della durata della terapia) atteso che, diversamente, gli stessi benefici della terapia (per chi ne è sottoposto o per i propri familiari) finirebbero per risultare alquanto depotenziati potendosi anzi pervenire, nei casi-limite, a “scoraggiare” l’accesso da parte dell’utenza con rinuncia alle cure.
10.9.2- Tanto chiarito, il profilo “logistico” e le criticità segnalate dai ricorrenti quanto a distanza dal Comune di propria residenza –che, a ben vedere, alla luce della frequenza della terapia potrebbero ripercuotersi significativamente nella sfera di vita delle minori e dello stesso nucleo familiare- non risulta preso in alcun modo in considerazione da parte dell’SP, anche al fine di valutare la praticabilità di soluzioni alternative, all’occorrenza mediante assistenza indiretta.
10.10- In conclusione, il ricorso va accolto e l’impugnata determinazione del Comune di Bovalino R.G. n. -OMISSIS- – R.I. n. -OMISSIS- del 9.5.2025 va annullata.
10.11- Per l’effetto, i procedimenti conclusi con la predetta determina vanno riaperti dalla competente amministrazione comunale, al fine di avviare la rinnovazione delle valutazioni tecnico-scientifiche a cura dei competenti uffici dell’SP, che formuleranno per ciascuna minore, con la solerzia richiesta dalle circostanze, la proposta terapeutica da inserire nel PDV, previo espletamento di nuova visita e nuove approfondite valutazioni alla luce delle più affidabili cognizioni tecnico-scientifiche e alla stregua delle linee guida nazionali e regionali -eventualmente ricorrendo, ove necessario, all’apporto consulenziale di istituti specializzati di livello superiore, e facendone propri gli esiti- al fine di giungere all’individuazione di un trattamento individualizzato (dunque, necessariamente “a misura”) sulla base di una motivata valutazione della sua storia clinica e tenendo conto della terapia in atto praticata, applicando standard di qualità del servizio e delle prestazioni scevri da aprioristiche generalizzazioni e adeguatamente differenziati sulla base dei bisogni delle minori e valutate altresì le esigenze, anche logistiche, motivatamente esposte dai ricorrenti.
11- Quanto alla domanda risarcitoria, contenuta nel ricorso introduttivo e ribadita nell’atto di motivi aggiunti, essa è infondata.
11.1- In ordine al danno patrimoniale, i ricorrenti hanno anzitutto chiesto il rimborso delle spese sostenute per affrontare privatamente la terapia ABA, quantificate in ricorso in € 39.497,00 e che sarebbero dovute rientrare nel PDV delle minori. In particolare i ricorrenti, sulla base delle ragioni dianzi esposte (v. sopra, § 1.3) chiedono il rimborso delle spese ancora inevase riferite al periodo dal III trimestre 2022 al III trimestre 2024.
11.2- Sul punto si richiamano le considerazioni già esposte da questo T.A.R. in contenziosi analoghi (da ultimo, sentenza n. 776 del 12.12.2025, § 12) osservandosi che, quanto meno con riferimento alle spese sostenute privatamente per il trattamento ABA relative al periodo dal III trimestre 2022 all’aprile 2024, esse sono antecedenti alla stessa presentazione dell’istanza di redazione del PDV (inviata al Comune di Bovalino l’8.4.2024) per cui è ontologicamente da escludere che esse possano riferirsi al ritardo nella predisposizione dello stesso.
11.3- Più in generale –e dunque a prescindere dal periodo di riferimento delle spese–si deve aggiungere che l’accoglimento della domanda risarcitoria è subordinato, in primis , alla cd. spettanza del bene della vita oggetto dell’istanza disattesa.
Nello specifico, vertendosi in tema di danno da ritardo nel provvedere, il relativo risarcimento può essere riconosciuto a condizione che venga dimostrata la spettanza del bene della vita ovvero che si dimostri che, con ragionevole probabilità, l'Amministrazione dovrà accogliere l'istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, accordandogli così il bene della vita con essa richiesto (cfr. Cons. St., IV, 8 marzo 2021, n. 1923; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 11/05/2022, n. 5892; sez. II, 23.03.2021, n. 3530).
Sotto tale aspetto l’annullamento del provvedimento conclusivo del procedimento per l’elaborazione dei PDV lascia margini di discrezionalità –pur nel rispetto delle indicazioni già rassegnate- alle amministrazioni interessate e in primis all’SP in termini di determinazione delle terapie più idonee da includere nei rispettivi PDV, ragion per cui –non essendo allo stato dimostrata la spettanza del “bene della vita” (ossia dell’inclusione della terapia ABA nei PDV) con ragionevole probabilità – non può ritenersi riconoscibile la corrispondente posta risarcitoria.
11.4- Deve peraltro aggiungersi, quanto ai danni non patrimoniali, che l’accoglimento della domanda risarcitoria è subordinato alla puntuale e precisa allegazione, da parte dei ricorrenti, delle specifiche tipologie di nocumenti dagli stessi patiti, di cui sono tenuti a fornita la prova sia nell’ an che nel quantum.
In linea generale, i danni non patrimoniali possono essere oggetto di una liquidazione in via equitativa da parte del Giudice, ex artt. 1226 e 2056 c.c., che, tuttavia, riguarda, esclusivamente, il quantum debeatur, costituendo pur sempre onere dei ricorrenti allegare, a monte, in maniera precisa e puntuale, i pregiudizi patiti così da dimostrane l’esistenza – cd. an debeatur - sia pure in via indiziaria.
Tanto premesso, la richiesta di risarcimento del danno cd. non patrimoniale formulata nelle conclusioni del ricorso principale (non essendovi nulla di specifico nell’atto di motivi aggiunti), non può essere accolta.
Ed invero, nel corpo del ricorso dedicato alla rivendicazione del “ Danno patrimoniale e non patrimoniale ” (pag. 5 sub 2.), gli odierni istanti si sono limitati a dedurre che:
- “ L’assenza di un progetto integrato tra i diversi Enti preposti, così come prescritto dalla L. 328/00, nonostante la richiesta dei ricorrenti, sta cagionando notevoli pregiudizi sia al minore che ai genitori ;
- “ L’assenza di un piano integrato ha condotto e conduce a disarmonie ed inefficienze.”
- “ Dal canto loto, i sig.ri -OMISSIS- non ricevono un reale sostegno dalle Istituzioni, nonostante anche la Legge n. 134/15 lo preveda espressamente in -OMISSIS- (così a pag. 5-6 del ricorso).
Rebus sic stantibus , non può dirsi che i ricorrenti abbiano adempiuto all’onere di specificare, in maniera puntuale ed analitica, i concreti nocumenti, afferenti alla sfera psico-fisico/relazionale, che avrebbero patito quale conseguenza, diretta ed immediata, della mancata approvazione del progetto di vita individuale.
Ne consegue la genericità della domanda relativa a tale posta risarcitoria che, per l’effetto, deve essere rigettata.
11.5- Deve essere rigettata anche la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento dei danni da cd. “ritardo mero”, ex art. 2- bis comma 1- bis della legge n. 241 del 1990, giacché non risulta che parte ricorrente, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione comunale, abbia preliminarmente fatto ricorso al potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9- bis della medesima legge, quale condizione legittimante la risarcibilità del danno in parola (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16.1.2023, n.128)
12- Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono poste solidalmente a carico del Comune di Bovalino, del Comune di Locri e dell’SP di Reggio Calabria, per essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-) accoglie la domanda di annullamento di cui all’atto di motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’impugnata determina del Comune di Bovalino R.G. n. -OMISSIS- – R.I. n. -OMISSIS- del 9.5.2025.
-) rigetta la domanda risarcitoria.
Condanna in solido il Comune di Bovalino, il Comune di Locri e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alle spese processuali in favore dei ricorrenti in solido, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NT, Presidente
OM AG, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM AG | RI NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.