Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4132/2022
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4132/2022 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. FANELLI FERDINANDO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 07.07.2022, la parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
che il CTU nominato non riconosceva il relativo requisito sanitario;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l.
104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
Si costituiva l' eccependo la genericità delle contestazioni mosse agli esiti CP_1 della CTU ed, infine, l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
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2) Il ricorso è infondato.
3) In relazione allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito, il dott. Per_1
, ha ritenuto che la parte ricorrente non presenti il suddetto status (cfr.
[...]
CTU in atti).
Nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alle conclusioni del CTU.
Non sussiste, dunque, in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992.
4) Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato nel giudizio di ATP dichiarazione sottoscritta resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
Le spese delle c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 19/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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