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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2024, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4535 del Ruolo Generale per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato SACCO MARIA PIA
e
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato SEGADELLI LUISA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 18/06/2024 e Parte_1 Pt_3
anno dato atto di aver avuto una relazione sentimentale dalla quale
[...]
sono nati due figli: (il 21/08/2008) e (il 07/09/2011), riconosciuti Per_1 Per_2
da entrambi i genitori.
pagina 1 di 2 Ciò posto, i ricorrenti, dato atto della fine della loro relazione, hanno chiesto con- giuntamente al Tribunale adìto di recepire gli accordi sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione dei minori, ac- cordi esplicitati in atti.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, che con atto in data 04/07/2024 ha formulato parere favorevole.
All'udienza del 08/10/2024, le parti, presenti personalmente, sono state sentite dal
Giudice Istruttore e hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sotto- porre la domanda congiunta alle condizioni sopra indicate;
la causa è stata rinviata all'udienza del 19/11/2024 in trattazione scritta per il deposito di integrazioni do- cumentali ed è stata poi rimessa al Collegio per la decisione.
§
Il Collegio, visto il ricorso congiunto ed esaminata la documentazione allegata in giudizio, sentito il relatore, ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori, e Per_1
ed i rapporti tra i genitori siano regolati dalle condizioni concordate Per_2
dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
2. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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