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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 214 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa AR
dall'avvocato Leonardo MAZZUCATO
contro
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avvocato Elisa BASTIANELLO (in data 15.12.2023 l'avv. BASTIANELLO ha rinunciato al mandato)
e con l'intervento del
1 MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente:
Nel merito come da memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.:
1. disporre la separazione personale dei coniugi e AR [...]
CP_1
2. disporre, per le gravi ragioni esposte in narrativa, l'affidamento esclusivo della FI
minore alla sig.ra , con collocazione prevalente Persona_1 AR
della NA presso la madre e con possibilità per il sig. di incontrare Controparte_1
la FI solo in forma protetta, mediante l'attivazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
3. porre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
ordinario della FI minore , versando alla sig.ra un Per_1 AR
importo mensile (rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT) la cui valutazione,
in funzione delle esigenze della minore, si rimette al Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate nel Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia vigente avanti il Tribunale di Vicenza;
4. porre in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
sig.ra , versando un importo (rivalutato annualmente secondo gli AR
indici ISTAT) la cui valutazione si rimette al Tribunale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 156 c.c.;
5. non autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto nonché l'espatrio della minore senza il previo consenso scritto dei coniugi;
Per_1
2 6. con rifusione di spese e compensi, ivi compresi il rimborso spese forfettario e gli accessori di legge.
In via istruttoria come da memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c..
Conclusioni del resistente:
Non ha precisato conclusioni. Per esso le conclusioni si intendono precisate come da comparsa di costituzione e risposta datata 5.6.2023:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con l'addebito alla NO
; AR
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente potendo fissare ciascuno la residenza ove ritenga opportuno con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Affidare la FI in modo condiviso ad entrambi i genitori pur fissando la Per_1
residenza presso la madre in Creazzo, disporsi che, salvo diverso accordo tra i genitori:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la FI compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici ed educativi della minore:
Settimana 1:
Mercoledì e giovedì dalle 18.00 alle 8 del mattino seguente (quando riaccompagnerà
a scuola) Per_1
Venerdì dalle 18.00 alle 10 del sabato (quando riaccompagnerà la bimba a casa);
Settimana 2:
Giovedì dalle 18.00 alle 8 del venerdì (quando riaccompagnerà a scuola); Per_1
Venerdì dalle 18.00 alle 21.30 della domenica;
Il padre potrà tenere con sé la minore:
- 1 volta al mese: il mercoledì dalle 18.00 alle 8 del giovedì (quando riaccompagnerà
a scuola); Per_1
3 - tre settimane, almeno 2 consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la
NO entro il 31/5 di ogni anno. AR
- sette giorni durante le festività natalizie;
il genitore che non tiene la piccola la settimana di Natale la terrà la settimana successiva sempre per sette giorni incluso capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali con il giorno di Pasqua trascorso alternativamente un anno con il padre ed un anno con la madre.
- disporre che in caso di impegni lavorativi del che impediscano l'esercizio CP_1
delle visite, possa stare col padre in altri giorni da stabilirsi di comune accordo Per_1
tra i genitori;
5) Il signor corrisponderà alla a titolo di Controparte_1 AR
concorso al mantenimento della FI l'assegno mensile di € 500,00, come Per_1
richiesto dalla ricorrente, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
6) Il signor corrisponderà altresì alla NO il Controparte_1 AR
50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese scolastiche straordinarie della
FI e comunque secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza;
Per_1
7) Essendo entrambi autosufficienti nulla prevedere a carico di un coniuge e a favore di un altro a titolo di concorso nel mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 4.1.2023 premesso di aver contratto AR
matrimonio concordatario con in Lazise (VR) l'1.8.2015; che nel Controparte_1
marzo del 2017 i coniugi si erano trasferiti nella città di Atlanta (USA) dove il
27.12.2017 era nata la FI;
che nel dicembre del 2021 la famiglia era rientrata Per_1
4 in Italia e si era stabilita ad Arcugnano;
che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile e che, all'inizio del 2022, essa ricorrente si era trasferita con la FI a casa dei propri genitori a Sovizzo;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, che la FI fosse affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1
collocata presso di sé, che fosse regolamentato il diritto di visita del padre, che fosse tenuto a contribuire al mantenimento della moglie con la Controparte_1
somma mensile di euro 1.000 e della FI con la somma mensile di euro 800, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa in data 3.4.2023 si costituiva in giudizio aderendo Controparte_1
alla domanda di separazione e lamentando condotte arbitrarie ed escludenti della moglie nella gestione della piccola;
chiedeva che la minore fosse affidata ad Per_1
entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso e collocata in via prevalente presso la madre, con ampio diritto di visita in proprio favore;
offriva di contribuire al mantenimento della FI con la somma di euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e chiedeva il rigetto della domanda di assegno ex art. 156 c.c. svolta da
AR
All'udienza presidenziale del 18.4.2023 i coniugi comparivano personalmente avanti il
Presidente delegato rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 21.4.2023 il Presidente delegato autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava la FI in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
disponeva che il padre potesse vederla nei week end secondo la regola dell'alternanza, due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola fino alle ore 20,30, nonché nelle vacanze estive, natalizie e pasquali;
determinava in euro 800 (oltre al 50% delle spese straordinarie) il contributo mensile dovuto da al mantenimento della FI ed in euro 200 il Controparte_1 Per_1
5 contributo mensile dal medesimo dovuto al mantenimento della moglie.
Con la medesima ordinanza il Presidente delegato disponeva una CTU, affidata al prof. al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti ed Persona_2
individuare le migliori modalità di affidamento / collocamento della minore Per_1
.
[...]
Instauratasi la fase contenziosa di merito, radicava due sub AR
procedimenti, di cui uno volto a dirimere il contrasto tra i genitori riguardo all'iscrizione scolastica della FI (istanza rinunciata in seguito al consenso prestato dal padre in udienza ad iscrivere la NA all'istituto scolastico indicato dalla madre) e l'altro volto a modificare il regime delle visite paterne che, in attesa del deposito della CTU, si risolveva in un accordo provvisorio tra le parti.
Con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. la ricorrente, modificando le domande di cui al ricorso, chiedeva l'affidamento esclusivo della FI e la previsione di visite Per_1
padre / FI esclusivamente in forma protetta.
Con ordinanza in data 4.12.2023 il Giudice Istruttore, aderendo alle indicazioni del
CTU, modificava i provvedimenti presidenziali affidando la FI in via Per_1
esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di assumere da sola le decisioni inerenti all'istruzione ed alla salute della minore e disponeva che il padre potesse vederla un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica, nonché
il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20; non ammetteva le prove orali richieste dalle parti;
disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali per svolgere un monitoraggio sulla condizione della minore e vigilare sul rispetto del calendario di visite stabilito in favore del padre.
All'esito del deposito della relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 19.9.2024, la
6 causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
Preliminarmente deve in questa sede confermarsi il giudizio di inammissibilità
espresso dal Giudice Istruttore con ordinanza in data 4.12.2023 riguardo alle istanze istruttorie avanzate dalla parte ricorrente, che ha reiterato le proprie richieste all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, le prove orali articolate nella memoria ex art. 183 n. 2 c .p.c. non possono essere ammesse, in quanto i capitoli 1), 2), 4) e 10) sono formulati genericamente e non consentono l'articolazione di prova contraria, il capitolo 3) attiene a circostanza non contestata ed i restanti capitoli a circostanze irrilevanti.
Quanto al resto, il Giudice Istruttore ha già ordinato ad entrambe le parti di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le buste paga degli ultimi sei mesi e le indagini di polizia tributaria invocate nei confronti di Controparte_1
appaiono esplorative e superflue.
La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle conclusioni del P.M., ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza, incontestata, che i coniugi conducono da tempo vite autonome e separate.
non ha provato le circostanze di fatto poste a fondamento della Controparte_1
domanda di addebito, articolando nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. dei capitoli di
7 prova orale in parte generici ed in parte del tutto irrilevanti che, correttamente, non sono stati ammessi dal Giudice Istruttore.
Dunque, la domanda di addebito dal medesimo svolta nella memoria di costituzione integrativa deve essere disattesa.
Restano da esaminare le domande afferenti il regime di affidamento della FI minore e quelle di natura economica . Per_1
Ritiene il Collegio che la minore debba essere affidata in via Persona_1
esclusiva alla madre (con residenza e collocamento presso la stessa) così come richiesto dalla ricorrente AR
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, che viene condiviso e fatto proprio dal Tribunale, il giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cassazione 1.8.2023 n. 23333; Cassazione 6.3.2019 n. 6535).
Nella fattispecie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo della su citata minore alla madre, ossia l'incapacità / inidoneità del padre alla cura ed educazione della FI e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultima derivante dall'affidamento condiviso.
Invero la CTU espletata nel corso del giudizio, a seguito di colloqui individuali e congiunti, nonché della somministrazione di test psicodiagnostici specifici ha indicato l'affidamento esclusivo alla madre come quello maggiormente rispondente
8 all'interesse della piccola . Per_1
Non vi è ragione per disattendere tali indicazioni, in quanto l'indagine psicologica è
stata condotta con competenza e rigore metodologico ed il CTU ha esaustivamente replicato alle osservazioni del CT di parte ricorrente, allegandole al proprio elaborato .
Il prof. ha infatti rilevato che , pur non presentando Per_2 Controparte_1
significative problematiche cliniche tali da riflettersi negativamente sulle funzioni genitoriali “di base” (accudimento morale e materiale della FI), tende ad assumere decisioni non condivise ed autoreferenziali (come quella di aver trattenuto il 14.7.2023
la FI presso di sé senza preavvertire la madre), è indisponibile alla comunicazione ed inadempiente rispetto ai turni di responsabilità genitoriale.
Oltre a ciò il resistente presenta, secondo il CTU, importanti e gravi limiti nell'esercitare
funzioni critiche e riflessive, tende ad interpretare i comportamenti altrui come riflessivi
delle proprie aspettative, nonché a ritenersi vittima degli altri senza assumersi più
criticamente le proprie responsabilità; assume atteggiamenti pervicacemente polemici
ed ostinati che confermano un funzionamento rigido ed impermeabile a sollecitazioni
che non coincidano con le proprie convinzioni, sino a travisare i dati di realtà secondo
personali interpretazioni .
Tali atteggiamenti, ad avviso del Collegio, sono sintomatici della limitata responsabilità
di rispetto al ruolo genitoriale e connotano come irrealistico il suo Controparte_1
proponimento di esercitare una positiva genitorialità e di comunicare con la controparte per assumere decisioni nell'interesse della FI .
D'altra parte, le valutazioni espresse dal prof. riguardo all'inaffidabilità Per_2
paterna hanno trovato conferma anche nella relazione redatta dai Servizi Sociali
all'esito del periodo di monitoraggio del nucleo familiare disposto dal Giudice Istruttore.
9 In tale relazione viene infatti dato atto dell'atteggiamento rinunciatario del CP_1
il quale, a partire dal mese di dicembre 2023, ha volontariamente interrotto i contatti con la FI, rifiutando di esercitare il diritto di visita secondo le modalità indicate nell'ordinanza del 4.12.2023 (ovvero nei fine settimana secondo la regola dell'alternanza, dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica, nonché il martedì
ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20), reputandole inaccettabili e lesive della propria dignità di padre.
l Servizi hanno pure evidenziato che tra i due genitori intercorre una grave sfiducia reciproca caratterizzata da ostilità e incomunicabilità totale e che la piccola , Per_1
che a tale conflitto è stata sicuramente esposta, è poco serena, mostra forme di somatizzazione e di fragilità emotiva che si ripercuote sul sonno e l'alimentazione.
Quanto invece alla madre il CTU ha espresso un giudizio AR
complessivamente positivo, evidenziando come la stessa, sotto il profilo genitoriale,
non presenti incompetenze e condotte che riflettano un mancato rispetto dei diritti e degli interessi della FI, pur tendendo ad esercitare un controllo sulla NA ed a limitare al minimo indispensabile le sue frequentazioni con il padre.
In questa situazione ritiene il Collegio, aderendo alle indicazioni del CTU, che l'unica forma di affidamento idonea a garantire benessere e serenità alla FI minore delle parti e ad assicurare alla stessa a protezione adeguata da ogni eventuale ed improvviso scompenso paterno, sia quella dell'affido esclusivo alla madre, con collocamento e residenza presso la stessa.
Come suggerito dal prof. a va data la facoltà a Per_2 AR
decidere in autonomia sulle questioni, anche di maggior interesse, relative alla scuola ed alla salute della FI, onde evitare a quest'ultima di essere coinvolta in conflitti
10 derivanti dalle rivendicazioni oppositive e polemiche di . Controparte_1
Le frequentazioni padre / FI, come indicato dal CTU, potranno svolgersi (se intenderà modificare l'atteggiamento rinunciatario di cui hanno Controparte_1
dato conto i Servizi Sociali) nei fine settimana, secondo la regola dell'alternanza, dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica, nonché il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino alle ore 20.
Non vi è ragione per disporre, come vorrebbe che gli incontri AR
del padre con la FI avvengano in modalità protetta per il tramite dei Servizi Per_1
Sociali.
A tal proposito infatti il CTU ha evidenziato il positivo attaccamento che la NA
mostra nei confronti del padre, l'assenza di condizioni psico patologiche della minore meritevoli di approfondimenti clinici, le ricadute negative che gli incontri in forma protetta hanno sul rapporto figlio / genitore, nonché la presenza in Controparte_1
di sufficienti capacità di accudimento della NA.
Nulla deve disporsi riguardo al passaporto della minore, come richiesto da trattandosi di questione di competenza del Giudice Tutelare. AR
Quanto agli aspetti economici, va considerato che (in AR
possesso di una laurea triennale conseguita presso l'Accademia delle Belle Arti di
Venezia), durante la permanenza della famiglia negli USA, ha lavorato come insegnante presso un istituto scolastico di Atlanta e, una volta rientrata in Italia, è stata assunta come impiegata, a tempo indeterminato con contratto part time, dalla società
di Arcugnano di cui è socio, nonché legale rappresentante il di lei padre. Controparte_3
11 Percepisce una retribuzione netta mensile di circa 1.000 euro, quale si evince dalle buste paga e dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2023 dimesse in atti.
Non ha spese abitative, in quanto vive con la FI a Creazzo in una casa di proprietà
della sua famiglia di origine concessale in comodato gratuito.
È dotata di piena e spendibile capacità lavorativa e ben potrebbe incrementare il proprio orario di lavoro e, conseguentemente, la propria retribuzione, considerato che la FI frequenta la scuola fino alle ore 16. Per_1
(il quale non ha ottemperato all'ordine del Giudice Istruttore di Controparte_1
produrre in atti le dichiarazioni del redditi degli ultimi tre anni nonché le buste paga degli ultimi sei mesi) svolge attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_4
e dispone di redditi da lavoro pari almeno a 2.700 euro netti al mese per tredici mensilità.
Per sua stessa ammissione (si vedano le dichiarazioni rese al Presidente delegato all'udienza del 18.4.2023), durante la convivenza familiare si è fatto carico in via prevalente delle spese relative al menage familiare assicurando a moglie e FI un buon tenore di vita, come dimostrato dall'entità del canone di locazione relativo alla casa familiare di Arcugnano di ben 1.400 euro mensili.
I dati sopra riportati evidenziano una rilevante sperequazione economica tra i coniugi in favore di il quale può contare su di un reddito da lavoro Controparte_1
notevolmente superiore di quello della moglie.
In questa situazione va ritenuto, innanzi tutto, che debba Controparte_1
provvedere in via prevalente al mantenimento della FI minore convivente Per_1
con la madre.
Deve in proposito evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
12 secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda
Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto delle esigenze della FI correlate alla sua età e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., si ritiene equo determinare (con decorrenza dalla domanda) in euro 800 mensili il contributo dovuto dal resistente per il mantenimento della FI, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Quanto all'assegno richiesto da va ricordato che la finalità AR
precipua dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione
15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione 13.2.2015 n. 2961;
13 Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Considerato che sussiste, per quanto sin qui detto, una rilevante disparità reddituale tra i coniugi e ritenuto che i proventi dell'attività di impiegata svolta da AR
non consentano sicuramente a quest'ultima di mantenere un tenore di vita
[...]
analogo a quello goduto durante il matrimonio, l'assegno di mantenimento dovuto da in favore della moglie va determinato (con decorrenza dalla Controparte_1
domanda) in euro 200 mensili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche relativi ai procedimenti di valore indeterminabile, complessità bassa.
Le spese di CTU, liquidate con decreto in data 4.12.2023, vanno definitivamente poste a carico di in ragione della sua soccombenza. Controparte_1
Nulla può essere riconosciuto a a titolo di rimborso delle AR
spese di CTP, in quanto dette spese non sono state documentante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e AR
, uniti in matrimonio in Lazise (VR) l'1.8.2015; Controparte_1
b)affida la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_1
e residenza presso la stessa, disponendo che abbia facoltà AR
di assumere da sola le decisioni inerenti all'istruzione ed alla salute della FI;
c)dispone che possa vedere e tenere con sé la FI secondo le Controparte_1
seguenti modalità:
-un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica;
14 -il giovedì ed il venerdì dall'uscita da scuola alle ore 20;
d)fa obbligo a (con decorrenza dalla domanda) di contribuire al Controparte_1
mantenimento della moglie con la somma di euro 200 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
AR
e)fa obbligo a (con decorrenza dalla domanda) di contribuire al Controparte_1
mantenimento della FI con la somma di euro 800, annualmente rivalutabile Per_1
in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni AR
mese;
f)pone le spese straordinarie relative alla FI , come regolamentate dal Per_1
vigente protocollo del Tribunale di Vicenza, a carico dei genitori al 50%;
g)rigetta ogni altra domanda;
h)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida Controparte_1
in euro 98 per anticipazioni ed in euro 7.616 per compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA;
i)pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con Controparte_1
decreto in data 4.12.2023.
Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del 7.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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