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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/09/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1730 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 MAURO GIUSEPPE, come da procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 PETILLO ROSARIA, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate con note ex art.127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1 27/06/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/09/2008, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Comiziano (NA) (al N.4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2008). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n. 148/2023 emesso in data 07/02/2023. Premesso che dal matrimonio sono nate le figlie , nata a [...] il [...], e , nata Per_1 Per_2 ad Ottaviano il 03/10/2011, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio.
È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 03/07/2025). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Le minori saranno affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre;
2. La casa coniugale, di proprietà della GN , sarà assegnata alla stessa che Controparte_1 l'abiterà unitamente alle minori;
3. Il padre terrà con sé le bambine due / tre pomeriggi a settimana salvo impegni lavorativi dello stesso e week end alternati, allo stato senza pernottamento.
4. Il IG. corrisponderà alla GN , a titolo di mantenimento delle minori, la Parte_1 CP_1 somma di euro 480,00, ripartendo l'importo in 4 rate settimanali da euro 120,00 cadauna;
5. L'assegno unico sarà percepito, per itero al 100%, dalla IG.ra ; Controparte_1
6. Il IG. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie occorrenti per le minori da Parte_1 concordare;
7. Il periodo delle vacanze estive sarà regolato nel seguente modo: durante le ferie estive e, precisamente, durante i mesi di luglio/agosto le minori trascorreranno almeno 15 gg. anche non consecutivi con il padre, con eventuale pernottamento, previo accordo dei genitori sul periodo da stabilirsi entro il mese di maggio di ogni anno.
8. Nel periodo di vacanza scolastica le minori trascorreranno le vacanze natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e, pertanto, il padre potrà tenerle con sé ad anni alternati o il periodo di Natale 24/29 dicembre o quello dell'ultimo dell'anno/ 30 dicembre/6 gennaio e il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, salvo diversi accordi tra i coniugi.
9. Le minori trascorreranno con il padre la festa del papà, il giorno del suo compleanno e del suo onomastico;
10. Le minori trascorreranno con la madre la festa della mamma, il giorno del suo compleanno e del suo onomastico;
11. Le minori trascorreranno, ad anni alternati, il giorno del loro compleanno con la madre ed il giorno del loro onomastico con il padre;
12. i ricorrenti concordano, altresì, che la IG.ra si impegna a garantire l'uso CP_1 dell'autovettura, a lei intestata, ivi inclusa l'assicurazione, al IG. che la utilizzerà per Parte_1 recarsi a lavoro. Il tutto in un tempo limitato: entro e non oltre 2 anni dalla sottoscrizione della presente. Decorso il suddetto termine, il IG. provvederà ad effettuare il passaggio di Parte_1 proprietà a sue spese, ovvero provvederà alla sua demolizione (con spese a carico del IG. ; Parte_1 13. Il IG. si assume l'onere e l'obbligo di ottemperare al pagamento delle spese derivanti Parte_1 dall'uso e dall'utilizzo esclusivo dell'autovettura (assicurazione – tassa di circolazione);
14. Il IG. si assume, altresì, l'onere di pagare tutte le multe (derivanti dall'utilizzo Parte_1 dell'autovettura) a partire dal mese di gennaio 2022.
15. Per le multe pregresse, i coniugi si impegnano a ripartirle al 50% Le parti si impegnano a coinvolgere gradualmente le minori in eventuali nuove relazioni”. L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, fermo restando che l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole è assoggettato alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di riferimento annuali. Inoltre, si osserva che l'individuazione delle spese extra-assegno, in mancanza di diverso accordo tra le parti, avverrà secondo il Protocollo attualmente vigente tra il Tribunale di Nola ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Nola. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1730 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Comiziano
(NA) il 13/09/2008 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio al N.4, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2008);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Comiziano (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Comiziano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 26/09/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice