CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 23.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3191/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Teresa Rocco e Rosa Di Dato presso il cui studio, Parte_1
sito in Cercola (NA) al Viale dei Tigli n.7, è elettivamente domiciliato appellante
E
, in persona del p.t. nonché per Controparte_1 CP_2 con sede in Marcianise (CE), rappresentati e difesi Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domicilia ex lege alla via A.
Diaz, n. 11 appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso contenente istanza cautelare d'urgenza ex artt. 669 e 700 c.p.c. depositato in data
16.05.2022 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, conveniva in Parte_1 giudizio il e l' esponendo: Controparte_4 Controparte_3
- di essere docente di ruolo dal 2006 con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'Istituto convenuto per l'insegnamento di laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
- che a seguito di un controllo effettuato sulla piattaforma S.I.D.I., da cui risultava che non era in regola con l'obbligo vaccinale, il Dirigente Scolastico adottava il provvedimento prot. n.
386 del 21.04.2022 destinandola, con effetto immediato, allo svolgimento di mansioni diverse dall'insegnamento e senza contatto con gli studenti sino alla conclusione delle attività scolastiche (ovvero sino al 08.06.2022); - che il detto provvedimento prevedeva, altresì, l'ampliamento dell'orario lavorativo da 18 ore a 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
- che, a mezzo p.e.c., rappresentava di aver contratto il Covid-19 in data 07.01.2022 per cui era in possesso della certificazione verde rinforzata da guarigione (di cui all'art. 9 comma 4 D.L.
52/2021 conv. in L.87/2021) come tale valida sei mesi e, dunque, sino al 06.07.2022;
- che, pertanto, la decisione del Dirigente Scolastico era stata assunta in violazione del dell'art.
4-ter.2 D.L. n. 44/2021 come modificato dal D.L. 24/2022 per il quale l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 era da adempiersi, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 e delle circolari ministeriali.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: Parte_1
a) in via cautelare - di accogliere il ricorso cautelare e per l'effetto disporre l'annullamento del provvedimento prot. n. 386 del 21.04.2022 ordinando il ripristino delle mansioni come da C.C.N.L. di categoria e dell'orario di lavoro pari a 18 ore settimanali;
b) nel merito ed in via principale - di accertare e dichiarare che la docente non risultava inadempiente all'obbligo vaccinale e per l'effetto dichiarare nullo/annullare, illegittimo o inefficace il provvedimento impugnato ordinando il ripristino delle condizioni contrattuali di cui al CCNL applicabile alla fattispecie;
con condanna del al pagamento delle ulteriori ore lavorate, dal giorno Controparte_1
21.04.2022 fino a quello dell'effettiva reintegra nelle precedenti mansioni oltre interessi, ovvero, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese c) in via subordinata - accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di utilizzo così come operato, anche tramite la disapplicazione della circolare del n. 620 del Controparte_1
28/03/2022 e nota n. 659 del 31/03/2022, prevedendo l'utilizzo del lavoratore in mansioni comunque pari a quelle previste dal CCNL di categoria e con orario non superiore alle 18 ore contrattuali;
Si costituivano il e l' e chiedevano il Controparte_1 Controparte_3
rigetto di tutte le domande, compresa quella proposta in via cautelare, atteso che il detto provvedimento, valido sino al 08.06.2022, aveva, medio tempore, perduto la sua efficacia con la conseguenza che la ricorrente era ritornata ad essere adibita all'attività di insegnamento.
Nelle more del procedimento, pertanto, la presentava istanza di rinuncia alla domanda Pt_1
cautelare per cui il relativo giudizio si concludeva con ordinanza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
Quanto al merito, con sentenza n. 1228/2023 il giudice di prime cure dichiarava infondate le domande proposte dalla ricorrente, evidenziando che a seguito della rinuncia alla domanda cautelare,
l'accertamento in ordine all'illegittimità del provvedimento n. 386/22 del D.S. era funzionale solo alla domanda di condanna del al pagamento delle ore di lavoro aggiuntive prestate, ossia CP_1
36 ore a settimana in luogo delle 18 prestate per l'attività di docenza prima del provvedimento del
D.S.. Osservava il Giudice di primo grado che il presupposto su cui tale domanda poggiava, ovvero che l'orario di lavoro dei docenti fosse di sole 18 ore settimanali, era errato in quanto 18 erano solo le ore di insegnamento, laddove i docenti prestavano un orario superiore, composto dal tempo dedicato ai collegi, agli scrutini, alla preparazione delle lezioni, ai colloqui con i genitori e ad altre attività indicate nel CCNL di settore. Aggiungeva, inoltre, il GL che la ricorrente non aveva provato in alcun modo che 36 ore di lavoro settimanali erano superiori all'orario di lavoro del docente, né aveva provato lo svolgimento di lavoro straordinario.
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, proponeva appello censurando la Parte_1
sentenza di prime cure sotto molteplici profili.
Con memoria del 09.05.2024 si costituivano il e l' Controparte_5 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
[...]
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo eccepiva la nullità della sentenza impugnata per omessa Parte_1
pronuncia in ordine alla domanda principale volta ad accertare che non era stata inadempiente all'obbligo vaccinale, presupposto indispensabile per la decisione sulla conseguente domanda di illegittimità del provvedimento emanato dal D.S.
Con il secondo motivo l'appellante eccepiva la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento dell'illegittimità del detto provvedimento, presupposto della domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito, domanda desumibile dal contesto dell'atto ed erroneamente interpretata dal primo giudice come domanda di condanna al pagamento del maggior orario di lavoro.
Con il terzo motivo la lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e Pt_1 pronunciato nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che l'orario dei docenti non era fissato in alcuna disposizione normativa in 18 ore settimanali, poiché tale monte ore atteneva solo all'attività di insegnamento e non copriva tutte le altre attività di competenza del docente. Ebbene, osservava l'art. 28 comma 5 del C.C.N.L. Scuola, prevedeva espressamente che l'attività di insegnamento si svolgeva in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate settimanali e che le ore aggiuntive richiamate dal primo giudice, in realtà erano attività funzionali all'insegnamento ma non erano concentrate interamente nell'arco di una settimana, bensì spalmate durante tutto l'anno scolastico, laddove, le mansioni diverse di cui al C.C.N.I. del 2008, art. 8, alle quali era stata adibita a seguito del provvedimento 386/2022 del D.S., si svolgevano necessariamente su sei giorni lavorativi per 36 ore alla settimana.
Con il quarto motivo la lamentava l'erronea interpretazione della documentazione prodotta Pt_1
nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato che le 36 ore svolte in seguito al provvedimento 386/22 del Dirigente Scolastico fossero superiori all'orario di lavoro svolto come docente, e che fosse suo onere provvedere al deposito del C.C.N.L. necessario per individuare lo straordinario. Eccepiva l'appellante che la prova delle ore in più lavorate era ricavabile proprio dal provvedimento del Dirigente, che aveva previsto, con l'applicazione del C.C.N.I. del 2008, una modifica unilaterale del contratto di lavoro con raddoppio del monte ore;
osservava inoltre che il non aveva contestato tale allegazione per cui doveva ritenersi pacifico il demansionamento CP_1
ed il raddoppio del monte ore.
Con il quinto motivo parte appellante lamentava l'erroneità della valutazione di insussistenza dell'interesse ad agire ed invero, osservava, che l'interesse permaneva in ragione del fatto che il provvedimento illegittimo ledeva la sua dignità cagionandole, inoltre, un forte stress emotivo
(certificato) oltre ad altri danni non patrimoniali sui quali, tuttavia, si era espressamente riservata di agire successivamente.
… … … …
L'appello è infondato.
Preliminarmente, occorre riportare testualmente le domande formulate da con il Parte_1
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado:
“… IN VIA CAUTELARE
… - Accogliere il presente ricorso cautelare e per l'effetto disporre la sospensione/disapplicazione del provvedimento del D.S. prot. N 000386 del 21/04/2022 ordinando il ripristino delle mansioni come da CCNL di categoria e dell'orario di lavoro pari
a 18 ore settimanali.
• NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra non risulta inadempiente Parte_1 all'obbligo vaccinale;
- per l'effetto dichiarare nullo/annullare, illegittimo o inefficace il provvedimento del D.S. n. prot. 000386 del 21/04/2022, ordinando il ripristino delle condizioni contrattuali di cui al CCNL applicabile alla fattispecie;
- con condanna del al pagamento delle ulteriori ore lavorate, dal Controparte_1 giorno 21/04/2022 fino a quello dell'effettiva reintegra nelle mansioni previste dal CCNL di categoria oltre interessi, ovvero, nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
• IN VIA SUBORDINATA si chiede accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di utilizzo così come operato, anche tramite la disapplicazione della circolare del n.620 Controparte_1 del 28/03/2022 e nota n. 659 del 31/03/2022, prevedendo l'utilizzo del lavoratore in mansioni comunque pari a quelle previste dal CCNL di categoria e con orario non superiore alle 18 ore contrattuali;
In ogni caso con condanna alla refusione delle spese di lite anche per la fase cautelare da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario ovvero salvezza delle stesse.
Rispetto alla domanda volta alla reintegra nelle precedenti mansioni è venuto meno l'interesse della ricorrente in quanto, nelle more del procedimento, il provvedimento n. 386/22 del Dirigente
Scolastico, valido sino al 08.06.2022, ha perduto la sua efficacia e la ricorrente è stata nuovamente destinata all'attività di insegnamento.
Quanto alla domanda di condanna formulata in via principale, la ha chiesto la “con Pt_1 condanna del al pagamento delle ulteriori ore lavorate, dal giorno Controparte_1
21/04/2022 fino a quello dell'effettiva reintegra nelle mansioni previste dal CCNL di categoria oltre interessi, ovvero, nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia”.
Con l'appello la docente ha censurato la qualificazione data dal GL a tale domanda, sostenendo che non si trattava della richiesta di pagamento di straordinario svolto in seguito al provvedimento n.
386/2022, ma di una domanda risarcitoria come desumibile dal contesto del ricorso.
Tale affermazione non trova alcun riscontro, invero è solo con l'atto di appello che tale richiesta condanna del viene qualificata – per la prima volta - quale domanda di risarcimento del CP_1
danno patrimoniale.
Dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado invece si ricava che la pur lamentando Pt_1
in termini assolutamente generici di aver subito un demansionamento per effetto del decreto 386/2022 del DS, con il quale le era stato impedito l'accesso alle aule di insegnamento ed era stata confinata all'interno di un'aula, senza l'affidamento di compiti o mansioni equiparabili a quelli previste dalla contrattazione collettiva nazionale, circostanze, che, in ogni caso non chiedeva di provare, evidenziava che tale comportamento da parte del D.S. rappresentava una gravissima violazione della dignità della lavoratrice ed aveva comportato gravi danni morali che sarebbero stati oggetto di ulteriore richiesta di risarcimento con separato giudizio. Questo è l'unico passaggio del ricorso in cui la CA fa riferimento ad un risarcimento del danno, in ordine al quale si riserva in ogni caso di agire in separato giudizio. Ed infatti, all'esito della ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda sottoposta all'esame del giudice, la chiede esclusivamente la “… condanna del Pt_1 [...]
al pagamento delle ulteriori ore lavorate, dal giorno 21/04/2022 …”. Controparte_1
La formulazione della domanda è talmente chiara da non richiedere alcuna attività di interpretazione: la ricorrente dopo aver dedotto che per effetto del provvedimento n. 386/2022 la sua prestazione lavorativa si svolgeva su 36 ore settimanali, come previsto all'art.8 del CCNI del 25 giugno 2008, subendo una “modifica unilaterale del contratto di lavoro da 18 a 36 ore”, chiedeva il pagamento del maggior orario svolto a partire dal 21.4.2022 e fino alla reintegra nelle precedenti mansioni e nel pregresso orario di lavoro.
La Corte, pertanto, concorda con il giudice di primo grado, il quale coerentemente con le allegazioni e le conclusioni della ha affermato che la ricorrente ha dedotto la prestazione di ore Pt_1 eccedenti l'ordinario orario di lavoro contrattuale, di cui ha chiesto il pagamento.
Ebbene, tanto chiarito, occorre considerare che:
- è errato l'assunto su cui poggia la domanda di condanna, ovvero che l'orario di lavoro per i docenti è di 18 ore settimanali. Ed infatti il C.C.N.L. “del personale del comparto Istruzione
e ricerca” Periodo 2019-2021 all'art. 43 rubricato “attività dei docenti” comma 4 prima parte, prevede, che: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento ...; al comma 5 prima parte, prevede che: “… Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali
…”; all'art. 44 rubricato “Attività funzionali all'insegnamento” prevede, invece, al comma 1 che: “L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi; al comma 2 prevede che: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.” Al comma 3,stabilisce che: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per
l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione” al comma 4, prevede che: “Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett.
a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il
PTOF”.
Ora dal complesso delle norme collettive richiamate emerge che il contratto di lavoro dei docenti non si sostanzia esclusivamente nell'attività di insegnamento. Solo per quest'ultima è fissato il limite massimo delle 18 ore curriculari. A tale attività, infatti, si aggiunge anche quella funzionale all'insegnamento, consistente in adempimenti individuali (invero non specificati nel quantum di ore) ed in adempimenti di carattere collegiale (partecipazione al collegio docenti e consigli di classe, quantificate in 40 ore annuali ciascuna (le cd. 40 più 40)
e, quindi, in complessive 80 ore annuali). Ne segue che le ore impiegate per lo svolgimento delle attività individuali, prodromiche all'insegnamento (e, quindi, rese giorno per giorno, come la preparazione delle lezioni) e le 80 ore distribuite nel corso dell'anno scolastico certamente influiscono sul monte ore settimanale osservato dal singolo docente che non potrebbe mai, complessivamente inteso, dirsi pari a 18 ore.
• Considerata la disciplina contrattuale appena riportata, al fine di poter decidere se la Pt_1 avesse svolto, a partire dal 21 aprile 2022, ore di lavoro eccedenti l'orario ordinario del docente, la ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto provare quale era l'orario effettivo svolto in precedenza, quale era l'orario di lavoro effettivo svolto dopo il provvedimento 386/22 del
D.S. e in quale misura tale ultimo orario esorbitava dall'ordinario orario di lavoro previsto dal
CCNL.
Ebbene, nulla di tutto ciò la ricorrente ha allegato e provato, per cui correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di condanna del “al pagamento delle ulteriori ore lavorate, CP_1 dal giorno 21/04/2022”.
Venendo alle domande di accertamento formulate dalla si osserva che il giudice di primo Pt_1
grado, contrariamente a quanto eccepito dalla non ha omesso di pronunciarsi sul corretto Pt_1 adempimento dell'obbligo vaccinale e sulla conseguente illegittimità del provvedimento del D.S. n. 386/2024, ma ha compiuto una valutazione circa la sopravvenuta mancanza di interesse ad agire della ricorrente.
La decisione appare corretta allorché si consideri che:
• il provvedimento del D.S. 386 del 21.04.2022 ha esplicato i suoi effetti fino alla conclusione delle attività didattiche (cioè fino al 08.06.2024) tant'è che diveniva inefficace nelle more del giudizio di primo grado e la stessa depositava istanza di rinuncia alla domanda Pt_1
cautelare;
• che le domande di accertamento sopra riportate erano finalizzate ad ottenere, da un lato,
l'ordine di “… ripristino delle condizioni contrattuali di cui al CCNL applicabile alla fattispecie …”, di disporre “… l'utilizzo del lavoratore in mansioni comunque pari a quelle previste dal CCNL di categoria e con orario non superiore alle 18 ore contrattuali …”, ottenuto dalla ricorrente con la cessazione degli effetti del provvedimento 386/22 e la sa riassegnazione all'attività di insegnamento;
• dall'altro ad ottenere la condanna del al pagamento delle ulteriori Controparte_1
ore lavorate, dal giorno 21/04/2022, domanda che, per i motivi sopra esposti, è del tutto infondata.
Dunque, non può dubitarsi che rispetto a tali finalità vi sia stata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese del presente grado, considerata la novità della questione, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado;
Napoli 23.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 23.10.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3191/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Teresa Rocco e Rosa Di Dato presso il cui studio, Parte_1
sito in Cercola (NA) al Viale dei Tigli n.7, è elettivamente domiciliato appellante
E
, in persona del p.t. nonché per Controparte_1 CP_2 con sede in Marcianise (CE), rappresentati e difesi Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici domicilia ex lege alla via A.
Diaz, n. 11 appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso contenente istanza cautelare d'urgenza ex artt. 669 e 700 c.p.c. depositato in data
16.05.2022 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, conveniva in Parte_1 giudizio il e l' esponendo: Controparte_4 Controparte_3
- di essere docente di ruolo dal 2006 con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso l'Istituto convenuto per l'insegnamento di laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
- che a seguito di un controllo effettuato sulla piattaforma S.I.D.I., da cui risultava che non era in regola con l'obbligo vaccinale, il Dirigente Scolastico adottava il provvedimento prot. n.
386 del 21.04.2022 destinandola, con effetto immediato, allo svolgimento di mansioni diverse dall'insegnamento e senza contatto con gli studenti sino alla conclusione delle attività scolastiche (ovvero sino al 08.06.2022); - che il detto provvedimento prevedeva, altresì, l'ampliamento dell'orario lavorativo da 18 ore a 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
- che, a mezzo p.e.c., rappresentava di aver contratto il Covid-19 in data 07.01.2022 per cui era in possesso della certificazione verde rinforzata da guarigione (di cui all'art. 9 comma 4 D.L.
52/2021 conv. in L.87/2021) come tale valida sei mesi e, dunque, sino al 06.07.2022;
- che, pertanto, la decisione del Dirigente Scolastico era stata assunta in violazione del dell'art.
4-ter.2 D.L. n. 44/2021 come modificato dal D.L. 24/2022 per il quale l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 era da adempiersi, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 e delle circolari ministeriali.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: Parte_1
a) in via cautelare - di accogliere il ricorso cautelare e per l'effetto disporre l'annullamento del provvedimento prot. n. 386 del 21.04.2022 ordinando il ripristino delle mansioni come da C.C.N.L. di categoria e dell'orario di lavoro pari a 18 ore settimanali;
b) nel merito ed in via principale - di accertare e dichiarare che la docente non risultava inadempiente all'obbligo vaccinale e per l'effetto dichiarare nullo/annullare, illegittimo o inefficace il provvedimento impugnato ordinando il ripristino delle condizioni contrattuali di cui al CCNL applicabile alla fattispecie;
con condanna del al pagamento delle ulteriori ore lavorate, dal giorno Controparte_1
21.04.2022 fino a quello dell'effettiva reintegra nelle precedenti mansioni oltre interessi, ovvero, nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese c) in via subordinata - accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di utilizzo così come operato, anche tramite la disapplicazione della circolare del n. 620 del Controparte_1
28/03/2022 e nota n. 659 del 31/03/2022, prevedendo l'utilizzo del lavoratore in mansioni comunque pari a quelle previste dal CCNL di categoria e con orario non superiore alle 18 ore contrattuali;
Si costituivano il e l' e chiedevano il Controparte_1 Controparte_3
rigetto di tutte le domande, compresa quella proposta in via cautelare, atteso che il detto provvedimento, valido sino al 08.06.2022, aveva, medio tempore, perduto la sua efficacia con la conseguenza che la ricorrente era ritornata ad essere adibita all'attività di insegnamento.
Nelle more del procedimento, pertanto, la presentava istanza di rinuncia alla domanda Pt_1
cautelare per cui il relativo giudizio si concludeva con ordinanza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
Quanto al merito, con sentenza n. 1228/2023 il giudice di prime cure dichiarava infondate le domande proposte dalla ricorrente, evidenziando che a seguito della rinuncia alla domanda cautelare,
l'accertamento in ordine all'illegittimità del provvedimento n. 386/22 del D.S. era funzionale solo alla domanda di condanna del al pagamento delle ore di lavoro aggiuntive prestate, ossia CP_1
36 ore a settimana in luogo delle 18 prestate per l'attività di docenza prima del provvedimento del
D.S.. Osservava il Giudice di primo grado che il presupposto su cui tale domanda poggiava, ovvero che l'orario di lavoro dei docenti fosse di sole 18 ore settimanali, era errato in quanto 18 erano solo le ore di insegnamento, laddove i docenti prestavano un orario superiore, composto dal tempo dedicato ai collegi, agli scrutini, alla preparazione delle lezioni, ai colloqui con i genitori e ad altre attività indicate nel CCNL di settore. Aggiungeva, inoltre, il GL che la ricorrente non aveva provato in alcun modo che 36 ore di lavoro settimanali erano superiori all'orario di lavoro del docente, né aveva provato lo svolgimento di lavoro straordinario.
Con ricorso depositato in data 21.12.2023, proponeva appello censurando la Parte_1
sentenza di prime cure sotto molteplici profili.
Con memoria del 09.05.2024 si costituivano il e l' Controparte_5 Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
[...]
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo eccepiva la nullità della sentenza impugnata per omessa Parte_1
pronuncia in ordine alla domanda principale volta ad accertare che non era stata inadempiente all'obbligo vaccinale, presupposto indispensabile per la decisione sulla conseguente domanda di illegittimità del provvedimento emanato dal D.S.
Con il secondo motivo l'appellante eccepiva la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento dell'illegittimità del detto provvedimento, presupposto della domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito, domanda desumibile dal contesto dell'atto ed erroneamente interpretata dal primo giudice come domanda di condanna al pagamento del maggior orario di lavoro.
Con il terzo motivo la lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e Pt_1 pronunciato nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che l'orario dei docenti non era fissato in alcuna disposizione normativa in 18 ore settimanali, poiché tale monte ore atteneva solo all'attività di insegnamento e non copriva tutte le altre attività di competenza del docente. Ebbene, osservava l'art. 28 comma 5 del C.C.N.L. Scuola, prevedeva espressamente che l'attività di insegnamento si svolgeva in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giornate settimanali e che le ore aggiuntive richiamate dal primo giudice, in realtà erano attività funzionali all'insegnamento ma non erano concentrate interamente nell'arco di una settimana, bensì spalmate durante tutto l'anno scolastico, laddove, le mansioni diverse di cui al C.C.N.I. del 2008, art. 8, alle quali era stata adibita a seguito del provvedimento 386/2022 del D.S., si svolgevano necessariamente su sei giorni lavorativi per 36 ore alla settimana.
Con il quarto motivo la lamentava l'erronea interpretazione della documentazione prodotta Pt_1
nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto non provato che le 36 ore svolte in seguito al provvedimento 386/22 del Dirigente Scolastico fossero superiori all'orario di lavoro svolto come docente, e che fosse suo onere provvedere al deposito del C.C.N.L. necessario per individuare lo straordinario. Eccepiva l'appellante che la prova delle ore in più lavorate era ricavabile proprio dal provvedimento del Dirigente, che aveva previsto, con l'applicazione del C.C.N.I. del 2008, una modifica unilaterale del contratto di lavoro con raddoppio del monte ore;
osservava inoltre che il non aveva contestato tale allegazione per cui doveva ritenersi pacifico il demansionamento CP_1
ed il raddoppio del monte ore.
Con il quinto motivo parte appellante lamentava l'erroneità della valutazione di insussistenza dell'interesse ad agire ed invero, osservava, che l'interesse permaneva in ragione del fatto che il provvedimento illegittimo ledeva la sua dignità cagionandole, inoltre, un forte stress emotivo
(certificato) oltre ad altri danni non patrimoniali sui quali, tuttavia, si era espressamente riservata di agire successivamente.
… … … …
L'appello è infondato.
Preliminarmente, occorre riportare testualmente le domande formulate da con il Parte_1
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado:
“… IN VIA CAUTELARE
… - Accogliere il presente ricorso cautelare e per l'effetto disporre la sospensione/disapplicazione del provvedimento del D.S. prot. N 000386 del 21/04/2022 ordinando il ripristino delle mansioni come da CCNL di categoria e dell'orario di lavoro pari
a 18 ore settimanali.
• NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra non risulta inadempiente Parte_1 all'obbligo vaccinale;
- per l'effetto dichiarare nullo/annullare, illegittimo o inefficace il provvedimento del D.S. n. prot. 000386 del 21/04/2022, ordinando il ripristino delle condizioni contrattuali di cui al CCNL applicabile alla fattispecie;
- con condanna del al pagamento delle ulteriori ore lavorate, dal Controparte_1 giorno 21/04/2022 fino a quello dell'effettiva reintegra nelle mansioni previste dal CCNL di categoria oltre interessi, ovvero, nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
• IN VIA SUBORDINATA si chiede accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di utilizzo così come operato, anche tramite la disapplicazione della circolare del n.620 Controparte_1 del 28/03/2022 e nota n. 659 del 31/03/2022, prevedendo l'utilizzo del lavoratore in mansioni comunque pari a quelle previste dal CCNL di categoria e con orario non superiore alle 18 ore contrattuali;
In ogni caso con condanna alla refusione delle spese di lite anche per la fase cautelare da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario ovvero salvezza delle stesse.
Rispetto alla domanda volta alla reintegra nelle precedenti mansioni è venuto meno l'interesse della ricorrente in quanto, nelle more del procedimento, il provvedimento n. 386/22 del Dirigente
Scolastico, valido sino al 08.06.2022, ha perduto la sua efficacia e la ricorrente è stata nuovamente destinata all'attività di insegnamento.
Quanto alla domanda di condanna formulata in via principale, la ha chiesto la “con Pt_1 condanna del al pagamento delle ulteriori ore lavorate, dal giorno Controparte_1
21/04/2022 fino a quello dell'effettiva reintegra nelle mansioni previste dal CCNL di categoria oltre interessi, ovvero, nella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia”.
Con l'appello la docente ha censurato la qualificazione data dal GL a tale domanda, sostenendo che non si trattava della richiesta di pagamento di straordinario svolto in seguito al provvedimento n.
386/2022, ma di una domanda risarcitoria come desumibile dal contesto del ricorso.
Tale affermazione non trova alcun riscontro, invero è solo con l'atto di appello che tale richiesta condanna del viene qualificata – per la prima volta - quale domanda di risarcimento del CP_1
danno patrimoniale.
Dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado invece si ricava che la pur lamentando Pt_1
in termini assolutamente generici di aver subito un demansionamento per effetto del decreto 386/2022 del DS, con il quale le era stato impedito l'accesso alle aule di insegnamento ed era stata confinata all'interno di un'aula, senza l'affidamento di compiti o mansioni equiparabili a quelli previste dalla contrattazione collettiva nazionale, circostanze, che, in ogni caso non chiedeva di provare, evidenziava che tale comportamento da parte del D.S. rappresentava una gravissima violazione della dignità della lavoratrice ed aveva comportato gravi danni morali che sarebbero stati oggetto di ulteriore richiesta di risarcimento con separato giudizio. Questo è l'unico passaggio del ricorso in cui la CA fa riferimento ad un risarcimento del danno, in ordine al quale si riserva in ogni caso di agire in separato giudizio. Ed infatti, all'esito della ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda sottoposta all'esame del giudice, la chiede esclusivamente la “… condanna del Pt_1 [...]
al pagamento delle ulteriori ore lavorate, dal giorno 21/04/2022 …”. Controparte_1
La formulazione della domanda è talmente chiara da non richiedere alcuna attività di interpretazione: la ricorrente dopo aver dedotto che per effetto del provvedimento n. 386/2022 la sua prestazione lavorativa si svolgeva su 36 ore settimanali, come previsto all'art.8 del CCNI del 25 giugno 2008, subendo una “modifica unilaterale del contratto di lavoro da 18 a 36 ore”, chiedeva il pagamento del maggior orario svolto a partire dal 21.4.2022 e fino alla reintegra nelle precedenti mansioni e nel pregresso orario di lavoro.
La Corte, pertanto, concorda con il giudice di primo grado, il quale coerentemente con le allegazioni e le conclusioni della ha affermato che la ricorrente ha dedotto la prestazione di ore Pt_1 eccedenti l'ordinario orario di lavoro contrattuale, di cui ha chiesto il pagamento.
Ebbene, tanto chiarito, occorre considerare che:
- è errato l'assunto su cui poggia la domanda di condanna, ovvero che l'orario di lavoro per i docenti è di 18 ore settimanali. Ed infatti il C.C.N.L. “del personale del comparto Istruzione
e ricerca” Periodo 2019-2021 all'art. 43 rubricato “attività dei docenti” comma 4 prima parte, prevede, che: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento ...; al comma 5 prima parte, prevede che: “… Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti
d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali
…”; all'art. 44 rubricato “Attività funzionali all'insegnamento” prevede, invece, al comma 1 che: “L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi; al comma 2 prevede che: “Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.” Al comma 3,stabilisce che: “Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per
l'inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione” al comma 4, prevede che: “Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett.
a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il
PTOF”.
Ora dal complesso delle norme collettive richiamate emerge che il contratto di lavoro dei docenti non si sostanzia esclusivamente nell'attività di insegnamento. Solo per quest'ultima è fissato il limite massimo delle 18 ore curriculari. A tale attività, infatti, si aggiunge anche quella funzionale all'insegnamento, consistente in adempimenti individuali (invero non specificati nel quantum di ore) ed in adempimenti di carattere collegiale (partecipazione al collegio docenti e consigli di classe, quantificate in 40 ore annuali ciascuna (le cd. 40 più 40)
e, quindi, in complessive 80 ore annuali). Ne segue che le ore impiegate per lo svolgimento delle attività individuali, prodromiche all'insegnamento (e, quindi, rese giorno per giorno, come la preparazione delle lezioni) e le 80 ore distribuite nel corso dell'anno scolastico certamente influiscono sul monte ore settimanale osservato dal singolo docente che non potrebbe mai, complessivamente inteso, dirsi pari a 18 ore.
• Considerata la disciplina contrattuale appena riportata, al fine di poter decidere se la Pt_1 avesse svolto, a partire dal 21 aprile 2022, ore di lavoro eccedenti l'orario ordinario del docente, la ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto provare quale era l'orario effettivo svolto in precedenza, quale era l'orario di lavoro effettivo svolto dopo il provvedimento 386/22 del
D.S. e in quale misura tale ultimo orario esorbitava dall'ordinario orario di lavoro previsto dal
CCNL.
Ebbene, nulla di tutto ciò la ricorrente ha allegato e provato, per cui correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di condanna del “al pagamento delle ulteriori ore lavorate, CP_1 dal giorno 21/04/2022”.
Venendo alle domande di accertamento formulate dalla si osserva che il giudice di primo Pt_1
grado, contrariamente a quanto eccepito dalla non ha omesso di pronunciarsi sul corretto Pt_1 adempimento dell'obbligo vaccinale e sulla conseguente illegittimità del provvedimento del D.S. n. 386/2024, ma ha compiuto una valutazione circa la sopravvenuta mancanza di interesse ad agire della ricorrente.
La decisione appare corretta allorché si consideri che:
• il provvedimento del D.S. 386 del 21.04.2022 ha esplicato i suoi effetti fino alla conclusione delle attività didattiche (cioè fino al 08.06.2024) tant'è che diveniva inefficace nelle more del giudizio di primo grado e la stessa depositava istanza di rinuncia alla domanda Pt_1
cautelare;
• che le domande di accertamento sopra riportate erano finalizzate ad ottenere, da un lato,
l'ordine di “… ripristino delle condizioni contrattuali di cui al CCNL applicabile alla fattispecie …”, di disporre “… l'utilizzo del lavoratore in mansioni comunque pari a quelle previste dal CCNL di categoria e con orario non superiore alle 18 ore contrattuali …”, ottenuto dalla ricorrente con la cessazione degli effetti del provvedimento 386/22 e la sa riassegnazione all'attività di insegnamento;
• dall'altro ad ottenere la condanna del al pagamento delle ulteriori Controparte_1
ore lavorate, dal giorno 21/04/2022, domanda che, per i motivi sopra esposti, è del tutto infondata.
Dunque, non può dubitarsi che rispetto a tali finalità vi sia stata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese del presente grado, considerata la novità della questione, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado;
Napoli 23.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa