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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I Sez. Volontaria Giurisdizione
N. V.G. 2625/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN IG Presidente
ZI CA IU
ON TI IU rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2625 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
31/10/2025, avente ad oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
alla via Brancati n.10, C.F.: e , C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], residente in Giugliano in Campania (NA) alla via Vicinale Masseria Vecchia n. 11, C.F.: , C.F._2
elettivamente domiciliati in Pozzuoli alla via Mazzini n.19 0 presso lo pagi na 1 di 5 studio dell'avv. Sifo Sabrina che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per l'accoglimento del ricorso alle condizioni di cui all'accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 27/6/2025, i ricorrenti, come sopra generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la figlia (nata a [...] il Per_1
17/11/2018), regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, hanno chiesto di regolamentare i loro rapporti alle condizioni indicate in ricorso.
I ricorrenti sono comparsi innanzi alla IU relatrice in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo le condizioni di cui al ricorso congiunto e la relatrice, con provvedimento depositato il 31/10/2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM con visto del 4/12/2025 nulla ha opposto.
La domanda è fondata.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) la figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i Per_2
genitori con residenza privilegiata presso la madre in Giugliano in pagi na 2 di 5 Campania (Na) alla via Vicinale Masseria Vecchia n. 11;
2) tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazio ni della figlia stessa;
3) limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la figlia minore, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) il padre potrà tenere con sé la figlia quando vorrà previo accordo con la madre e tenendo conto delle esigenze del minore e le sue abitudini, sia durante la settimana, che nel fine settimana.
In caso di disaccordo tra i genitori il padre terrà la minore il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 20,00 ed a settimane alterne dal venerdì, uscita di scuola, al lunedì entrata scuola.
Ad anni alterni, parimenti la minore trascorrerà le festività pasquali e natalizie con entrambi genitori, previo accordo tra di loro, ovvero in caso di disaccordo, ad anni alterni trascorrerà dal 23.12 al 30.12 con Per_2
un genitore e dal 31.12 al 6.1 con l'altro genitore.
Nel periodo estivo, la minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare entro il 30 giugno di ogni anno. trascorrerà con la madre il giorno del compleanno della madre e Per_2
la festa della Mamma e con il padre il giorno del compleanno del padre e la festa del Papà.
Il compleanno di verrà festeggiato ad anni alterni la mattina dalle Per_1
ore 10 ed il pranzo con un genitore ed il pomeriggio dalle ore 18 cena con l'altro;
pagi na 3 di 5 7) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Pt_2
solo ed esclusivamente perché attualmente casalinga, la somma
[...]
mensile di € 500,00 quale suo contributo al mantenimento della figlia entro il 5 di ciascun mese;
somma da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici Istat;
8) le parti concordano che l'Assegno Unico per la figlia verrà Per_1
percepito integralmente dalla sig.ra ; a tal fine il sig. Parte_2 [...]
con la sottoscrizione del presente accordo, presta la propria Pt_1
autorizzazione a tanto;
9) i genitori provvederanno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per il figlio preventivamente concordate tra loro e comunque in linea con il Protocollo di Intesa del
Tribunale di Napoli del 07.03.2018;
10) i sig.ri e si rilasciano il reciproco Parte_2 Parte_1
consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per loro medesimi e per la figlia minore
Per_1
11) per quant'altro non previsto nel presente accordo, le parti dichiarano di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
12) i genitori si impegnano a comunicare, l'uno all'altro, i loro eventuali cambi di domicilio entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento dell'abitazione ex art. 337 sexies cc;
13) per tutto quanto non previsto nel presente accordo, verranno applicate le norme vigenti in materia.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della pagi na 4 di 5 figlia minore.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale così provvede:
a) prende atto dell'accordo raggiunto da (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) alle condizioni indicate in parte motiva, da C.F._2
intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 10/12/2025.
La IU relatrice La Presidente
ON TI AN IG
pagi na 5 di 5