CA
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/12/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2260/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. IE CO Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 12/12/2022 al n. 2260 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 941/2022, pubblicata in data
14.11.2022
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv. FROSINI Parte_1
NE e TI NE che la rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Controparte_1
PI IC che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze quale Giudice di secondo grado, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 941/2022,
pubblicata in data 14.11.2022, resa dal Giudice del Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Lucia Leoncini, nella causa civile RG n. 2834/2019 (Repert. N. 1995/2022 del 14.11.2022),
sussistendo nella fattispecie i “gravi e fondati motivi” richiesti dalla legge, per le causali di cui alla parte espositiva del presente atto;
Nel merito, accogliere l'appello proposto dalla per tutti o anche solo uno Parte_1
dei motivi specifici di cui in narrativa del presente atto, e conseguentemente riformare la Sentenza n. 941/2022, pubblicata in data 14.11.2022, resa dal Giudice del Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Lucia Leoncini, nella causa civile RG n. 2834/2019 (Repert. N.
1995/2022 del 14.11.2022) e così decidere:
- in via preliminare: respingere tutte le domande avanzate dal Sig Controparte_1
nel giudizio RG n. 2834/2019 – Tribunale di Pistoia, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'inammissibilità del ricorso ex art 702 bis c.p.c. del ricorrente per carenza dei requisiti di legge e mancato assolvimento dell'onere probatorio;
- in ipotesi denegata: respingere tutte le domande avanzate dal Sig Controparte_1
nel giudizio RG n. 2834/2019 – Tribunale di Pistoia, in quanto infondate in fatto ed in diritto in forza di tutti i fatti estintivi e impeditivi di cui in narrativa e/o per avvenuta compensazione dei danni sofferti dalla società il tutto previa Parte_1
l'accertamento incidentale:
a) del grave inadempimento contrattuale dell e Controparte_2
la responsabilità contrattuale di quest'ultima di cui in narrativa;
b) della fondatezza dell'azione di garanzia promossa dalla societ ai sensi Parte_1
dell'artt. 1667 e 1668 c.c. di cui in narrativa;
- in ogni caso: respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate da controparte con vittoria di spese, competenze ed onorari. “ per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respingere le domande ed eccezioni di parte appellante, nessuna esclusa, in quanto infondate in punto di fatto e di diritto per i motivi esposti in premessa, con conseguente conferma della sentenza nr. 941/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 13.11.2022 e
2 pubblicata il 14.11.2022 (rep. 1995/2022 del 14.11.2022), con vittoria di spese ed onorario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. quale titolare dell'omonima Controparte_1
impresa individuale cessata anteriormente alla instaurazione del giudizio, conveniva in giudizio la esponendo di aver stipulato con la medesima Parte_1
(“committente”), in data 2.8.2010, un contratto di appalto per la realizzazione di n. 2 fabbricati composti da n. 4 unità residenziali e opere di urbanizzazione nella Zona
Nord di Pistoia località Valdibrana (come da permesso a costruire n. 80 del 23 marzo
2010, rilasciato dal Comune di Pistoia), e di aver dovuto interrompere la esecuzione dei lavori a causa del mancato pagamento degli acconti SAL da parte della medesima;
richiedeva pertanto il pagamento dell'importo di € 64.500 oltre interessi di mora per i crediti conseguentemente maturati, come da accertamento tecnico preventivo ante causam, oltre al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Si costituiva la convenuta eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente non configurandosi alcuna automatica successione del predetto nella posizione creditoria dedotta, in virtù della semplice cancellazione della ditta individuale;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda in forza dei fatti estintivi e impeditivi dedotti e per avvenuta compensazione di detti crediti con i danni sofferti da Pt_1
[...]
Il Tribunale, disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702ter co. 3 c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prove per testi e acquisizione documentale del fascicolo dell'a.t.p.
R.G. 3230/2012 Trib. Pistoia, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ad esito, emetteva la pronuncia oggetto di gravame, con la quale, ritenuta la infondatezza delle questioni preliminari dedotte, rilevava che risultava incontestata la
3 esecuzione dei lavori allegati (e riscontrati dal Ctu), vertendo la controversia sulla relativa conformità a regola d'arte nonché in merito alla eccepita difformità rispetto a quanto pattuito;
sulla scorta di quanto sopra, evidenziava che non vi erano contestazioni decisive rispetto all'accertamento della ctu, resa in sede di accertamento tecnico preventivo nel contraddittorio tra le medesime parti, che stimava le opere eseguite anteriormente all'abbandono del cantiere da parte della nella CP_2
misura complessiva di € 160.500, di cui solo 96.000 pagati dalla committente, con un residuo dovuto di € 64.500; rilevava, infine, quanto alle eccezioni riconvenzionali formulate da parte a) la inconferenza della eccezione di inadempimento, Parte_1
comunque inidonea a paralizzare le pretese azionate ex adverso per il pagamento dei lavori già svolti;
b) la intervenuta decadenza dalla garanzia per difformità e vizi delle opere ex artt. 1667 e 1668 c.c. posto che dagli atti emergeva la consapevolezza dei vizi delle opere già nel gennaio 2013 (quando era stilata una perizia di parte), con conseguente tardività della prima missiva contenente denuncia di tali vizi, datata novembre 2013 (cfr. doc. 10 fasc. convenuta), non potendo comunque essere recepita la prospettazione della conoscenza dei suddetti vizi solo al momento del subentro della nuova impresa appaltatrice;
c) quanto alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente per il risarcimento dei danni conseguenti all'altrui inadempimento ne evidenziava la genericità sia in punto di an che di quantum.
Emetteva pertanto il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinte le eccezioni preliminari e riconvenzionali formulate da parte convenuta e accertato l'inadempimento di parte convenuta all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dei lavori svolti dall'impresa individuale LA in forza del contratto di appalto inter partes 2.8.2010, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrent dell'importo di euro 64.500,00 oltre interessi ex d.lgs. n. Controparte_1
231/2002 dal dovuto al saldo;
2) respinge la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente;
4 3) compensa fra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, condannando parte convenuta a corrispondere in favore dell'Erario i restanti 2/3 liquidati nell'importo di euro 9.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca, c.u., spese di notifica e intimazione a testi) sempre nella misura di 2/3 del totale”.
Avverso tale sentenza ha interposto appello articolando i seguenti motivi: Parte_1
1) Inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per mancata formulazione di domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale avversario
(venendo irritualmente formulata detta pretesa solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. utilizzando impropriamente la perizia dell'ATP del
Tribunale di Pistoia quale asserito strumento di natura accertativa e decisoria);
2) Erronea valutazione della fattispecie in tema di garanzia per vizi dell'appalto in relazione alla inversione dell'onere della prova, atteso che, fermo restando che nel caso di specie non vi era stata neanche consegna dei lavori poiché la ditta esecutrice aveva abbandonato il cantiere, gravava sull'appaltatore l'onere di provare la esecuzione delle opere a regola d'arte e secondo contratto (non costituendo l'atp strumento idoneo allo scopo mentre l'odierno appellante,
mediante prova testimoniale, aveva offerto la prova della mancata esecuzione delle opere secondo la regola dell'arte);
3) Erronea interpretazione della eccezione di inadempimento e della stessa questione relativa al divieto di abbandono del cantiere atteso che il Tribunale
di Pistoia si limitava ad affermare che tale eccezione riguardava l'abbandono del cantiere e la mancata consegna di tutti i lavori mentre in realtà essa atteneva anche alla realizzazione dei lavori in modo carente e in difformità
rispetto alla regola dell'arte, come evidenziato espressamente a pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta di (fermo restando che, come Parte_1
emerso dalle prove testimoniali, l'abbandono del cantiere era stato determinato dalla insolvenza della in violazione dell'art. 8 del contratto CP_2
inter partes e che il termine previsto per il 31.12.2012 non era stato rispettato
5 essendo il cantiere rimasto ferma al terzo stadio di avanzamento su dodici previsti );
4) Garanzia per difformità delle opere ex art. 1667 e 1668 c.c.. dovendosi escludere, come ritenuto dalla giurisprudenza richiamata, che l'attore, in relazione ai difetti riscontrati dalla consulenza disposta nel giudizio promosso nei confronti dell'appaltatore, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal secondo comma del citato art. 1667 c.c., dato che la controparte già conosce o è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale”
(Cfr.: Cass. Civ., 27.02.1991, n. 2110).
Sulla scorta di tali argomenti ha pertanto concluso come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio contestando i motivi dedotti ex adverso Controparte_1
ed evidenziando che risultavano riproposte in questa sede domande ed eccezioni sulle quali il primo Giudice aveva puntualmente esaminato le questioni prospettate emettendo la sentenza impugnata, concludendo per la relativa conferma.
Disposta con decreto presidenziale, inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata - di seguito confermata con ordinanza recante data 24 aprile 2023, in termini subordinati alla prestazione, da parte dell'appellante, di una fideiussione bancaria presso un primario istituto di credito,
entro il termine di giorni 90 dalla relativa comunicazione, con validità fino alla definizione del presente giudizio - all'udienza di trattazione fissata, raccolte le conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
________
Il primo motivo è infondato.
Il ricorso introduttivo del giudizio contiene la essenziale esplicazione delle ragioni del credito maturato, con richiesta del dovuto alla stregua di quanto accertato in sede di ATP sul presupposto del relativo mancato adempimento, nonché del risarcimento dei danni subiti per l'altrui inadempimento, da quantificarsi secondo equità.
6 Gli ulteriori motivi articolati possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi al tema dell'inadempimento e dei danni ad esso conseguenti.
A tale riguardo, si osserva che vengono in parte riproposte le questioni già sollevate in primo grado in ordine alle circostanze per cui una delle fatture emesse ex adverso
(la n. 4/2012) sarebbe relativa al quarto SAL, mai completato dalla ditta appaltatrice,
e che un'altra fattura (la n. 32/2011) non sarebbe mai stata ricevuta da essa appellante;
a tale riguardo il Tribunale affermava che “tanto all'evidenza non inficia l'accertamento e quantificazione delle opere effettivamente svolte condotto in sede di a.t.p. su richiesta, peraltro, della stess ricorrente in quel procedimento;
Parte_1
per altro verso, essa fa leva sulla circostanza che le opere, pur eseguite dalla
[...]
“non sono mai state verificate e approvate per iscritto dalle parti” (cfr. pag. CP_2
5 comparsa costituzione e rispost richiamando l'art. 5 del contratto di Parte_1
appalto il quale, tuttavia, è relativo expressis verbis (cfr. il titolo dello stesso) ai (soli)
“lavori extra e/o non previsti” mentre non v'è prova, né a monte specifica allegazione, del fatto che i lavori effettivamente compiuti dall'odierna ricorrente come verificati dal c.t.u. consistessero appunto, in tutto o in parte (e in quale parte), in lavorazioni
“ulteriori” necessitanti dell'approvazione della committente ai sensi del citato art. 5 contratto di appalto”.
Tale giudizio deve essere condiviso essendo evidente che gli argomenti svolti dall'appellante non inficiano l'attività di valutazione della entità e consistenza dei lavori eseguiti fino all'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice, deferita al Ctu in sede di ATP instaurato dallo stesso odierno appellante, e stimato, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 7 del contratto di appalto, per un valore complessivo di € 160.500,00; lo stesso Ctu dava peraltro, espressamente, atto di aver tenuto conto dei primi quattro stadi di avanzamento dei lavori detraendo il costo necessario per l'esecuzione delle opere mancanti al raggiungimento del SAL.
Né risulta alcuna specifica contestazione di siffatta ricostruzione da parte dell'odierno appellante, cosicché le deduzioni vertenti sulla portata dell'art. 1665 c.c. risultano prive di rilievo alla stregua della stessa introduzione dell'Apt, quale strumento
7 processuale volto ad accertare, nel contraddittorio tra le parti, l'entità e la consistenza dei lavori eseguiti.
L'atto di gravame deduce inoltre, in merito all'inversione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata – presupposto insussistente nella fattispecie in ragione dell'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice -
sarebbe sufficiente la mera allegazione da parte del committente dell'esistenza di gravi vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Rispetto a tale profilo deve rilevarsi il difetto di tempestiva denuncia dei vizi ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., siccome disciplinanti l'onere di attivazione del denunciante, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla relativa scoperta.
Nella fattispecie, risulta documentalmente che la questione dei vizi delle opere aveva già costituito oggetto di rilievo in sede di Atp mediante l'allegazione della perizia di parte redatta, su incarico di dall'Ing. e dal Geom. Parte_1 Persona_1 [...]
ad esito del sopralluogo del 14 gennaio 2013. CP_3
A fronte di tale documentale riscontro della conoscenza da parte di dei dedotti Pt_1
vizi delle opere non risulta acquisita alcuna tempestiva denuncia dei vizi a norma delle disposizioni citate;
risulta infatti tardiva, allo scopo invocato, la missiva 27
novembre 2013 avente, peraltro, ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per la risoluzione contrattuale posta in essere ex adverso, senza esplicitazione alcuna di vizi denunciati.
Né possono dirsi dimostrati i presupposti per la invocata compensazione con i danni sofferti da per l'altrui inadempimento atteso che, pur dato atto delle incertezze Pt_1
emerse circa le effettive dinamiche della vicenda risolutiva del contratto, parte appellante non ha comunque formulato specifiche richieste a sostegno delle pretese,
rimaste indeterminate anche nel quantum.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i minimi dei parametri vigenti in relazione allo scaglione di valore applicabile, esclusa
8 la fase istruttoria che non si è tenuta, con ordine di versamento all'Erario in ragione dell'ammissione dell'appellato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1
di Pistoia recante n. 941/2022, pubblicata in data 14.11.2022;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
4997,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con versamento all'Erario.
Firenze, camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente est.
IE CO
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. IE CO Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 12/12/2022 al n. 2260 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 941/2022, pubblicata in data
14.11.2022
promossa da elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv. FROSINI Parte_1
NE e TI NE che la rappresentano e difendono come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Controparte_1
PI IC che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata - La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze quale Giudice di secondo grado, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 941/2022,
pubblicata in data 14.11.2022, resa dal Giudice del Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Lucia Leoncini, nella causa civile RG n. 2834/2019 (Repert. N. 1995/2022 del 14.11.2022),
sussistendo nella fattispecie i “gravi e fondati motivi” richiesti dalla legge, per le causali di cui alla parte espositiva del presente atto;
Nel merito, accogliere l'appello proposto dalla per tutti o anche solo uno Parte_1
dei motivi specifici di cui in narrativa del presente atto, e conseguentemente riformare la Sentenza n. 941/2022, pubblicata in data 14.11.2022, resa dal Giudice del Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Lucia Leoncini, nella causa civile RG n. 2834/2019 (Repert. N.
1995/2022 del 14.11.2022) e così decidere:
- in via preliminare: respingere tutte le domande avanzate dal Sig Controparte_1
nel giudizio RG n. 2834/2019 – Tribunale di Pistoia, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'inammissibilità del ricorso ex art 702 bis c.p.c. del ricorrente per carenza dei requisiti di legge e mancato assolvimento dell'onere probatorio;
- in ipotesi denegata: respingere tutte le domande avanzate dal Sig Controparte_1
nel giudizio RG n. 2834/2019 – Tribunale di Pistoia, in quanto infondate in fatto ed in diritto in forza di tutti i fatti estintivi e impeditivi di cui in narrativa e/o per avvenuta compensazione dei danni sofferti dalla società il tutto previa Parte_1
l'accertamento incidentale:
a) del grave inadempimento contrattuale dell e Controparte_2
la responsabilità contrattuale di quest'ultima di cui in narrativa;
b) della fondatezza dell'azione di garanzia promossa dalla societ ai sensi Parte_1
dell'artt. 1667 e 1668 c.c. di cui in narrativa;
- in ogni caso: respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate da controparte con vittoria di spese, competenze ed onorari. “ per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respingere le domande ed eccezioni di parte appellante, nessuna esclusa, in quanto infondate in punto di fatto e di diritto per i motivi esposti in premessa, con conseguente conferma della sentenza nr. 941/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia in data 13.11.2022 e
2 pubblicata il 14.11.2022 (rep. 1995/2022 del 14.11.2022), con vittoria di spese ed onorario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. quale titolare dell'omonima Controparte_1
impresa individuale cessata anteriormente alla instaurazione del giudizio, conveniva in giudizio la esponendo di aver stipulato con la medesima Parte_1
(“committente”), in data 2.8.2010, un contratto di appalto per la realizzazione di n. 2 fabbricati composti da n. 4 unità residenziali e opere di urbanizzazione nella Zona
Nord di Pistoia località Valdibrana (come da permesso a costruire n. 80 del 23 marzo
2010, rilasciato dal Comune di Pistoia), e di aver dovuto interrompere la esecuzione dei lavori a causa del mancato pagamento degli acconti SAL da parte della medesima;
richiedeva pertanto il pagamento dell'importo di € 64.500 oltre interessi di mora per i crediti conseguentemente maturati, come da accertamento tecnico preventivo ante causam, oltre al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Si costituiva la convenuta eccependo il difetto di legittimazione attiva del ricorrente non configurandosi alcuna automatica successione del predetto nella posizione creditoria dedotta, in virtù della semplice cancellazione della ditta individuale;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda in forza dei fatti estintivi e impeditivi dedotti e per avvenuta compensazione di detti crediti con i danni sofferti da Pt_1
[...]
Il Tribunale, disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 702ter co. 3 c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prove per testi e acquisizione documentale del fascicolo dell'a.t.p.
R.G. 3230/2012 Trib. Pistoia, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ad esito, emetteva la pronuncia oggetto di gravame, con la quale, ritenuta la infondatezza delle questioni preliminari dedotte, rilevava che risultava incontestata la
3 esecuzione dei lavori allegati (e riscontrati dal Ctu), vertendo la controversia sulla relativa conformità a regola d'arte nonché in merito alla eccepita difformità rispetto a quanto pattuito;
sulla scorta di quanto sopra, evidenziava che non vi erano contestazioni decisive rispetto all'accertamento della ctu, resa in sede di accertamento tecnico preventivo nel contraddittorio tra le medesime parti, che stimava le opere eseguite anteriormente all'abbandono del cantiere da parte della nella CP_2
misura complessiva di € 160.500, di cui solo 96.000 pagati dalla committente, con un residuo dovuto di € 64.500; rilevava, infine, quanto alle eccezioni riconvenzionali formulate da parte a) la inconferenza della eccezione di inadempimento, Parte_1
comunque inidonea a paralizzare le pretese azionate ex adverso per il pagamento dei lavori già svolti;
b) la intervenuta decadenza dalla garanzia per difformità e vizi delle opere ex artt. 1667 e 1668 c.c. posto che dagli atti emergeva la consapevolezza dei vizi delle opere già nel gennaio 2013 (quando era stilata una perizia di parte), con conseguente tardività della prima missiva contenente denuncia di tali vizi, datata novembre 2013 (cfr. doc. 10 fasc. convenuta), non potendo comunque essere recepita la prospettazione della conoscenza dei suddetti vizi solo al momento del subentro della nuova impresa appaltatrice;
c) quanto alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente per il risarcimento dei danni conseguenti all'altrui inadempimento ne evidenziava la genericità sia in punto di an che di quantum.
Emetteva pertanto il seguente dispositivo:
“Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinte le eccezioni preliminari e riconvenzionali formulate da parte convenuta e accertato l'inadempimento di parte convenuta all'obbligazione di pagamento del corrispettivo dei lavori svolti dall'impresa individuale LA in forza del contratto di appalto inter partes 2.8.2010, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrent dell'importo di euro 64.500,00 oltre interessi ex d.lgs. n. Controparte_1
231/2002 dal dovuto al saldo;
2) respinge la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente;
4 3) compensa fra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, condannando parte convenuta a corrispondere in favore dell'Erario i restanti 2/3 liquidati nell'importo di euro 9.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca, c.u., spese di notifica e intimazione a testi) sempre nella misura di 2/3 del totale”.
Avverso tale sentenza ha interposto appello articolando i seguenti motivi: Parte_1
1) Inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per mancata formulazione di domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale avversario
(venendo irritualmente formulata detta pretesa solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. utilizzando impropriamente la perizia dell'ATP del
Tribunale di Pistoia quale asserito strumento di natura accertativa e decisoria);
2) Erronea valutazione della fattispecie in tema di garanzia per vizi dell'appalto in relazione alla inversione dell'onere della prova, atteso che, fermo restando che nel caso di specie non vi era stata neanche consegna dei lavori poiché la ditta esecutrice aveva abbandonato il cantiere, gravava sull'appaltatore l'onere di provare la esecuzione delle opere a regola d'arte e secondo contratto (non costituendo l'atp strumento idoneo allo scopo mentre l'odierno appellante,
mediante prova testimoniale, aveva offerto la prova della mancata esecuzione delle opere secondo la regola dell'arte);
3) Erronea interpretazione della eccezione di inadempimento e della stessa questione relativa al divieto di abbandono del cantiere atteso che il Tribunale
di Pistoia si limitava ad affermare che tale eccezione riguardava l'abbandono del cantiere e la mancata consegna di tutti i lavori mentre in realtà essa atteneva anche alla realizzazione dei lavori in modo carente e in difformità
rispetto alla regola dell'arte, come evidenziato espressamente a pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta di (fermo restando che, come Parte_1
emerso dalle prove testimoniali, l'abbandono del cantiere era stato determinato dalla insolvenza della in violazione dell'art. 8 del contratto CP_2
inter partes e che il termine previsto per il 31.12.2012 non era stato rispettato
5 essendo il cantiere rimasto ferma al terzo stadio di avanzamento su dodici previsti );
4) Garanzia per difformità delle opere ex art. 1667 e 1668 c.c.. dovendosi escludere, come ritenuto dalla giurisprudenza richiamata, che l'attore, in relazione ai difetti riscontrati dalla consulenza disposta nel giudizio promosso nei confronti dell'appaltatore, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal secondo comma del citato art. 1667 c.c., dato che la controparte già conosce o è in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale”
(Cfr.: Cass. Civ., 27.02.1991, n. 2110).
Sulla scorta di tali argomenti ha pertanto concluso come in epigrafe.
Si è costituito in giudizio contestando i motivi dedotti ex adverso Controparte_1
ed evidenziando che risultavano riproposte in questa sede domande ed eccezioni sulle quali il primo Giudice aveva puntualmente esaminato le questioni prospettate emettendo la sentenza impugnata, concludendo per la relativa conferma.
Disposta con decreto presidenziale, inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata - di seguito confermata con ordinanza recante data 24 aprile 2023, in termini subordinati alla prestazione, da parte dell'appellante, di una fideiussione bancaria presso un primario istituto di credito,
entro il termine di giorni 90 dalla relativa comunicazione, con validità fino alla definizione del presente giudizio - all'udienza di trattazione fissata, raccolte le conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
________
Il primo motivo è infondato.
Il ricorso introduttivo del giudizio contiene la essenziale esplicazione delle ragioni del credito maturato, con richiesta del dovuto alla stregua di quanto accertato in sede di ATP sul presupposto del relativo mancato adempimento, nonché del risarcimento dei danni subiti per l'altrui inadempimento, da quantificarsi secondo equità.
6 Gli ulteriori motivi articolati possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi al tema dell'inadempimento e dei danni ad esso conseguenti.
A tale riguardo, si osserva che vengono in parte riproposte le questioni già sollevate in primo grado in ordine alle circostanze per cui una delle fatture emesse ex adverso
(la n. 4/2012) sarebbe relativa al quarto SAL, mai completato dalla ditta appaltatrice,
e che un'altra fattura (la n. 32/2011) non sarebbe mai stata ricevuta da essa appellante;
a tale riguardo il Tribunale affermava che “tanto all'evidenza non inficia l'accertamento e quantificazione delle opere effettivamente svolte condotto in sede di a.t.p. su richiesta, peraltro, della stess ricorrente in quel procedimento;
Parte_1
per altro verso, essa fa leva sulla circostanza che le opere, pur eseguite dalla
[...]
“non sono mai state verificate e approvate per iscritto dalle parti” (cfr. pag. CP_2
5 comparsa costituzione e rispost richiamando l'art. 5 del contratto di Parte_1
appalto il quale, tuttavia, è relativo expressis verbis (cfr. il titolo dello stesso) ai (soli)
“lavori extra e/o non previsti” mentre non v'è prova, né a monte specifica allegazione, del fatto che i lavori effettivamente compiuti dall'odierna ricorrente come verificati dal c.t.u. consistessero appunto, in tutto o in parte (e in quale parte), in lavorazioni
“ulteriori” necessitanti dell'approvazione della committente ai sensi del citato art. 5 contratto di appalto”.
Tale giudizio deve essere condiviso essendo evidente che gli argomenti svolti dall'appellante non inficiano l'attività di valutazione della entità e consistenza dei lavori eseguiti fino all'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice, deferita al Ctu in sede di ATP instaurato dallo stesso odierno appellante, e stimato, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 7 del contratto di appalto, per un valore complessivo di € 160.500,00; lo stesso Ctu dava peraltro, espressamente, atto di aver tenuto conto dei primi quattro stadi di avanzamento dei lavori detraendo il costo necessario per l'esecuzione delle opere mancanti al raggiungimento del SAL.
Né risulta alcuna specifica contestazione di siffatta ricostruzione da parte dell'odierno appellante, cosicché le deduzioni vertenti sulla portata dell'art. 1665 c.c. risultano prive di rilievo alla stregua della stessa introduzione dell'Apt, quale strumento
7 processuale volto ad accertare, nel contraddittorio tra le parti, l'entità e la consistenza dei lavori eseguiti.
L'atto di gravame deduce inoltre, in merito all'inversione dell'onere della prova, nel senso che, finché l'opera non sia stata accettata – presupposto insussistente nella fattispecie in ragione dell'abbandono del cantiere da parte della ditta appaltatrice -
sarebbe sufficiente la mera allegazione da parte del committente dell'esistenza di gravi vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Rispetto a tale profilo deve rilevarsi il difetto di tempestiva denuncia dei vizi ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., siccome disciplinanti l'onere di attivazione del denunciante, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla relativa scoperta.
Nella fattispecie, risulta documentalmente che la questione dei vizi delle opere aveva già costituito oggetto di rilievo in sede di Atp mediante l'allegazione della perizia di parte redatta, su incarico di dall'Ing. e dal Geom. Parte_1 Persona_1 [...]
ad esito del sopralluogo del 14 gennaio 2013. CP_3
A fronte di tale documentale riscontro della conoscenza da parte di dei dedotti Pt_1
vizi delle opere non risulta acquisita alcuna tempestiva denuncia dei vizi a norma delle disposizioni citate;
risulta infatti tardiva, allo scopo invocato, la missiva 27
novembre 2013 avente, peraltro, ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per la risoluzione contrattuale posta in essere ex adverso, senza esplicitazione alcuna di vizi denunciati.
Né possono dirsi dimostrati i presupposti per la invocata compensazione con i danni sofferti da per l'altrui inadempimento atteso che, pur dato atto delle incertezze Pt_1
emerse circa le effettive dinamiche della vicenda risolutiva del contratto, parte appellante non ha comunque formulato specifiche richieste a sostegno delle pretese,
rimaste indeterminate anche nel quantum.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i minimi dei parametri vigenti in relazione allo scaglione di valore applicabile, esclusa
8 la fase istruttoria che non si è tenuta, con ordine di versamento all'Erario in ragione dell'ammissione dell'appellato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1
di Pistoia recante n. 941/2022, pubblicata in data 14.11.2022;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
4997,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con versamento all'Erario.
Firenze, camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Presidente est.
IE CO
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9