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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/07/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott.ssa Ombretta Paini Consigliere applicato nella causa iscritta al n.148 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023, promossa con ricorso in appello depositato il 08/09/2023 da: corrente in Assisi Parte_1
(PG), con l'avv. Annalisa Rocchini, parte APPELLANTE contro
, Controparte_1
corrente in Roma, con gli avv.ti Stefania Di Cato, Mirella Arlotta e Roberto
Annovazzi, parte APPELLATA
e contro con l'avv. Antonio Polenzani, parte APPELLATA Controparte_2
avverso la sentenza n.60/2023, pubblicata il 08/03/2023, del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice del lavoro;
all'esito della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., alla data del 19/06/2023 per il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni delle parti sostitutive dell'udienza, sulle conclusioni delle parti, come riportate nei rispettivi atti di parte, da intendersi qui integralmente trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, nel Parte procedimento instaurato dalla società ei confronti dell' , al quale è CP_1
stato riunito parte di quello instaurato autonomamente da nei Controparte_2
Parte confronti della ha rigettato l'opposizione della società avverso l'avviso di addebito con il quale l' ha richiesto il versamento dei contributi dovuti in CP_1
seguito alla riqualificazione, riconoscendoli di carattere subordinato, dei rapporti di lavoro instaurati con numerosi collaboratori, inquadrati come lavoratori autonomi, fra i quali la la cui autonoma domanda di CP_2
1 condanna della REI al versamento dei contributi dovutile è risultata ricompresa nei contributi pretesi dall' ed in via di riscossione. CP_1
Il primo giudice, in estrema sintesi, dopo aver respinto le eccezioni di nullità del verbale di accertamento ispettivo posto a base dell'avviso di addebito e di prescrizione di parte dei crediti vantati dall' , all'esito dell'attività CP_1
istruttoria svolta attraverso l'acquisizione documentale e l'escussione di alcuni testi, ha ritenuto corretta la riqualificazione, quali rapporti di lavoro di natura subordinata di addetti al call center, dei ventinove instaurati formalmente come collaborazioni coordinate e continuative. Ugualmente corretta, secondo il primo giudice, è stata la scelta dell'ente previdenziale di considerare come di natura subordinata quella di altri due rapporti di collaborazione coordinata, i cui lavoratori svolgevano mansioni diverse da quelle di addetti al call center, perchè trattandosi di prestazioni etero organizzate e continuative rientrano nella disciplina prevista dall'art.2 del decreto legislativo n.81 del 2015.
Relativamente, poi, a due collaboratori con i quali era stato stipulato un contratto a progetto, il primo giudice, conformemente a quanto sostenuto in sede ispettiva dall' , ha ritenuto insussistente un idoneo progetto e, quindi, CP_1
correttamente inquadrati nell'ambito della subordinazione sempre ai sensi dell'art.2 cit.. Quanto ad altre tre lavoratrici, per le quali è risultato in atti la stipulazione, per due, di contratti di lavoro autonomo e, per una, di collaborazione coordinata e continuativa, il Tribunale, considerata la modalità di concreto svolgimento delle mansioni, ha riconosciuto l'applicabilità della disciplina di cui all'art.2 cit.. Il giudice di prime cure ha, poi, ritenuto corretta l'operazione dell' di riconduzione dell'imponibile contributivo ai minimi CP_1
di cui al CCNL Telecomunicazioni per quanto riguarda le retribuzioni erogate a quattro lavoratori dipendenti, mentre, per gli stessi lavoratori, ugualmente corretta, secondo il Tribunale, è stata l'operazione di assoggettare a contribuzione le ore di permessi e festività non godute che erano state annullate dai contatori del prospetto paga ma non calcolate, poi, ai fini contributivi. Il
Tribunale, relativamente ad una lavoratrice, ha avallato l'operato dell'ente di recupero contributivo conseguente all'errata compensazione effettuata dalla società per gli importi corrisposti per assegni al nucleo familiare ed ha, poi, respinto la richiesta di compensazione, anche parziale, avanzata dalla REI per i contributi comunque versati per i rapporti di collaborazione autonoma
2 coordinata e continuativa riqualificati dall'ente sia perchè i crediti non risultano liquidi o di pronta liquidazione sia perchè non c'è la prova che siano riferibili ai periodi presi in considerazione dell' . Con la sentenza, infine, il primo CP_1
giudice ha ritenuto fondata la domanda di condanna della società al pagamento delle differenze contributive da versare all' proposta autonomamente CP_1
dalla in considerazione di quanto valutato in ordine al recupero CP_2 contributivo effettuato dall'ente anche in favore della ricorrente, situazione che ha determinato la superfluità di una specifica declaratoria di condanna relativa al caso concreto, ponendo, poi, l'onere di pagamento delle spese processuali a Parte carico della
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la società opponente lamentando, con il primo motivo di impugnazione, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha omesso ogni pronuncia relativa alle posizioni di
, e , per i quali l' Persona_1 Controparte_3 Persona_2 CP_1
aveva provveduto a disconoscere la natura autonoma del rapporto. Secondo
l'appellante, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, sussisterebbe in relazione a tutti e tre un proprio interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia giudiziale, costituito dal diritto a ripetere i contributi versati per i rapporti disconosciuti, anche attraverso la compensazione degli stessi con quanto richiesto attraverso l'avviso di addebito.
Con il secondo motivo la società appellante censura la decisione evidenziando la carenza della motivazione in ordine alla legittimità formale della pretesa contributiva, risultando omessa l'indicazione specifica degli elementi probatori, così ponendosi in contrasto con le disposizioni legislative che richiedono un'indicazione puntuale delle fonti di prova. Tali omissioni, secondo l'appellante, avrebbero leso fortemente il diritto di difesa, ciò anche per l'espresso diniego alla richiesta di accesso agli atti formulata nella fase amministrativa.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente contesta l'erronea applicazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale per il recupero contributivo riguardante il periodo da aprile a luglio 2014, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice,
l'avviso di addebito, non essendo stato preceduto da idonei atti di interruzione,
è stato notificato il 14 settembre 2019 a prescrizione già avvenuta per il periodo
3 indicato.
Con il quarto motivo la società censura la decisione laddove ha ritenuto che la valutazione degli ispettori sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro della e di altri ventotto lavoratori addetti al call center fosse corretta, CP_2
così non interpretando esattamente le risultanze istruttorie, dalle quali, al contrario, al di là della generica indicazione di direttive, non era risultato un assoggettamento al controllo e coordinamento effettuato dai referenti aziendali verso detti lavoratori, né la necessità di giustificazione delle assenze, né la vincolatività dell'orario di lavoro o l'esercizio di un potere disciplinare nei confronti dei collaboratori. Peraltro, secondo la società, il primo giudice avrebbe fondato la propria convinzione su circostanze riferite da testi inattendibili e su quanto riportato dagli organi ispettivi nel proprio verbale, le cui valutazioni e conclusioni, come da costante giurisprudenza della Suprema
Corte, non hanno alcuna rilevanza a fini probatori.
Con il quinto motivo la società contesta la sentenza evidenziando l'erronea applicazione di legge relativamente al riconoscimento della natura subordinata dei rapporti riguardanti gli addetti al call center, non avendo considerato che, per alcune posizioni lavorative, in data 26/02/2015 erano stati stipulati nuovi contratti di lavoro con conseguente risoluzione consensuale dei precedenti relativi alle stesse parti, da cui discenderebbe l'infondatezza delle pretese contributive avanzate per i rapporti cessati in epoca anteriore al
13/03/2016 (momento a partire dal quale la risoluzione consensuale può intervenire, per legge, solo con modalità telematiche) per i periodi successivi alla loro cessazione;
per altre posizioni, invece, i rapporti di collaborazione sono stati regolati, in virtù di quanto riportato nei singoli contratti di lavoro, dalla contrattazione collettiva di settore espressamente richiamata, per cui, alla luce delle disposizioni legislative intervenute nel 2015, ciò comporterebbe l'esclusione dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato e l'insussistenza della pretesa contributiva.
Con il sesto motivo l'appellante denuncia il vizio di motivazione relativamente al rigetto delle eccezioni riguardanti l'infondatezza della pretesa contributiva riguardanti alcuni periodi non registrati di lavoro relativi a numerosi collaboratori. In particolare, poiché in primo grado era stato eccepito che l'attività lavorativa era stata svolta unicamente nei periodi di vigenza dei
4 contratti, mentre per alcuni si era allegato che nessuna prestazione lavorativa fosse stata svolta, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie, dalle quali non risulterebbe provata, ad opera dell' , attore CP_1 sostanziale, l'attività lavorativa disconosciuta dalla società stessa. Parte Con il settimo motivo, infine, la amenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la possibilità di compensazione fra quanto già versato dalla società a fini contributivi e quanto richiesto con l'avviso di addebito. Secondo l'appellante, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, dai documenti prodotti risulterebbe esattamente quanto corrisposto nei periodi di cui agli accertamenti svolti nonchè l'entità delle somme versate.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, l'avviso di addebito venga annullato o, in subordine, ne venga ridotto l'importo.
Nel processo di appello si è costituita , contestando, in Controparte_2
riferimento alla propria posizione, l'impugnativa avversaria alla luce del corretto argomentare del primo giudice, concludendo, quindi, per il rigetto del gravame.
Si è costituito in secondo grado anche l' contestando puntualmente CP_1
Parte ogni singolo motivo dell'appello formulato dalla chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese processuali.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Così sintetizzate le deduzioni delle parti ed i fatti del processo, l'appello
è infondato e va respinto.
Andando ad analizzare i singoli motivi di doglianza mossi dalla società Parte alla sentenza di primo grado, il primo motivo di impugnazione risulta inammissibile per violazione delle disposizioni di cui all'art.434 c.p.c..
L'appellante, infatti, lamenta l'omessa pronuncia relativa alle posizioni di , e , per i quali Persona_1 Controparte_3 Persona_2
l' aveva provveduto a disconoscere la natura autonoma del rapporto, CP_1
evidenziando di aver contestato in primo grado in fatto ed in diritto quanto sostenuto dall'ente, riportandosi, poi, ai precedenti atti.
Ebbene, a giudizio del Collegio, seppure si superi la questione
5 preliminare che, secondo il Tribunale, assorbe l'interesse delle parti, rimangono fermi i fatti che hanno determinato il disconoscimento ad opera dell' . I CP_1 fatti, a norma dell'art.434 c.p.c., non possono essere contrastati semplicemente e genericamente richiamando le “deduzioni di cui al ricorso in opposizione ed alle note difensive autorizzate 23/11/2020” (così a pag. 6 del ricorso d'appello), soprattutto tenendo conto del fatto che nemmeno è specificato il punto degli atti di primo grado, l'uno di 35 pagine e l'altro di 10, in cui è riportato il contrasto nei confronti dell'atto avversario. L'appellante è tenuto, invece, ad indicare “in modo chiaro, sintetico e specifico: . . . 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
”, come recita la norma sopra richiamata, non potendo influire, nel caso concreto, la circostanza che la ricostruzione dei fatti sia quella indicata dall' in quanto CP_1
sostanzialmente fatta propria dal Tribunale ma assorbita dal rilievo preliminare.
Il secondo motivo di impugnazione è, invece, del tutto infondato.
Il Collegio ritiene di dover completamente disattendere il rilievo mosso contro l'affermazione del primo giudice in ordine alla legittimità formale della pretesa contributiva.
Il Tribunale ha chiaramente evidenziato che il verbale di accertamento e notificazione dal quale ha avuto origine la pretesa dell' contiene CP_1
“puntuali elementi probatori acquisiti, sia di natura documentale che testimoniali sui fatti.” (così a pag. 6 della sentenza). Ed in effetti, visionando l'atto in questione, si nota come in esso, al punto 2, a pag.4, siano riportati sia i nominativi di coloro che in relazione ai fatti oggetto di accertamento hanno fornito, una o più volte, dichiarazioni agli ispettori, mentre, con riferimento ai documenti visionati ed acquisiti, c'è il rimando ad i vari verbali interlocutori redatti nel corso dell'accertamento nei quali sono specificamente riportati i documenti medesimi. In tal modo deve senza dubbio ritenersi rispettata la disposizione di cui all'art.13, comma 4, lett.a, del decreto legislativo n.124 del
2004, posto che le fonti di prova sono state riportate in modo chiaro e specifico, da permettere alla società di comprendere l'origine delle contestazioni mosse.
Non ha, poi, alcun rilievo per una dedotta lesione del diritto di difesa, l'espresso diniego alla richiesta di accesso agli atti formulata nella fase amministrativa: trattasi di diniego avente una chiara e plausibile motivazione, avverso il quale, comunque, pur potendo, la società non ha avanzato alcuna impugnativa in sede
6 amministrativa, riconoscendone, quindi, la piena legittimità.
Il terzo motivo di impugnazione riguardante la prescrizione dei contributi relativi al periodo aprile/luglio 2014 è manifestamente infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, risulta dagli atti che il verbale di accertamento e notificazione è stato notificato in data
8/05/2019 e riguarda gli accertamenti e le contestazioni di interesse dell' CP_1
e dell' , come, del resto, si ricava Controparte_4
agevolmente sia dall'intestazione posta a pag.1, dove sono raffigurati i loghi di entrambi gli enti, sia dai nominativi degli ispettori, l'uno dell' , l'altro CP_4 dell' . Inoltre, alle pagg.29 e 31 sono indicate le somme, dettagliatamente CP_1 indicate nelle pagine successive, dovute all' e richieste a titolo CP_1
contributivo in seguito a quanto accertato in sede ispettiva, anche per ciò che concerne il periodo 4/2014-7/2014.
Il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Entrambi sono infondati.
Le doglianze della ricorrente in ordine alla valutazione delle prove acquisite sulla natura subordinata di coloro che, dettagliatamente indicati alle pagg.7 e 8 della sentenza impugnata, compresa, quindi, Controparte_2
figuravano formalmente quali collaboratori svolgenti attività coordinata e continuativa presso il call center di proprietà della società, non sono condivise dal Collegio.
Il primo giudice, con motivazione puntuale e specifica ha correttamente indicato, riportandone anche alcuni stralci le dichiarazioni testimoniali, acquisite sia in sede giudiziale che nel corso dell'attività di ispezione, dalle quali si ricava, in modo inequivocabile, che dette collaborazioni vanno invece ricondotte ad un'attività lavorativa di tipo subordinato. I rilievi mossi dall'appellante, volti, invece, a ribadire la genuinità di dette collaborazioni, non inficiano le puntualizzazioni operate dal primo giudice, il quale, diversamente dall'appellante, non ha considerato, come fatto da quest'ultima, singoli stralci delle dichiarazioni rese dai testi, ma le analizzate nel loro complesso, ricavando, così, tutti gli elementi che caratterizzano la subordinazione, ossia il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro - in questo caso effettuate
7 attraverso le referenti e - e, comunque, sulla base di una serie di Tes_1 Tes_2
indici sintomatici, tutti emersi nel corso dell'istruttoria, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale. Ugualmente di nessun rilievo è la doglianza riguardante l'inattendibilità del teste in quanto il fatto che il teste, in Tes_3
sede ispettiva, abbia riferito di non essere in stanza con gli operatori di call center non esclude che egli non potesse sapere gli orari di lavoro da questi svolti;
o della teste le cui dichiarazioni, diversamente da quanto Tes_4 ritenuto dall'appellante, risultano puntuali e coerenti, in quanto precisamente descrittive delle modalità di lavoro, certamente riconducibili ai canoni della subordinazione.
Relativamente, poi, a quanto riportato dagli organi ispettivi nel verbale, la contestazione attorea appare del tutto generica e priva di fondamento, posto che il primo giudice in nessun passaggio della sentenza riporta o richiama loro valutazioni utilizzandole a fini probatori.
A quanto detto va aggiunto che, per quanto riguarda i rapporti di collaborazione dei soggetti indicati come addetti al call center, anche le nuove stipulazioni contrattuali non mutano la sostanza del rapporto, in quanto il concreto atteggiarsi dell'attività lavorativa, appurato dagli elementi istruttori acquisiti di cui si è già detto, permette di ricondurre i singoli rapporti allo schema del lavoro subordinato.
Il sesto motivo di impugnazione è infondato.
Il primo giudice ha chiarito come il riscontro temporale dell'attività lavorativa che ha portato l' ha calcolare il reale ammontare contributivo è CP_1 derivato da quanto dichiarato nel corso dell'ispezione, i cui dati sono stati riportati nella tabella allegata al verbale. A fronte di tali precise indicazioni, come ha correttamente evidenziato il primo giudice, la società non ha diversamente allegato un diverso limite temporale, contestando solo genericamente il calcolo effettuato dagli ispettori in base alle indicazioni del tempo lavorativo dichiarate dai lavoratori. Né appare decisivo il richiamo ai contratti stipulati perché il loro contenuto in ordine al periodo temporale di svolgimento dell'attività lavorativa è stato disatteso da quanto dichiarato dai lavoratori medesimi nel corso dell'ispezione.
Va, infine, respinto anche l'ultimo motivo d'appello, riguardante il
8 rigetto della domanda di compensazione fra quanto preteso dall' e le CP_1
somme versate dalla società a titolo contributivo per i rapporti di collaborazione oggetto del processo.
Il primo giudice, con motivazione convincente, ha messo in evidenza come le somme versate dall'opponente non risultano riferirsi ai periodi di contribuzione oggetto di accertamento, avendo l' specificamente CP_1
contestato il fatto e non avendo la società fornito prova in tal senso. Così come appare indiscutibile l'affermazione del Tribunale secondo cui i versamenti in corso ad opera della società non sono riferibili con certezza alle contribuzioni richieste con l'avviso di addebito dall'ente previdenziale.
In ogni caso, ad avviso del Collegio, l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla legittimità dell'avviso di addebito e delle pretese avanzate dall' in esso contenute;
pertanto, le vicende solutorie successive CP_1 all'instaurazione del giudizio potranno essere affrontate più propriamente in un'eventuale fase esecutiva.
In conclusione, quindi, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste Parte per intero a carico della
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo Parte sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' e avverso la sentenza n.60/2023, CP_1 Controparte_2
pubblicata il 08/03/2023, del Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
Parte B. Condanna la al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €.3.400,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie ed ulteriori accessori di legge in favore dell' ed in €.1.800,00 per compenso CP_1
professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap, in favore della
CP_2
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la
9 sussistenza in capo all'appellante dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salva la ricorrenza di motivi di esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
10
La Corte d'Appello di Perugia sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott.ssa Ombretta Paini Consigliere applicato nella causa iscritta al n.148 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023, promossa con ricorso in appello depositato il 08/09/2023 da: corrente in Assisi Parte_1
(PG), con l'avv. Annalisa Rocchini, parte APPELLANTE contro
, Controparte_1
corrente in Roma, con gli avv.ti Stefania Di Cato, Mirella Arlotta e Roberto
Annovazzi, parte APPELLATA
e contro con l'avv. Antonio Polenzani, parte APPELLATA Controparte_2
avverso la sentenza n.60/2023, pubblicata il 08/03/2023, del Tribunale di
Perugia, in funzione di Giudice del lavoro;
all'esito della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., alla data del 19/06/2023 per il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni delle parti sostitutive dell'udienza, sulle conclusioni delle parti, come riportate nei rispettivi atti di parte, da intendersi qui integralmente trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, nel Parte procedimento instaurato dalla società ei confronti dell' , al quale è CP_1
stato riunito parte di quello instaurato autonomamente da nei Controparte_2
Parte confronti della ha rigettato l'opposizione della società avverso l'avviso di addebito con il quale l' ha richiesto il versamento dei contributi dovuti in CP_1
seguito alla riqualificazione, riconoscendoli di carattere subordinato, dei rapporti di lavoro instaurati con numerosi collaboratori, inquadrati come lavoratori autonomi, fra i quali la la cui autonoma domanda di CP_2
1 condanna della REI al versamento dei contributi dovutile è risultata ricompresa nei contributi pretesi dall' ed in via di riscossione. CP_1
Il primo giudice, in estrema sintesi, dopo aver respinto le eccezioni di nullità del verbale di accertamento ispettivo posto a base dell'avviso di addebito e di prescrizione di parte dei crediti vantati dall' , all'esito dell'attività CP_1
istruttoria svolta attraverso l'acquisizione documentale e l'escussione di alcuni testi, ha ritenuto corretta la riqualificazione, quali rapporti di lavoro di natura subordinata di addetti al call center, dei ventinove instaurati formalmente come collaborazioni coordinate e continuative. Ugualmente corretta, secondo il primo giudice, è stata la scelta dell'ente previdenziale di considerare come di natura subordinata quella di altri due rapporti di collaborazione coordinata, i cui lavoratori svolgevano mansioni diverse da quelle di addetti al call center, perchè trattandosi di prestazioni etero organizzate e continuative rientrano nella disciplina prevista dall'art.2 del decreto legislativo n.81 del 2015.
Relativamente, poi, a due collaboratori con i quali era stato stipulato un contratto a progetto, il primo giudice, conformemente a quanto sostenuto in sede ispettiva dall' , ha ritenuto insussistente un idoneo progetto e, quindi, CP_1
correttamente inquadrati nell'ambito della subordinazione sempre ai sensi dell'art.2 cit.. Quanto ad altre tre lavoratrici, per le quali è risultato in atti la stipulazione, per due, di contratti di lavoro autonomo e, per una, di collaborazione coordinata e continuativa, il Tribunale, considerata la modalità di concreto svolgimento delle mansioni, ha riconosciuto l'applicabilità della disciplina di cui all'art.2 cit.. Il giudice di prime cure ha, poi, ritenuto corretta l'operazione dell' di riconduzione dell'imponibile contributivo ai minimi CP_1
di cui al CCNL Telecomunicazioni per quanto riguarda le retribuzioni erogate a quattro lavoratori dipendenti, mentre, per gli stessi lavoratori, ugualmente corretta, secondo il Tribunale, è stata l'operazione di assoggettare a contribuzione le ore di permessi e festività non godute che erano state annullate dai contatori del prospetto paga ma non calcolate, poi, ai fini contributivi. Il
Tribunale, relativamente ad una lavoratrice, ha avallato l'operato dell'ente di recupero contributivo conseguente all'errata compensazione effettuata dalla società per gli importi corrisposti per assegni al nucleo familiare ed ha, poi, respinto la richiesta di compensazione, anche parziale, avanzata dalla REI per i contributi comunque versati per i rapporti di collaborazione autonoma
2 coordinata e continuativa riqualificati dall'ente sia perchè i crediti non risultano liquidi o di pronta liquidazione sia perchè non c'è la prova che siano riferibili ai periodi presi in considerazione dell' . Con la sentenza, infine, il primo CP_1
giudice ha ritenuto fondata la domanda di condanna della società al pagamento delle differenze contributive da versare all' proposta autonomamente CP_1
dalla in considerazione di quanto valutato in ordine al recupero CP_2 contributivo effettuato dall'ente anche in favore della ricorrente, situazione che ha determinato la superfluità di una specifica declaratoria di condanna relativa al caso concreto, ponendo, poi, l'onere di pagamento delle spese processuali a Parte carico della
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la società opponente lamentando, con il primo motivo di impugnazione, l'erroneità della decisione nella parte in cui ha omesso ogni pronuncia relativa alle posizioni di
, e , per i quali l' Persona_1 Controparte_3 Persona_2 CP_1
aveva provveduto a disconoscere la natura autonoma del rapporto. Secondo
l'appellante, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, sussisterebbe in relazione a tutti e tre un proprio interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia giudiziale, costituito dal diritto a ripetere i contributi versati per i rapporti disconosciuti, anche attraverso la compensazione degli stessi con quanto richiesto attraverso l'avviso di addebito.
Con il secondo motivo la società appellante censura la decisione evidenziando la carenza della motivazione in ordine alla legittimità formale della pretesa contributiva, risultando omessa l'indicazione specifica degli elementi probatori, così ponendosi in contrasto con le disposizioni legislative che richiedono un'indicazione puntuale delle fonti di prova. Tali omissioni, secondo l'appellante, avrebbero leso fortemente il diritto di difesa, ciò anche per l'espresso diniego alla richiesta di accesso agli atti formulata nella fase amministrativa.
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente contesta l'erronea applicazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale per il recupero contributivo riguardante il periodo da aprile a luglio 2014, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice,
l'avviso di addebito, non essendo stato preceduto da idonei atti di interruzione,
è stato notificato il 14 settembre 2019 a prescrizione già avvenuta per il periodo
3 indicato.
Con il quarto motivo la società censura la decisione laddove ha ritenuto che la valutazione degli ispettori sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro della e di altri ventotto lavoratori addetti al call center fosse corretta, CP_2
così non interpretando esattamente le risultanze istruttorie, dalle quali, al contrario, al di là della generica indicazione di direttive, non era risultato un assoggettamento al controllo e coordinamento effettuato dai referenti aziendali verso detti lavoratori, né la necessità di giustificazione delle assenze, né la vincolatività dell'orario di lavoro o l'esercizio di un potere disciplinare nei confronti dei collaboratori. Peraltro, secondo la società, il primo giudice avrebbe fondato la propria convinzione su circostanze riferite da testi inattendibili e su quanto riportato dagli organi ispettivi nel proprio verbale, le cui valutazioni e conclusioni, come da costante giurisprudenza della Suprema
Corte, non hanno alcuna rilevanza a fini probatori.
Con il quinto motivo la società contesta la sentenza evidenziando l'erronea applicazione di legge relativamente al riconoscimento della natura subordinata dei rapporti riguardanti gli addetti al call center, non avendo considerato che, per alcune posizioni lavorative, in data 26/02/2015 erano stati stipulati nuovi contratti di lavoro con conseguente risoluzione consensuale dei precedenti relativi alle stesse parti, da cui discenderebbe l'infondatezza delle pretese contributive avanzate per i rapporti cessati in epoca anteriore al
13/03/2016 (momento a partire dal quale la risoluzione consensuale può intervenire, per legge, solo con modalità telematiche) per i periodi successivi alla loro cessazione;
per altre posizioni, invece, i rapporti di collaborazione sono stati regolati, in virtù di quanto riportato nei singoli contratti di lavoro, dalla contrattazione collettiva di settore espressamente richiamata, per cui, alla luce delle disposizioni legislative intervenute nel 2015, ciò comporterebbe l'esclusione dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato e l'insussistenza della pretesa contributiva.
Con il sesto motivo l'appellante denuncia il vizio di motivazione relativamente al rigetto delle eccezioni riguardanti l'infondatezza della pretesa contributiva riguardanti alcuni periodi non registrati di lavoro relativi a numerosi collaboratori. In particolare, poiché in primo grado era stato eccepito che l'attività lavorativa era stata svolta unicamente nei periodi di vigenza dei
4 contratti, mentre per alcuni si era allegato che nessuna prestazione lavorativa fosse stata svolta, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie, dalle quali non risulterebbe provata, ad opera dell' , attore CP_1 sostanziale, l'attività lavorativa disconosciuta dalla società stessa. Parte Con il settimo motivo, infine, la amenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso la possibilità di compensazione fra quanto già versato dalla società a fini contributivi e quanto richiesto con l'avviso di addebito. Secondo l'appellante, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, dai documenti prodotti risulterebbe esattamente quanto corrisposto nei periodi di cui agli accertamenti svolti nonchè l'entità delle somme versate.
L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, l'avviso di addebito venga annullato o, in subordine, ne venga ridotto l'importo.
Nel processo di appello si è costituita , contestando, in Controparte_2
riferimento alla propria posizione, l'impugnativa avversaria alla luce del corretto argomentare del primo giudice, concludendo, quindi, per il rigetto del gravame.
Si è costituito in secondo grado anche l' contestando puntualmente CP_1
Parte ogni singolo motivo dell'appello formulato dalla chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese processuali.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
Così sintetizzate le deduzioni delle parti ed i fatti del processo, l'appello
è infondato e va respinto.
Andando ad analizzare i singoli motivi di doglianza mossi dalla società Parte alla sentenza di primo grado, il primo motivo di impugnazione risulta inammissibile per violazione delle disposizioni di cui all'art.434 c.p.c..
L'appellante, infatti, lamenta l'omessa pronuncia relativa alle posizioni di , e , per i quali Persona_1 Controparte_3 Persona_2
l' aveva provveduto a disconoscere la natura autonoma del rapporto, CP_1
evidenziando di aver contestato in primo grado in fatto ed in diritto quanto sostenuto dall'ente, riportandosi, poi, ai precedenti atti.
Ebbene, a giudizio del Collegio, seppure si superi la questione
5 preliminare che, secondo il Tribunale, assorbe l'interesse delle parti, rimangono fermi i fatti che hanno determinato il disconoscimento ad opera dell' . I CP_1 fatti, a norma dell'art.434 c.p.c., non possono essere contrastati semplicemente e genericamente richiamando le “deduzioni di cui al ricorso in opposizione ed alle note difensive autorizzate 23/11/2020” (così a pag. 6 del ricorso d'appello), soprattutto tenendo conto del fatto che nemmeno è specificato il punto degli atti di primo grado, l'uno di 35 pagine e l'altro di 10, in cui è riportato il contrasto nei confronti dell'atto avversario. L'appellante è tenuto, invece, ad indicare “in modo chiaro, sintetico e specifico: . . . 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
”, come recita la norma sopra richiamata, non potendo influire, nel caso concreto, la circostanza che la ricostruzione dei fatti sia quella indicata dall' in quanto CP_1
sostanzialmente fatta propria dal Tribunale ma assorbita dal rilievo preliminare.
Il secondo motivo di impugnazione è, invece, del tutto infondato.
Il Collegio ritiene di dover completamente disattendere il rilievo mosso contro l'affermazione del primo giudice in ordine alla legittimità formale della pretesa contributiva.
Il Tribunale ha chiaramente evidenziato che il verbale di accertamento e notificazione dal quale ha avuto origine la pretesa dell' contiene CP_1
“puntuali elementi probatori acquisiti, sia di natura documentale che testimoniali sui fatti.” (così a pag. 6 della sentenza). Ed in effetti, visionando l'atto in questione, si nota come in esso, al punto 2, a pag.4, siano riportati sia i nominativi di coloro che in relazione ai fatti oggetto di accertamento hanno fornito, una o più volte, dichiarazioni agli ispettori, mentre, con riferimento ai documenti visionati ed acquisiti, c'è il rimando ad i vari verbali interlocutori redatti nel corso dell'accertamento nei quali sono specificamente riportati i documenti medesimi. In tal modo deve senza dubbio ritenersi rispettata la disposizione di cui all'art.13, comma 4, lett.a, del decreto legislativo n.124 del
2004, posto che le fonti di prova sono state riportate in modo chiaro e specifico, da permettere alla società di comprendere l'origine delle contestazioni mosse.
Non ha, poi, alcun rilievo per una dedotta lesione del diritto di difesa, l'espresso diniego alla richiesta di accesso agli atti formulata nella fase amministrativa: trattasi di diniego avente una chiara e plausibile motivazione, avverso il quale, comunque, pur potendo, la società non ha avanzato alcuna impugnativa in sede
6 amministrativa, riconoscendone, quindi, la piena legittimità.
Il terzo motivo di impugnazione riguardante la prescrizione dei contributi relativi al periodo aprile/luglio 2014 è manifestamente infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, risulta dagli atti che il verbale di accertamento e notificazione è stato notificato in data
8/05/2019 e riguarda gli accertamenti e le contestazioni di interesse dell' CP_1
e dell' , come, del resto, si ricava Controparte_4
agevolmente sia dall'intestazione posta a pag.1, dove sono raffigurati i loghi di entrambi gli enti, sia dai nominativi degli ispettori, l'uno dell' , l'altro CP_4 dell' . Inoltre, alle pagg.29 e 31 sono indicate le somme, dettagliatamente CP_1 indicate nelle pagine successive, dovute all' e richieste a titolo CP_1
contributivo in seguito a quanto accertato in sede ispettiva, anche per ciò che concerne il periodo 4/2014-7/2014.
Il quarto ed il quinto motivo di impugnazione, essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Entrambi sono infondati.
Le doglianze della ricorrente in ordine alla valutazione delle prove acquisite sulla natura subordinata di coloro che, dettagliatamente indicati alle pagg.7 e 8 della sentenza impugnata, compresa, quindi, Controparte_2
figuravano formalmente quali collaboratori svolgenti attività coordinata e continuativa presso il call center di proprietà della società, non sono condivise dal Collegio.
Il primo giudice, con motivazione puntuale e specifica ha correttamente indicato, riportandone anche alcuni stralci le dichiarazioni testimoniali, acquisite sia in sede giudiziale che nel corso dell'attività di ispezione, dalle quali si ricava, in modo inequivocabile, che dette collaborazioni vanno invece ricondotte ad un'attività lavorativa di tipo subordinato. I rilievi mossi dall'appellante, volti, invece, a ribadire la genuinità di dette collaborazioni, non inficiano le puntualizzazioni operate dal primo giudice, il quale, diversamente dall'appellante, non ha considerato, come fatto da quest'ultima, singoli stralci delle dichiarazioni rese dai testi, ma le analizzate nel loro complesso, ricavando, così, tutti gli elementi che caratterizzano la subordinazione, ossia il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro - in questo caso effettuate
7 attraverso le referenti e - e, comunque, sulla base di una serie di Tes_1 Tes_2
indici sintomatici, tutti emersi nel corso dell'istruttoria, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale. Ugualmente di nessun rilievo è la doglianza riguardante l'inattendibilità del teste in quanto il fatto che il teste, in Tes_3
sede ispettiva, abbia riferito di non essere in stanza con gli operatori di call center non esclude che egli non potesse sapere gli orari di lavoro da questi svolti;
o della teste le cui dichiarazioni, diversamente da quanto Tes_4 ritenuto dall'appellante, risultano puntuali e coerenti, in quanto precisamente descrittive delle modalità di lavoro, certamente riconducibili ai canoni della subordinazione.
Relativamente, poi, a quanto riportato dagli organi ispettivi nel verbale, la contestazione attorea appare del tutto generica e priva di fondamento, posto che il primo giudice in nessun passaggio della sentenza riporta o richiama loro valutazioni utilizzandole a fini probatori.
A quanto detto va aggiunto che, per quanto riguarda i rapporti di collaborazione dei soggetti indicati come addetti al call center, anche le nuove stipulazioni contrattuali non mutano la sostanza del rapporto, in quanto il concreto atteggiarsi dell'attività lavorativa, appurato dagli elementi istruttori acquisiti di cui si è già detto, permette di ricondurre i singoli rapporti allo schema del lavoro subordinato.
Il sesto motivo di impugnazione è infondato.
Il primo giudice ha chiarito come il riscontro temporale dell'attività lavorativa che ha portato l' ha calcolare il reale ammontare contributivo è CP_1 derivato da quanto dichiarato nel corso dell'ispezione, i cui dati sono stati riportati nella tabella allegata al verbale. A fronte di tali precise indicazioni, come ha correttamente evidenziato il primo giudice, la società non ha diversamente allegato un diverso limite temporale, contestando solo genericamente il calcolo effettuato dagli ispettori in base alle indicazioni del tempo lavorativo dichiarate dai lavoratori. Né appare decisivo il richiamo ai contratti stipulati perché il loro contenuto in ordine al periodo temporale di svolgimento dell'attività lavorativa è stato disatteso da quanto dichiarato dai lavoratori medesimi nel corso dell'ispezione.
Va, infine, respinto anche l'ultimo motivo d'appello, riguardante il
8 rigetto della domanda di compensazione fra quanto preteso dall' e le CP_1
somme versate dalla società a titolo contributivo per i rapporti di collaborazione oggetto del processo.
Il primo giudice, con motivazione convincente, ha messo in evidenza come le somme versate dall'opponente non risultano riferirsi ai periodi di contribuzione oggetto di accertamento, avendo l' specificamente CP_1
contestato il fatto e non avendo la società fornito prova in tal senso. Così come appare indiscutibile l'affermazione del Tribunale secondo cui i versamenti in corso ad opera della società non sono riferibili con certezza alle contribuzioni richieste con l'avviso di addebito dall'ente previdenziale.
In ogni caso, ad avviso del Collegio, l'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla legittimità dell'avviso di addebito e delle pretese avanzate dall' in esso contenute;
pertanto, le vicende solutorie successive CP_1 all'instaurazione del giudizio potranno essere affrontate più propriamente in un'eventuale fase esecutiva.
In conclusione, quindi, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo, in ossequio al principio di soccombenza sancito dall'art.91 c.p.c., vanno poste Parte per intero a carico della
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo Parte sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' e avverso la sentenza n.60/2023, CP_1 Controparte_2
pubblicata il 08/03/2023, del Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
Parte B. Condanna la al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in €.3.400,00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie ed ulteriori accessori di legge in favore dell' ed in €.1.800,00 per compenso CP_1
professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap, in favore della
CP_2
C. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la
9 sussistenza in capo all'appellante dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, salva la ricorrenza di motivi di esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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