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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21636/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. PIERFRANCESCO ROTONDO e l'avv. SARA Parte_1 C.F._1
GUERINI
e
(c.f.: ), con l'avv. PIERFRANCESCO ROTONDO e l'avv. SARA CP_1 C.F._2
GUERINI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Stante la raggiunta maggiore età della figlia non vi è luogo per prevederne l'affidamento, e la stessa regolerà Per_1 autonomamente le frequentazioni con entrambi i genitori, sia per quanto attiene alle frequentazioni settimanali che per le vacanze estive e le festività;
3) Entrambi i genitori verseranno a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora Per_1 non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € 200,00 oltre rivalutazione ISTAT direttamente in favore della stessa, sul conto corrente a lei intestato, sino alla raggiunta autosufficienza economica della stessa, e comunque
1 per non oltre 4 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso. A tale ultima data l'assegno decadrà automaticamente, salvo diverso e successivo accordo stante l'imminente e programmabile ingresso della figlia nel mondo del Per_1 lavoro;
4) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, al fine di definire i propri rapporti economici, di comune accordo prevedono che:
a) L'immobile di proprietà comune ai coniugi per quote uguali, sito in Calvagese della Riviera (Bs), via Vittorio
Veneto n. 36 e adibito a casa coniugale, catastalmente identificato al NCT del predetto Comune al foglio 2, mapp.
373 sub. 5 categoria A/2, classe 6, consistenza 8,5 vani, superficie totale 164 mq, escluse aree scoperte 144 mq, R.C.
€ 680,43 e sub. 15, categoria C/6, cl. 3, consistenza 18 mq, R.C. € 27,89 resterà di proprietà esclusiva della sig.ra
CP_1
b) L'immobile di proprietà comune ai coniugi per quote uguali, sito in Prevalle (Bs), via Giuseppe Mazzini n. 22/C, catastalmente identificato al NCT del predetto Comune al foglio 13, mapp. 1158, sub. 19, categoria A/2, classe 5, 4 vani, superficie totale 86 mq, escluse aree scoperte 79 mq, R.C. € 268,56 e l'immobile di proprietà comune ai coniugi per quote uguali, sito in Prevalle (Bs), via Edmondo de Amicis n. 12, catastalmente identificato al NCT del predetto
Comune al foglio 13, mapp. 1158, sub. 50, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 mq, R.C. € 15,49 resteranno di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
c) A fronte dei trasferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), che avverranno su iniziativa della parte più diligente entro otto mesi dall'emanazione della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi, la sig.ra CP_1 verserà al sig. , a conguaglio dei trasferimenti immobiliari di cui sopra, la somma di € 52.000,00. Parte_1
d) Stante l'intenzione dei ricorrenti di alienare l'immobile di Calvagese della Riviera, se verrà perfezionato entro e non oltre otto mesi un contratto di compravendita per tale immobile per un importo che entrambi i coniugi riterranno congruo, il prezzo così ricavato verrà diviso al 50% tra i coniugi, e il sig. verserà alla signora la metà Parte_1 CP_1 del valore dell'immobile di Prevalle che i coniugi concordemente determinano in € 120.509,90 e quindi verserà la somma di € 60.254,95. Il mobilio che non verrà trattenuto dall'acquirente, resterà di proprietà della signora che CP_1 si occuperà di reperire il luogo ove trasferirlo. Le operazioni di liberazione dell'immobile saranno viceversa a carico di entrambi i coniugi per parti uguali;
e) Il saldo del conto corrente IT 70 Y 02008 11222 000005075433 acceso presso Banca Unicredit e cointestato tra i coniugi, verrà diviso al 50% tra i coniugi al momento della sottoscrizione del presente ricorso;
f) I rapporti numero
17367595 Polizza Mix Protection per un controvalore attuale di € 54.356,76;
17675680 Deposito titoli ordinario per un controvalore attuale di € 252.102,23 verranno reintestati e trasferiti nella misura del 50% a ciascun coniuge;
5) I coniugi prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CALVAGESE DELLA RIVIERA, BS (atto n. 4, parte II, serie A).
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21636/2024 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. PIERFRANCESCO ROTONDO e l'avv. SARA Parte_1 C.F._1
GUERINI
e
(c.f.: ), con l'avv. PIERFRANCESCO ROTONDO e l'avv. SARA CP_1 C.F._2
GUERINI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Stante la raggiunta maggiore età della figlia non vi è luogo per prevederne l'affidamento, e la stessa regolerà Per_1 autonomamente le frequentazioni con entrambi i genitori, sia per quanto attiene alle frequentazioni settimanali che per le vacanze estive e le festività;
3) Entrambi i genitori verseranno a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora Per_1 non economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € 200,00 oltre rivalutazione ISTAT direttamente in favore della stessa, sul conto corrente a lei intestato, sino alla raggiunta autosufficienza economica della stessa, e comunque
1 per non oltre 4 anni dalla sottoscrizione del presente ricorso. A tale ultima data l'assegno decadrà automaticamente, salvo diverso e successivo accordo stante l'imminente e programmabile ingresso della figlia nel mondo del Per_1 lavoro;
4) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, al fine di definire i propri rapporti economici, di comune accordo prevedono che:
a) L'immobile di proprietà comune ai coniugi per quote uguali, sito in Calvagese della Riviera (Bs), via Vittorio
Veneto n. 36 e adibito a casa coniugale, catastalmente identificato al NCT del predetto Comune al foglio 2, mapp.
373 sub. 5 categoria A/2, classe 6, consistenza 8,5 vani, superficie totale 164 mq, escluse aree scoperte 144 mq, R.C.
€ 680,43 e sub. 15, categoria C/6, cl. 3, consistenza 18 mq, R.C. € 27,89 resterà di proprietà esclusiva della sig.ra
CP_1
b) L'immobile di proprietà comune ai coniugi per quote uguali, sito in Prevalle (Bs), via Giuseppe Mazzini n. 22/C, catastalmente identificato al NCT del predetto Comune al foglio 13, mapp. 1158, sub. 19, categoria A/2, classe 5, 4 vani, superficie totale 86 mq, escluse aree scoperte 79 mq, R.C. € 268,56 e l'immobile di proprietà comune ai coniugi per quote uguali, sito in Prevalle (Bs), via Edmondo de Amicis n. 12, catastalmente identificato al NCT del predetto
Comune al foglio 13, mapp. 1158, sub. 50, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 mq, R.C. € 15,49 resteranno di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_1
c) A fronte dei trasferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), che avverranno su iniziativa della parte più diligente entro otto mesi dall'emanazione della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi, la sig.ra CP_1 verserà al sig. , a conguaglio dei trasferimenti immobiliari di cui sopra, la somma di € 52.000,00. Parte_1
d) Stante l'intenzione dei ricorrenti di alienare l'immobile di Calvagese della Riviera, se verrà perfezionato entro e non oltre otto mesi un contratto di compravendita per tale immobile per un importo che entrambi i coniugi riterranno congruo, il prezzo così ricavato verrà diviso al 50% tra i coniugi, e il sig. verserà alla signora la metà Parte_1 CP_1 del valore dell'immobile di Prevalle che i coniugi concordemente determinano in € 120.509,90 e quindi verserà la somma di € 60.254,95. Il mobilio che non verrà trattenuto dall'acquirente, resterà di proprietà della signora che CP_1 si occuperà di reperire il luogo ove trasferirlo. Le operazioni di liberazione dell'immobile saranno viceversa a carico di entrambi i coniugi per parti uguali;
e) Il saldo del conto corrente IT 70 Y 02008 11222 000005075433 acceso presso Banca Unicredit e cointestato tra i coniugi, verrà diviso al 50% tra i coniugi al momento della sottoscrizione del presente ricorso;
f) I rapporti numero
17367595 Polizza Mix Protection per un controvalore attuale di € 54.356,76;
17675680 Deposito titoli ordinario per un controvalore attuale di € 252.102,23 verranno reintestati e trasferiti nella misura del 50% a ciascun coniuge;
5) I coniugi prestano reciprocamente il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
CALVAGESE DELLA RIVIERA, BS (atto n. 4, parte II, serie A).
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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