Decreto cautelare 18 aprile 2024
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 12/02/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04226/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4226 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto 31 gennaio 2024 avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria del concorso, per esami, a 104 posti (elevati a 236) III Area funzionale, fascia retributiva F1 profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria nella parte in cui avvisa che “Atteso che, rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette la quota di riserva di cui all'articolo 2, comma 1, del bando di concorso, risulta coperta, fatta salva la quota di riserva prevista dagli art. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’ordinamento militare”;
- della graduatoria di concorso, per esami, a 104 posti (elevati a 236) III Area funzionale, fascia retributiva F1 profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria nella parte in cui non riconosce alla ricorrente la riserva di cui all’articolo 2, comma 1, del bando di concorso del 18 ottobre 2022 mediante l’apposizione nella detta graduatoria della dicitura beneficiario art. 2 comma 1;
e per la declaratoria
- del diritto della signora -OMISSIS- ad avere riconosciuta la riserva alla ricorrente di cui all’articolo 2, comma 1, del bando di concorso del 18 ottobre 2022 mediante l’apposizione nella detta graduatoria della dicitura beneficiario art. 2 comma 1;
- del diritto della signora -OMISSIS- ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del concorso, anche in soprannumero, per esami, a 104 posti (elevati a 236) III Area funzionale, fascia retributiva F1 profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20 luglio 2024:
per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensiva,
-in parte qua, del decreto 3 luglio 2024 di scorrimento -12 unità- della graduatoria concorso, per esami, a 104 posti (elevati a 236) III Area funzionale, fascia retributiva F1 profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria nella parte in cui non riconosce la riserva alla ricorrente di cui all'articolo 2, comma 1, del bando di concorso del 18 ottobre 2022 mediante l’apposizione nella detta graduatoria della dicitura beneficiario art. 2 comma 1;
- in parte qua, del decreto 31 gennaio 2024 avente ad oggetto l’approvazione graduatoria concorso, per esami, a 104 posti (elevati a 236) III Area funzionale, fascia retributiva F1 profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria nella parte in cui avvisa che "Atteso che, rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette la quota di riserva di cui all'artico/o 2, camma 1 del bando di concorso, risulta coperta, fatta salva la quota di riserva prevista dagli art. 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare”;
- in parte qua, della graduatoria concorso, per esami, a 104 posti (elevati a 236) III Area funzionale, fascia retributiva F1 profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria nella parte in cui non riconosce la riserva alla ricorrente di cui all'articolo 2, comma, 1 del bando di concorso del 18 ottobre 2022 mediante l’apposizione nella detta graduatoria della dicitura beneficiario art.2 comma 1;
e per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad avere riconosciuta la riserva alla ricorrente di cui all'articolo 2, comma 1 del bando di concorso del 18 ottobre 2022 mediante l’apposizione nella detta graduatoria della dicitura beneficiario art. 2 comma 1;
nonché del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei vincitori del concorso, anche in soprannumero, per esami, a 104 posti (elevati a 236) III Area funzionale, fascia retributiva F1 profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 28 marzo 2024 veniva impugnato il decreto del 31 gennaio 2024 con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha approvato la graduatoria del concorso, per esami, a 104 posti (elevati a 236) III Area funzionale, fascia retributiva F1 profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “ 1. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 e s.m.i. Violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 2 comma 1 del bando di concorso. eccesso di potere per contraddittorietà e per erroneità dei presupposti di fatto. Violazione del principio della par condicio. Violazione del principio del giusto procedimento; 2. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 e s.m.i. violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 2 comma 1 del bando di concorso. eccesso di potere per contraddittorietà e per erroneità dei presupposti di fatto. Carente e/o inesistente istruttoria. Violazione del principio della par condicio. Violazione del principio del giusto procedimento ”.
Con atto depositato il 30 aprile 2024 si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del gravame e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Con ricorso per motivi aggiunti proposto in data 20 luglio 2024 veniva impugnato il decreto del 3 luglio 2024 con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto lo scorrimento di n. 12 unità della graduatoria concorso, per esami, a 104 posti (elevati a 236) III Area funzionale, fascia retributiva F1 profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso di seguito indicati: “ 1. Illegittimità derivata. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 e s.m.i. violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 2 comma 1 del bando di concorso. Eccesso di potere per contraddittorietà e per erroneità dei presupposti di fatto. Violazione del principio della par condicio. Violazione del principio del giusto procedimento; 2. Illegittimità derivata. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 e s.m.i. violazione della lex specialis. Violazione dell’art. 2 comma 1 del bando di concorso. Eccesso di potere per contraddittorietà e per erroneità dei presupposti di fatto. Carente e/o inesistente istruttoria. violazione del principio della par condicio. Violazione del principio del giusto procedimento; 3. Illegittimità derivata. Violazione del diritto di difesa ex art. 26 della Costituzione. Violazione dell’art. 41 c.p.a. Omessa concessione della notifica per pubblici proclami. Motivazione generica ed erronea ”.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 la veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio ritiene che la giurisdizione in ordine alla presente controversia appartenga al Giudice Amministrativo, risultando il petitum sostanziale, pur ambiguamente formulato, coincidente con l’annullamento degli atti impugnati.
Venendo all’analisi dell’eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità dei ricorsi per mancata notifica dei medesimi ad almeno un controinteressato v’è da rilevare che se l’Amministrazione resistente non ha mostrato collaborazione, non evadendo l’istanza di accesso formulata al precipuo fine della notifica degli atti defensionali, parte ricorrente non ha, tuttavia, fornito la prova della diligenza richiesta dalla giurisprudenza amministrativa in ordine all’espletata attività di ricerca degli indirizzi dei controinteressati cui notificare il ricorso.
Cionondimeno il Collegio ritiene di poter soprassedere dalla valutazione di tale profilo, essendo in ogni caso i ricorsi interamente infondati nel merito.
Viene censurata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenza di motivazione, nella misura in cui non viene dato conto delle modalità attraverso le quali l’Amministrazione avrebbe coperto le quote d’obbligo da riservare ai lavoratori disabili appartenenti alle categorie protette.
Viene altresì censurata l’illegittimità dei provvedimenti gravati per violazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché per violazione del bando di concorso, con riferimento alla disciplina della riserva di cui all’art. 2.
Le doglianze sono immeritevoli di positivo apprezzamento poiché nel preambolo il decreto impugnato, quale atto conclusivo della procedura selettiva, ha correttamente e sinteticamente indicato la ricorrenza dei presupposti normativi e fattuali per potersi disporre l’approvazione della graduatoria di merito.
Non ricorre, inoltre, nessuna violazione del bando di concorso, il quale, differentemente da quanto prospettato dalla difesa di parte ricorrente, all’art. 2 si limita a prevedere genericamente che “ In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all’articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’articolo 3 ”.
In tal senso il bando richiama la disciplina del collocamento mirato dei lavoratori disabili che, in quanto titolari di un diritto soggettivo, vengono assunti nel rispetto delle quote di riserva tramite collocamento diretto e al di fuori delle procedure concorsuali.
Neanche può ritenersi ricorrente la denunziata violazione di legge, avendo l’Amministrazione dimostrato in atti l’esaurimento delle quote di assunzione obbligatoria per il periodo oggetto di contestazione.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso introduttivo, così come il ricorso per motivi aggiunti, vanno, dunque, respinti in quanto infondati.
Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.