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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1838 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
LI RO UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 31/10/2024,
DA cf: ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. GIANNI BARBIERI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
03/08/1985, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LAURA BRUNELLESCHI elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12/11/2025
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON NOTE DEPOSITATE
TELEMATICAMENTE IL 1/12/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 31.10.2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile con a Il RO (EGITTO) in data 11.06.2014 (atto Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trigolo (CR), atto n.2, anno 2014, parte II, serie
C), unione dalla quale sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), Pt_2 Per_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, e, decorsi i termini di legge, il divorzio. Nel merito, la ricorrente chiedeva l'affidamento in via condivisa delle figlie minori, con collocamento prevalente delle stesse presso di sé e la regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso. In punto economico, inoltre, la ricorrente domandava un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore delle figlie pari a €
300,00 mensili (€ 150 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile su base Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento a favore della stessa pari a € 200,00, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda giudiziale, nonché la percezione dell'intero importo dell'assegno unico universale.
Con comparsa depositata il 10.01.2025, si costituiva in giudizio , Controparte_1
aderendo alla richiesta di separazione della moglie e di affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento delle stesse presso la madre. Il resistente chiedeva la regolamentazione delle frequentazioni con le figlie come indicate in comparsa, quantificava in € 400,00 mensili il contributo al mantenimento delle minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, il rigetto della richiesta di mantenimento della moglie, e di disporre che l'assegno unico venisse percepito integralmente dalla madre.
All'udienza del 10.02.2025, le parti, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo a definizione della controversia e si impegnavano a depositare note congiunte di conferma delle condizioni pattuite.
All'udienza del 06.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti depositavano le conclusioni congiunte, recependo e meglio definendo le condizioni concordate, e chiedevano al
Tribunale di provvedere in conformità.
In accoglimento delle conclusioni congiunte, in data 30/04/2025 veniva emessa sentenza n. 229/2025
(pubblicata il 03/05/2025); con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del UD delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
All'udienza del 2/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti insistevano per la pronuncia di divorzio e confermavano le condizioni concordate.
Rimessa al Collegio, la causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/12/2025.
*
Giurisdizione e legge Applicabile Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione italiana quanto allo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019, pur avendo il resistente (marito) nazionalità egiziana, essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. anche in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che ed hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Il RO (EGITTO) in data 11.06.2014 (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trigolo, atto n.2, anno 2014, parte II, serie C).
Dal matrimonio sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]). Pt_2 Per_1
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 229/2025 del 30/04/2025 (pubblicata il
03/05/2025), passata in giudicato.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto della prole, tenendo conto, peraltro dell'età della stessa, alla luce del dettato dell'art. 473 bis.4 ult.co. c.p.c.
Nel merito, le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento delle stesse presso la madre, pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio. Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, pur essendo emersa una iniziale difficoltà comunicativa tra i coniugi, con reciproche accuse e recriminazioni, i genitori hanno dato in seguito dimostrazione di essere in grado di superare i contrasti riferibili alla storia di coppia e raggiungere accordi nell'interesse delle figlie, impegnandosi a individuare una soluzione condivisa per garantire alla minore un sereno percorso di crescita alla presenza di entrambi i genitori.
Dunque, non emergendo elementi di segno negativo, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia.
Del resto, a seguito della separazione, le parti hanno gestito in modo condiviso la genitorialità.
Può pertanto essere confermata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso delle minori a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità.
(nata il [...]) e (nata il [...]) rimarranno collocate presso la madre a Pt_2 Per_1
Trigolo (CR), in via San Pietro n.28, con la quale esse sono sempre rimaste a vivere, e come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti fin dagli atti introduttivi.
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo quanto concordato dalle parti, tenendo conto dell'età delle minori, delle esigenze di stabilità delle stesse, della distanza tra le abitazioni dei genitori nonché dei turni lavorativi del padre, elementi che non consentono una diversa modulazione del diritto di visita.
Si provvede come in dispositivo, recependo le condizioni già in atto in quanto appaiono del tutto rispondenti all'interesse delle minori, come valutato anche dai genitori.
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel pieno rispetto dell'interesse della prole.
* Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento della prole presso la residenza della madre consegue la conferma dell'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita a Trigolo (CR), in via San Pietro n.28 (di esclusiva proprietà della ricorrente), come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
Tale provvedimento è necessario al fine di garantire la preservazione in favore delle figlie dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
*
Le condizioni economiche
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Infatti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 500,00 mensili, appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali delle minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo conto che , rinunciando alla sua quota dell'assegno unico, Controparte_1
contribuisce ulteriormente al sostentamento del nucleo.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a Il RO (EGITTO) in data 11.06.2014 (trascritto nei registri dello stato civile
[...]
del Comune di Trigolo, atto n.2, anno 2014, parte II, serie C);
2. AFFIDA le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) in via Pt_2 Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
3. ASSEGNA alla madre la ex casa coniugale-familiare sita a Trigolo (CR), in via San Pietro n.28
(di esclusiva proprietà della ricorrente); 4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le minori con i seguenti tempi e modalità:
- tre pomeriggi a settimana (martedì, mercoledì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore
20:30 allorquando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- a settimane alternate, il weekend dal sabato dalle ore 14:00 alla domenica alle ore 20:30.
A seguito del cambio turni lavorativi del padre previsto per aprile 2025, o comunque, dalla diversa data in cui cambierà i turni di lavoro, la Controparte_1
frequentazione padre-figlie avverrà come segue:
- nella settimana in cui il padre lavora di pomeriggio, questi preleverà le minori da casa della madre alle ore 8:15 per accompagnarle a scuola tutte le mattine;
- nella settimana successiva in cui il padre lavora alla mattina, il padre terrà con sé le minori il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 20:30;
- in entrambe le ipotesi, resta ferma l'alternanza dei fine settimana dal sabato ore 14:00 alla domenica ore 20:30; le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la vigilia con un genitore e Natale con l'altro, 31 dicembre con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro e, analogamente, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; tutti i periodi di vacanza scolastica e le festività e vacanze estive saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le minori per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 di maggio di ogni anno;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
5. PONE a carico di , quale contributo al mantenimento Controparte_1
indiretto delle figlie, il pagamento della somma mensile complessiva di € 500,00 (250,00 euro per ciascuna figlia), - somma annualmente rivalutabile su base Istat - con decorrenza dal deposito della sentenza di separazione, da versarsi entro il giorno 7 di ogni mese, oltre al 50
% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Tribunale di Cremona. Il COA di
Cremona e l'AIA Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
7. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Trigolo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
LI RO UD
Benedetta Fattori UD rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 31/10/2024,
DA cf: ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. GIANNI BARBIERI, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
03/08/1985, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA LAURA BRUNELLESCHI elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 12/11/2025
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON NOTE DEPOSITATE
TELEMATICAMENTE IL 1/12/2025.
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo il 31.10.2024, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile con a Il RO (EGITTO) in data 11.06.2014 (atto Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trigolo (CR), atto n.2, anno 2014, parte II, serie
C), unione dalla quale sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), Pt_2 Per_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, e, decorsi i termini di legge, il divorzio. Nel merito, la ricorrente chiedeva l'affidamento in via condivisa delle figlie minori, con collocamento prevalente delle stesse presso di sé e la regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso. In punto economico, inoltre, la ricorrente domandava un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore delle figlie pari a €
300,00 mensili (€ 150 per ciascuna figlia), somma annualmente rivalutabile su base Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, un assegno di mantenimento a favore della stessa pari a € 200,00, somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla domanda giudiziale, nonché la percezione dell'intero importo dell'assegno unico universale.
Con comparsa depositata il 10.01.2025, si costituiva in giudizio , Controparte_1
aderendo alla richiesta di separazione della moglie e di affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento delle stesse presso la madre. Il resistente chiedeva la regolamentazione delle frequentazioni con le figlie come indicate in comparsa, quantificava in € 400,00 mensili il contributo al mantenimento delle minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, il rigetto della richiesta di mantenimento della moglie, e di disporre che l'assegno unico venisse percepito integralmente dalla madre.
All'udienza del 10.02.2025, le parti, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo a definizione della controversia e si impegnavano a depositare note congiunte di conferma delle condizioni pattuite.
All'udienza del 06.03.2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti depositavano le conclusioni congiunte, recependo e meglio definendo le condizioni concordate, e chiedevano al
Tribunale di provvedere in conformità.
In accoglimento delle conclusioni congiunte, in data 30/04/2025 veniva emessa sentenza n. 229/2025
(pubblicata il 03/05/2025); con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del UD delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
All'udienza del 2/12/2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti insistevano per la pronuncia di divorzio e confermavano le condizioni concordate.
Rimessa al Collegio, la causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 11/12/2025.
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Giurisdizione e legge Applicabile Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione italiana quanto allo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019, pur avendo il resistente (marito) nazionalità egiziana, essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. anche in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
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La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che ed hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a Il RO (EGITTO) in data 11.06.2014 (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Trigolo, atto n.2, anno 2014, parte II, serie C).
Dal matrimonio sono nate le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]). Pt_2 Per_1
Le parti si sono in seguito separate con sentenza n. 229/2025 del 30/04/2025 (pubblicata il
03/05/2025), passata in giudicato.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale Osserva preliminarmente il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto della prole, tenendo conto, peraltro dell'età della stessa, alla luce del dettato dell'art. 473 bis.4 ult.co. c.p.c.
Nel merito, le parti hanno presentato conclusioni congiunte chiedendo l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento delle stesse presso la madre, pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio. Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, pur essendo emersa una iniziale difficoltà comunicativa tra i coniugi, con reciproche accuse e recriminazioni, i genitori hanno dato in seguito dimostrazione di essere in grado di superare i contrasti riferibili alla storia di coppia e raggiungere accordi nell'interesse delle figlie, impegnandosi a individuare una soluzione condivisa per garantire alla minore un sereno percorso di crescita alla presenza di entrambi i genitori.
Dunque, non emergendo elementi di segno negativo, le parti hanno dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali e senso di responsabilità, con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, come comprovato dall'accordo raggiunto a definizione della controversia.
Del resto, a seguito della separazione, le parti hanno gestito in modo condiviso la genitorialità.
Può pertanto essere confermata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, disponendo, nell'esclusivo interesse della prole, l'affido condiviso delle minori a entrambi i genitori, regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione di un'effettiva bigenitorialità.
(nata il [...]) e (nata il [...]) rimarranno collocate presso la madre a Pt_2 Per_1
Trigolo (CR), in via San Pietro n.28, con la quale esse sono sempre rimaste a vivere, e come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti fin dagli atti introduttivi.
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, ritiene il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato secondo quanto concordato dalle parti, tenendo conto dell'età delle minori, delle esigenze di stabilità delle stesse, della distanza tra le abitazioni dei genitori nonché dei turni lavorativi del padre, elementi che non consentono una diversa modulazione del diritto di visita.
Si provvede come in dispositivo, recependo le condizioni già in atto in quanto appaiono del tutto rispondenti all'interesse delle minori, come valutato anche dai genitori.
Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel pieno rispetto dell'interesse della prole.
* Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento della prole presso la residenza della madre consegue la conferma dell'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita a Trigolo (CR), in via San Pietro n.28 (di esclusiva proprietà della ricorrente), come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
Tale provvedimento è necessario al fine di garantire la preservazione in favore delle figlie dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
*
Le condizioni economiche
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Infatti, il contributo al mantenimento a carico del padre, quantificato in € 500,00 mensili, appare pienamente sostenibile e proporzionato alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché adeguato alle esigenze attuali delle minori e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo conto che , rinunciando alla sua quota dell'assegno unico, Controparte_1
contribuisce ulteriormente al sostentamento del nucleo.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti, le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a Il RO (EGITTO) in data 11.06.2014 (trascritto nei registri dello stato civile
[...]
del Comune di Trigolo, atto n.2, anno 2014, parte II, serie C);
2. AFFIDA le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]) in via Pt_2 Per_1
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre;
3. ASSEGNA alla madre la ex casa coniugale-familiare sita a Trigolo (CR), in via San Pietro n.28
(di esclusiva proprietà della ricorrente); 4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé le minori con i seguenti tempi e modalità:
- tre pomeriggi a settimana (martedì, mercoledì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore
20:30 allorquando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- a settimane alternate, il weekend dal sabato dalle ore 14:00 alla domenica alle ore 20:30.
A seguito del cambio turni lavorativi del padre previsto per aprile 2025, o comunque, dalla diversa data in cui cambierà i turni di lavoro, la Controparte_1
frequentazione padre-figlie avverrà come segue:
- nella settimana in cui il padre lavora di pomeriggio, questi preleverà le minori da casa della madre alle ore 8:15 per accompagnarle a scuola tutte le mattine;
- nella settimana successiva in cui il padre lavora alla mattina, il padre terrà con sé le minori il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 20:30;
- in entrambe le ipotesi, resta ferma l'alternanza dei fine settimana dal sabato ore 14:00 alla domenica ore 20:30; le figlie trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la vigilia con un genitore e Natale con l'altro, 31 dicembre con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro e, analogamente, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; tutti i periodi di vacanza scolastica e le festività e vacanze estive saranno regolati secondo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé le minori per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 di maggio di ogni anno;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse della prole;
5. PONE a carico di , quale contributo al mantenimento Controparte_1
indiretto delle figlie, il pagamento della somma mensile complessiva di € 500,00 (250,00 euro per ciascuna figlia), - somma annualmente rivalutabile su base Istat - con decorrenza dal deposito della sentenza di separazione, da versarsi entro il giorno 7 di ogni mese, oltre al 50
% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Tribunale di Cremona. Il COA di
Cremona e l'AIA Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
7. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Trigolo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il UD est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato