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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/12/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1026/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 17/07/2024 rimessa al Collegio alla udienza del 15/10/2025, e discussa nella camera di consiglio del 11/12/2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminia Longo e Vincenzo Camposano, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte ricorrente- nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-Parte convenuta contumace-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: divorzio
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/06/2006; Parte_1 Controparte_2 atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Crotone (KR) al n. 45, parte II, serie A, anno 2006. Dall'unione sono nati i figli nata il [...], oggi maggiorenne, e Persona_1 [...]
, nato il [...]. Persona_2
Il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologa n. 5981/2016 del 07/07/2016 depositato in Cancelleria in pari data, definitivo. Con ricorso depositato in data 17/07/2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione e di rideterminare la somma stabilita dal decreto di omologa a titolo di assegno mensile per il mantenimento dei figli minori da € 400,00 in € 600,00. La convenuta, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto, non è comparsa e pertanto va dichiarata la sua contumacia. All'udienza del 15/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***** Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 26/04/2016, il procedimento di separazione si è concluso con decreto di omologa n. 5981/2016 del 07/07/2016 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 17/07/2024. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Sul regime di affidamento del figlio minore.
In via preliminare si dà atto della circostanza che la figlia è divenuta maggiorenne Persona_1 nel corso del giudizio e, pertanto, nessun provvedimento può essere assunto nei suoi confronti in relazione al regime di affidamento. Per quanto riguarda, invece, l'affidamento del figlio minore non sono Persona_2 emersi motivi per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, secondo quanto già disposto con il decreto di omologa. Pertanto, il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre. In ordine ai rapporti madre-figlio, si stabilisce che la madre potrà mantenere contatti telefonici e/o in videochiamata con il minore senza limitazioni. Durante i periodi di presenza a Crotone, la madre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé, anche con pernottamento, previo congruo preavviso al padre.
Sul contributo nel mantenimento dei figli.
Quanto al contributo economico per il mantenimento dei figli, deve premettersi che al momento in cui è stato instaurato il presente giudizio (luglio 2024) la figlia era ancora minorenne, Persona_1 avendo raggiunto la maggiore età solo nel mese di aprile 2025. Data la giovane età, è presumibile che non abbia ancora concluso il percorso di studi ovvero che, pur avendo conseguito il diploma, non si sia ancora introdotta stabilmente nel mondo del lavoro e non abbia pertanto maturato un'autosufficienza economica. Pertanto, l'obbligo di mantenimento permane anche nei confronti della figlia maggiorenne ai Per_1 sensi dell'art. 337-septies c.c., che estende la disciplina del mantenimento ai figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. Per tali ragioni e in assenza di informazioni sulla capacità reddituale della parte convenuta, rimasta contumace, e non avendo la parte ricorrente fornito allegazioni specifiche e circostanziate in ordine alle condizioni economiche della resistente, appare equo determinare a carico della madre un contributo mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale. Tale determinazione tiene conto delle accresciute esigenze dei figli e dell'evoluzione del contesto familiare rispetto alle circostanze che avevano giustificato la corresponsione di € 200,00 mensili per figlio, come previsto nel decreto di omologa n. 5981/2016 del 07/07/2016. Giova al riguardo richiamare i criteri fissati dall'art. 337-ter c.c., secondo cui la determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenere conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nel caso di specie, l'incremento del contributo trova giustificazione non solo nelle maggiori esigenze connesse all'età adolescenziale dei minori, ma anche nella circostanza che il padre assume integralmente il carico gestionale e di cura quotidiana dei figli, atteso che la madre risiede stabilmente all'estero. Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, porta a ritenere che nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1026 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...] in data 02/06/2006, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso CP_2
l'ufficio di Stato Civile del Comune di Crotone (KR) al n. 45, parte II, serie A, anno 2006;
2. Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso il padre, presso il quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che le frequentazioni tra il minore e la madre avvengano come precisato in parte motiva;
4. Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando al padre l'importo di € 500,00 al mese (€ 250 per ciascun figlio); importo da versarsi al padre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
la madre dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, alle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
5. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente Dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 17/07/2024 rimessa al Collegio alla udienza del 15/10/2025, e discussa nella camera di consiglio del 11/12/2025 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminia Longo e Vincenzo Camposano, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-Parte ricorrente- nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-Parte convenuta contumace-
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: divorzio
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/06/2006; Parte_1 Controparte_2 atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Crotone (KR) al n. 45, parte II, serie A, anno 2006. Dall'unione sono nati i figli nata il [...], oggi maggiorenne, e Persona_1 [...]
, nato il [...]. Persona_2
Il procedimento di separazione è stato definito con decreto di omologa n. 5981/2016 del 07/07/2016 depositato in Cancelleria in pari data, definitivo. Con ricorso depositato in data 17/07/2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione e di rideterminare la somma stabilita dal decreto di omologa a titolo di assegno mensile per il mantenimento dei figli minori da € 400,00 in € 600,00. La convenuta, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto, non è comparsa e pertanto va dichiarata la sua contumacia. All'udienza del 15/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
***** Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 26/04/2016, il procedimento di separazione si è concluso con decreto di omologa n. 5981/2016 del 07/07/2016 ed il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 17/07/2024. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Sul regime di affidamento del figlio minore.
In via preliminare si dà atto della circostanza che la figlia è divenuta maggiorenne Persona_1 nel corso del giudizio e, pertanto, nessun provvedimento può essere assunto nei suoi confronti in relazione al regime di affidamento. Per quanto riguarda, invece, l'affidamento del figlio minore non sono Persona_2 emersi motivi per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso, secondo quanto già disposto con il decreto di omologa. Pertanto, il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre. In ordine ai rapporti madre-figlio, si stabilisce che la madre potrà mantenere contatti telefonici e/o in videochiamata con il minore senza limitazioni. Durante i periodi di presenza a Crotone, la madre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé, anche con pernottamento, previo congruo preavviso al padre.
Sul contributo nel mantenimento dei figli.
Quanto al contributo economico per il mantenimento dei figli, deve premettersi che al momento in cui è stato instaurato il presente giudizio (luglio 2024) la figlia era ancora minorenne, Persona_1 avendo raggiunto la maggiore età solo nel mese di aprile 2025. Data la giovane età, è presumibile che non abbia ancora concluso il percorso di studi ovvero che, pur avendo conseguito il diploma, non si sia ancora introdotta stabilmente nel mondo del lavoro e non abbia pertanto maturato un'autosufficienza economica. Pertanto, l'obbligo di mantenimento permane anche nei confronti della figlia maggiorenne ai Per_1 sensi dell'art. 337-septies c.c., che estende la disciplina del mantenimento ai figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti. Per tali ragioni e in assenza di informazioni sulla capacità reddituale della parte convenuta, rimasta contumace, e non avendo la parte ricorrente fornito allegazioni specifiche e circostanziate in ordine alle condizioni economiche della resistente, appare equo determinare a carico della madre un contributo mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale. Tale determinazione tiene conto delle accresciute esigenze dei figli e dell'evoluzione del contesto familiare rispetto alle circostanze che avevano giustificato la corresponsione di € 200,00 mensili per figlio, come previsto nel decreto di omologa n. 5981/2016 del 07/07/2016. Giova al riguardo richiamare i criteri fissati dall'art. 337-ter c.c., secondo cui la determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenere conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nel caso di specie, l'incremento del contributo trova giustificazione non solo nelle maggiori esigenze connesse all'età adolescenziale dei minori, ma anche nella circostanza che il padre assume integralmente il carico gestionale e di cura quotidiana dei figli, atteso che la madre risiede stabilmente all'estero. Ne risulta assorbito ogni altro profilo, anche istruttorio.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, porta a ritenere che nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1026 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...] in data 02/06/2006, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso CP_2
l'ufficio di Stato Civile del Comune di Crotone (KR) al n. 45, parte II, serie A, anno 2006;
2. Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso il padre, presso il quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che le frequentazioni tra il minore e la madre avvengano come precisato in parte motiva;
4. Pone a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando al padre l'importo di € 500,00 al mese (€ 250 per ciascun figlio); importo da versarsi al padre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
la madre dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, alle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
5. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 11/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Dott.ssa Alessandra Angiuli