CASS
Ordinanza 11 marzo 2022
Ordinanza 11 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/03/2022, n. 8054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8054 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2022 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: RO CU Primo Presidente Camilla DI IASI Presidente di sezione LO DE HI Presidente di sezione NI IN Consigliere Giacomo Maria STALLA Consigliere IA GA Consigliere LB US Consigliere Rel. LD CA Consigliere RC LI Consigliere ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG 9226 del 2021 promosso da: CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO, rappresen- tato e difeso dall’Avvocato Paolo Coli, con domicilio eletto nello studio dell’Avvocato Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;
- ricorrente -
contro MO PA, in qualità di titolare dell’azienda agricola “HI Energy Farm di PA RA Impresa individuale”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Germana Cassar, con domicilio eletto nello studio dell’Av- vocato ES OS CA in Roma, via dei Due Macelli, n. 66; - controricorrente – nonché nei confronti di R.G. 9226/2021 Cron. Rep. C.C. 8/3/2022 Consiglio di Stato Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU PIETRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Civile Ord. Sez. U Num. 8054 Anno 2022 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: US ALBERTO Data pubblicazione: 11/03/2022 - 2 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO;
EG EM MA;
PR DI REGGIO EM;
- intimati -
per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 415/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022 dal Consigliere LB Giusti. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso notificato il 2 maggio 2019, PA RA, anche in qualità di titolare dell’azienda agricola “HI Energy Farm di Patri- zia RA Impresa individuale”, ha richiesto al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Parma, l’annullamento della nota del Consorzio del Formaggio IG NO del 18 febbraio 2019, n. 13/2019 PP, con cui era stata respinta la sua istanza di pro- roga del termine di assegnazione di Quote LA IG NO. Si è costituito in giudizio il Consorzio, in via preliminare eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del ri- corso. 2. – Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, con sentenza n. 277/2019 pubblicata in data 26 novembre 2019, ha respinto nel merito la domanda di annullamento. 3. – Avverso la sentenza del TAR hanno proposto, PA RA, appello principale e, il Consorzio, appello incidentale. 4. – Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 415/2021 resa pubblica mediante deposito in segreteria in data 13 gennaio 2021, ha respinto l’appello incidentale proposto dal Consorzio, confermando la giurisdi- zione del giudice amministrativo, mentre ha accolto l’appello principale Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU PIETRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 9226/2021 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 8054/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - 3 - proposto da PA RA e, per l’effetto, in riforma della sentenza ap- pellata, ha annullato la nota del Consorzio in data 18 febbraio 2019, n. 13/2019 PP. 5. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato il Con- sorzio ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 marzo 2021, per motivi inerenti alla giurisdizione. Ha resistito, con controricorso, PA RA. Sono rimasti intimati il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia. 6. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, il Consorzio del Formaggio IG NO e PA RA, quest’ultima anche in qualità di titolare dell’impresa individuale HI Energy Farm, hanno stipulato, in data 26 novembre 2021, un contratto di transazione mediante il quale hanno concordemente definito tra loro i rapporti sottesi alla controversia. Con istanza congiunta in pari data, le parti hanno richiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva e che sia dichiarato il venir meno dell’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato e della sen- tenza del TAR per l’Emilia Romagna, sede di Parma. 2. – L’istanza congiunta con cui le parti hanno dichiarato che è in- tervenuta la definizione della controversia mediante un accordo nego- ziale determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassa- zione per cessazione della materia del contendere. Ne consegue il venir meno dell’efficacia della impugnata sentenza n. 415/2021, pronunciata dal Consiglio di Stato, pubblicata in data 13 Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU PIETRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 9226/2021 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 8054/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - 4 - gennaio 2021, e della precedente sentenza del TAR per l’Emilia Roma- gna, sede di Parma, pubblicata in data 26 novembre 2019 (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11422; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5625). 3. – Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente com- pensate tra le parti. 4. – Occorre dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022. Il Presidente RO UR Numero registro generale 9226/2021 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 8054/2022 Data pubblicazione 11/03/2022
- ricorrente -
contro MO PA, in qualità di titolare dell’azienda agricola “HI Energy Farm di PA RA Impresa individuale”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Germana Cassar, con domicilio eletto nello studio dell’Av- vocato ES OS CA in Roma, via dei Due Macelli, n. 66; - controricorrente – nonché nei confronti di R.G. 9226/2021 Cron. Rep. C.C. 8/3/2022 Consiglio di Stato Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU PIETRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Civile Ord. Sez. U Num. 8054 Anno 2022 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: US ALBERTO Data pubblicazione: 11/03/2022 - 2 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI FORESTALI E DEL TURISMO;
EG EM MA;
PR DI REGGIO EM;
- intimati -
per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 415/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022 dal Consigliere LB Giusti. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso notificato il 2 maggio 2019, PA RA, anche in qualità di titolare dell’azienda agricola “HI Energy Farm di Patri- zia RA Impresa individuale”, ha richiesto al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Parma, l’annullamento della nota del Consorzio del Formaggio IG NO del 18 febbraio 2019, n. 13/2019 PP, con cui era stata respinta la sua istanza di pro- roga del termine di assegnazione di Quote LA IG NO. Si è costituito in giudizio il Consorzio, in via preliminare eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del ri- corso. 2. – Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, con sentenza n. 277/2019 pubblicata in data 26 novembre 2019, ha respinto nel merito la domanda di annullamento. 3. – Avverso la sentenza del TAR hanno proposto, PA RA, appello principale e, il Consorzio, appello incidentale. 4. – Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 415/2021 resa pubblica mediante deposito in segreteria in data 13 gennaio 2021, ha respinto l’appello incidentale proposto dal Consorzio, confermando la giurisdi- zione del giudice amministrativo, mentre ha accolto l’appello principale Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU PIETRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 9226/2021 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 8054/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - 3 - proposto da PA RA e, per l’effetto, in riforma della sentenza ap- pellata, ha annullato la nota del Consorzio in data 18 febbraio 2019, n. 13/2019 PP. 5. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato il Con- sorzio ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 marzo 2021, per motivi inerenti alla giurisdizione. Ha resistito, con controricorso, PA RA. Sono rimasti intimati il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia. 6. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, il Consorzio del Formaggio IG NO e PA RA, quest’ultima anche in qualità di titolare dell’impresa individuale HI Energy Farm, hanno stipulato, in data 26 novembre 2021, un contratto di transazione mediante il quale hanno concordemente definito tra loro i rapporti sottesi alla controversia. Con istanza congiunta in pari data, le parti hanno richiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva e che sia dichiarato il venir meno dell’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato e della sen- tenza del TAR per l’Emilia Romagna, sede di Parma. 2. – L’istanza congiunta con cui le parti hanno dichiarato che è in- tervenuta la definizione della controversia mediante un accordo nego- ziale determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassa- zione per cessazione della materia del contendere. Ne consegue il venir meno dell’efficacia della impugnata sentenza n. 415/2021, pronunciata dal Consiglio di Stato, pubblicata in data 13 Firmato Da: PACITTI SABRINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22faa7d14bb12be87bfe3fb46e25bc37 - Firmato Da: CU PIETRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69569e0e25692b3ab07e6ced41b56dba Numero registro generale 9226/2021 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 8054/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 - 4 - gennaio 2021, e della precedente sentenza del TAR per l’Emilia Roma- gna, sede di Parma, pubblicata in data 26 novembre 2019 (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., Sez. Un., 30 aprile 2021, n. 11422; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5625). 3. – Le spese del giudizio di cassazione vanno interamente com- pensate tra le parti. 4. – Occorre dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale di natura transattiva. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dell’8 marzo 2022. Il Presidente RO UR Numero registro generale 9226/2021 Numero sezionale 123/2022 Numero di raccolta generale 8054/2022 Data pubblicazione 11/03/2022