CA
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/11/2025, n. 6764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6764 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
così composta:
Dr. Franca Mangano Presidente Dr. Gisella Dedato Consigliere relatore Dr. ing. Filippo Cascone Esperto riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 922/2022 R.G., posto in deliberazione all'udienza del 21 ottobre 2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti avv. Parte_1
GI UC TI, AN ZI e RC CE, come da procura in atti
RICORRENTI
E
e , rappresentate Controparte_1 Controparte_2
e difese dall'Avvocatura generale dello stato
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la società ha Parte_1
convenuto in giudizio la e l Controparte_1 Controparte_2
, formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa della CP_1
r.g. n. 1 oggetto della nota Dipartimento opere pubbliche, governo del CP_1
territorio e politiche ambientali - Servizio gestione e qualità delle acque –
Ufficio prot. RA/309595 del 9 dicembre 2015 perché CP_3
prescritta ovvero per i motivi di cui in narrativa, e, per l'effetto,
l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione avviata con cartella di pagamento N. 083 2020 00027891 21 000 emessa da
[...]
Agente della riscossione - prov. di Pescara Controparte_2
(notificata in data 29/11/2021) con la quale è stato ingiunto il pagamento di € 642.808,76 a titolo di “CONGUAGLIO CANONI DAL 2012 AL 2015 -
CODICE UTENZA PE/D/91”, previa disapplicazione/annullamento degli atti menzionati nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
− ovvero, in subordine, considerare come annualità soggette a conguaglio solo l'annualità 2012 (in quanto anno di riferimento della presentazione dell'istanza di riduzione del prelievo).
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La Regione Abruzzo e l' hanno Controparte_2
eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande, perché infondate.
In via preliminare, bisogna esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto, ove fondata, preclude l'esame del merito.
A tal fine bisogna individuare il thema decidendum, alla luce delle conclusioni della ricorrente sopra riportate e dell'incipit del ricorso, in cui la così h individuato l'oggetto del ricorso: Pt_1 Parte_1
“PER L'ACCERTAMENTO
− dell'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione avviata con cartella di pagamento N. 083 2020 00027891 21 000 emessa da
[...]
, Agente della riscossione - prov. di Pescara Controparte_2
(notificata in data
r.g. n. 2 29/11/2021) con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma pari a €
642.808,76 a titolo di “CONGUAGLIO CANONI DAL 2012 AL 2015
- CODICE UTENZA PE/D/91;
− dell'infondatezza della pretesa della oggetto Controparte_1
dell'atto presupposto, nota della , Dipartimento opere Controparte_1
pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali – Servizio gestione
e qualità delle acque – Ufficio demanio idrico prot. RA/309595 del 9 dicembre 2015, avente per oggetto “Utenza PE/D/91 - DC/93 del
1/12/2014 di concessione di derivazione ad uso industriale per mod. 9,30
(mod. Industriali 6,62) dalle opere di presa “ ” dal fiume Parte_2
nel Comune di Bussi sul Tirino - Variante della concessione Pt_2
assentita con D.M. n. 783 del 27/09/1982 e D.I. n. 894 del 08/09/1980 per mod. 21,5 (mod. Industriali 22,60) -Richiesta conguaglio 2012/2015 e indicazione canone 2016, salvo ulteriore conguaglio”, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma pari a € 615.515,23, a titolo di conguaglio per i canoni di concessione relativi agli anni 2012/2015, sulla base della presunta ragione del venir meno dei presupposti per la riduzione del canone del 50% derivante dalla modifica legislativa operata dall'art. 11,comma 2 della L.R. n. 25/2011, nonché
PER L'ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE
(i) della predetta cartella di pagamento N. 083 2020 00027891 21 000 emessa da , Agente della riscossione - Controparte_2
prov. di Pescara (notificata in data 29/11/2021) con la quale è stato ingiunto il pagamento di €642.808,76 a titolo di “CONGUAGLIO
CANONI DAL 2012 AL 2015 – CODICE UTENZA PE/D/91” nonché
(ii) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresa, se
r.g. n. 3 del caso, la nota della , Dipartimento opere pubbliche, Controparte_1
governo del territorio e politiche ambientali - Servizio gestione e qualità delle acque –
Ufficio demanio idrico prot. RA/309595, datata 9 dicembre 2015.”
In sostanza, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento e/o disapplicazione della cartella di pagamento e del suo atto presupposto, previo accertamento dell'infondatezza della pretesa della Controparte_1
oggetto della nota Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali - Servizio gestione e qualità delle acque – Ufficio demanio idrico prot. RA/309595 del 9 dicembre 2015, e, per l'effetto,
l'accertamento dell'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione avviata con la cartella di pagamento N. 083 2020 00027891 21 000.
Entrambe le resistenti, nell'eccepire l'inammissibilità del ricorso, hanno premesso che con nota prot. n. 309595, regolarmente notificata a mezzo PEC il 9 dicembre 2015, è stato richiesto alla società ricorrente il pagamento del conguaglio relativo ai canoni dovuti per il periodo
2012/2015, precisando che: “(..) fino alla data di rilascio dell'atto di rinnovo in variante non sostanziale della concessione di derivazione, il calcolo del canone deve essere effettuato sulla base dei parametri di prelievo stabiliti nell'atto previgente e precisamente: a) Fino al 30/11/2014 in relazione a moduli industriali 22,60; b) Dal 01/12/2014 in relazione a moduli industriali 6,62.”; che, pertanto, la società ricorrente attrice ha avuto cognizione della pretesa creditoria da parte della con tale Controparte_1
nota, posta a fondamento della successiva riscossione coattiva del credito.
Tanto premesso, hanno sostenuto l'inammissibilità del ricorso, in quanto la società ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare l'atto di accertamento con richiesta del pagamento dei conguagli, di cui alla menzionata nota, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, al fine di far valere le questioni attinenti alla debenza dei conguagli.
r.g. n. 4 In difetto, tale accertamento è divenuto definitivo, con la conseguenza che le questioni di merito non possono essere sollevate contestando la cartella di pagamento (anch'essa peraltro impugnata tardivamente), in quanto nel giudizio di impugnazione delle cartelle di pagamento possono essere sollevati solo motivi di doglianza inerenti i vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella. (cfr: Cass. Civ., sez. II, 22 febbraio 2010,
n. 4139; Cass. Civ., sez. II, 13 marzo 2007, n. 5871; Cass. Civ., sez. I, 30 novembre 2006, n.25538; Cass. Civ., sez. un., 26 luglio 2006, n. 16997).
Osserva il Tribunale che l'eccezione è fondata.
Ed invero, costituisce circostanza pacifica che l'atto di accertamento del 2015 su indicato è stato impugnato per la prima volta in questa sede, dunque ben dopo sei anni dalla sua emissione.
Da ciò ne deriva che il ricorso in parte qua è inammissibile, per decorrenza del termine perentorio di 60 giorni previsto per l'impugnazione dell'atto di accertamento/intimazione di pagamento.
E' inammissibile, altresì, il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento, sia perché non è stato rispettato il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica previsto per l'impugnazione, sia perché la cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo per non essere stato impugnato tempestivamente, come avvenuto nel caso in esame, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito.
Ne consegue che il merito, ossia la debenza delle somme richieste, non può essere fatto valere con l'impugnazione della cartella (Cass. sentenza n. 16641/2011; Cass. sentenza n. 25995/2017).
r.g. n. 5 In sostanza, una volta che l'atto presupposto è diventato definitivo,
l'impugnazione della cartella di pagamento è ammessa solo per vizi propri e non per contestare l'atto presupposto.
Né tantomeno può giungersi a soluzione diversa sulla base delle argomentazioni che ha formulato sul punto la società ricorrente.
Quest'ultima ha dedotto che con il ricorso non si sono contestati vizi formali propri della cartella di pagamento, i quali sono effettivamente denunciabili nel ristretto termine di decadenza di 60 giorni cui fanno riferimento le difese avversarie, ma piuttosto l'esistenza stessa del diritto di procedere all'esecuzione da parte della e “l'accertamento Controparte_1
del proprio diritto soggettivo alla corretta determinazione del canone”.
Tanto dedotto, ha sostenuto che non è previsto un termine perentorio per l'esercizio di una azione volta alla tutela di un proprio diritto soggettivo.
In sostanza, ad avviso della società attrice, l'oggetto della domanda è
l'accertamento del diritto soggettivo del concessionario alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti il canone e in relazione ad esso nessuna tardività può emergere, in quanto la tutela dei diritti è svincolata da ogni termine di decadenza.
Ebbene, osserva la Corte che la società ricorrente, al fine di far valere il suo diritto “alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti il canone”, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'atto di accertamento/intimazione di pagamento del 2015, chiedendone l'annullamento previo accertamento del suo diritto.
Quanto detto, trova conforto, come su detto, nella costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui una volta che l'avviso di accertamento è diventato definitivo perché non impugnato, non è più possibile contestarne la validità in sede di impugnazione della successiva cartella e, dunque, far valere il diritto sotteso che si assume leso. (da ultimo r.g. n. 6 Cass. n. 2743 /2025).
In sostanza, un atto impositivo non impugnato nei termini di legge diventa definitivo e inattaccabile, questo significa che il debito si consolida e non può più essere messo in discussione nelle fasi successive del procedimento di riscossione.
Per quanto fin qui detto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. n. 55/2010 (scaglione da 520.001,00 a 1.000.000,00); valori medi).
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Parte_1
[...]
- condanna la al pagamento delle spese Parte_1
di lite in favore della e dell Controparte_1 Controparte_2
, che liquida in complessivi € 29.193,00, oltre oneri di legge e
[...]
spese forfettarie.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
Il Presidente
Dott.ssa Franca Mangano
r.g. n. 7