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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 108.2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 108/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2024 e promossa da:
(C.F. , nata ad [...] il 21 Parte_1 C.F._1
settembre 1968, ivi residente, in Via Raffaello n. 9, ed elettivamente domiciliata in Grotte di Castro
(VT), Via Roma n. 65, presso lo studio dell'avv. Angelo Di Silvio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice
contro
(C.F. ), nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
il 19.04.1934, (C.F. , nata ad [...] il CP_2 C.F._3
23.04.1973, e (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._4
tutti residenti in Acquapendente (VT), Loc. Podere Casaccia snc, ed elettivamente domiciliati in
Viterbo (VT), Via G. Marconi n. 20, presso lo studio dell'avv. Enrico Valentini, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuti nonché contro
e Controparte_4 CP_5
Convenuti contumaci
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. esponeva di essere figlia del sig. , deceduto in data 27.11.2005 Parte_1 Persona_1
senza lasciare testamento, cui succedeva in qualità di erede legittima unitamente ai propri fratelli
, , , , e alla madre, nonché ex CP_2 CP_3 Persona_2 Persona_3 Persona_4
coniuge del de cuius, sig.ra . Controparte_1
L'attrice aggiungeva che nella comunione ereditaria ricadevano vari fabbricati e terreni agricoli
(meglio indicati in citazione) siti nel Comune di Acquapendente (VT), Località Podere Casaccia, del valore complessivo di € 419.500,00, cui corrispondeva una quota a lei spettante pari ad €
27.150,00.
L'attrice precisava, altresì, che la comunione ereditaria si era già sciolta in relazione a _2
, e , in quanto erano stati loro attribuiti diversi beni dell'asse
[...] Persona_3 Persona_4
ereditario.
L'attrice, infine, evidenziava che i coeredi avevano goduto di tutti i beni indivisi in via esclusiva a partire dall'08.07.2011, per cui dovrebbero corrisponderle un'indennità commisurata ai frutti civili altrimenti maturati.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché, previa determinazione della consistenza dei beni caduti in successione, di attribuirsi a ciascuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota ideale, nell'ipotesi di comoda divisibilità degli immobili;
in subordine, chiedeva ordinarsi la vendita degli immobili stessi, per poi procedere alla ripartizione delle somme ricavate in proporzione alle rispettive quote;
infine, chiedeva condannarsi i convenuti al pagamento dei frutti civili pari ad € 15.546,96, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Non si costituivano in giudizio e . Controparte_4 CP_5
3. Dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., si costituivano tardivamente in giudizio e , i Controparte_1 CP_2 CP_3
quali non si opponevano alla divisione, ma ritenevano eccessivo sia il valore attribuito dall'attrice ai singoli beni ereditari, sia la quantificazione dei frutti civili, rimettendosi comunque agli esiti dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio.
Veniva quindi nominato il consulente tecnico Dott. al quale era affidato Persona_5
l'incarico di formare la massa ereditaria, di definire le quote ideali spettanti a ciascuno dei coeredi, nonché, in caso di comoda divisibilità degli immobili, di attribuirli a ciascuno dei coeredi in proporzione all'entità delle rispettive quote.
2 In seguito al deposito della relazione finale avvenuto il 19.02.2024, le parti, nonostante l'invito a raggiungere un accordo, non componevano bonariamente la lite.
All'udienza del 04.12.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia dei convenuti
[...]
e , costituitisi in corso di giudizio. Controparte_1 CP_2 CP_3
Nel merito, la domanda di divisione deve essere accolta, con attribuzione a ciascuno dei coeredi delle rispettive quote ideali, nonché degli immobili in proporzione al valore delle quote stesse, per poi procedersi ai conseguenti conguagli in denaro.
In linea di diritto giova ricordare che gli artt. 713, 784 c.p.c. e 1111 c.c. codificano il principio secondo il quale ciascun partecipante ad una comunione vanta il diritto potestativo a provocarne lo scioglimento: l'ordinamento manifesta un generale sfavore per la comunione, onde si può determinare lo scioglimento di essa a prescindere dalla concorrente volontà degli altri comunisti.
In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. (ispirato al principio del favor divisionis) riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c. Tale regola subisce una deroga quando, ai sensi dell'art. 720 c.c., gli immobili non siano “comodamente” divisibili (e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento), per cui devono preferibilmente essere assegnati per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore che ne facciano richiesta (Cass., n. 36736/2022) e, solo in mancanza di richiesta di attribuzione, devono essere venduti all'incanto, che rappresenta l'extrema ratio (Cass., civ. n. 11857/2021).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il compendio ereditario è comodamente divisibile al ricorrere delle seguenti condizioni: la misura degli eventuali conguagli dovuti in considerazione della differenza di valore tra le quote non deve essere elevata;
sotto l'aspetto strutturale, da un lato, deve esservi la possibilità di formare in concreto porzioni il cui autonomo e libero godimento non dipenda da opere complesse e di notevole costo, dall'altro, occorre valutare se la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione mediante assegnazione di interi immobili a singoli coeredi consenta di comporre la loro quota di modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili;
sotto l'aspetto economico - funzionale, la divisione non deve incidere sulla originaria destinazione dei beni e non deve comportare un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei beni stessi (Cass., sent. n. 27040/2024; Cass., n. 27984/2023; Cass.
3 n. 21612/2021; Cass., sent. n. 8286/2019; Cass., n. 24185/2017; Cass., n. 25888/2016; Cass. n.
11891/1998).
Occorre aggiungere che il principio del sorteggio previsto dall'art. 729 c.c. per l'ipotesi di quote eguali (nel caso di quote diseguali, invece, vige la regola dell'attribuzione) non assume carattere assoluto, ma relativo, per cui ne è possibile la deroga in base a valutazioni discrezionali, attinenti non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità (Cass. civ. n. 11857/2021; Cass. civ. n.
4426/2017; Cass. civ. n. 3461/2013). In altri termini, è possibile attribuire – in forza di un potere ampiamente discrezionale in ordine alla scelta del coerede destinatario dell'attribuzione - singoli cespiti a ciascuno dei coeredi titolari di quote eguali, peraltro anche senza assicurare un'assoluta omogeneità delle singole porzioni che vengono a formarsi (Cass., n. 17862/2020).
Ne discende che qualora venga accertata la comoda divisibilità dei beni ereditari è ben possibile attribuirne uno o più in proporzione all'entità delle quote spettanti a ciascun coerede, anche in deroga al principio del sorteggio, sebbene non sia assicurata un'assoluta omogeneità fra le porzioni e anche in mancanza di esplicita richiesta (specie nelle ipotesi in cui alcuni dei coeredi risultino titolari di quote eguali, non si oppongano all'attribuzione di determinati beni ad altri coeredi ovvero non chiedano espressamente l'attribuzione di uno specifico bene); per contro, qualora i beni non siano comodamente divisibili e la divisione dell'intera sostanza non risulti possibile senza il loro frazionamento, è preferibile disporne l'attribuzione al coerede che risulti titolare di una quota maggiore rispetto agli altri, con addebito dell'eccedenza, purché vi sia un'esplicita richiesta in tal senso;
altrimenti, si deve procedere con la vendita all'incanto.
Ebbene, la massa immobiliare oggetto della comunione ereditaria è formata dai seguenti beni: terreno censito al Foglio 98, p.lla 104, seminativo, mq 37.758, R.D. € 171,60, R.A. € 78,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 234, seminativo, mq 20.270, R.D. € 165,40, R.A. € 62,81, valore stimato
€ 24.000; terreno censito al Foglio 97, p.lla 179, incol. ster., mq 2, senza reddito, valore stimato €
2,40; terreno censito al Foglio 97, p.lla 180, incol. ster., mq 58, senza reddito, valore stimato €
69,60; terreno censito al Foglio 97, p.lla 183, seminativo, mq 300, R.D. € 2,45, R.A. € 0,93, valore stimato € 360,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 236, Vigneto, mq 8.040, R.D. € 61,45, R.A. €
35,29, valore stimato € 16.080,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 240, Vigneto, mq 2.660, R.D. €
20,33, R.A. € 11,68, valore stimato € 5.320,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 238, bosco mist., mq 19.900, R.D. € 33,92, R.A. € 6,17, seminativo, mq 1.305, R.D. € 10,65, R.A. € 4,04, del valore di € 15.946; terreno censito al Foglio 98, p.lla 102, seminativo, mq 16.555, del valore di €
19.866,00; fabbricato censito al Foglio 97, p.lla 218, cat. C/2, consistenza mq 30, rend. € 46,48, valore stimato di € 1.403,67; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 3, cat. C/2, consistenza
4 mq 83, rend. € 107,16, del valore di € 52.000,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 5, cat. A/7, consistenza 6,5 vani, rend. € 671,39, del valore di € 121.716,00; fabbricato censito al
Foglio 98, p.lla 105, cat. C/6, consistenza mq 9, rend. € 16,73, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 103, sub. 4, cat. C/6, consistenza mq 10, rend. € 18,59, del valore di €
2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 101, sub. 2, cat. C/2, consistenza mq 87, rend. €
134,80, del valore di € 36.480,00.
Il CTU, sulla scorta della relazione predisposta dal proprio ausiliario (all. 5 della CTU), ha stimato il valore complessivo dei beni immobili caduti in successione in complessivi € 357.963,60, da ridursi sino ad € 342.523,00, tenuto conto del valore della quota di (com)proprietà (presa in considerazione dal CTU ai fini della quantificazione dei conguagli fra i coeredi) della quale sono contitolari e , coniugati in regime di comunione legale, rispetto a Controparte_4 CP_5
un bene immobile (del quale si dirà infra).
Il CTU, quindi, ha predisposto il progetto divisionale, nel quale ha indicato la quota ideale spettante a ciascuno dei coeredi, della quale ha stimato il valore monetario, per stabilire a quale dei condividenti attribuire i singoli beni ereditari.
In particolare, il CTU ha affermato che la sig.ra è titolare della quota Controparte_1
ideale di comproprietà pari a 12/15 su tutti gli immobili, ad eccezione del fabbricato censito al
Foglio 97, p.lla 218, rispetto al quale è titolare della quota ideale pari a 1200/3300; ha stimato il valore della quota de qua in complessivi € 276.400,00 (comprensivi anche dell'importo di €
1.403,67, pari al valore delle quote ideali dei convenuti costituiti); quindi, ha attribuito a
[...]
i seguenti beni immobili, del valore complessivo pari ad € 296.367,60 (“Quota Controparte_1
A”): fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 3, cat. C/2, consistenza mq 83, rend. € 107,16, del valore di € 52.000,00 (sul quale vanta il diritto di uso e abitazione, in qualità di coniuge superstite del de cuius); fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 5, cat. A/7, consistenza 6,5 vani, rend. €
671,39, del valore di € 121.716,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 105, cat. C/6, consistenza mq 9, rend. € 16,73, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 103, sub. 4, cat.
C/6, consistenza mq 10, rend. € 18,59, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla
101, sub. 2, cat. C/2, consistenza mq 87, rend. € 134,80, del valore di € 36.480,00; terreno censito al
Foglio 97, p.lla 238, bosco mist., mq 19.900, R.D. € 33,92, R.A. € 6,17, seminativo. mq 1.305, R.D.
€ 10,65, R.A. € 4,04, del valore di € 15.946; terreno censito al Foglio 98, p.lla 104/parte seminativo, mq 19.500, del valore di € 23.400,00; terreno censito al Foglio 98, p.lla 102, seminativo, mq
16.555, del valore di € 19.866,00.
Il CTU, poi, ha stimato il valore monetario delle quote ideali di comproprietà di CP_2
e tutte pari a 1/15 in relazione a tutti i beni caduti in successione CP_3 Parte_1
5 (salvo l'immobile censito al Foglio 97, p.lla 218, rispetto al quale sono contitolari, ciascuno, della quota di 100/3300), determinandolo in € 22.800,00 ciascuna;
quindi, ha assegnato alla “Quota B” il terreno censito al Foglio 98, p.lla 104, stimandone il valore in complessivi € 21.900,00; ha fatto confluire nella “Quota C” il terreno censito al Foglio 97, p.lla 234, stimandone il valore in €
24.000,00; ha incluso nella “Quota D” i terreni censiti al foglio 97, p.lle 179, 180, 183, 236 e 240, stimandone il valore in € 21.800,00.
Il CTU, infine, rilevate delle differenze, in eccesso o in difetto, fra il valore dei diversi immobili
“associati” alle “Quote A, B, C, D” e il valore delle quote ideali spettanti a ciascun coerede, ha ritenuto necessari i seguenti conguagli in denaro: il titolare della “Quota A” avrebbe dovuto corrispondere complessivi € 768,00 (€ 300,00 + € 467,89) sia al coerede assegnatario del bene di cui alla “Quota B”, sia al coerede assegnatario del bene di cui alla la “Quota C”; il titolare della
“Quota C” avrebbe dovuto versare sia al coerede attributario del bene di cui alla “Quota B”, sia al coerede attributario del bene di cui alla “Quota D” l'importo di € 700,00.
Le conclusioni rassegnate dal CTU devono essere recepite, in quanto frutto di motivato e articolato ragionamento in ordine alle quote ideali spettanti ai singoli coeredi, all'identificazione dei beni immobili caduti in successione e all'attribuzione degli stessi ai condividenti.
Invero, i beni appartenuti al de cuius risultano non solo divisibili - come affermato espressamente dall'ausiliario del CTU nella propria relazione -, ma anche “comodamente” divisibili in lotti omogenei.
Infatti, a) i conguagli in denaro ritenuti necessari dal CTU non sono elevati;
b) quanto all'aspetto strutturale, non solo è ben possibile formare in concreto porzioni omogenee per il cui autonomo e libero godimento non sono necessarie opere complesse e di notevole costo, ma l'assegnazione di interi immobili a singoli coeredi consente di comporre la loro quota di modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili: l'intero compendio è raggiungibile percorrendo la strada ES
SI (pag. 4 della relazione dell'ausiliario del CTU), non vi è alcun immobile “intercluso”, il
CTU non ha ravvisato l'esigenza di eventuali lavori per garantire il godimento dei beni e l'attribuzione ad uno dei coeredi di tutti i fabbricati e di alcuni terreni consente di comporre la quota degli altri coeredi con i restanti immobili;
c) sotto l'aspetto economico - funzionale, la divisione non incide sulla originaria destinazione dei beni, comportandone un sensibile deprezzamento: tutti i fabbricati mantengono la propria natura di beni “strumentali” all'esercizio dell'impresa agricola, mentre i terreni conservano intatta la propria destinazione agricola, perché (come si vedrà subito appresso) devono essere attribuiti a ciascuno dei coeredi e non risulta che dalla divisione possa derivare un pregiudizio alle colture ivi presenti (uno dei terreni, peraltro, è incolto).
6 Inoltre, occorre tenere in debito conto che i coeredi e , Parte_1 CP_2 CP_3
da un lato, non hanno espresso alcuna preferenza in ordine ai beni immobili che il CTU ha attribuito alla “Quota B”, alla “Quota C” e alla “Quota D”; dall'altro, non si sono opposti all'assegnazione dei fabbricati e di alcuni terreni a (“Quota A”), come suggerito dal CTU. Controparte_1
In proposito, si osserva che le conclusioni rassegnate dal CTU sono state soltanto genericamente, oltre che tardivamente, contestate dai convenuti costituiti, i quali – come pure l'attrice - non hanno neppure depositato una consulenza tecnica contenente osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio.
Peraltro, il CTU ha risposto in maniera esaustiva ai quesiti postigli, in quanto ha predisposto un progetto divisionale, indicando il valore delle singole quote ideali spettanti a ciascuno dei coeredi, alle quali ha associato determinati beni ereditari, di cui pure ha stimato il valore.
In definitiva, alla luce delle risultanze della CTU, appare congruo attribuire a Controparte_1 gli immobili che il consulente ha raggruppato nella “Quota A”, mentre a
[...] Parte_1
e - titolari di quote eguali in relazione ai seguenti terreni, tutti di natura CP_2 CP_3
agricola e di valore pressoché identico, peraltro prossimo al valore delle loro rispettive quote ideali
– devono essere attribuiti, rispettivamente, il terreno censito al Foglio 98 p.lla 104 (“Quota B”), il terreno censito al Foglio 97, p.lla 234 (“Quota C”) e i terreni censiti al Foglio 97, p.lle 179, 180,
183, 236 e 240 (“Quota D”).
Quanto al fabbricato censito al Foglio 97, p.lla 218, invece, giova ricordare che i coniugi in regime di comunione legale dei beni non sono titolari di una quota ideale di cui possano disporre, ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni (Cass. n. 22082/2011).
Pertanto, quando oggetto della divisione sia un bene appartenente a coniugi in regime di comunione in comproprietà con terzi, la divisione di tale bene lascia persistere la comunione legale fra i coniugi, salvo il mutamento di oggetto: non la quota indivisa, ma i beni assegnati in proprietà ai coniugi, che concorrono nella divisione con i terzi unitariamente e sono invariabilmente destinatari di una unica attribuzione congiunta (Cass., n. 15692/2020).
Peraltro, se il principio del favor divisionis impone di attribuire preferibilmente un bene immobile, indivisibile o non “comodamente” divisibile, al condividente titolare della quota maggiore sul bene stesso (pur essendo necessaria una espressa richiesta in tal senso), a fortiori deve ritenersi che un immobile comodamente divisibile possa essere attribuito (anche senza esplicita richiesta) ai coniugi in regime di comunione legale, titolari (complessivamente, in ragione dell'unitarietà del rispettivo diritto dominicale) della quota maggiore sul medesimo bene (Cass. n. 22082/2011).
Ebbene, il fabbricato censito al Foglio 97, p.lla 218 deve essere attribuito (unitariamente) a
[...]
e ad CP_5 Controparte_4
7 Invero, l'immobile de quo risulta comodamente divisibile e risulta in comproprietà dell'attrice, dei convenuti costituiti, nonché dei coniugi - in regime di comunione legale dei beni - e CP_5
contitolari della quota complessiva pari a 1800/3300, superiore rispetto non solo Controparte_4
alle singole quote ideali degli altri coeredi (pari a 1200/3300 per e pari a 100/3300 Parte_1
per i convenuti costituiti), ma anche al totale delle quote stesse (1500/3300).
Peraltro, gli altri coeredi non hanno chiesto l'attribuzione del bene de quo, né si sono opposti all'eventuale attribuzione dello stesso a . Quest'ultimo, d'altro canto, non si è CP_5
costituito in giudizio e non ha avanzato alcuna richiesta di attribuzione di altri beni compresi nell'asse ereditario, né ha presentato osservazioni al CTU. Del resto, l'attribuzione del fabbricato de quo a e ad non pregiudica l'assegnazione degli altri beni immobili CP_5 Controparte_4
alle altre parti del presente giudizio. La bontà di tale conclusione è confermata dal modus procedendi del CTU, che ha considerato il bene de quo separatamente rispetto agli altri immobili caduti in successione.
Venendo ai conguagli in denaro (art. 728 c.c.), in ragione delle differenze rilevate dal CTU fra il valore dei beni attribuiti ai singoli coeredi e il valore delle rispettive quote ideali deve disporsi quanto segue: dovrà corrispondere sia a sia a Controparte_1 Parte_1 CP_2
l'importo di € 768,00; a propria volta, dovrà corrispondere sia a
[...] CP_2 [...]
, sia a l'importo di € 700,00. Parte_1 CP_3
Su tali importi decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Infine, merita accoglimento la domanda di condanna di e Controparte_1 CP_2
al pagamento di un'indennità in favore dell'attrice, in quanto i convenuti non hanno CP_3
contestato di aver goduto in via esclusiva dei beni ereditari a partire dal 08.07.2011 (art. 115 c.p.c.).
Per converso, deve essere rigettata la medesima domanda proposta nei confronti di CP_4
e , in quanto non si costituivano in giudizio, per cui l'attrice avrebbe dovuto
[...] CP_3
provare il godimento in via esclusiva, da parte loro, dei beni ereditari.
Venendo al quantum debeatur, giova ricordare che ai fini della determinazione dei frutti dovuti da uno dei coeredi per l'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato e degli affitti di fondi agricoli (Cass., n. 17876/2019).
Ebbene, il CTU ha preso in considerazione soltanto gli immobili ritenuti capaci di produrre reddito e ha quantificato l'indennità spettante all'attrice, comprensiva di interessi maturati a partire dal
8 08.07.2011, muovendo dai “frutti civili” determinati sulla scorta del valore medio degli affitti dei terreni agricoli e dei canoni di locazione dei fabbricati.
In particolare, il CTU ha quantificato i “frutti civili” in complessivi € 109.816,13 e, tenuto conto della quota ideale di cui è titolare l'attrice in relazione ai beni ereditari (1/15 e 1200/3300), ha determinato in € 6.300,00 l'indennità spettante a Parte_1
Le conclusioni del CTU devono essere recepite anche in relazione a tale profilo, in mancanza di contestazioni e in quanto raggiunte all'esito di un ragionamento in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata.
Pertanto, e devono essere condannati, in Controparte_1 CP_2 CP_3 solido, al pagamento in favore di dell'importo di € 6.300,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
5. Venendo alle spese di lite, non vi sono i presupposti per regolarle nel rapporto processuale fra da un lato, e e , dall'altro, in considerazione della Parte_1 Controparte_4 CP_5
contumacia di questi ultimi.
Nel rapporto processuale fra da un lato, e e Parte_1 CP_2 CP_3 [...]
dall'altro, invece, le spese di lite devono essere integralmente compensate, in Controparte_1
considerazione della mancata composizione bonaria della controversia anche per volontà dell'attrice, del rapporto fra le parti costituite, le quali si sono rimesse alle conclusioni della CTU, della natura del giudizio, nonché della condanna dei convenuti costituiti al pagamento di un'indennità di importo inferiore rispetto a quanto richiesto dall'attrice a tale titolo.
6. Le spese sostenute dal CTU Dott. e dal suo ausiliario Geom. Persona_5 Persona_6
liquidate come da separati provvedimenti, rispettivamente, del 18.04.2024 e del 22.04.2024, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione della comunione ereditaria presentata da Parte_1
nei confronti di , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, così provvede: CP_5
9 1) Revoca la dichiarazione di contumacia di e Controparte_1 CP_2 CP_3
;
[...]
2) Dichiara sciolta la comunione ereditaria fra Parte_1 Controparte_1 CP_2
e sui seguenti beni immobili, siti nel Comune di Acquapendente (VT), Località
[...] CP_3
Podere Casaccia: terreno censito al Foglio 98, p.lla 104, seminativo, mq 37.758, R.D. € 171,60,
R.A. € 78,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 234, seminativo, mq 20.270, R.D. € 165,40, R.A. €
62,81, valore stimato € 24.000; terreno censito al Foglio 97, p.lla 179, incol. ster., mq 2, senza reddito, valore stimato € 2,40; terreno censito al Foglio 97, p.lla 180, incol. ster., mq 58, senza reddito, valore stimato € 69,60; terreno censito al Foglio 97, p.lla 183, seminativo, mq 300, R.D. €
2,45, R.A. € 0,93, valore stimato € 360,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 236, Vigneto, mq
8.040, R.D. € 61,45, R.A. € 35,29, valore stimato € 16.080,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla
240, Vigneto, mq 2.660, R.D. € 20,33, R.A. € 11,68, valore stimato € 5.320,00; terreno censito al
Foglio 97, p.lla 238, bosco mist., mq 19.900, R.D. € 33,92, R.A. € 6,17, seminativo, mq 1.305, R.D.
€ 10,65, R.A. € 4,04, del valore di € 15.946; terreno censito al Foglio 98, p.lla 102, seminativo, mq
16.555, del valore di € 19.866,00; fabbricato censito al Foglio 97, p.lla 218, cat. C/2; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 3, cat. C/2, consistenza mq 83, rend. € 107,16, del valore di €
52.000,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 5, cat. A/7, consistenza 6,5 vani, rend. €
671,39, del valore di € 121.716,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 105, cat. C/6, consistenza mq 9, rend. € 16,73, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 103, sub. 4, cat.
C/6, consistenza mq 10, rend. € 18,59, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla
101, sub. 2, cat. C/2, consistenza mq 87, rend. € 134,80, del valore di € 36.480,00;
3) Attribuisce alle quote ereditarie i seguenti valori, tenuto conto del valore complessivo degli immobili compresi nella comunione ereditaria, pari ad € 357.963,60: dichiara che il valore della quota spettante a è pari ad € 274.000,00 (12/15); dichiara che il valore Controparte_1 della quota spettante a e è pari ad € 22.800,00 (1/15); Parte_1 CP_2 CP_3
4) Attribuisce a i seguenti beni immobili, del valore complessivo di € Controparte_1
296.367,60: fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 3, cat. C/2, consistenza mq 83, rend. €
107,16, del valore di € 52.000,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 5, cat. A/7, consistenza 6,5 vani, rend. € 671,39, del valore di € 121.716,00; fabbricato censito al Foglio 98,
p.lla 105, cat. C/6, consistenza mq 9, rend. € 16,73, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al
Foglio 98, p.lla 103, sub. 4, cat. C/6, consistenza mq 10, rend. € 18,59, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 101, sub. 2, cat. C/2, consistenza mq 87, rend. € 134,80, del valore di € 36.480,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 238, bosco mist., mq 19.900, R.D. € 33,92,
R.A. € 6,17, seminativo, mq 1.305, R.D. € 10,65, R.A. € 4,04, del valore di € 15.946; terreno
10 censito al Foglio 98, p.lla 104/parte seminativo, mq 19.500, del valore di € 23.400,00; terreno censito al Foglio 98, p.lla 102, seminativo, mq 16.555, del valore di € 19.866,00;
5) Attribuisce a il terreno censito al Foglio 98, p.lla 104/parte seminativo, mq Parte_1
18.258, del valore di € 21.909,60;
6) Attribuisce a il terreno censito al Foglio 97, p.lla 234, seminativo, mq 20.270, R.D. CP_2
€ 165,40, R.A. 62,81, del valore di € 24.324,00;
7) Attribuisce a i seguenti beni immobili, del valore complessivo pari ad € 21.832,00: CP_3
terreno censito al Foglio 97, p.lla 179, incol. ster., mq 2, senza reddito;
terreno censito al Foglio 97,
p.lla 180, incol. ster., mq 58, senza reddito;
terreno censito al Foglio 97, p.lla 183, seminativo, mq
300, R.D. € 2,45, R.A. 0,93; terreno censito al Foglio 97, p.lla 236, Vigneto, mq 8.040, R.D. €
61,45, R.A. 35,29; terreno censito al Foglio 97, p.lla 240, Vigneto, mq 2.660, R.D. € 20,33, R.A.
11,68;
8) Attribuisce a e ad il fabbricato censito al Foglio 97, p.lla 218, CP_5 Controparte_4
cat. C/2;
9) Dispone che corrisponda, a titolo di conguaglio, a e a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo pari ad € 1.536,00 (€ 768,00 ciascuna), oltre interessi dalla CP_2
data della presente sentenza sino al soddisfo;
10) Dispone che corrisponda, a titolo di conguaglio, a e a CP_2 Parte_1 CP_3
l'importo complessivo di € 1.400,00 (€ 700,00 ciascuno), oltre interessi dalla data della
[...]
presente sentenza sino al soddisfo;
11) Condanna e in solido, al pagamento in CP_2 CP_3 Controparte_1 favore di dell'importo di € 6.300,00, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
sentenza sino al soddisfo;
12) Rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità per godimento esclusivo dei beni ereditari proposta da nei confronti di e , per le Parte_1 Controparte_4 CP_5
ragioni indicate in parte motiva;
13) Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese sostenute dal CTU Dott. Per_5
e dal suo ausiliario Geom. liquidate con separati provvedimenti,
[...] Persona_6
rispettivamente, del 18.04.2024 e del 22.04.2024;
14) Nulla sulle spese nel rapporto processuale fra da un lato, e e Parte_1 Controparte_4
, dall'altro, per le ragioni indicate in parte motiva;
CP_5
15) Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale fra da un Parte_1 lato, e e , dall'altro; CP_2 CP_3 Controparte_1
11 16) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Viterbo, il 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 108/2022 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 04.12.2024 e promossa da:
(C.F. , nata ad [...] il 21 Parte_1 C.F._1
settembre 1968, ivi residente, in Via Raffaello n. 9, ed elettivamente domiciliata in Grotte di Castro
(VT), Via Roma n. 65, presso lo studio dell'avv. Angelo Di Silvio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice
contro
(C.F. ), nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
il 19.04.1934, (C.F. , nata ad [...] il CP_2 C.F._3
23.04.1973, e (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_3 C.F._4
tutti residenti in Acquapendente (VT), Loc. Podere Casaccia snc, ed elettivamente domiciliati in
Viterbo (VT), Via G. Marconi n. 20, presso lo studio dell'avv. Enrico Valentini, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuti nonché contro
e Controparte_4 CP_5
Convenuti contumaci
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. esponeva di essere figlia del sig. , deceduto in data 27.11.2005 Parte_1 Persona_1
senza lasciare testamento, cui succedeva in qualità di erede legittima unitamente ai propri fratelli
, , , , e alla madre, nonché ex CP_2 CP_3 Persona_2 Persona_3 Persona_4
coniuge del de cuius, sig.ra . Controparte_1
L'attrice aggiungeva che nella comunione ereditaria ricadevano vari fabbricati e terreni agricoli
(meglio indicati in citazione) siti nel Comune di Acquapendente (VT), Località Podere Casaccia, del valore complessivo di € 419.500,00, cui corrispondeva una quota a lei spettante pari ad €
27.150,00.
L'attrice precisava, altresì, che la comunione ereditaria si era già sciolta in relazione a _2
, e , in quanto erano stati loro attribuiti diversi beni dell'asse
[...] Persona_3 Persona_4
ereditario.
L'attrice, infine, evidenziava che i coeredi avevano goduto di tutti i beni indivisi in via esclusiva a partire dall'08.07.2011, per cui dovrebbero corrisponderle un'indennità commisurata ai frutti civili altrimenti maturati.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché, previa determinazione della consistenza dei beni caduti in successione, di attribuirsi a ciascuno dei coeredi la parte corrispondente alla propria quota ideale, nell'ipotesi di comoda divisibilità degli immobili;
in subordine, chiedeva ordinarsi la vendita degli immobili stessi, per poi procedere alla ripartizione delle somme ricavate in proporzione alle rispettive quote;
infine, chiedeva condannarsi i convenuti al pagamento dei frutti civili pari ad € 15.546,96, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
2. Non si costituivano in giudizio e . Controparte_4 CP_5
3. Dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., si costituivano tardivamente in giudizio e , i Controparte_1 CP_2 CP_3
quali non si opponevano alla divisione, ma ritenevano eccessivo sia il valore attribuito dall'attrice ai singoli beni ereditari, sia la quantificazione dei frutti civili, rimettendosi comunque agli esiti dell'espletanda consulenza tecnica d'ufficio.
Veniva quindi nominato il consulente tecnico Dott. al quale era affidato Persona_5
l'incarico di formare la massa ereditaria, di definire le quote ideali spettanti a ciascuno dei coeredi, nonché, in caso di comoda divisibilità degli immobili, di attribuirli a ciascuno dei coeredi in proporzione all'entità delle rispettive quote.
2 In seguito al deposito della relazione finale avvenuto il 19.02.2024, le parti, nonostante l'invito a raggiungere un accordo, non componevano bonariamente la lite.
All'udienza del 04.12.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia dei convenuti
[...]
e , costituitisi in corso di giudizio. Controparte_1 CP_2 CP_3
Nel merito, la domanda di divisione deve essere accolta, con attribuzione a ciascuno dei coeredi delle rispettive quote ideali, nonché degli immobili in proporzione al valore delle quote stesse, per poi procedersi ai conseguenti conguagli in denaro.
In linea di diritto giova ricordare che gli artt. 713, 784 c.p.c. e 1111 c.c. codificano il principio secondo il quale ciascun partecipante ad una comunione vanta il diritto potestativo a provocarne lo scioglimento: l'ordinamento manifesta un generale sfavore per la comunione, onde si può determinare lo scioglimento di essa a prescindere dalla concorrente volontà degli altri comunisti.
In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c. (ispirato al principio del favor divisionis) riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti, con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c. Tale regola subisce una deroga quando, ai sensi dell'art. 720 c.c., gli immobili non siano “comodamente” divisibili (e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento), per cui devono preferibilmente essere assegnati per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore che ne facciano richiesta (Cass., n. 36736/2022) e, solo in mancanza di richiesta di attribuzione, devono essere venduti all'incanto, che rappresenta l'extrema ratio (Cass., civ. n. 11857/2021).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il compendio ereditario è comodamente divisibile al ricorrere delle seguenti condizioni: la misura degli eventuali conguagli dovuti in considerazione della differenza di valore tra le quote non deve essere elevata;
sotto l'aspetto strutturale, da un lato, deve esservi la possibilità di formare in concreto porzioni il cui autonomo e libero godimento non dipenda da opere complesse e di notevole costo, dall'altro, occorre valutare se la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione mediante assegnazione di interi immobili a singoli coeredi consenta di comporre la loro quota di modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili;
sotto l'aspetto economico - funzionale, la divisione non deve incidere sulla originaria destinazione dei beni e non deve comportare un sensibile deprezzamento del valore delle porzioni rispetto al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione dei beni stessi (Cass., sent. n. 27040/2024; Cass., n. 27984/2023; Cass.
3 n. 21612/2021; Cass., sent. n. 8286/2019; Cass., n. 24185/2017; Cass., n. 25888/2016; Cass. n.
11891/1998).
Occorre aggiungere che il principio del sorteggio previsto dall'art. 729 c.c. per l'ipotesi di quote eguali (nel caso di quote diseguali, invece, vige la regola dell'attribuzione) non assume carattere assoluto, ma relativo, per cui ne è possibile la deroga in base a valutazioni discrezionali, attinenti non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità (Cass. civ. n. 11857/2021; Cass. civ. n.
4426/2017; Cass. civ. n. 3461/2013). In altri termini, è possibile attribuire – in forza di un potere ampiamente discrezionale in ordine alla scelta del coerede destinatario dell'attribuzione - singoli cespiti a ciascuno dei coeredi titolari di quote eguali, peraltro anche senza assicurare un'assoluta omogeneità delle singole porzioni che vengono a formarsi (Cass., n. 17862/2020).
Ne discende che qualora venga accertata la comoda divisibilità dei beni ereditari è ben possibile attribuirne uno o più in proporzione all'entità delle quote spettanti a ciascun coerede, anche in deroga al principio del sorteggio, sebbene non sia assicurata un'assoluta omogeneità fra le porzioni e anche in mancanza di esplicita richiesta (specie nelle ipotesi in cui alcuni dei coeredi risultino titolari di quote eguali, non si oppongano all'attribuzione di determinati beni ad altri coeredi ovvero non chiedano espressamente l'attribuzione di uno specifico bene); per contro, qualora i beni non siano comodamente divisibili e la divisione dell'intera sostanza non risulti possibile senza il loro frazionamento, è preferibile disporne l'attribuzione al coerede che risulti titolare di una quota maggiore rispetto agli altri, con addebito dell'eccedenza, purché vi sia un'esplicita richiesta in tal senso;
altrimenti, si deve procedere con la vendita all'incanto.
Ebbene, la massa immobiliare oggetto della comunione ereditaria è formata dai seguenti beni: terreno censito al Foglio 98, p.lla 104, seminativo, mq 37.758, R.D. € 171,60, R.A. € 78,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 234, seminativo, mq 20.270, R.D. € 165,40, R.A. € 62,81, valore stimato
€ 24.000; terreno censito al Foglio 97, p.lla 179, incol. ster., mq 2, senza reddito, valore stimato €
2,40; terreno censito al Foglio 97, p.lla 180, incol. ster., mq 58, senza reddito, valore stimato €
69,60; terreno censito al Foglio 97, p.lla 183, seminativo, mq 300, R.D. € 2,45, R.A. € 0,93, valore stimato € 360,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 236, Vigneto, mq 8.040, R.D. € 61,45, R.A. €
35,29, valore stimato € 16.080,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 240, Vigneto, mq 2.660, R.D. €
20,33, R.A. € 11,68, valore stimato € 5.320,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 238, bosco mist., mq 19.900, R.D. € 33,92, R.A. € 6,17, seminativo, mq 1.305, R.D. € 10,65, R.A. € 4,04, del valore di € 15.946; terreno censito al Foglio 98, p.lla 102, seminativo, mq 16.555, del valore di €
19.866,00; fabbricato censito al Foglio 97, p.lla 218, cat. C/2, consistenza mq 30, rend. € 46,48, valore stimato di € 1.403,67; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 3, cat. C/2, consistenza
4 mq 83, rend. € 107,16, del valore di € 52.000,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 5, cat. A/7, consistenza 6,5 vani, rend. € 671,39, del valore di € 121.716,00; fabbricato censito al
Foglio 98, p.lla 105, cat. C/6, consistenza mq 9, rend. € 16,73, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 103, sub. 4, cat. C/6, consistenza mq 10, rend. € 18,59, del valore di €
2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 101, sub. 2, cat. C/2, consistenza mq 87, rend. €
134,80, del valore di € 36.480,00.
Il CTU, sulla scorta della relazione predisposta dal proprio ausiliario (all. 5 della CTU), ha stimato il valore complessivo dei beni immobili caduti in successione in complessivi € 357.963,60, da ridursi sino ad € 342.523,00, tenuto conto del valore della quota di (com)proprietà (presa in considerazione dal CTU ai fini della quantificazione dei conguagli fra i coeredi) della quale sono contitolari e , coniugati in regime di comunione legale, rispetto a Controparte_4 CP_5
un bene immobile (del quale si dirà infra).
Il CTU, quindi, ha predisposto il progetto divisionale, nel quale ha indicato la quota ideale spettante a ciascuno dei coeredi, della quale ha stimato il valore monetario, per stabilire a quale dei condividenti attribuire i singoli beni ereditari.
In particolare, il CTU ha affermato che la sig.ra è titolare della quota Controparte_1
ideale di comproprietà pari a 12/15 su tutti gli immobili, ad eccezione del fabbricato censito al
Foglio 97, p.lla 218, rispetto al quale è titolare della quota ideale pari a 1200/3300; ha stimato il valore della quota de qua in complessivi € 276.400,00 (comprensivi anche dell'importo di €
1.403,67, pari al valore delle quote ideali dei convenuti costituiti); quindi, ha attribuito a
[...]
i seguenti beni immobili, del valore complessivo pari ad € 296.367,60 (“Quota Controparte_1
A”): fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 3, cat. C/2, consistenza mq 83, rend. € 107,16, del valore di € 52.000,00 (sul quale vanta il diritto di uso e abitazione, in qualità di coniuge superstite del de cuius); fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 5, cat. A/7, consistenza 6,5 vani, rend. €
671,39, del valore di € 121.716,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 105, cat. C/6, consistenza mq 9, rend. € 16,73, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 103, sub. 4, cat.
C/6, consistenza mq 10, rend. € 18,59, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla
101, sub. 2, cat. C/2, consistenza mq 87, rend. € 134,80, del valore di € 36.480,00; terreno censito al
Foglio 97, p.lla 238, bosco mist., mq 19.900, R.D. € 33,92, R.A. € 6,17, seminativo. mq 1.305, R.D.
€ 10,65, R.A. € 4,04, del valore di € 15.946; terreno censito al Foglio 98, p.lla 104/parte seminativo, mq 19.500, del valore di € 23.400,00; terreno censito al Foglio 98, p.lla 102, seminativo, mq
16.555, del valore di € 19.866,00.
Il CTU, poi, ha stimato il valore monetario delle quote ideali di comproprietà di CP_2
e tutte pari a 1/15 in relazione a tutti i beni caduti in successione CP_3 Parte_1
5 (salvo l'immobile censito al Foglio 97, p.lla 218, rispetto al quale sono contitolari, ciascuno, della quota di 100/3300), determinandolo in € 22.800,00 ciascuna;
quindi, ha assegnato alla “Quota B” il terreno censito al Foglio 98, p.lla 104, stimandone il valore in complessivi € 21.900,00; ha fatto confluire nella “Quota C” il terreno censito al Foglio 97, p.lla 234, stimandone il valore in €
24.000,00; ha incluso nella “Quota D” i terreni censiti al foglio 97, p.lle 179, 180, 183, 236 e 240, stimandone il valore in € 21.800,00.
Il CTU, infine, rilevate delle differenze, in eccesso o in difetto, fra il valore dei diversi immobili
“associati” alle “Quote A, B, C, D” e il valore delle quote ideali spettanti a ciascun coerede, ha ritenuto necessari i seguenti conguagli in denaro: il titolare della “Quota A” avrebbe dovuto corrispondere complessivi € 768,00 (€ 300,00 + € 467,89) sia al coerede assegnatario del bene di cui alla “Quota B”, sia al coerede assegnatario del bene di cui alla la “Quota C”; il titolare della
“Quota C” avrebbe dovuto versare sia al coerede attributario del bene di cui alla “Quota B”, sia al coerede attributario del bene di cui alla “Quota D” l'importo di € 700,00.
Le conclusioni rassegnate dal CTU devono essere recepite, in quanto frutto di motivato e articolato ragionamento in ordine alle quote ideali spettanti ai singoli coeredi, all'identificazione dei beni immobili caduti in successione e all'attribuzione degli stessi ai condividenti.
Invero, i beni appartenuti al de cuius risultano non solo divisibili - come affermato espressamente dall'ausiliario del CTU nella propria relazione -, ma anche “comodamente” divisibili in lotti omogenei.
Infatti, a) i conguagli in denaro ritenuti necessari dal CTU non sono elevati;
b) quanto all'aspetto strutturale, non solo è ben possibile formare in concreto porzioni omogenee per il cui autonomo e libero godimento non sono necessarie opere complesse e di notevole costo, ma l'assegnazione di interi immobili a singoli coeredi consente di comporre la loro quota di modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili: l'intero compendio è raggiungibile percorrendo la strada ES
SI (pag. 4 della relazione dell'ausiliario del CTU), non vi è alcun immobile “intercluso”, il
CTU non ha ravvisato l'esigenza di eventuali lavori per garantire il godimento dei beni e l'attribuzione ad uno dei coeredi di tutti i fabbricati e di alcuni terreni consente di comporre la quota degli altri coeredi con i restanti immobili;
c) sotto l'aspetto economico - funzionale, la divisione non incide sulla originaria destinazione dei beni, comportandone un sensibile deprezzamento: tutti i fabbricati mantengono la propria natura di beni “strumentali” all'esercizio dell'impresa agricola, mentre i terreni conservano intatta la propria destinazione agricola, perché (come si vedrà subito appresso) devono essere attribuiti a ciascuno dei coeredi e non risulta che dalla divisione possa derivare un pregiudizio alle colture ivi presenti (uno dei terreni, peraltro, è incolto).
6 Inoltre, occorre tenere in debito conto che i coeredi e , Parte_1 CP_2 CP_3
da un lato, non hanno espresso alcuna preferenza in ordine ai beni immobili che il CTU ha attribuito alla “Quota B”, alla “Quota C” e alla “Quota D”; dall'altro, non si sono opposti all'assegnazione dei fabbricati e di alcuni terreni a (“Quota A”), come suggerito dal CTU. Controparte_1
In proposito, si osserva che le conclusioni rassegnate dal CTU sono state soltanto genericamente, oltre che tardivamente, contestate dai convenuti costituiti, i quali – come pure l'attrice - non hanno neppure depositato una consulenza tecnica contenente osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio.
Peraltro, il CTU ha risposto in maniera esaustiva ai quesiti postigli, in quanto ha predisposto un progetto divisionale, indicando il valore delle singole quote ideali spettanti a ciascuno dei coeredi, alle quali ha associato determinati beni ereditari, di cui pure ha stimato il valore.
In definitiva, alla luce delle risultanze della CTU, appare congruo attribuire a Controparte_1 gli immobili che il consulente ha raggruppato nella “Quota A”, mentre a
[...] Parte_1
e - titolari di quote eguali in relazione ai seguenti terreni, tutti di natura CP_2 CP_3
agricola e di valore pressoché identico, peraltro prossimo al valore delle loro rispettive quote ideali
– devono essere attribuiti, rispettivamente, il terreno censito al Foglio 98 p.lla 104 (“Quota B”), il terreno censito al Foglio 97, p.lla 234 (“Quota C”) e i terreni censiti al Foglio 97, p.lle 179, 180,
183, 236 e 240 (“Quota D”).
Quanto al fabbricato censito al Foglio 97, p.lla 218, invece, giova ricordare che i coniugi in regime di comunione legale dei beni non sono titolari di una quota ideale di cui possano disporre, ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni (Cass. n. 22082/2011).
Pertanto, quando oggetto della divisione sia un bene appartenente a coniugi in regime di comunione in comproprietà con terzi, la divisione di tale bene lascia persistere la comunione legale fra i coniugi, salvo il mutamento di oggetto: non la quota indivisa, ma i beni assegnati in proprietà ai coniugi, che concorrono nella divisione con i terzi unitariamente e sono invariabilmente destinatari di una unica attribuzione congiunta (Cass., n. 15692/2020).
Peraltro, se il principio del favor divisionis impone di attribuire preferibilmente un bene immobile, indivisibile o non “comodamente” divisibile, al condividente titolare della quota maggiore sul bene stesso (pur essendo necessaria una espressa richiesta in tal senso), a fortiori deve ritenersi che un immobile comodamente divisibile possa essere attribuito (anche senza esplicita richiesta) ai coniugi in regime di comunione legale, titolari (complessivamente, in ragione dell'unitarietà del rispettivo diritto dominicale) della quota maggiore sul medesimo bene (Cass. n. 22082/2011).
Ebbene, il fabbricato censito al Foglio 97, p.lla 218 deve essere attribuito (unitariamente) a
[...]
e ad CP_5 Controparte_4
7 Invero, l'immobile de quo risulta comodamente divisibile e risulta in comproprietà dell'attrice, dei convenuti costituiti, nonché dei coniugi - in regime di comunione legale dei beni - e CP_5
contitolari della quota complessiva pari a 1800/3300, superiore rispetto non solo Controparte_4
alle singole quote ideali degli altri coeredi (pari a 1200/3300 per e pari a 100/3300 Parte_1
per i convenuti costituiti), ma anche al totale delle quote stesse (1500/3300).
Peraltro, gli altri coeredi non hanno chiesto l'attribuzione del bene de quo, né si sono opposti all'eventuale attribuzione dello stesso a . Quest'ultimo, d'altro canto, non si è CP_5
costituito in giudizio e non ha avanzato alcuna richiesta di attribuzione di altri beni compresi nell'asse ereditario, né ha presentato osservazioni al CTU. Del resto, l'attribuzione del fabbricato de quo a e ad non pregiudica l'assegnazione degli altri beni immobili CP_5 Controparte_4
alle altre parti del presente giudizio. La bontà di tale conclusione è confermata dal modus procedendi del CTU, che ha considerato il bene de quo separatamente rispetto agli altri immobili caduti in successione.
Venendo ai conguagli in denaro (art. 728 c.c.), in ragione delle differenze rilevate dal CTU fra il valore dei beni attribuiti ai singoli coeredi e il valore delle rispettive quote ideali deve disporsi quanto segue: dovrà corrispondere sia a sia a Controparte_1 Parte_1 CP_2
l'importo di € 768,00; a propria volta, dovrà corrispondere sia a
[...] CP_2 [...]
, sia a l'importo di € 700,00. Parte_1 CP_3
Su tali importi decorrono gli interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Infine, merita accoglimento la domanda di condanna di e Controparte_1 CP_2
al pagamento di un'indennità in favore dell'attrice, in quanto i convenuti non hanno CP_3
contestato di aver goduto in via esclusiva dei beni ereditari a partire dal 08.07.2011 (art. 115 c.p.c.).
Per converso, deve essere rigettata la medesima domanda proposta nei confronti di CP_4
e , in quanto non si costituivano in giudizio, per cui l'attrice avrebbe dovuto
[...] CP_3
provare il godimento in via esclusiva, da parte loro, dei beni ereditari.
Venendo al quantum debeatur, giova ricordare che ai fini della determinazione dei frutti dovuti da uno dei coeredi per l'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato e degli affitti di fondi agricoli (Cass., n. 17876/2019).
Ebbene, il CTU ha preso in considerazione soltanto gli immobili ritenuti capaci di produrre reddito e ha quantificato l'indennità spettante all'attrice, comprensiva di interessi maturati a partire dal
8 08.07.2011, muovendo dai “frutti civili” determinati sulla scorta del valore medio degli affitti dei terreni agricoli e dei canoni di locazione dei fabbricati.
In particolare, il CTU ha quantificato i “frutti civili” in complessivi € 109.816,13 e, tenuto conto della quota ideale di cui è titolare l'attrice in relazione ai beni ereditari (1/15 e 1200/3300), ha determinato in € 6.300,00 l'indennità spettante a Parte_1
Le conclusioni del CTU devono essere recepite anche in relazione a tale profilo, in mancanza di contestazioni e in quanto raggiunte all'esito di un ragionamento in linea con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata.
Pertanto, e devono essere condannati, in Controparte_1 CP_2 CP_3 solido, al pagamento in favore di dell'importo di € 6.300,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
5. Venendo alle spese di lite, non vi sono i presupposti per regolarle nel rapporto processuale fra da un lato, e e , dall'altro, in considerazione della Parte_1 Controparte_4 CP_5
contumacia di questi ultimi.
Nel rapporto processuale fra da un lato, e e Parte_1 CP_2 CP_3 [...]
dall'altro, invece, le spese di lite devono essere integralmente compensate, in Controparte_1
considerazione della mancata composizione bonaria della controversia anche per volontà dell'attrice, del rapporto fra le parti costituite, le quali si sono rimesse alle conclusioni della CTU, della natura del giudizio, nonché della condanna dei convenuti costituiti al pagamento di un'indennità di importo inferiore rispetto a quanto richiesto dall'attrice a tale titolo.
6. Le spese sostenute dal CTU Dott. e dal suo ausiliario Geom. Persona_5 Persona_6
liquidate come da separati provvedimenti, rispettivamente, del 18.04.2024 e del 22.04.2024, sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda di divisione della comunione ereditaria presentata da Parte_1
nei confronti di , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, così provvede: CP_5
9 1) Revoca la dichiarazione di contumacia di e Controparte_1 CP_2 CP_3
;
[...]
2) Dichiara sciolta la comunione ereditaria fra Parte_1 Controparte_1 CP_2
e sui seguenti beni immobili, siti nel Comune di Acquapendente (VT), Località
[...] CP_3
Podere Casaccia: terreno censito al Foglio 98, p.lla 104, seminativo, mq 37.758, R.D. € 171,60,
R.A. € 78,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 234, seminativo, mq 20.270, R.D. € 165,40, R.A. €
62,81, valore stimato € 24.000; terreno censito al Foglio 97, p.lla 179, incol. ster., mq 2, senza reddito, valore stimato € 2,40; terreno censito al Foglio 97, p.lla 180, incol. ster., mq 58, senza reddito, valore stimato € 69,60; terreno censito al Foglio 97, p.lla 183, seminativo, mq 300, R.D. €
2,45, R.A. € 0,93, valore stimato € 360,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 236, Vigneto, mq
8.040, R.D. € 61,45, R.A. € 35,29, valore stimato € 16.080,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla
240, Vigneto, mq 2.660, R.D. € 20,33, R.A. € 11,68, valore stimato € 5.320,00; terreno censito al
Foglio 97, p.lla 238, bosco mist., mq 19.900, R.D. € 33,92, R.A. € 6,17, seminativo, mq 1.305, R.D.
€ 10,65, R.A. € 4,04, del valore di € 15.946; terreno censito al Foglio 98, p.lla 102, seminativo, mq
16.555, del valore di € 19.866,00; fabbricato censito al Foglio 97, p.lla 218, cat. C/2; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 3, cat. C/2, consistenza mq 83, rend. € 107,16, del valore di €
52.000,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 5, cat. A/7, consistenza 6,5 vani, rend. €
671,39, del valore di € 121.716,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 105, cat. C/6, consistenza mq 9, rend. € 16,73, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 103, sub. 4, cat.
C/6, consistenza mq 10, rend. € 18,59, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla
101, sub. 2, cat. C/2, consistenza mq 87, rend. € 134,80, del valore di € 36.480,00;
3) Attribuisce alle quote ereditarie i seguenti valori, tenuto conto del valore complessivo degli immobili compresi nella comunione ereditaria, pari ad € 357.963,60: dichiara che il valore della quota spettante a è pari ad € 274.000,00 (12/15); dichiara che il valore Controparte_1 della quota spettante a e è pari ad € 22.800,00 (1/15); Parte_1 CP_2 CP_3
4) Attribuisce a i seguenti beni immobili, del valore complessivo di € Controparte_1
296.367,60: fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 3, cat. C/2, consistenza mq 83, rend. €
107,16, del valore di € 52.000,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 82, sub. 5, cat. A/7, consistenza 6,5 vani, rend. € 671,39, del valore di € 121.716,00; fabbricato censito al Foglio 98,
p.lla 105, cat. C/6, consistenza mq 9, rend. € 16,73, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al
Foglio 98, p.lla 103, sub. 4, cat. C/6, consistenza mq 10, rend. € 18,59, del valore di € 2.750,00; fabbricato censito al Foglio 98, p.lla 101, sub. 2, cat. C/2, consistenza mq 87, rend. € 134,80, del valore di € 36.480,00; terreno censito al Foglio 97, p.lla 238, bosco mist., mq 19.900, R.D. € 33,92,
R.A. € 6,17, seminativo, mq 1.305, R.D. € 10,65, R.A. € 4,04, del valore di € 15.946; terreno
10 censito al Foglio 98, p.lla 104/parte seminativo, mq 19.500, del valore di € 23.400,00; terreno censito al Foglio 98, p.lla 102, seminativo, mq 16.555, del valore di € 19.866,00;
5) Attribuisce a il terreno censito al Foglio 98, p.lla 104/parte seminativo, mq Parte_1
18.258, del valore di € 21.909,60;
6) Attribuisce a il terreno censito al Foglio 97, p.lla 234, seminativo, mq 20.270, R.D. CP_2
€ 165,40, R.A. 62,81, del valore di € 24.324,00;
7) Attribuisce a i seguenti beni immobili, del valore complessivo pari ad € 21.832,00: CP_3
terreno censito al Foglio 97, p.lla 179, incol. ster., mq 2, senza reddito;
terreno censito al Foglio 97,
p.lla 180, incol. ster., mq 58, senza reddito;
terreno censito al Foglio 97, p.lla 183, seminativo, mq
300, R.D. € 2,45, R.A. 0,93; terreno censito al Foglio 97, p.lla 236, Vigneto, mq 8.040, R.D. €
61,45, R.A. 35,29; terreno censito al Foglio 97, p.lla 240, Vigneto, mq 2.660, R.D. € 20,33, R.A.
11,68;
8) Attribuisce a e ad il fabbricato censito al Foglio 97, p.lla 218, CP_5 Controparte_4
cat. C/2;
9) Dispone che corrisponda, a titolo di conguaglio, a e a Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo pari ad € 1.536,00 (€ 768,00 ciascuna), oltre interessi dalla CP_2
data della presente sentenza sino al soddisfo;
10) Dispone che corrisponda, a titolo di conguaglio, a e a CP_2 Parte_1 CP_3
l'importo complessivo di € 1.400,00 (€ 700,00 ciascuno), oltre interessi dalla data della
[...]
presente sentenza sino al soddisfo;
11) Condanna e in solido, al pagamento in CP_2 CP_3 Controparte_1 favore di dell'importo di € 6.300,00, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
sentenza sino al soddisfo;
12) Rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità per godimento esclusivo dei beni ereditari proposta da nei confronti di e , per le Parte_1 Controparte_4 CP_5
ragioni indicate in parte motiva;
13) Pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese sostenute dal CTU Dott. Per_5
e dal suo ausiliario Geom. liquidate con separati provvedimenti,
[...] Persona_6
rispettivamente, del 18.04.2024 e del 22.04.2024;
14) Nulla sulle spese nel rapporto processuale fra da un lato, e e Parte_1 Controparte_4
, dall'altro, per le ragioni indicate in parte motiva;
CP_5
15) Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale fra da un Parte_1 lato, e e , dall'altro; CP_2 CP_3 Controparte_1
11 16) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Viterbo, il 14.03.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
12