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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5522/2017 R.G.A.C. vertente TRA (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
a in c , dall'avv. Gregorio Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taverna (CZ) via Jerenise n. 5;
-ATTRICE/ OPPONENTE- CONTRO ( già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
Roberta Costanzo, in virtù di procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 20123 Milano (MI) alla Via Vincenzo Monti n. 2,
-CONVENUTA/ OPPOSTA- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/10/2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e nei verbali di causa. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1053/2017 emesso dal tribunale di Catanzaro in data 25/07/2017, con il quale le è stato intimato il pagamento della somma di €9.230,88, oltre interessi e spese della procedura monitoria quale ammontare delle fatture insolute per forniture di energia elettrica presso la sua abitazione sita in Taverna alla via A. Frangipane Trav. II e relative al periodo che va dal 09/06/2011 al 10/04/2013. Eccepiva preliminarmente l'opponente la prescrizione della pretesa creditoria, in special modo la fattura n. 790890620422512 del 09/06/2011 di € 8.303,56 ex art. 2948 n. 4 c.c. ritenendo che il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito. Nel merito, deduceva la carenza della prova del credito ingiunto e l'erroneità dei conteggi effettuati dalla società per il malfunzionamento del contatore e chiedeva quindi l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. 1.1. Si costituiva in giudizio la convenuta società Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva
[...] nferma del decreto ingiuntivo opposto e refusione delle spese di lite. All'esito di un'istruttoria documentale, , la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024 allorquando è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica. 2. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. E invero, la pretesa creditoria della società è Controparte_1 stata sorretta, in sede monitoria, dalla prod ei confronti della nonché dall'estratto autentico notarile Parte_1 delle scritture c Tale documentazione è da ritenersi idonea a costituire prova scritta rilevante ai sensi dell'art. 634 c.p.c. Peraltro, si rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della
Pagina 2 di 6 procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (così, Cass. civ. 9 maggio 2002 n. 6663; Cass. Civ. n. 13762/2008). Orbene, si rileva che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come nella fattispecie) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ. 30 ottobre 2001 n. 13533). 2.1. Nel caso di specie, la nel Controparte_3 costituirsi nel presente giudizi dro assertorio, depositando, oltre all'estratto conto autenticato delle fatture emesse, anche le fatture dal quale emerge in modo chiaro ed esaustivo la determinatezza della domanda ingiunta, nonché le raccomandate di sollecito di pagamento del 17/03/2013 ( doc. 10 memorie n. 2) e del 19/03/2015 da cui risulta la diffida ad adempiere quale atto interruttivo della prescrizione, mentre da parte opponente nulla è stato provato in merito al suo adempimento, ma solo contestato in maniera del tutto generica la pretesa creditoria di parte opposta.
Pagina 3 di 6 3. Quanto all'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente si osserva che ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. “ Si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno
o in termini più brevi”. Alla luce della norma citata, pertanto, i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica e gas ed, in generale, “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, si prescrivono nel termine di 5 anni. Le prestazioni oggetto di contratto somministrazione, infatti, si eseguono ad intervalli periodici o continuativamente, costituendo un vero e proprio rapporto di durata. Ogni singolo adempimento è quindi distinto ed autonomo rispetto all'altro. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ Il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito
” ( cfr. Cass. civ. Sez. Unite n. 6458/1985; Cass. n. 1902/2014). 3.1. Ebbene nel caso di specie il credito azionato e contestato da parte opponente ritenendolo prescritto è quello relativo alla fattura n. 790890620422512 del 09/06/2011 di € 8.303,56 ( risultante a seguito di verifica e di compensazione sul maggior valore di 8.316,33 cfr doc. 8) con data di scadenza 25.09.2012 (cfr doc. 4 fasc. monitorio) Dalla data di scadenza delle fatture decorre il termine di prescrizione del diritto ( cfr. art.2935 c.c.) Detto termine prescrizionale è stato interrotto dalla lettera di diffida del 17.03.2013 , nonché dalla lettera del 19/03/2015 avendo il creditore con tali diffide di pagamento manifestato l'inequivocabile volontà di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore , con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora elemento oggettivo (cfr. Cass. n. 24116/2016; Cass. n. 17123/2015). Tutto ciò detto, la tesi della prescrizione sostenuta da parte opponente è priva di fondamento, come dimostrano i documenti prodotti da parte opposta ovvero le fatture contenente i solleciti di pagamento, da ritenersi documenti validi quali atti interruttivi della prescrizione. Difatti, dal combinato disposto degli artt. 2943, comma 4, c.c., a tenore del quale “la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, e del 1219 c.c., che precisa come il debitore sia costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, con la
Pagina 4 di 6 precisazione che l'intimazione deve essere diretta al suo legittimo destinatario, cioè al debitore (cfr. Cass. civ., sez. III, 27-04-2010, n. 10058), e deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) (cfr. Cass. civ., sez. III, 12-02-2010, n. 3371). 4. Quanto poi alla insussistenza del credito per mancanza di prova, si rileva che tale pretesa trova il proprio fondamento nella somministrazione di energia elettrica erogata da in favore Controparte_1 della sig.ra fornitura Parte_1 sito in Trv 2 Frangipane A 2 T - 88055 TAVERNA, contraddistinto dal codice POD IT001E763500748. La sussistenza del rapporto contrattuale, oltre a non essere contestata dalla controparte, è comprovata dalla corrispondenza intercorsa tra l'opponente e la società convenuta opposta (cfr. doc. n. 7 e doc. n. 8). Il credito vantato da nei confronti dell'opponente Controparte_1 scat atture insolute, azionate con il decreto ingiuntivo e precisamente n. 790890620422512 del 09/06/2011 di
€ 8.303,56; 790890880423613 del 09/02/2013, di 351,86; n. 790890880423614 del 10/04/2013 di 575,46 per il complessivo credito di euro 9.230,88. In ordine all'assunta mancata congruità dei consumi rilevati deve constatarsi che il contatore deputato alla misurazione dei consumi è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione;
pertanto di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Più specificamente l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti da specifiche attività svolte secondo la tipologia del soggetto: impresa, famiglia, persona singola, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto, invece, a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante ( cfr. Cass. n. 13605/2019) 2019).
Pagina 5 di 6 A tal proposito, si evidenzia che la correttezza dei consumi è stata, altresì, confermata dall'opponente che ha dichiarato di avere controllato l'esattezza della lettura riportata dal contatore al momento della rimozione (cfr. doc. n. 6) la cui sostituzione del misuratore è avvenuta non per guasto dello stesso, come artatamente asserito da parte opponente, bensì per adeguamento tecnologico. Infatti, nella fattispecie, il precedente contatore, di vecchia generazione (monodirezionale – monoraria) è stato sostituito, da Controparte_4
già con un “Cont
[...] Controparte_5 gestito per Fasce” (cfr. frontespizio doc. n. 5). La regolarità della fatturazione, l'analitica descrizione dei consumi effettuati, e la specifica indicazione della tariffa applicata, unitamente alla mancata contestazione da parte dell'opponente nei termini sopra specificati, consentono di ritenere presuntivamente provata l'entità dei consumi addebitati ed il relativo credito. Gli elementi costitutivi della pretesa creditoria, il rapporto contrattuale e l'esecuzione della prestazione risultano pertanto sufficientemente acclarati. Tutto quanto sopra esposto l'opposizione risulta infondata e come tale deve essere rigettata. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, diminuiti del 50%, in ragione del grado di difficoltà della stessa.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1053/2017 de nzaro;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
persona del legale rappre Controparte_1 el presente giudizio che liquida nella somma complessiva di 1.270,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Catanzaro, 19 marzo 2025 Il Giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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