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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1779/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 1779/2018 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 23/12/2024, con concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche ai sensi dell'art.191 cpc, e vertente
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Paolo Cosentino e Libera Caputo ed elettivamente domiciliata in Montalto Uffugo (CS), Via
Cristoforo Colombo n. 3, giusta procura in atti;
Attrice
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Cosentino ed elettivamente domiciliato in Montalto Uffugo (CS), Via Cristoforo
Colombo n. 3, giusta procura in atti;
Attore
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Pontieri ed elettivamente Controparte_2
domiciliato in Cosenza, alla Piazza Zumbini n. 13, giusta procura in atti;
Convenuto pagina 1 di 17 OGGETTO: divisione ereditaria;
CONCLUSIONI: Attori: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nominare un Consulente
Tecnico d'Ufficio per la formazione della massa ereditaria che dovrà essere divisa e delle
singole quote;
ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della
quota ad ognuno spettante;
In via gradata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene
ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell' art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione
della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Inoltre, previo accertamento della
disponibilità esclusiva dell' abitazione di famiglia comune e non divisa sita in Carolei alla
Località Lacconi, abitata dal sig. , condannare quest'ultimo per la esclusiva Controparte_2
fruizione, al pagamento dei canoni sino a oggi;
Condannare il sig. a versare la Controparte_2
quota parte, in parti uguali, a e per le somme anticipate Parte_1 Controparte_1
per spese di successione del de cuius per un totale di € 9.124,00; Persona_1
Condannare il sig. a versare in parti uguali a e Controparte_2 Parte_1 CP_1
le somme anticipate per sanare i debiti vantati dalla Società Equitalia sud spa,
[...]
dovuta ad una rateizzazione di cartelle esattoriali per un totale di € 38.440,43 richiesta dal de
cuius . Condannare il sig. alla restituzione delle somme Persona_1 Controparte_2
prelevate arbitrariamente sul conto cointestato presso . Ordinare al sig, Controparte_3
alla restituzione per come suindicato dei mobili, degli elettrodomestici e dei Controparte_2
vestiti alla proprietaria esclusiva sig. . Ordinarsi, infine, al signor Parte_1
Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alle variazioni di legge. Ordinarsi la
nomina di un curatore a cui affidare i beni da dividere attualmente posseduti esclusivamente
dai sig. ”. Controparte_2
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via pregiudiziale: accertare e
dichiarare la nullità dell'atto citazione, per i motivi indicati al punto 1 e 2; in via subordinata: in
caso di mancato accoglimento dell'eccezioni pregiudiziali di nullità dell'atto introduttivo e di
pagina 2 di 17 improcedibilità, inammissibilità e/o improponibilità della domanda in esso contenuta: 1)
riconoscere, determinare e quantificare le quote di legittima spettante all'attore, Parte_2
, sulle distinte eredità dei genitori e;
2) attribuire ai
[...] Persona_2 Persona_3
sensi dell'art.720 cc. al convenuto ed agli attori, congiuntamente in comune ed in parti uguali
fra di loro, la proprietà esclusiva dei beni oggetto delle più volte citate eredità, meglio
specificati nelle successioni che sono allegate, tenendo conto della donazione fatta alla sig.ra
; 3) Si contestano in toto ed in singulis i conteggi e le spese, poiché mai Controparte_4
pattuite e concordate;
4) Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore anticipante ex art. 93 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno citato in giudizio , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
rappresentando che e , alla loro morte, hanno lasciato Persona_2 Persona_1
quali eredi , e e che l'eredità Controparte_5 Parte_3 Parte_4
consiste nei seguenti beni:
1) immobile uso commerciale sito in Cosenza, alla via Caloprese, n. 23 G, in catasto fabbricati al fg. 12, part.lla 188 sub-7, cat. C/1 di mq 59, del valore di € 97.511,55;
2) immobile uso commerciale sito in Cosenza alla via Alberto Serra, n. 4, in catasto fabbricati al fg. 12, part.lla 324 sub-3, categoria C/1 di mq 89, del valore di € 108.695,79;
3) immobile uso commerciale sito in Cosenza alla via Alberto Serra, n. 2, in catasto fabbricati al fg. 12 part.lla, 324 sub-3 categoria C/1 di mq 37, del valore di € 45.188,06;
4) immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Carolei, alla via Lacconi n.1, in catasto fabbricati al fg. 2 part.lla 121, sub-1 categoria A/3, del valore di € 70.767,90;
5) appezzamento di terreno di proprietà sito nel Comune di Carolei, località Lacconi, in catasto terreni al fg. 2 part.lle 7, 28, 44, 102, estenso 88.769 mq, del valore di € 12.772,13;
pagina 3 di 17 6) dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Lago, in catasto terreno al fg.5 CP_6
part.lle 193, 153, 170, 183, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 732, del valore di € 555,01;
7) 14/210° dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Mendicino, in catasto terreno al fg. 8 part.lle 730 e 732, del valore di € 200,00;
8) immobili non censiti al NCEU di Cosenza, privi di concessioni edilizie in sanatoria, meglio descritti nella perizia di CTP a firma del dell'ing. : fabbricato in corso di Persona_4
costruzione realizzato nel 2000, in muratura portante, posto a due livelli della superficie a pianoterra di mq 98 e della superficie al primo piano di mq 72, del valore di € 32.000,00;
fabbricato in muratura portante ristrutturato nell'anno 2014 di mq 85 realizzato nel 1980 del valore di € 11.900,00; tettoia in pilastri/muratura con sovrastante coperture in legno e tegole,
del valore di € 1.500,00;
9) macchinari e attrezzature del valore di € 8.300,00 attualmente, nella materiale disponibilità
di ; Controparte_2
Hanno precisato inoltre che nei beni ricadenti nell'abitazione di famiglia comune e non divisa,
sita in Carolei alla località Lacconi, abitata da , sono presenti una stufa in Controparte_2
ghisa, un frigorifero, una lavatrice, uno scaffale scarpiera, un congelatore, un televisore di 32
pollici, due comodini, una cassettiera ed un armadio, contenente vestiti e biancheria, di proprietà esclusiva della germana . Pt_1
Hanno specificato, altresì, che insieme a e Controparte_2 Parte_1 CP_1
hanno aperto un conto di risparmio in comune presso la ,
[...] Controparte_3
utilizzato dal convenuto, senza renderne conto, interamente ai danni di essi istanti, i quali,
invece, hanno provveduto a sanare la posizione debitoria presso Equitalia sud, derivante dalla rateizzazione di cartelle esattoriali, richiesta dal de cuius , per un Persona_1
totale di € 38.440,43, senza il contributo pro quota di , e a far fronte alle spese Controparte_2
pagina 4 di 17 di successione del de cuius , dell'importo di € 9.124,00, da loro anticipate Persona_1
senza l'apporto del coerede limitatamente alla propria quota. Controparte_2
Assumono quindi che il valore dei beni appartenenti ai genitori e Persona_1 Per_2
ammonta a € 385.009,44 e che detti beni sono di fatto, nella materiale disponibilità
[...]
del convenuto.
In ragione di tanto, concludono nei termini sopra riportati.
Si è costituito in giudizio eccependo la nullità dell'atto introduttivo per Controparte_2
irregolarità del valore della controversia e della specificazione delle singole quote di comproprietà di ciascun erede o, almeno di ciascun attore, con relativo atto di provenienza,
sussistendo assoluta incertezza sull'esatta determinazione del quantum o comunque indeterminatezza e/o genericità e la nullità della citazione poiché gli attori hanno chiesto la divisione di beni comuni provenienti da successioni di soggetti diversi (madre e padre), come se fosse un'unica massa ereditaria da dividere, dovendo, invece, far valere i loro diritti nell'ambito di ciascuna massa, omettendo peraltro di indicare l'atto di donazione ricevuto da per notaio del 14.6.2002, con la conseguenza che le quote di Parte_1 Per_5
legittima degli attori risultano differenti poiché relative a due diverse e separate eredità.
Ha contestato altresì l'indivisibilità degli immobili, il conteggio e le spese dedotte dagli attori,
perché mai concordate, rammentando che i fratelli avevano deciso di elargirgli 100 € a testa per la gestione amministrativa dei negozi in affitto di cui si è sempre occupato.
Ha disconosciuto, inoltre, la rateizzazione fatta presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a nome di , poiché non ha mai avuto conoscenza della situazione debitoria e Persona_1
non ha mai ricevuto notifica da parte degli enti preposti, contestando ai germani di avere arbitrariamente prelevato somme comuni senza relazionare circa eventuali spese e/o proventi, di avere rotto il portone di ingresso dell'immobile ove dimora con la sua famiglia, di avere chiuso due stanze d'uso comune – cucina e tavernetta – rientranti nella sua abitazione,
pagina 5 di 17 ove erano conservate provviste alimentari ed oggetti personali di esso convenuto e di averlo così danneggiato poiché in queste stanze ere collocato il termocamino ed il vaso di sospensione dello stesso utilizzato per il riscaldamento della sua abitazione.
Conclude per l'accertamento e la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione e, in via subordinata, per la nullità dell'atto introduttivo e improcedibilità, inammissibilità,
improponibilità della domanda in esso contenuta.
Mutato il giudice, con ordinanza datata 12.4.2024, è stata rappresentata la necessità di decidere, prima di procedere alla divisione, le questioni preliminari sollevate dagli attori
(fruizione di beni comuni da parte del convenuto in modo esclusivo e conseguenziale diritto degli altri comunisti all'indennizzo, versamento di somme da parte degli attori per le spese di successione di e per il pagamento dei debiti tributari del de cuius, Persona_6
prelevamento di somme da parte del convenuto dal conto corrente cointestato con il de cuius ed altro erede e conseguente diritto degli attori alla restituzione, presenza di beni personali dell'attrice nella casa di famiglia) e dal convenuto (inammissibilità della domanda,
prelevamento di somme da parte degli attori e donazione in conto di legittima e della disponibile in favore dell'attrice), previo accertamento mediante ctu del valore locativo della parte di fabbricato occupato dal convenuto.
All'udienza del 23/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'eccezione di inammissibilità della domanda per genericità della stessa non può trovare condivisione.
Al riguardo deve premettersi che nel valutare il grado di incertezza della domanda non può
prescindersi dalla natura dell'oggetto della stessa e dalla relazione in cui con esso eventualmente si trovi la controparte, se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una pagina 6 di 17 precisa linea di difesa. Inoltre tale valutazione va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass.
17023/03). Nella specie, dal tenore dell'atto introduttivo si evince che a pag. 2 e 3 gli attori hanno specificato il valore dei singoli beni ricadenti nella comunione ereditaria, sicchè la dedotta incertezza del valore dell'asse ereditario appare infondata, evidenziando al riguardo che la dichiarazione effettuata ai fini dell'art.14 dpr n.115/2002, concerne il diverso aspetto del valore della causa rilevate a fini fiscali per la determinazione del contributo unificato.
Quanto alla mancata specificazione delle singole quote di comproprietà di ciascun erede,
deve rilevarsi che trattandosi di successione ab intestato, non sussiste alcun dubbio riguardo alla loro consistenza.
Deve di conseguenza ritenersi che il contenuto dell'atto di citazione sia tale da consentire al convenuto la tempestiva ed adeguata comprensione del tema da dibattere e la predisposizione delle conseguenziali difese, che, di fatto sono state ampiamente ed adeguatamente svolte.
Con riferimento, invece, all'altra questione preliminare con cui il convenuto ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, per non avere gli attori chiesto la divisione di ciascuna comunione da cui provengono i beni in godimento comune, non avendo aderito all'accordo di derogare alla regola che presiede alle divisioni plurimasse, deve rilevarsi che l'assunto su cui si fonda l'eccezione (sebbene non conduca alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione, poichè
chiari ne sono la causa petendi ed il petitum, risultando indubbio che l'intento degli attori è
quello di conseguire la divisione dei beni costituenti la massa ereditaria di ciascun genitore),
sia esatto, atteso ché "Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si
realizza una unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei
beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali
costituisce un'entità patrimoniale a sè stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si
pagina 7 di 17 hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni
condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre
masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi
particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi
sono inclusi”. Ne discende che "Nel caso di divisioni di beni in godimento comune proveniente
da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte distinte comunioni, è possibile procedere ad
una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le
parti vi consentano con un atto che deve rivestire la forma scritta ad substantiam, perchè
rientrante tra quelli previsti dall'art.1350 c.c.” ( Cass.3014/81, 2231/1985, 5798/1992,
314/2009, 3029/2009).
Conseguentemente, riconosciuto pacifico che nella specie le masse dei beni alle quali partecipano i condividenti sono due ed essendo altresì certo che il convenuto non abbia inteso manifestare il proprio consenso a procedere ad una sola divisione, occorre procedere a due divisioni distinte e separate dell'eredità paterna e di quella materna.
Quindi, deve essere dichiarata aperta la successione di , deceduto il Persona_1
23.6.2016, alla cui divisione si procederà dopo avere rimesso la causa sul ruolo, al fine di elaborare il relativo progetto di divisione.
Analogamente, deve essere disposto per la successione di , deceduta il Persona_2
27.11.2015.
Quanto alla domanda attorea di condanna al pagamento dei canoni per la fruizione in modo esclusivo della abitazione di famiglia sita in Carolei, alla località Lacconi, da parte del convenuto, va detto che l'erede che abbia compiuto atti di gestione del patrimonio ereditario o che abbia goduto in via esclusiva di beni comuni ha l'obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere loro il conto della gestione e rimettere i relativi frutti. E'
per tale motivo che incombe sui comproprietari, ai sensi dell'art. 723 c.c., un obbligo di pagina 8 di 17 rendiconto, la cui ratio va individuata nel fatto che chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di costoro gli atti posti in essere ed in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere, al fine di calcolare, nella ripartizione dei frutti,
le eventuali eccedenze attive o passive della gestione (Cass. 1991/4633; 1993/6358;
7681/2019).
Naturalmente, perché esista un obbligo di un erede di rendere il conto allo altro occorre che quest'ultimo abbia compiuto un'attività influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o,
contemporaneamente, nella altrui e nella propria, situazione che si verifica tipicamente quando uno degli eredi utilizzi in via esclusiva un bene comune. Sennonché, quando uno dei comproprietari utilizza in via esclusiva un bene comune non sempre vi è un obbligo di rendere il conto all'altro o agli altri comproprietari. Va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art.1102 c.c.,
l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Di
conseguenza, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, specie di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso, a meno che tale utilizzo non si configuri come un abuso ai sensi dell'art. 1102 c.c., abuso che si realizza per l'alterazione della destinazione del bene comune o per l'impedimento del pari uso del bene da parte degli altri partecipanti alla comunione. Di conseguenza, quando l'utilizzazione esclusiva del bene comune sia mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e gli altri comproprietari siano rimasti inerti o abbiano addirittura consentito detto uso esclusivo, deve escludersi che l'occupante del bene
(il comproprietario che gode in modo esclusivo) sia tenuto al pagamento della corrispondente pagina 9 di 17 quota di frutti, obbligo che è configurabile solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso e sempre che risulti provato che il comproprietario il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. 2015/2423; 2018/10734, 2022/18548).
Ebbene, nel caso in esame, risulta che gli attori soltanto a partire dal mese di dicembre 2017
abbiano manifestato mediante la richiesta di mediazione l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e che tanto non gli sia stato consentito dal convenuto, mentre prima di questa data non risulta, neanche in via di allegazione, che gli istanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non sia stato consentito loro o abbiano manifestato in altro modo opposizione al godimento da parte del convenuto.
Ne consegue che quest'ultimo debba rendere il conto a partire dal mese di dicembre 2017.
Ciò posto, ai fini della determinazione del quantum, appare condivisibile, sul punto, quanto enunciato dalla Cassazione Civile, sez. II, n. 7681/2019: "Il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a quest'ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato corretti: frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile".
Agli attori, pertanto, spetta un terzo ciascuno dei canoni percepibili per l'abitazione di contrada Lacconi, come quantificati dal CTU, ing. , il quale tenuto conto delle Per_7
caratteristiche dell'immobile, dell'assenza di titolo abilitativo in quanto costruito in assenza di permesso a costruire, delle rifiniture presenti, della sua posizione rispetto al centro abitato e della difficoltà di accesso e visti i valori del OR LI (non esistendo ad oggi valori pagina 10 di 17 desumibili dall'Osservatorio LI dell'Agenzia delle Entrate), ha ritenuto di utilizzare il valore locativo minimo relativo alle abitazioni in stabili di seconda fascia, pari a € 0.90 al mq.,
applicati gli opportuni coefficienti che tengano conto della vetustà del fabbricato, della destinazione e dello stato di conservazione e di funzionalità globale.
Sulla base di tali criteri, i canoni dovuti a partire dal mese di dicembre ad oggi sono pari a €
6.684,6.
PERIODO Indice di Canone Sup Canone Canone rivalutazione rivalutato Ragguagliata mensile annuo
€/mq mq
01/12/2017 1.010 0.76 90.80 69.01 828.07 01/12/2018
01/12/2018 1.004 0.76 90.80 69.01 828.07 01/12/2019
90.80 69.01 828.07 01/12/2019 0.998
0.76
01/12/2020
90.80 71.73 860.75 01/12/2020 1.038
0.79
01/12/2021
90.80 79.90 958.81 01/12/2021 1.113
0.88
01/12/2022
80.81 969.71 01/12/2022 1.006 0.89 90.80 01/12/2023
80.81 969.71 01/12/2023 1.006 0.89 90.80 01/12/2024
80.81 441.41 01/12/2024 1.006 0.89 90.80 01/05/2025
Totale 6.684,6
Sicchè, il convenuto per l'uso esclusivo dell'abitazione a partire dal mese di dicembre 2017
fino al mese di maggio 2025 deve corrispondere in favore degli attori la somma di € 2.228,2,
ciascuno.
Con riferimento alla domanda attorea di condanna del convenuto al versamento delle somme sborsate dagli attori per fare fronte alle spese di successione di , va detto Persona_6
che gli attori attraverso l'elenco movimento del conto corrente n.00507010004410 ed il modello unificato dell'agenzia delle entrate, avverso cui alcuna specifica contestazione ha sollevato il convenuto, hanno dimostrato di avere sborsato per la successione di CP_2
pagina 11 di 17 la somma di € 8.324,59. Non risulta invece documentata la dedotta spesa di € Per_6
1.028,59, che pertanto non va riconosciuta.
Ne consegue che il convenuto a tale titolo debba corrispondere in favore degli attori la somma complessiva di € 2.775,00 (€ 1.387,5 in favore di ciascuno attore).
A tal fine, si ricorda che la disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell'art. 752 c.c., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del "de cuius" al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria,
quali le spese occorrenti per l'apertura della successione (Cass. civ. n. 8900/2013).
In ordine alla domanda di condanna del convenuto al versamento delle somme sborsate dagli attori per fare fronte al pagamento dei debiti tributari del de cuius, va rilevato che gli attori mediante la produzione del piano di ammortamento istanza n.145415 del 09/08/2017, della dichiarazione di adesione n.2017 equisdr-2744745 del 19/04/2017, relativo alle cartelle
Equitalia n. 03420150011739137 e n. 03420150016250950, di € 36.343,74 comprensiva di interessi, della cartella 03490201700579673101 di € 2.097,43 nonché delle ricevute di pagamento, hanno dimostrato di avere saldato un debito ereditario pari complessivamente a
€ 38.440,43.
Pertanto, per i principi sopra ricordati, anche per tale voce il convenuto , che Controparte_2
rispetto alla documentazione versata non ha sollevato alcuna specifica contestazione, è
tenuto a corrispondere ai coeredi che hanno fatto fronte al pagamento del debito tributario del padre, la propria quota pari a € 12.813,58 (€ 6.406,79 in favore di ciascuno attore).
Egli, inoltre, è tenuto a corrispondere agli attori la quota di 1/3, pari a € 212,00 (€ 106,00 in favore di ciascuno attore), delle spese di registrazione dei contratti di locazione dei magazzini commerciali ubicati in Cosenza dall'anno 2017 al 2023, da essi anticipate, di € 635,33. Anche
pagina 12 di 17 in questo caso il convenuto non ha mosso contestazioni specifiche in ordine alla documentazione a tal fine versata dagli attori.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda attrice di restituzione delle somme prelevate dal convenuto arbitrariamente dal conto cointestato presso e la Controparte_3
domanda di restituzione dei beni personali dell'attrice nella casa di famiglia, per difetto di prova, non avendo gli attori al riguardo svolto alcuna attività istruttoria e prodotto alcuna documentazione.
Parimenti, per difetto di prova, non può trovare condivisione l'assunto del convenuto secondo cui gli attori avrebbero prelevato somme comuni ovvero provveduto a danneggiare l'immobile sito in c.da Lacconi, non avendo anche egli svolto al riguardo alcuna attività istruttoria.
Al riguardo, deve rilevarsi che nello scioglimento della comunione ereditaria, il regolamento,
sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero,
quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione. Con riguardo a quest'ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile indivisibile, l'individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale. La Suprema Corte nella sentenza del 06-10-2021, n. 27086 ha spiegato che in sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n. 366/1985). Lo scopo della resa dei conti è quello di rendere definitivi e, quindi, liquidi debiti e crediti di ciascun condividente verso gli altri, determinati da eventuali atti di godimento separato di beni comuni pagina 13 di 17 o da eventuali atti di amministrazione compiuti nell'interesse comune. La ragione per la quale l'art. 723 c.c., nello stabilire l'ordine delle operazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividenti avvenga prima della "formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità" risulta chiara da quanto dispone dell'art. 724 c.c., comma 2: ciascun coerede deve "imputare alla sua quota" non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche "quelle di cui è
debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione", cioè per debiti relativi alla gestione della comunione. Sono esclusi dall'imputazione i debiti che hanno una genesi diversa (Cass. n. 975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977).
"Dal combinato disposto dell'art. 724 c.c., comma 2 e dell'art. 725 c.c., comma 1, si evince che nel giudizio di divisione il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione"
(Cass. n. 3617/1987).
Alla stregua di tali principi, cui il tribunale intende uniformarsi, vantando gli attori nei confronti del coerede convenuto un credito di € 2.228,2 ciascuno con riferimento al compendio ereditario della madre (in quanto il fabbricato sito in c/da Laccone era di proprietà esclusiva della madre) ed un credito di € 7.900,29 ciascuno (€ 1387,5 + € 6.406,79 + € 106,00) con riferimento al compendio ereditario del padre, la divisione deve essere operata assegnando ai primi una porzione maggiore rispetto a quella che avrebbero dovuto avere in base alla loro quota.
Infine, occorre esaminare l'ulteriore questione sollevata dal convenuto in relazione alla donazione ricevuta dall'attrice da parte dei genitori.
pagina 14 di 17 Al riguardo, va detto che risulta dimostrato in via documentale che abbia Parte_1
ricevuto con atto per notar del 14.6.2002 in donazione dai genitori il seguente Per_5
bene: “terreno ricadente in zona agricola del Comune di Carolei, alla località denominata
“Iove”, esteso are 30.31, con entrostante stalla, confinante con restante proprietà della parte
donante da tutti i lati. Detto immobile è riportato nel catasto terreni del comune di Carolei al
foglio di mappa 2, particella 103, di natura ficheto di 1^ classe, della superficie di Ha 0.29.60,
reddito domenicale € 20,64 e reddito agrario di € 12,99 e particella 104, di natura ficheto di 1^
classe, della superficie di Ha 0.00.71, reddito domenicale € 0,50 e reddito agrario di € 0,31”.
Risulta, altresì, che la donazione è stata “fatta ed accettata in conto della quota di legittima
sul futuro asse ereditario della parte donante, per l'eventuale eccedenza, in conto della quota
disponibile, con esonero da ogni collazione”.
Ciò comporta, come rilevato dalla suprema corte nell'ordinanza n.14193 del 2022 (vedi anche cass.2024/14211), che dovendo essere determinata la disponibile, occorre procedere alla riunione fittizia secondo quanto prescrive l'art.556 c.c., in base al quale sono incluse nel calcolo tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario. Infatti, la dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né sottrae la donazione dalla riduzione, se essa sia lesiva della legittima altrui (Cass. n. 13660/2017; n. 12317/2019).
In altre parole, la riunione fittizia è un'operazione preliminare volta a stabilire se la legittima spettante ai c.d. legittimari sia salva, e la stessa, come ricorda la suprema corte nell'ordinanza sopra citata, si rende “necessaria ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia
nel caso la disponibile, anche quando non vi sia questione di riduzione di disposizioni lesive”,
come nel caso in esame, non avendo il convenuto, peraltro costituitosi tardivamente, inteso esperire alcuna azione di riduzione.
pagina 15 di 17 Per cui ai sensi dell'art. 556 c.c., occorre determinare il valore dei beni appartenenti al defunto al momento della morte;
al valore così ottenuto si aggiunge il valore dei beni di cui il de cuius ha disposto a titolo gratuito in vita, determinato al momento dell'apertura della successione.
Successivamente, per determinare la quota di legittima spettante a ciascun legittimario, si imputa alla porzione di legittima spettante a la donazione in suo favore, attesa la Pt_1
espressa volontà del de cuius di imputare in conto di legittima la donazione
(cass.2017/13660).
Si impone, mediante separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo, al fine di predisporre, sulla base di quanto ritenuto nella presente sentenza, il progetto di divisione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione:
dichiara aperta la successione di , deceduto il 23.6.2016, nonché la Persona_1
devoluzione ab intestato dei beni relitti facenti parte del suo asse ereditario;
dichiara che eredi legittimi della successione di , al momento della sua Persona_1
morte, sono i figli , e , per la quota di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
1/3 ciascuno;
dichiara aperta la successione di , deceduta il 27.11.2015, nonché la Persona_2
devoluzione ab intestato dei beni relitti facenti parte del suo asse ereditario;
dichiara che eredi legittimi della successione di , al momento della sua Persona_2
morte, sono il marito , per la quota di 1/3, ed i figli , Persona_1 Parte_1
e , quest'ultimi per la quota di 2/3 da dividersi in parti Controparte_1 Controparte_2
uguale;
pagina 16 di 17 accerta e dichiara il diritto degli attori a conseguire pro quota (1/3) i frutti sull'abitazione di contrada Lacconi, a partire dall'1.12.2017;
accerta e dichiara il diritto degli attori a conseguire dal convenuto la quota da lui dovuta per le spese di successione di , pari a € 1.387,5, ciascuno;
Persona_6
accerta e dichiara il diritto degli attori a conseguire dal convenuto la quota da lui dovuta per il pagamento dei debiti tributari del de cuius pari a € 6.406,79, ciascuno;
Persona_6
accerta e dichiara il diritto degli attori a conseguire dal convenuto la quota da lui dovuta per le spese di registrazione dei contratti di locazione dei magazzini commerciali ubicati in Cosenza
dall'anno 2017 al 2023, pari a € 106,00, ciascuno;
rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per le ragioni di cui in parte motiva;
ordina al Conservatore dei RR.II territorialmente competente di procedere alle relative annotazioni conseguenti alla presente pronuncia, con esonero da ogni responsabilità;
spese al definitivo.
Cosenza, 4 maggio 2025 Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 1779/2018 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 23/12/2024, con concessione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di repliche ai sensi dell'art.191 cpc, e vertente
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Paolo Cosentino e Libera Caputo ed elettivamente domiciliata in Montalto Uffugo (CS), Via
Cristoforo Colombo n. 3, giusta procura in atti;
Attrice
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Paolo Cosentino ed elettivamente domiciliato in Montalto Uffugo (CS), Via Cristoforo
Colombo n. 3, giusta procura in atti;
Attore
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giusi Pontieri ed elettivamente Controparte_2
domiciliato in Cosenza, alla Piazza Zumbini n. 13, giusta procura in atti;
Convenuto pagina 1 di 17 OGGETTO: divisione ereditaria;
CONCLUSIONI: Attori: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, nominare un Consulente
Tecnico d'Ufficio per la formazione della massa ereditaria che dovrà essere divisa e delle
singole quote;
ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione ai singoli partecipanti della
quota ad ognuno spettante;
In via gradata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene
ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell' art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione
della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote. Inoltre, previo accertamento della
disponibilità esclusiva dell' abitazione di famiglia comune e non divisa sita in Carolei alla
Località Lacconi, abitata dal sig. , condannare quest'ultimo per la esclusiva Controparte_2
fruizione, al pagamento dei canoni sino a oggi;
Condannare il sig. a versare la Controparte_2
quota parte, in parti uguali, a e per le somme anticipate Parte_1 Controparte_1
per spese di successione del de cuius per un totale di € 9.124,00; Persona_1
Condannare il sig. a versare in parti uguali a e Controparte_2 Parte_1 CP_1
le somme anticipate per sanare i debiti vantati dalla Società Equitalia sud spa,
[...]
dovuta ad una rateizzazione di cartelle esattoriali per un totale di € 38.440,43 richiesta dal de
cuius . Condannare il sig. alla restituzione delle somme Persona_1 Controparte_2
prelevate arbitrariamente sul conto cointestato presso . Ordinare al sig, Controparte_3
alla restituzione per come suindicato dei mobili, degli elettrodomestici e dei Controparte_2
vestiti alla proprietaria esclusiva sig. . Ordinarsi, infine, al signor Parte_1
Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alle variazioni di legge. Ordinarsi la
nomina di un curatore a cui affidare i beni da dividere attualmente posseduti esclusivamente
dai sig. ”. Controparte_2
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via pregiudiziale: accertare e
dichiarare la nullità dell'atto citazione, per i motivi indicati al punto 1 e 2; in via subordinata: in
caso di mancato accoglimento dell'eccezioni pregiudiziali di nullità dell'atto introduttivo e di
pagina 2 di 17 improcedibilità, inammissibilità e/o improponibilità della domanda in esso contenuta: 1)
riconoscere, determinare e quantificare le quote di legittima spettante all'attore, Parte_2
, sulle distinte eredità dei genitori e;
2) attribuire ai
[...] Persona_2 Persona_3
sensi dell'art.720 cc. al convenuto ed agli attori, congiuntamente in comune ed in parti uguali
fra di loro, la proprietà esclusiva dei beni oggetto delle più volte citate eredità, meglio
specificati nelle successioni che sono allegate, tenendo conto della donazione fatta alla sig.ra
; 3) Si contestano in toto ed in singulis i conteggi e le spese, poiché mai Controparte_4
pattuite e concordate;
4) Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore anticipante ex art. 93 cpc”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno citato in giudizio , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
rappresentando che e , alla loro morte, hanno lasciato Persona_2 Persona_1
quali eredi , e e che l'eredità Controparte_5 Parte_3 Parte_4
consiste nei seguenti beni:
1) immobile uso commerciale sito in Cosenza, alla via Caloprese, n. 23 G, in catasto fabbricati al fg. 12, part.lla 188 sub-7, cat. C/1 di mq 59, del valore di € 97.511,55;
2) immobile uso commerciale sito in Cosenza alla via Alberto Serra, n. 4, in catasto fabbricati al fg. 12, part.lla 324 sub-3, categoria C/1 di mq 89, del valore di € 108.695,79;
3) immobile uso commerciale sito in Cosenza alla via Alberto Serra, n. 2, in catasto fabbricati al fg. 12 part.lla, 324 sub-3 categoria C/1 di mq 37, del valore di € 45.188,06;
4) immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Carolei, alla via Lacconi n.1, in catasto fabbricati al fg. 2 part.lla 121, sub-1 categoria A/3, del valore di € 70.767,90;
5) appezzamento di terreno di proprietà sito nel Comune di Carolei, località Lacconi, in catasto terreni al fg. 2 part.lle 7, 28, 44, 102, estenso 88.769 mq, del valore di € 12.772,13;
pagina 3 di 17 6) dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Lago, in catasto terreno al fg.5 CP_6
part.lle 193, 153, 170, 183, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 17, 18, 732, del valore di € 555,01;
7) 14/210° dell'appezzamento di terreno sito nel Comune di Mendicino, in catasto terreno al fg. 8 part.lle 730 e 732, del valore di € 200,00;
8) immobili non censiti al NCEU di Cosenza, privi di concessioni edilizie in sanatoria, meglio descritti nella perizia di CTP a firma del dell'ing. : fabbricato in corso di Persona_4
costruzione realizzato nel 2000, in muratura portante, posto a due livelli della superficie a pianoterra di mq 98 e della superficie al primo piano di mq 72, del valore di € 32.000,00;
fabbricato in muratura portante ristrutturato nell'anno 2014 di mq 85 realizzato nel 1980 del valore di € 11.900,00; tettoia in pilastri/muratura con sovrastante coperture in legno e tegole,
del valore di € 1.500,00;
9) macchinari e attrezzature del valore di € 8.300,00 attualmente, nella materiale disponibilità
di ; Controparte_2
Hanno precisato inoltre che nei beni ricadenti nell'abitazione di famiglia comune e non divisa,
sita in Carolei alla località Lacconi, abitata da , sono presenti una stufa in Controparte_2
ghisa, un frigorifero, una lavatrice, uno scaffale scarpiera, un congelatore, un televisore di 32
pollici, due comodini, una cassettiera ed un armadio, contenente vestiti e biancheria, di proprietà esclusiva della germana . Pt_1
Hanno specificato, altresì, che insieme a e Controparte_2 Parte_1 CP_1
hanno aperto un conto di risparmio in comune presso la ,
[...] Controparte_3
utilizzato dal convenuto, senza renderne conto, interamente ai danni di essi istanti, i quali,
invece, hanno provveduto a sanare la posizione debitoria presso Equitalia sud, derivante dalla rateizzazione di cartelle esattoriali, richiesta dal de cuius , per un Persona_1
totale di € 38.440,43, senza il contributo pro quota di , e a far fronte alle spese Controparte_2
pagina 4 di 17 di successione del de cuius , dell'importo di € 9.124,00, da loro anticipate Persona_1
senza l'apporto del coerede limitatamente alla propria quota. Controparte_2
Assumono quindi che il valore dei beni appartenenti ai genitori e Persona_1 Per_2
ammonta a € 385.009,44 e che detti beni sono di fatto, nella materiale disponibilità
[...]
del convenuto.
In ragione di tanto, concludono nei termini sopra riportati.
Si è costituito in giudizio eccependo la nullità dell'atto introduttivo per Controparte_2
irregolarità del valore della controversia e della specificazione delle singole quote di comproprietà di ciascun erede o, almeno di ciascun attore, con relativo atto di provenienza,
sussistendo assoluta incertezza sull'esatta determinazione del quantum o comunque indeterminatezza e/o genericità e la nullità della citazione poiché gli attori hanno chiesto la divisione di beni comuni provenienti da successioni di soggetti diversi (madre e padre), come se fosse un'unica massa ereditaria da dividere, dovendo, invece, far valere i loro diritti nell'ambito di ciascuna massa, omettendo peraltro di indicare l'atto di donazione ricevuto da per notaio del 14.6.2002, con la conseguenza che le quote di Parte_1 Per_5
legittima degli attori risultano differenti poiché relative a due diverse e separate eredità.
Ha contestato altresì l'indivisibilità degli immobili, il conteggio e le spese dedotte dagli attori,
perché mai concordate, rammentando che i fratelli avevano deciso di elargirgli 100 € a testa per la gestione amministrativa dei negozi in affitto di cui si è sempre occupato.
Ha disconosciuto, inoltre, la rateizzazione fatta presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a nome di , poiché non ha mai avuto conoscenza della situazione debitoria e Persona_1
non ha mai ricevuto notifica da parte degli enti preposti, contestando ai germani di avere arbitrariamente prelevato somme comuni senza relazionare circa eventuali spese e/o proventi, di avere rotto il portone di ingresso dell'immobile ove dimora con la sua famiglia, di avere chiuso due stanze d'uso comune – cucina e tavernetta – rientranti nella sua abitazione,
pagina 5 di 17 ove erano conservate provviste alimentari ed oggetti personali di esso convenuto e di averlo così danneggiato poiché in queste stanze ere collocato il termocamino ed il vaso di sospensione dello stesso utilizzato per il riscaldamento della sua abitazione.
Conclude per l'accertamento e la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione e, in via subordinata, per la nullità dell'atto introduttivo e improcedibilità, inammissibilità,
improponibilità della domanda in esso contenuta.
Mutato il giudice, con ordinanza datata 12.4.2024, è stata rappresentata la necessità di decidere, prima di procedere alla divisione, le questioni preliminari sollevate dagli attori
(fruizione di beni comuni da parte del convenuto in modo esclusivo e conseguenziale diritto degli altri comunisti all'indennizzo, versamento di somme da parte degli attori per le spese di successione di e per il pagamento dei debiti tributari del de cuius, Persona_6
prelevamento di somme da parte del convenuto dal conto corrente cointestato con il de cuius ed altro erede e conseguente diritto degli attori alla restituzione, presenza di beni personali dell'attrice nella casa di famiglia) e dal convenuto (inammissibilità della domanda,
prelevamento di somme da parte degli attori e donazione in conto di legittima e della disponibile in favore dell'attrice), previo accertamento mediante ctu del valore locativo della parte di fabbricato occupato dal convenuto.
All'udienza del 23/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'eccezione di inammissibilità della domanda per genericità della stessa non può trovare condivisione.
Al riguardo deve premettersi che nel valutare il grado di incertezza della domanda non può
prescindersi dalla natura dell'oggetto della stessa e dalla relazione in cui con esso eventualmente si trovi la controparte, se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una pagina 6 di 17 precisa linea di difesa. Inoltre tale valutazione va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass.
17023/03). Nella specie, dal tenore dell'atto introduttivo si evince che a pag. 2 e 3 gli attori hanno specificato il valore dei singoli beni ricadenti nella comunione ereditaria, sicchè la dedotta incertezza del valore dell'asse ereditario appare infondata, evidenziando al riguardo che la dichiarazione effettuata ai fini dell'art.14 dpr n.115/2002, concerne il diverso aspetto del valore della causa rilevate a fini fiscali per la determinazione del contributo unificato.
Quanto alla mancata specificazione delle singole quote di comproprietà di ciascun erede,
deve rilevarsi che trattandosi di successione ab intestato, non sussiste alcun dubbio riguardo alla loro consistenza.
Deve di conseguenza ritenersi che il contenuto dell'atto di citazione sia tale da consentire al convenuto la tempestiva ed adeguata comprensione del tema da dibattere e la predisposizione delle conseguenziali difese, che, di fatto sono state ampiamente ed adeguatamente svolte.
Con riferimento, invece, all'altra questione preliminare con cui il convenuto ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, per non avere gli attori chiesto la divisione di ciascuna comunione da cui provengono i beni in godimento comune, non avendo aderito all'accordo di derogare alla regola che presiede alle divisioni plurimasse, deve rilevarsi che l'assunto su cui si fonda l'eccezione (sebbene non conduca alla declaratoria di nullità dell'atto di citazione, poichè
chiari ne sono la causa petendi ed il petitum, risultando indubbio che l'intento degli attori è
quello di conseguire la divisione dei beni costituenti la massa ereditaria di ciascun genitore),
sia esatto, atteso ché "Quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si
realizza una unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei
beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali
costituisce un'entità patrimoniale a sè stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si
pagina 7 di 17 hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni
condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre
masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi
particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi
sono inclusi”. Ne discende che "Nel caso di divisioni di beni in godimento comune proveniente
da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte distinte comunioni, è possibile procedere ad
una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le
parti vi consentano con un atto che deve rivestire la forma scritta ad substantiam, perchè
rientrante tra quelli previsti dall'art.1350 c.c.” ( Cass.3014/81, 2231/1985, 5798/1992,
314/2009, 3029/2009).
Conseguentemente, riconosciuto pacifico che nella specie le masse dei beni alle quali partecipano i condividenti sono due ed essendo altresì certo che il convenuto non abbia inteso manifestare il proprio consenso a procedere ad una sola divisione, occorre procedere a due divisioni distinte e separate dell'eredità paterna e di quella materna.
Quindi, deve essere dichiarata aperta la successione di , deceduto il Persona_1
23.6.2016, alla cui divisione si procederà dopo avere rimesso la causa sul ruolo, al fine di elaborare il relativo progetto di divisione.
Analogamente, deve essere disposto per la successione di , deceduta il Persona_2
27.11.2015.
Quanto alla domanda attorea di condanna al pagamento dei canoni per la fruizione in modo esclusivo della abitazione di famiglia sita in Carolei, alla località Lacconi, da parte del convenuto, va detto che l'erede che abbia compiuto atti di gestione del patrimonio ereditario o che abbia goduto in via esclusiva di beni comuni ha l'obbligo, quale mandatario espresso o tacito degli altri partecipanti, di rendere loro il conto della gestione e rimettere i relativi frutti. E'
per tale motivo che incombe sui comproprietari, ai sensi dell'art. 723 c.c., un obbligo di pagina 8 di 17 rendiconto, la cui ratio va individuata nel fatto che chiunque svolga attività nell'interesse di altri, deve portare a conoscenza di costoro gli atti posti in essere ed in particolare, quegli atti e fatti da cui scaturiscono partite di dare e avere, al fine di calcolare, nella ripartizione dei frutti,
le eventuali eccedenze attive o passive della gestione (Cass. 1991/4633; 1993/6358;
7681/2019).
Naturalmente, perché esista un obbligo di un erede di rendere il conto allo altro occorre che quest'ultimo abbia compiuto un'attività influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o,
contemporaneamente, nella altrui e nella propria, situazione che si verifica tipicamente quando uno degli eredi utilizzi in via esclusiva un bene comune. Sennonché, quando uno dei comproprietari utilizza in via esclusiva un bene comune non sempre vi è un obbligo di rendere il conto all'altro o agli altri comproprietari. Va, infatti, osservato che, ai sensi dell'art.1102 c.c.,
l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Di
conseguenza, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, specie di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo.
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso, a meno che tale utilizzo non si configuri come un abuso ai sensi dell'art. 1102 c.c., abuso che si realizza per l'alterazione della destinazione del bene comune o per l'impedimento del pari uso del bene da parte degli altri partecipanti alla comunione. Di conseguenza, quando l'utilizzazione esclusiva del bene comune sia mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c. e gli altri comproprietari siano rimasti inerti o abbiano addirittura consentito detto uso esclusivo, deve escludersi che l'occupante del bene
(il comproprietario che gode in modo esclusivo) sia tenuto al pagamento della corrispondente pagina 9 di 17 quota di frutti, obbligo che è configurabile solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso e sempre che risulti provato che il comproprietario il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. 2015/2423; 2018/10734, 2022/18548).
Ebbene, nel caso in esame, risulta che gli attori soltanto a partire dal mese di dicembre 2017
abbiano manifestato mediante la richiesta di mediazione l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e che tanto non gli sia stato consentito dal convenuto, mentre prima di questa data non risulta, neanche in via di allegazione, che gli istanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non sia stato consentito loro o abbiano manifestato in altro modo opposizione al godimento da parte del convenuto.
Ne consegue che quest'ultimo debba rendere il conto a partire dal mese di dicembre 2017.
Ciò posto, ai fini della determinazione del quantum, appare condivisibile, sul punto, quanto enunciato dalla Cassazione Civile, sez. II, n. 7681/2019: "Il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a quest'ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato corretti: frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l'immobile".
Agli attori, pertanto, spetta un terzo ciascuno dei canoni percepibili per l'abitazione di contrada Lacconi, come quantificati dal CTU, ing. , il quale tenuto conto delle Per_7
caratteristiche dell'immobile, dell'assenza di titolo abilitativo in quanto costruito in assenza di permesso a costruire, delle rifiniture presenti, della sua posizione rispetto al centro abitato e della difficoltà di accesso e visti i valori del OR LI (non esistendo ad oggi valori pagina 10 di 17 desumibili dall'Osservatorio LI dell'Agenzia delle Entrate), ha ritenuto di utilizzare il valore locativo minimo relativo alle abitazioni in stabili di seconda fascia, pari a € 0.90 al mq.,
applicati gli opportuni coefficienti che tengano conto della vetustà del fabbricato, della destinazione e dello stato di conservazione e di funzionalità globale.
Sulla base di tali criteri, i canoni dovuti a partire dal mese di dicembre ad oggi sono pari a €
6.684,6.
PERIODO Indice di Canone Sup Canone Canone rivalutazione rivalutato Ragguagliata mensile annuo
€/mq mq
01/12/2017 1.010 0.76 90.80 69.01 828.07 01/12/2018
01/12/2018 1.004 0.76 90.80 69.01 828.07 01/12/2019
90.80 69.01 828.07 01/12/2019 0.998
0.76
01/12/2020
90.80 71.73 860.75 01/12/2020 1.038
0.79
01/12/2021
90.80 79.90 958.81 01/12/2021 1.113
0.88
01/12/2022
80.81 969.71 01/12/2022 1.006 0.89 90.80 01/12/2023
80.81 969.71 01/12/2023 1.006 0.89 90.80 01/12/2024
80.81 441.41 01/12/2024 1.006 0.89 90.80 01/05/2025
Totale 6.684,6
Sicchè, il convenuto per l'uso esclusivo dell'abitazione a partire dal mese di dicembre 2017
fino al mese di maggio 2025 deve corrispondere in favore degli attori la somma di € 2.228,2,
ciascuno.
Con riferimento alla domanda attorea di condanna del convenuto al versamento delle somme sborsate dagli attori per fare fronte alle spese di successione di , va detto Persona_6
che gli attori attraverso l'elenco movimento del conto corrente n.00507010004410 ed il modello unificato dell'agenzia delle entrate, avverso cui alcuna specifica contestazione ha sollevato il convenuto, hanno dimostrato di avere sborsato per la successione di CP_2
pagina 11 di 17 la somma di € 8.324,59. Non risulta invece documentata la dedotta spesa di € Per_6
1.028,59, che pertanto non va riconosciuta.
Ne consegue che il convenuto a tale titolo debba corrispondere in favore degli attori la somma complessiva di € 2.775,00 (€ 1.387,5 in favore di ciascuno attore).
A tal fine, si ricorda che la disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell'art. 752 c.c., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del "de cuius" al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria,
quali le spese occorrenti per l'apertura della successione (Cass. civ. n. 8900/2013).
In ordine alla domanda di condanna del convenuto al versamento delle somme sborsate dagli attori per fare fronte al pagamento dei debiti tributari del de cuius, va rilevato che gli attori mediante la produzione del piano di ammortamento istanza n.145415 del 09/08/2017, della dichiarazione di adesione n.2017 equisdr-2744745 del 19/04/2017, relativo alle cartelle
Equitalia n. 03420150011739137 e n. 03420150016250950, di € 36.343,74 comprensiva di interessi, della cartella 03490201700579673101 di € 2.097,43 nonché delle ricevute di pagamento, hanno dimostrato di avere saldato un debito ereditario pari complessivamente a
€ 38.440,43.
Pertanto, per i principi sopra ricordati, anche per tale voce il convenuto , che Controparte_2
rispetto alla documentazione versata non ha sollevato alcuna specifica contestazione, è
tenuto a corrispondere ai coeredi che hanno fatto fronte al pagamento del debito tributario del padre, la propria quota pari a € 12.813,58 (€ 6.406,79 in favore di ciascuno attore).
Egli, inoltre, è tenuto a corrispondere agli attori la quota di 1/3, pari a € 212,00 (€ 106,00 in favore di ciascuno attore), delle spese di registrazione dei contratti di locazione dei magazzini commerciali ubicati in Cosenza dall'anno 2017 al 2023, da essi anticipate, di € 635,33. Anche
pagina 12 di 17 in questo caso il convenuto non ha mosso contestazioni specifiche in ordine alla documentazione a tal fine versata dagli attori.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda attrice di restituzione delle somme prelevate dal convenuto arbitrariamente dal conto cointestato presso e la Controparte_3
domanda di restituzione dei beni personali dell'attrice nella casa di famiglia, per difetto di prova, non avendo gli attori al riguardo svolto alcuna attività istruttoria e prodotto alcuna documentazione.
Parimenti, per difetto di prova, non può trovare condivisione l'assunto del convenuto secondo cui gli attori avrebbero prelevato somme comuni ovvero provveduto a danneggiare l'immobile sito in c.da Lacconi, non avendo anche egli svolto al riguardo alcuna attività istruttoria.
Al riguardo, deve rilevarsi che nello scioglimento della comunione ereditaria, il regolamento,
sulla massa, dei debiti dipendenti dai rapporti di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa, previsto dagli artt. 724 e 725 c.c., può essere realizzato dai compartecipi creditori attraverso il prelievo di beni dalla massa in proporzione alle rispettive quote ovvero,
quando ciò non sia avvenuto o non sia possibile, attraverso l'incremento delle loro quote di concorso rispetto a quelle risultanti dal titolo della comunione. Con riguardo a quest'ultima modalità, applicabile anche in caso di unico immobile indivisibile, l'individuazione del titolare della quota maggiore si effettua con riferimento alla situazione esistente al momento della relativa pronuncia giudiziale. La Suprema Corte nella sentenza del 06-10-2021, n. 27086 ha spiegato che in sede di divisione, sia di eredità che di cose comuni, non può prescindersi dall'obbligo del reciproco rendiconto tra i condividenti, data l'esigenza di accertare quanto spetti a ciascuno di essi sulla massa da dividere ed essendo scopo del giudizio divisionale quello di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione (Cass. n. 366/1985). Lo scopo della resa dei conti è quello di rendere definitivi e, quindi, liquidi debiti e crediti di ciascun condividente verso gli altri, determinati da eventuali atti di godimento separato di beni comuni pagina 13 di 17 o da eventuali atti di amministrazione compiuti nell'interesse comune. La ragione per la quale l'art. 723 c.c., nello stabilire l'ordine delle operazioni divisionali, esige che la resa del conto tra condividenti avvenga prima della "formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità" risulta chiara da quanto dispone dell'art. 724 c.c., comma 2: ciascun coerede deve "imputare alla sua quota" non solo le somme di cui era debitore verso il defunto, ma anche "quelle di cui è
debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione", cioè per debiti relativi alla gestione della comunione. Sono esclusi dall'imputazione i debiti che hanno una genesi diversa (Cass. n. 975/1967; n. 1498/1974; n. 1100/1977).
"Dal combinato disposto dell'art. 724 c.c., comma 2 e dell'art. 725 c.c., comma 1, si evince che nel giudizio di divisione il giudice, prima della formazione delle singole porzioni, deve imputare alla quota del coerede le somme di danaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione e poi disporre a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle loro rispettive quote, ripartendo, infine, i beni ereditari residui tra i partecipanti alla comunione"
(Cass. n. 3617/1987).
Alla stregua di tali principi, cui il tribunale intende uniformarsi, vantando gli attori nei confronti del coerede convenuto un credito di € 2.228,2 ciascuno con riferimento al compendio ereditario della madre (in quanto il fabbricato sito in c/da Laccone era di proprietà esclusiva della madre) ed un credito di € 7.900,29 ciascuno (€ 1387,5 + € 6.406,79 + € 106,00) con riferimento al compendio ereditario del padre, la divisione deve essere operata assegnando ai primi una porzione maggiore rispetto a quella che avrebbero dovuto avere in base alla loro quota.
Infine, occorre esaminare l'ulteriore questione sollevata dal convenuto in relazione alla donazione ricevuta dall'attrice da parte dei genitori.
pagina 14 di 17 Al riguardo, va detto che risulta dimostrato in via documentale che abbia Parte_1
ricevuto con atto per notar del 14.6.2002 in donazione dai genitori il seguente Per_5
bene: “terreno ricadente in zona agricola del Comune di Carolei, alla località denominata
“Iove”, esteso are 30.31, con entrostante stalla, confinante con restante proprietà della parte
donante da tutti i lati. Detto immobile è riportato nel catasto terreni del comune di Carolei al
foglio di mappa 2, particella 103, di natura ficheto di 1^ classe, della superficie di Ha 0.29.60,
reddito domenicale € 20,64 e reddito agrario di € 12,99 e particella 104, di natura ficheto di 1^
classe, della superficie di Ha 0.00.71, reddito domenicale € 0,50 e reddito agrario di € 0,31”.
Risulta, altresì, che la donazione è stata “fatta ed accettata in conto della quota di legittima
sul futuro asse ereditario della parte donante, per l'eventuale eccedenza, in conto della quota
disponibile, con esonero da ogni collazione”.
Ciò comporta, come rilevato dalla suprema corte nell'ordinanza n.14193 del 2022 (vedi anche cass.2024/14211), che dovendo essere determinata la disponibile, occorre procedere alla riunione fittizia secondo quanto prescrive l'art.556 c.c., in base al quale sono incluse nel calcolo tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario. Infatti, la dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. n. 74/1967), né sottrae la donazione dalla riduzione, se essa sia lesiva della legittima altrui (Cass. n. 13660/2017; n. 12317/2019).
In altre parole, la riunione fittizia è un'operazione preliminare volta a stabilire se la legittima spettante ai c.d. legittimari sia salva, e la stessa, come ricorda la suprema corte nell'ordinanza sopra citata, si rende “necessaria ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia
nel caso la disponibile, anche quando non vi sia questione di riduzione di disposizioni lesive”,
come nel caso in esame, non avendo il convenuto, peraltro costituitosi tardivamente, inteso esperire alcuna azione di riduzione.
pagina 15 di 17 Per cui ai sensi dell'art. 556 c.c., occorre determinare il valore dei beni appartenenti al defunto al momento della morte;
al valore così ottenuto si aggiunge il valore dei beni di cui il de cuius ha disposto a titolo gratuito in vita, determinato al momento dell'apertura della successione.
Successivamente, per determinare la quota di legittima spettante a ciascun legittimario, si imputa alla porzione di legittima spettante a la donazione in suo favore, attesa la Pt_1
espressa volontà del de cuius di imputare in conto di legittima la donazione
(cass.2017/13660).
Si impone, mediante separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo, al fine di predisporre, sulla base di quanto ritenuto nella presente sentenza, il progetto di divisione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione:
dichiara aperta la successione di , deceduto il 23.6.2016, nonché la Persona_1
devoluzione ab intestato dei beni relitti facenti parte del suo asse ereditario;
dichiara che eredi legittimi della successione di , al momento della sua Persona_1
morte, sono i figli , e , per la quota di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
1/3 ciascuno;
dichiara aperta la successione di , deceduta il 27.11.2015, nonché la Persona_2
devoluzione ab intestato dei beni relitti facenti parte del suo asse ereditario;
dichiara che eredi legittimi della successione di , al momento della sua Persona_2
morte, sono il marito , per la quota di 1/3, ed i figli , Persona_1 Parte_1
e , quest'ultimi per la quota di 2/3 da dividersi in parti Controparte_1 Controparte_2
uguale;
pagina 16 di 17 accerta e dichiara il diritto degli attori a conseguire pro quota (1/3) i frutti sull'abitazione di contrada Lacconi, a partire dall'1.12.2017;
accerta e dichiara il diritto degli attori a conseguire dal convenuto la quota da lui dovuta per le spese di successione di , pari a € 1.387,5, ciascuno;
Persona_6
accerta e dichiara il diritto degli attori a conseguire dal convenuto la quota da lui dovuta per il pagamento dei debiti tributari del de cuius pari a € 6.406,79, ciascuno;
Persona_6
accerta e dichiara il diritto degli attori a conseguire dal convenuto la quota da lui dovuta per le spese di registrazione dei contratti di locazione dei magazzini commerciali ubicati in Cosenza
dall'anno 2017 al 2023, pari a € 106,00, ciascuno;
rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per le ragioni di cui in parte motiva;
ordina al Conservatore dei RR.II territorialmente competente di procedere alle relative annotazioni conseguenti alla presente pronuncia, con esonero da ogni responsabilità;
spese al definitivo.
Cosenza, 4 maggio 2025 Il Giudice
Rosangela Viteritti
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