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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2024, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela FOGGETTI, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 12485/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. N. M. Caroppo Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, dall' avv. A. Belsito
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/11/2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere dipendente del convenuto dal 13/12/2018 a tutt'oggi, con le CP_1
mansioni di Agente di Polizia Municipale, inquadrata nella CAT. C1 del CCNL per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/9/2000, esponeva di aver svolto, nel corso del periodo dal 31/12/2018 al 31/12/2021, attività lavorativa nelle giornate della domenica o in occasione di festività infrasettimanali, non rientranti nel turno di servizio programmato e, comunque, fuori dall'orario di lavoro settimanale, come da prospetto allegato.
Di talchè, adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “a)accertare e dichiarare che la ricorrente, che lavora alle dipendenze del
Comune di presso il settore Polizia Locale dal 31.12.2018 a tutt'oggi in servizio CP_1
con la qualifica e svolgendo mansioni di Agente di Polizia Municipale Cat C1, prestando servizio ordinario dal lunedì al sabato, con giorno di riposo settimanale fissato nella giornata di domenica, nel periodo dal 31.12.2018 al 31.12.2021 ha prestato attività lavorativa nelle giornate domenicali e festive indicate al punto nr. 4) della narrativa del presente ricorso, al di fuori della turnazione ordinaria stabilita dal comando della Polizia Municipale di appartenenza”
b) accertare e dichiarare, quindi, che al ricorrente non è stato corrisposto alcun corrispettivo a titolo di compenso previsto dall'art. 24, comma 1 CCNL di categoria quale corrispettivo per le prestazioni lavorative svolte nelle giornate festive indicate al
n. 4) della narrativa del presente ricorso e riportate nei turni di servizio allegati agli atti.
c) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il resistente, in persona del CP_1
Sindaco, legale rapp. te pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.190,75 (duemilacentonovanta/75) a lei dovuta in considerazione dell'effettuazione dei turni di servizio nelle giornate festive, ovvero domenicali c.d. “extra turno” riferite al periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021, così come in narrativa evidenziate, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal momento della maturazione dei crediti e sino al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l'ente civico che contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con note depositate in data 2/8/2024, parte ricorrente depositava verbale di conciliazione sottoscritto in data 25/7/2024 dalla ricorrente e dal . Controparte_1
La causa giungeva sul ruolo dello scrivente Magistrato e, all'udienza odierna, le parti, dando atto del raggiunto accordo conciliativo, come da verbale di conciliazione depositato telematicamente, chiedevano che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, affermando che nulla era dovuto per le spese di lite, regolate come da separato accordo.
La controversia veniva, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti nel verbale d'udienza odierno, essendo intervenuta la sottoscrizione del verbale di conciliazione ed essendo, pertanto, venuto meno l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Pag. 2 di 5 Il Giudice deve prendere atto della situazione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Ciò posto, rilevato che secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.,
Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass.
Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del
7.5.2009).
In ordine alle spese, non sussistono ragioni per discostarsi dalla volontà espressa dalle parti che appare quella di richiedere la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'intervenuta composizione bonaria della controversia nonché tenuto conto del tenore del verbale di conciliazione versato in atti.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Pag. 3 di 5 Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa E.
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , con Parte_2 Controparte_1
ricorso depositato in data 17/11/2022, così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
- 2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 11/12/2024
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela FOGGETTI, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 12485/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. N. M. Caroppo Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, dall' avv. A. Belsito
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/11/2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere dipendente del convenuto dal 13/12/2018 a tutt'oggi, con le CP_1
mansioni di Agente di Polizia Municipale, inquadrata nella CAT. C1 del CCNL per il personale delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14/9/2000, esponeva di aver svolto, nel corso del periodo dal 31/12/2018 al 31/12/2021, attività lavorativa nelle giornate della domenica o in occasione di festività infrasettimanali, non rientranti nel turno di servizio programmato e, comunque, fuori dall'orario di lavoro settimanale, come da prospetto allegato.
Di talchè, adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “a)accertare e dichiarare che la ricorrente, che lavora alle dipendenze del
Comune di presso il settore Polizia Locale dal 31.12.2018 a tutt'oggi in servizio CP_1
con la qualifica e svolgendo mansioni di Agente di Polizia Municipale Cat C1, prestando servizio ordinario dal lunedì al sabato, con giorno di riposo settimanale fissato nella giornata di domenica, nel periodo dal 31.12.2018 al 31.12.2021 ha prestato attività lavorativa nelle giornate domenicali e festive indicate al punto nr. 4) della narrativa del presente ricorso, al di fuori della turnazione ordinaria stabilita dal comando della Polizia Municipale di appartenenza”
b) accertare e dichiarare, quindi, che al ricorrente non è stato corrisposto alcun corrispettivo a titolo di compenso previsto dall'art. 24, comma 1 CCNL di categoria quale corrispettivo per le prestazioni lavorative svolte nelle giornate festive indicate al
n. 4) della narrativa del presente ricorso e riportate nei turni di servizio allegati agli atti.
c) per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il resistente, in persona del CP_1
Sindaco, legale rapp. te pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.190,75 (duemilacentonovanta/75) a lei dovuta in considerazione dell'effettuazione dei turni di servizio nelle giornate festive, ovvero domenicali c.d. “extra turno” riferite al periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2021, così come in narrativa evidenziate, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal momento della maturazione dei crediti e sino al soddisfo”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l'ente civico che contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con note depositate in data 2/8/2024, parte ricorrente depositava verbale di conciliazione sottoscritto in data 25/7/2024 dalla ricorrente e dal . Controparte_1
La causa giungeva sul ruolo dello scrivente Magistrato e, all'udienza odierna, le parti, dando atto del raggiunto accordo conciliativo, come da verbale di conciliazione depositato telematicamente, chiedevano che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, affermando che nulla era dovuto per le spese di lite, regolate come da separato accordo.
La controversia veniva, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti nel verbale d'udienza odierno, essendo intervenuta la sottoscrizione del verbale di conciliazione ed essendo, pertanto, venuto meno l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Pag. 2 di 5 Il Giudice deve prendere atto della situazione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Ciò posto, rilevato che secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav.,
Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass.
Civ. Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del
7.5.2009).
In ordine alle spese, non sussistono ragioni per discostarsi dalla volontà espressa dalle parti che appare quella di richiedere la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'intervenuta composizione bonaria della controversia nonché tenuto conto del tenore del verbale di conciliazione versato in atti.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Pag. 3 di 5 Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa E.
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , con Parte_2 Controparte_1
ricorso depositato in data 17/11/2022, così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
- 2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 11/12/2024
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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