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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 465/2023 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Giuseppe BASILE appellante contro con il patrocinio dell'avv. Paolo GIPPONE e dell'avv. Mauro Controparte_1 PARISI appellato
Controparte_2 appellato contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/9/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13 settembre 2021 conveniva CP_1 CP_ in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro chiedendo che in via preliminare che il tribunale adito accertasse la sostanziale e ininterrotta sussistenza del rapporto giuridico di lavoro dipendente, di cui agli artt. 2094 del Codice Civile, tra la stessa e a far data dal 2014, e Controparte_2 comunque anche per il periodo di cui è causa, da febbraio 2015 a settembre 2018, e fino al 31.12.2019, alla stregua di quanto già accertato dal Giudice del lavoro di Reggio Emilia, con le sentenze n. 18/2018 e n. 192/2019.
pag. 1 di 4 Domandava, poi, che in via principale, attesa la continuativa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al Sig. e, fermo il Controparte_2 superamento degli esiti dell'accertamento ispettivo di cui al Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000425291/DDL del 23.4.2015 (prot. n.
.6800.23/04/2015.0092803), il tribunale accertasse l'insussistenza di attività
CP_3 danti titolo all'iscrizione a Gestioni previdenziali diverse dalla IO IVS lavoratori dipendenti Domandava, inoltre, che attesi gli operati versamenti presso la IO Separata negli anni per cui è causa atteso che si era dimostrato che la resistente aveva già spontaneamente provveduto al versamento con compensazione di quanto ancora dovuto al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti l' , considerato altresì l'assoluto
CP_3 difetto di prova da parte dell' di Reggio Emilia in ordine al fondamento e alle
CP_3 determinazioni degli importi di cui agli enunciati inviti a regolarizzare, per l'effetto il tribunale adito dichiarasse l'insussistenza e l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese contributive e della richiesta regolarizzazione e delle connesse formalità, avanzate dall' di Reggio Emilia con l'invito a regolarizzare del 3.2.2021 per
CP_3
l'importo di € 31.126,37 a titolo di contributi e € 37.191,81 a titolo di sanzioni, nel periodo da febbraio 2015 a settembre 2018, come reiterato con l'Invito a regolarizzare del 14.5.2021 per l'importo, sempre nel periodo da febbraio 2015 a settembre 2018, a titolo di contributi di € 31.126,37, e € 37.418,05 a titolo di sanzioni Chiedeva, poi, in via subordinata nella denegata e non prevedibile ipotesi di ritenuta sussistenza di pretesa contributiva di rideterminare la somma tenuto conto della prescrizione, dei versamenti e della compensazione con quanto già versato dalla ricorrente alla IO RA , relativamente alla posizione del lavoratore CP_3 con imputazione di detti contributi, comunque versati all' , alla CP_2 CP_3
IO IVS lavoratori dipendenti. Domandava, inoltre, la rideterminazione delle sanzioni civili connesse, anche a seguito di accertamento e dichiarazione di non debenza di somme a titolo di sanzioni civili per cd. “evasione”, ex art. 116, comma 8, lettera b), L. 388/2000, bensì, al più, nella minore misura della cd. omissione ex art. 116, comma 8, lettera b), L. 388/2000. Chiedeva, infine, in ulteriore subordine, nella denegata e non prevedibile ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di compensazione di accertare il diritto della stessa al rimborso di quanto versato alla IO RA , per i periodi di cui CP_3
è causa, in ordine alla posizione del lavoratore nella misura di € 36.728,00, CP_2 attesa la natura di indebito oggettivo di quanto versato, peraltro a causa esclusiva delle determinazioni e della condotta tenuta dall' , poi dichiarata illegittima e non CP_3 attinente alla realtà dei fatti” 2. Nel contraddittorio con , che resisteva alla domanda, il Tribunale CP_3 accertava la debenza della contribuzione nella gestione FLD nei limiti dell'eccepita prescrizione e riteneva non dovute le sanzioni irrogate con gli inviti alla regolarizzazione, in ragione della protratta incertezza sulla qualificazione del rapporto
pag. 2 di 4 di lavoro in questione – denunciato come subordinato, disconosciuto in sede di ispezione e confermato subordinato in sede giudiziale a seguito di impugnazione del verbale ispettivo.
3. Ha proposto appello l' con riferimento alle annullate sanzioni, per la loro CP_3 automatica accessorietà alla pretesa contributiva (senza dunque che possa rilevare qualsivoglia connotazione soggettiva dell'inadempimento all'obbligazione principale)
4. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società, che ha proposto appello incidentale avverso la parte di sentenza che ha confermato la pretesa della contribuzione nella IO Separata, evidenziando che unico CP_3 era il compenso erogato al per la prestazione dell'attività di lavoro CP_2 dipendente (come poi consacrato nella decisione giudiziale).
5. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Passata in giudicato la statuizione riguardante l'eccepita prescrizione e circoscritto l'esame al periodo da agosto 2015 a settembre 2018, deve osservarsi innanzi tutto
– e con riferimento all'appello incidentale – che difetta qualsiasi elementi a riprova di una duplicità di compensi al tale da giustificare la sua doppia iscrizione CP_2
(alla gestione IVS quale dipendente e alla IO Separata quale amministratore). La diversa evidenza cui fa riferimento è da ascrivere – quantomeno per il CP_3 periodo oggetto di causa – alla necessità di dare al compenso erogato al CP_2 una “veste fiscale” coerente con l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, tenendo conto della diversa imponibilità (cfr. doc. 12 di ). CP_1
In difetto di effettiva duplicità di compensi non si rinviene il fondamento della doppia pretesa contributiva: una volta riqualificato il rapporto del in termini di CP_2 subordinazione, la contribuzione allo stesso riferita è da quantificarsi per la sola gestione IVS, con necessaria compensazione con quanto versato, per il medesimo compenso, ripetesi, nella IO Separata. L'appello incidentale deve dunque essere accolto, dovendosi dichiarare che nulla è dovuto alla IO Separata per il periodo oggetto di causa. Diversamente dicasi quanto alla “gestione dipendenti”, ma la compensazione con quanto ancora da versare nella stessa sarà possibile in sede di esecuzione, previa precisazione del quantum riferito al periodo di interesse (posto che dalla nota CP_3 del 12/6/2025 non è dato di cogliere la frazione temporale che qui rileva e ritenuto che ragioni di economia processuale sconsigliano di disporre CTU, vista la possibilità di tracciare il perimetro contabile utile all'esecuzione del provvedimento). 6. Quanto alle sanzioni civili, oggetto dell'appello principale, deve prendersi in esame la specificità del caso in trattazione, in cui il ritardato versamento della contribuzione nella gestione corretta è dipeso esclusivamente dalla condotta dello stesso ente previdenziale, che ha impropriamente disconosciuto la natura subordinata del rapporto e costretto la società a diversamente iscriverlo. Le decisioni delle supreme Corti indicate dall' in atto di appello sono tutte CP_3 relative a casi in cui la causalità era – per quanto non dolosamente, per così dire -
pag. 3 di 4 riferibile al contribuente, il che evidentemente legittimava l'accessorio al gettito contributivo. Chiarissima in tal senso è Cassazione civile sez. lav., 19/06/2000, n. 8323, ricordata dallo stesso Istituto appellante, secondo cui “l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva a risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato”: non vi è certo necessità di rafforzare l'obbligazione contributiva laddove essa abbia seguito le indicazioni dello stesso ente creditore. Quanto al danno, poi, lo stesso non potrebbe che essere regolato secondo i principi dell'art. 1227 c.c., che impone la valutazione d'ufficio del concorso di colpa del creditore nella sua causazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/03/2023, n.7965). La sentenza deve dunque essere confermata sul punto. 7. Le spese seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte della parte appellante principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale proposti da e da vverso la sentenza CP_3 Controparte_1
n. 287/2023 del Tribunale di Reggio Emilia resa e pubblicata il giorno 26/7/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del solo appello incidentale 1. dichiara che nulla è dovuto dalla società alla IO Controparte_1
Separata per il periodo oggetto di causa;
2. conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in CP_3
€.3.500,00 per compenso di ciascun grado, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. così deciso in Bologna, il 25/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 465/2023 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Giuseppe BASILE appellante contro con il patrocinio dell'avv. Paolo GIPPONE e dell'avv. Mauro Controparte_1 PARISI appellato
Controparte_2 appellato contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/9/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13 settembre 2021 conveniva CP_1 CP_ in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro chiedendo che in via preliminare che il tribunale adito accertasse la sostanziale e ininterrotta sussistenza del rapporto giuridico di lavoro dipendente, di cui agli artt. 2094 del Codice Civile, tra la stessa e a far data dal 2014, e Controparte_2 comunque anche per il periodo di cui è causa, da febbraio 2015 a settembre 2018, e fino al 31.12.2019, alla stregua di quanto già accertato dal Giudice del lavoro di Reggio Emilia, con le sentenze n. 18/2018 e n. 192/2019.
pag. 1 di 4 Domandava, poi, che in via principale, attesa la continuativa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al Sig. e, fermo il Controparte_2 superamento degli esiti dell'accertamento ispettivo di cui al Verbale unico di accertamento e notificazione n. 000425291/DDL del 23.4.2015 (prot. n.
.6800.23/04/2015.0092803), il tribunale accertasse l'insussistenza di attività
CP_3 danti titolo all'iscrizione a Gestioni previdenziali diverse dalla IO IVS lavoratori dipendenti Domandava, inoltre, che attesi gli operati versamenti presso la IO Separata negli anni per cui è causa atteso che si era dimostrato che la resistente aveva già spontaneamente provveduto al versamento con compensazione di quanto ancora dovuto al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti l' , considerato altresì l'assoluto
CP_3 difetto di prova da parte dell' di Reggio Emilia in ordine al fondamento e alle
CP_3 determinazioni degli importi di cui agli enunciati inviti a regolarizzare, per l'effetto il tribunale adito dichiarasse l'insussistenza e l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese contributive e della richiesta regolarizzazione e delle connesse formalità, avanzate dall' di Reggio Emilia con l'invito a regolarizzare del 3.2.2021 per
CP_3
l'importo di € 31.126,37 a titolo di contributi e € 37.191,81 a titolo di sanzioni, nel periodo da febbraio 2015 a settembre 2018, come reiterato con l'Invito a regolarizzare del 14.5.2021 per l'importo, sempre nel periodo da febbraio 2015 a settembre 2018, a titolo di contributi di € 31.126,37, e € 37.418,05 a titolo di sanzioni Chiedeva, poi, in via subordinata nella denegata e non prevedibile ipotesi di ritenuta sussistenza di pretesa contributiva di rideterminare la somma tenuto conto della prescrizione, dei versamenti e della compensazione con quanto già versato dalla ricorrente alla IO RA , relativamente alla posizione del lavoratore CP_3 con imputazione di detti contributi, comunque versati all' , alla CP_2 CP_3
IO IVS lavoratori dipendenti. Domandava, inoltre, la rideterminazione delle sanzioni civili connesse, anche a seguito di accertamento e dichiarazione di non debenza di somme a titolo di sanzioni civili per cd. “evasione”, ex art. 116, comma 8, lettera b), L. 388/2000, bensì, al più, nella minore misura della cd. omissione ex art. 116, comma 8, lettera b), L. 388/2000. Chiedeva, infine, in ulteriore subordine, nella denegata e non prevedibile ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di compensazione di accertare il diritto della stessa al rimborso di quanto versato alla IO RA , per i periodi di cui CP_3
è causa, in ordine alla posizione del lavoratore nella misura di € 36.728,00, CP_2 attesa la natura di indebito oggettivo di quanto versato, peraltro a causa esclusiva delle determinazioni e della condotta tenuta dall' , poi dichiarata illegittima e non CP_3 attinente alla realtà dei fatti” 2. Nel contraddittorio con , che resisteva alla domanda, il Tribunale CP_3 accertava la debenza della contribuzione nella gestione FLD nei limiti dell'eccepita prescrizione e riteneva non dovute le sanzioni irrogate con gli inviti alla regolarizzazione, in ragione della protratta incertezza sulla qualificazione del rapporto
pag. 2 di 4 di lavoro in questione – denunciato come subordinato, disconosciuto in sede di ispezione e confermato subordinato in sede giudiziale a seguito di impugnazione del verbale ispettivo.
3. Ha proposto appello l' con riferimento alle annullate sanzioni, per la loro CP_3 automatica accessorietà alla pretesa contributiva (senza dunque che possa rilevare qualsivoglia connotazione soggettiva dell'inadempimento all'obbligazione principale)
4. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società, che ha proposto appello incidentale avverso la parte di sentenza che ha confermato la pretesa della contribuzione nella IO Separata, evidenziando che unico CP_3 era il compenso erogato al per la prestazione dell'attività di lavoro CP_2 dipendente (come poi consacrato nella decisione giudiziale).
5. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Passata in giudicato la statuizione riguardante l'eccepita prescrizione e circoscritto l'esame al periodo da agosto 2015 a settembre 2018, deve osservarsi innanzi tutto
– e con riferimento all'appello incidentale – che difetta qualsiasi elementi a riprova di una duplicità di compensi al tale da giustificare la sua doppia iscrizione CP_2
(alla gestione IVS quale dipendente e alla IO Separata quale amministratore). La diversa evidenza cui fa riferimento è da ascrivere – quantomeno per il CP_3 periodo oggetto di causa – alla necessità di dare al compenso erogato al CP_2 una “veste fiscale” coerente con l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, tenendo conto della diversa imponibilità (cfr. doc. 12 di ). CP_1
In difetto di effettiva duplicità di compensi non si rinviene il fondamento della doppia pretesa contributiva: una volta riqualificato il rapporto del in termini di CP_2 subordinazione, la contribuzione allo stesso riferita è da quantificarsi per la sola gestione IVS, con necessaria compensazione con quanto versato, per il medesimo compenso, ripetesi, nella IO Separata. L'appello incidentale deve dunque essere accolto, dovendosi dichiarare che nulla è dovuto alla IO Separata per il periodo oggetto di causa. Diversamente dicasi quanto alla “gestione dipendenti”, ma la compensazione con quanto ancora da versare nella stessa sarà possibile in sede di esecuzione, previa precisazione del quantum riferito al periodo di interesse (posto che dalla nota CP_3 del 12/6/2025 non è dato di cogliere la frazione temporale che qui rileva e ritenuto che ragioni di economia processuale sconsigliano di disporre CTU, vista la possibilità di tracciare il perimetro contabile utile all'esecuzione del provvedimento). 6. Quanto alle sanzioni civili, oggetto dell'appello principale, deve prendersi in esame la specificità del caso in trattazione, in cui il ritardato versamento della contribuzione nella gestione corretta è dipeso esclusivamente dalla condotta dello stesso ente previdenziale, che ha impropriamente disconosciuto la natura subordinata del rapporto e costretto la società a diversamente iscriverlo. Le decisioni delle supreme Corti indicate dall' in atto di appello sono tutte CP_3 relative a casi in cui la causalità era – per quanto non dolosamente, per così dire -
pag. 3 di 4 riferibile al contribuente, il che evidentemente legittimava l'accessorio al gettito contributivo. Chiarissima in tal senso è Cassazione civile sez. lav., 19/06/2000, n. 8323, ricordata dallo stesso Istituto appellante, secondo cui “l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva a risarcire, in misura predeterminata dalla legge con una presunzione "iuris et de iure", il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato”: non vi è certo necessità di rafforzare l'obbligazione contributiva laddove essa abbia seguito le indicazioni dello stesso ente creditore. Quanto al danno, poi, lo stesso non potrebbe che essere regolato secondo i principi dell'art. 1227 c.c., che impone la valutazione d'ufficio del concorso di colpa del creditore nella sua causazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/03/2023, n.7965). La sentenza deve dunque essere confermata sul punto. 7. Le spese seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto dell'appello) per il versamento, da parte della parte appellante principale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale proposti da e da vverso la sentenza CP_3 Controparte_1
n. 287/2023 del Tribunale di Reggio Emilia resa e pubblicata il giorno 26/7/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del solo appello incidentale 1. dichiara che nulla è dovuto dalla società alla IO Controparte_1
Separata per il periodo oggetto di causa;
2. conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in CP_3
€.3.500,00 per compenso di ciascun grado, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. così deciso in Bologna, il 25/9/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4