Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Ordinanza presidenziale 11 marzo 2024
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7590 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07590/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02802/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2802 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vito De Stefano, Antonino Salmeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Ministero dell''Interno, 9 dicembre 2022, n.-OMISSIS-, notificato il 28 dicembre 2022, con il quale è stato comunicato: - che la Commissione Consultiva di cui all’art. 4 del DPR n.738 del 25/10/1981, preso atto del parere medico-legale del CML (doc.n.7), ha espresso parere contrario (doc.n.8) all’impiego della ricorrente nel ruolo di appartenenza, sia pure in mansioni compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto che l’infermità da cui è affetta risulta incompatibile con la detenzione ed il corretto uso in sicurezza delle armi nonché la guida dei mezzi di servizio; - che non può essere dato corso alla procedura di reintegrazione in servizio; - che la ricorrente ha la facoltà di chiedere, ai sensi del DPR n.339/1982,il transito esclusivamente nelle altre Amministrazioni dello Stato, tenuto conto dell’inidoneità al transito nei ruoli tecnici della Polizia dello Stato, quale accertata dal CML in data 28/10/2022, e che l’istanza di transito nelle altre Amministrazioni del Stato dovrà essere prodotta dalla ricorrente entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, precisandosi che nell’ipotesi di inutile decorso del suddetto termine o di dichiarazione da parte dell’interessata dell’intenzione di non volersi avvalere di tale facoltà, nei suoi conforti verrà dato corso alla procedura di dispensa dal servizio per motivi di salute.
2) di tutti gli atti e provvedimenti richiamati nel provvedimento suindicato in quanto propedeutici all’emanazione del provvedimento impugnato, ed in particolare del verbale della CML del 28/10/2028 (doc.n.7) e del verbale della Commissione Consultiva del 08/11/2022 (doc.n.8)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le nota del 17.1.2026 e dell’8.4.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. CI LE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con il presente ricorso la parte ricorrente – dipendente del Ministero dell’Interno – ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, con cui l’Amministrazione resistente ha espresso il diniego alla permanenza al servizio d’istituto nei ruoli della Polizia di Stato, rigettando la richiesta di reintegrazione in servizio.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 27.2.2023 per resistere al ricorso.
3. Ad esito della camera di consiglio del 7.3.2023, la Sezione rigettava l’istanza cautelare di parte ricorrente.
4. Con successiva ordinanza presidenziale n. 1387/2024 veniva ordinato un incombente istruttorio a carico dell’Amministrazione resistente, adempiuto in data 12.3.2024.
5. In data 17.1.2026 la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, non notificata alle altre parti costituite, successivamente ribadita con memoria del 6.4.2026.
6. All’udienza pubblica di smaltimento del giorno 10.4.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a., deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, evincendosi dal contenuto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente che non sussiste più alcun interesse ad una definizione nel merito della presente controversia.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
8. Alla luce dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
CI LE RO, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CI LE RO | TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.