Improcedibile
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 5910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5910 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05910/2025REG.PROV.COLL.
N. 06086/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6086 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, n. 73/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista la comunicazione del 26 maggio 2025 con cui parte appellante dichiara di non aver più interesse all’appello;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la nota prot. n. 291 del 21 gennaio 2013 di diniego di accertamento di conformità e ordine di demolizione di un manufatto adibito a civile abitazione, della superficie di mq 76 e volume di mc 265, composto da due camere e servizi, oltre terrazzino coperto da tettoia.
2. Il T.a.r. per la Campania, Napoli, sezione quarta, con sentenza n. 73 del 5 gennaio 2022, respingeva il ricorso degli odierni appellanti rilevando che:
1) parte ricorrente non ha offerto alcuna evidenza di quanto dedotto relativamente all’epoca di ultimazione dell’edificato, né quanto alla preesistenza di un rustico di pari volume che, secondo la prospettazione dei deducenti, sarebbe stato oggetto di un mero intervento di risanamento conservativo;
2) il provvedimento è adeguatamente motivato, avendo l’amministrazione evidenziato che l’intervento eseguito violava il disposto degli artt. 31 e 32 della variante al P.R.G. nel testo vigente ratione temporis ;
3) l’abusività delle opere rende l’ordine di demolizione rigidamente vincolato;
4) la natura vincolata dell’ordine di demolizione determina l’infondatezza della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
3. Gli originari ricorrenti hanno interposto appello, articolando di seguenti motivi di gravame con cui hanno, nella sostanza, riproposto le censure di primo grado disattese dal T.a.r.:
1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 104/2010 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L. 6 AGOSTO 1967, N. 765 CHE HA MODIFICATO L’ART. 31 DELLA L. 17 AGOSTO 1942 N. 1150 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 104/2010 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 n. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22, 33 E 36 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE - OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - MANIFESTA INGIUSTIZIA - ALTRI PROFILI
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 104/2010 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SOPRA RICHIAMATA SOTTO MOLTEPLICI ALTRI ASPETTI - VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 DELLA L. 07.08.1990 N. 241 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ E PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE - ALTRI PROFILI.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 104/2010 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – ERROR IN JUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3, 7, 8, 9, 10, E 21 OCTIES DELLA L. 7/8/1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – PERPLESSITÀ - MANIFESTA INGIUSTIZIA.
4. Si è costituito in resistenza il Comune di Napoli.
5. In data 26 maggio 2025 gli appellanti hanno dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse all’appello.
6. All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse comunicata dalla parte appellante e dichiara l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
8. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell’evoluzione processuale della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO