Decreto cautelare 6 ottobre 2025
Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 15/12/2025, n. 22590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22590 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22590/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11390/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11390 del 2025, proposto da -OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in Qualità di Esercente La Responsabilità Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfonso Vincenzo R.M. Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ic via Tedeschi Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Istituto Comprensivo in epigrafe con cui sono state assegnate al minore figliolo dei ricorrenti 10 ore di sostegno e 10 ore di OEPAC;
per il riconoscimento
del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per 22 ore settimanali e 15 ore settimanali di OEPAC;
e per la condanna
dell’Istituto resistente al risarcimento del danno per 100 euro al giorno dalla notifica di detto ricorso sino all’adeguamento del PEI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ic via Tedeschi Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa CL VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Le parti ricorrenti hanno proposto il ricorso in epigrafe per l’annullamento dei provvedimenti con cui sono state assegnate ore ridotte di insegnamento di sostegno e di assistenza OEPAC e, dunque, per l’assegnazione, anche mediante decreto presidenziale, al figlio minore, studente iscritto all’Istituto Comprensivo statale “via Tedeschi”, di un insegnante di sostegno per 22 ore settimanali, nonché per l’attribuzione di 15 ore settimanali di assistenza OEPAC. I ricorrenti hanno, altresì, formulato domanda risarcitoria per cento (100) euro al giorno, dalla notifica del ricorso sino all’adeguamento del PEI, previa sospensione del provvedimento impugnato, genericamente indicato.
1.1. Con decreto presidenziale n. 5329/2025 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, ordinando l’adeguamento dell’orario scolastico del minore, secondo quanto già risultante dal GLHO del 19 maggio 2025.
2. Si sono costituite le Amministrazioni intimate. In particolare:
- con la memoria del 18 novembre 2025, Roma Capitale ha eccepito il sopravvenuto difetto di interesse nei propri confronti, atteso che al minore, all’esito del G.L.O. del 14/10/2025, sono state confermate 15 ore settimanali di assistenza OEPAC;
- con la memoria del 22 ottobre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha rappresentato che in data 15/10/2025 è pervenuto il decreto di assegnazione integrativa, che dispone l’incremento delle risorse di 11h, a seguito del quale la dirigenza ha assegnato allo studente 22h di insegnante di sostegno, per ottemperare a quanto disposto nel GLO e garantire il pieno riconoscimento del diritto all’inclusione e all’istruzione come previsto dalla normativa vigente.
3. Nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Alla luce di quanto rappresentato dalle Amministrazioni resistenti, al Collegio non resta, dunque, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alle richieste di attribuzione di 22 ore settimanali di insegnamento di sostegno e di 15 ore settimanali di assistenza OEPAC.
5. Il Collegio ritiene, invece, di dover rigettare l’istanza risarcitoria per la brevità del termine di adeguamento dell’azione delle Amministrazioni coinvolte alle esigenze dello studente, anche in considerazione, peraltro, della molteplicità delle istanze di ugual tenore che pervengono alle Amministrazioni intimate e alla scarsità del personale.
6. Si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- lo rigetta per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE FI, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
CL VA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL VA | IE FI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.