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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2024, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2957 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e , autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le parti eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale sul loro figlio e Per_1
concordano che lo stesso mantenga la collocazione prevalente presso la residenza della madre, la quale ultima trasferirà la stessa presso quella dei propri genitori e Controparte_2 Persona_2
in via Fabio Filzi, 31 a Zané;
[...]
3) Il padre, il quale a propria volta trasferirà la propria residenza altrove, trascorrerà con il figlio due fine settimana al mese, a settimane alterne, dal sabato mattina, prima di pranzo, fino alle ore 18.00 della domenica pomeriggio, e ogni giorno festivo. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio sette giorni durante le vacanze scolastiche invernali in periodi comprendenti, alternativamente, il giorno di
Natale, dal 24 dicembre e fino al 26 dicembre, ovvero il periodo dell'ultimo dell'anno dal 30 dicembre al 1° gennaio. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
Durante il periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori concordano che trascorreranno con il figlio il giorno dei rispettivi compleanni, loro e del figlio, anche se cadente in giornata o fine settimana di spettanza dell'altro. I genitori, in relazione ai bisogni ed impegni del figlio e propri personali si impegnano a collaborare con massima disponibilità reciproca laddove necessitino variazioni d'orario o altro.
4) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno Per_1 mensile di € 250,00 (importo soggetto ad aggiornamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT), da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente (R.I.D.) sull'IBAN
[...] entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno.
5) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti il figlio, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa sul processo civile siglato il 26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente, considerandosi il contenuto di detto protocollo parte integrante del presente accordo. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso, la relativa quota di spettanza, pari al 50%, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i sette giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
6) Le parti concordano che la sig.ra godrà della detrazione fiscale per il figlio al 100% a Pt_1
partire dalla prima data utile del deposito del presente ricorso e che l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre, sig.ra e s'impegnano a realizzare gli adempimenti necessari a tal Parte_1
fine.
7) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altro eventuali variazioni significative delle loro condizioni reddituali.
8) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio, e ciò anche per il figlio minorenne.
9) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.898/70, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) D.lgs. 149/22, omologata la separazione consensuale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
10) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Thiene (VI) in data 13/06/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale. Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Thiene (VI) in data 13/06/2009 con atto trascritto al n. 22, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Thiene (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2957 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e , autorizzandoli Parte_1 CP_1
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le parti eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale sul loro figlio e Per_1
concordano che lo stesso mantenga la collocazione prevalente presso la residenza della madre, la quale ultima trasferirà la stessa presso quella dei propri genitori e Controparte_2 Persona_2
in via Fabio Filzi, 31 a Zané;
[...]
3) Il padre, il quale a propria volta trasferirà la propria residenza altrove, trascorrerà con il figlio due fine settimana al mese, a settimane alterne, dal sabato mattina, prima di pranzo, fino alle ore 18.00 della domenica pomeriggio, e ogni giorno festivo. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio sette giorni durante le vacanze scolastiche invernali in periodi comprendenti, alternativamente, il giorno di
Natale, dal 24 dicembre e fino al 26 dicembre, ovvero il periodo dell'ultimo dell'anno dal 30 dicembre al 1° gennaio. Ciascun genitore trascorrerà con il figlio, ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
Durante il periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori concordano che trascorreranno con il figlio il giorno dei rispettivi compleanni, loro e del figlio, anche se cadente in giornata o fine settimana di spettanza dell'altro. I genitori, in relazione ai bisogni ed impegni del figlio e propri personali si impegnano a collaborare con massima disponibilità reciproca laddove necessitino variazioni d'orario o altro.
4) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo alla madre un assegno Per_1 mensile di € 250,00 (importo soggetto ad aggiornamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT), da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente (R.I.D.) sull'IBAN
[...] entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno.
5) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti il figlio, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa sul processo civile siglato il 26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente, considerandosi il contenuto di detto protocollo parte integrante del presente accordo. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso, la relativa quota di spettanza, pari al 50%, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i sette giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
6) Le parti concordano che la sig.ra godrà della detrazione fiscale per il figlio al 100% a Pt_1
partire dalla prima data utile del deposito del presente ricorso e che l'assegno unico verrà percepito dalla sola madre, sig.ra e s'impegnano a realizzare gli adempimenti necessari a tal Parte_1
fine.
7) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altro eventuali variazioni significative delle loro condizioni reddituali.
8) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio, e ciò anche per il figlio minorenne.
9) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.898/70, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) D.lgs. 149/22, omologata la separazione consensuale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
10) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Thiene (VI) in data 13/06/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale. Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Thiene (VI) in data 13/06/2009 con atto trascritto al n. 22, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Thiene (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 03/12/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo