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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 17995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17995 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 30646/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARULLO Parte_1 C.F._1 EGIDIO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARONCELLI CP_1 C.F._2 MARIA PRISCILLA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/06/2023 chiedeva la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 14.6.1998 con , precisando che CP_1 dalla predetta unione era nato un figlio e che in data 5.3.2021 il Tribunale di Roma aveva Per_1 pronunciato la separazione personale delle parti e di aver vissuto da allora ininterrottamente separato dal coniuge. , nel costituirsi in giudizio, contestava le condizioni economiche CP_1 richieste da controparte. Nel corso del giudizio la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio e all'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2025 il g.d rimetteva quindi la decisione al Collegio in ordine alla domanda di pronuncia di sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio. Dall'esame degli atti non risulta alcun dubbio circa l'impossibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda di divorzio, pertanto, tenuto conto del decorso del termine previsto dalla legge (art. 3, n.
2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata), deve essere accolta. Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e 2 non patrimoniale, connessi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 14.6.1998 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998, atto n.00450, parte 1 serie 01);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/12/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI