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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. SE Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1652 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCATTAREGGIA C.F._1
ES NC, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. FORNARO C.F._2
ANTONIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19/05/2025 i coniugi Pt_2
[...] , nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di MESSINA il
23/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
492, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato il [...] il figlio SE;
- che tra le parti era intervenuta separazione personale, conclusa con convenzione di negoziazione assistita del 18/11/2019 alle seguenti condizioni: “: 1) I coniugi vivranno separati obbligandosi al rispetto reciproco e alla condivisione delle responsabilità genitoriali;
2) La casa familiare di Via del fante n° 12, di proprietà della signora CP_1
resta assegnata, con tutto il suo contenuto, alla signora
[...]
il signor se ne è già allontanato;
3) i genitori CP_1 Pt_1
suddivideranno al 50% le spese straordinarie, previamente concordate e corredate di relative ricevute e/o fatture, per il figlio SE (nato il
26/2/2000), maggiorenne ma non ancora autosufficiente, e il signor P
corrisponderà per il figlio alla signora presso Pt_1 CP_1
quale SE ha collocazione prevalente, un contributo di mantenimento mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00); 4) considerate le spese sostenute dal signor durante la vita coniugale e per il Pt_1
mantenimento della casa familiare, la signora orrisponderà al CP_1
signor e a tacitazione di ogni pretesa la somma di euro 15.000,00 Pt_1
(quindicimila/00) che verrà corrisposta dalla signora mezzo CP_1
bonifico bancario, a favore del signor , sul conto intestato Parte_1
allo stesso recante le seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...] e verrà suddivisa in : euro 3.000,00
(tremila/00) vengono corrisposti in data odierna e con la sottoscrizione del
2 presente atto, il signor ne rilascia relativa quietanza ex art. 1199 Pt_1
c.c.; euro 4.000,00 (quattromila/00) entro e non oltre il 30 aprile 2020; euro
4.000,00 (quattromila/00) entro e non oltre il 30 agosto 2020); euro 4.000,00
(quattromila/00) entro e non oltre il 30 novembre 2020”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dalla data certificata dall'accordo di negoziazione;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Ritenere e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Messina il 23/7/1998 tra il signor Pt_1
e la signora ordinando all'ufficiale di Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune di Messina, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Ritenere e dichiarare la cessazione dell'obbligo del signor al mantenimento del figlio e la sua conseguente non tenutezza a Pt_1
corrispondere alla signora é la somma di euro 350,00 per il CP_1
mantenimento del figlio SE, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, né alcuna altra somma per le spese straordinarie concordate in sede di separazione;
Ratificare i punti 1) e 2) delle condizioni dell'omologa della separazione consensuale del 20/11/2019”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2025.
3 Alla suddetta udienza del 19/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione personale, conclusa con convenzione di negoziazione assistita del 18/11/2019, e che dalla data certificata dell'accordo a quella di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/05/2025, provvede come segue:
4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di MESSINA il 23/07/1998, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 492, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
Messina il 06/03/1970, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. SE Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1652 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCATTAREGGIA C.F._1
ES NC, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. FORNARO C.F._2
ANTONIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19/05/2025 i coniugi Pt_2
[...] , nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
, nata a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di MESSINA il
23/07/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
492, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato il [...] il figlio SE;
- che tra le parti era intervenuta separazione personale, conclusa con convenzione di negoziazione assistita del 18/11/2019 alle seguenti condizioni: “: 1) I coniugi vivranno separati obbligandosi al rispetto reciproco e alla condivisione delle responsabilità genitoriali;
2) La casa familiare di Via del fante n° 12, di proprietà della signora CP_1
resta assegnata, con tutto il suo contenuto, alla signora
[...]
il signor se ne è già allontanato;
3) i genitori CP_1 Pt_1
suddivideranno al 50% le spese straordinarie, previamente concordate e corredate di relative ricevute e/o fatture, per il figlio SE (nato il
26/2/2000), maggiorenne ma non ancora autosufficiente, e il signor P
corrisponderà per il figlio alla signora presso Pt_1 CP_1
quale SE ha collocazione prevalente, un contributo di mantenimento mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta/00); 4) considerate le spese sostenute dal signor durante la vita coniugale e per il Pt_1
mantenimento della casa familiare, la signora orrisponderà al CP_1
signor e a tacitazione di ogni pretesa la somma di euro 15.000,00 Pt_1
(quindicimila/00) che verrà corrisposta dalla signora mezzo CP_1
bonifico bancario, a favore del signor , sul conto intestato Parte_1
allo stesso recante le seguenti coordinate bancarie IBAN:
[...] e verrà suddivisa in : euro 3.000,00
(tremila/00) vengono corrisposti in data odierna e con la sottoscrizione del
2 presente atto, il signor ne rilascia relativa quietanza ex art. 1199 Pt_1
c.c.; euro 4.000,00 (quattromila/00) entro e non oltre il 30 aprile 2020; euro
4.000,00 (quattromila/00) entro e non oltre il 30 agosto 2020); euro 4.000,00
(quattromila/00) entro e non oltre il 30 novembre 2020”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dalla data certificata dall'accordo di negoziazione;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Ritenere e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Messina il 23/7/1998 tra il signor Pt_1
e la signora ordinando all'ufficiale di Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune di Messina, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Ritenere e dichiarare la cessazione dell'obbligo del signor al mantenimento del figlio e la sua conseguente non tenutezza a Pt_1
corrispondere alla signora é la somma di euro 350,00 per il CP_1
mantenimento del figlio SE, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, né alcuna altra somma per le spese straordinarie concordate in sede di separazione;
Ratificare i punti 1) e 2) delle condizioni dell'omologa della separazione consensuale del 20/11/2019”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/08/2025.
3 Alla suddetta udienza del 19/11/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione personale, conclusa con convenzione di negoziazione assistita del 18/11/2019, e che dalla data certificata dell'accordo a quella di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/05/2025, provvede come segue:
4 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di MESSINA il 23/07/1998, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 492, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
Messina il 06/03/1970, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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