Decreto cautelare 26 marzo 2020
Ordinanza cautelare 24 aprile 2020
Sentenza 9 febbraio 2021
Decreto cautelare 3 marzo 2021
Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Sentenza 20 aprile 2021
Ordinanza collegiale 10 agosto 2021
Rigetto
Sentenza 21 agosto 2023
Parere definitivo 12 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00501/2025REG.PROV.COLL.
N. 05819/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5819 del 2021, proposto dalla Ca' Duzzola Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silva Gotti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sasso Marconi, non costituito in giudizio;
nei confronti
Città Metropolitana di Bologna, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Seconda, n. 344/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udita per l’appellante l’avvocato Silvia Gotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ca’ Duzzola Costruzioni s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza n.133/2015 del 27 novembre 2015 del Comune di Sasso Marconi.
2. La società appellante proprietaria di un complesso ex rurale denominato Duzzòla aveva realizzato delle recinzioni poste a delimitazione delle proprietà private insistenti all’interno della corte del complesso che secondo il Comune erano state costruite in difformità dai permessi di costruire rilasciati per la ristrutturazione e il recupero a fini residenziali di edifici ex rurali.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché la disciplina vincolistica applicabile all’intervento stabilisce che le pertinenze degli insediamenti storici isolati partecipano del valore ambientale d’insieme, per cui necessitano di tutela, e che gli insediamenti storici non potranno essere contornati da nuove recinzioni, ma esclusivamente delimitati da elementi leggeri che consentano la permeabilità visiva; e inoltre non potranno essere suddivisi con recinzioni di qualsiasi tipo gli spazi originariamente unitari, così da rendere recessivo il diritto di recinzione riconosciuto dal codice civile ai proprietari. In concreto la sentenza ha accertato che le opere realizzate non sono conformi al permesso di costruire ottenuto.
4. L’appello è affidato ad un unico motivo che sottolinea innanzitutto come la norma del regolamento urbanistico edilizio che era stata contestata, e cioè l’art. 5.3.5., non sia conforme ai principi che regolano il governo del territorio ai fini paesaggistico-conservativi. La sentenza non ha affrontato la contestazione circa la legittimità di vietare la recinzione per evitare di separare unità immobiliari il cui frazionamento sia già avvenuto. E’ illogico vietare per esigenze di tutela visiva la recinzione di un frazionamento autorizzato. I cordoli poi erano contenuti nelle Tavole di progetto allegate alla variante. L’illegittimità della limitazione imposta dalla norma fa sì che la recinzione possa essere qualificata come edilizia libera.
5. Il Comune di Sasso Marconi non si è costituito in giudizio.
6. L’appello non è fondato.
Sugli edifici di interesse storico tipologico sono consentiti interventi di restauro e di risanamento conservativo che debbono sottostare a precise limitazioni indicate nel regolamento urbanistico edilizio del Comune.
Esaminando la relazione al progetto di ristrutturazione degli edifici rurali di cui ci si occupa nel caso di specie, emerge con chiarezza la consapevolezza della norma regolamentare tanto che si afferma che non sono previste recinzioni né suddivisioni interne a scapito di ambienti originariamente unitari. Lo stesso progettista in occasione di un’interlocuzione con l’Amministrazione ha fatto presente che fino all’epoca in cui era in essere la direzione dei lavori da parte sua l’intervento contestato non era stato realizzato.
Non si vede per quale ragione la contestata disposizione del R.U.E. debba essere ritenuta illegittima.
Il diritto di recintare la proprietà sancito dall’art. 841 c.c. può trovare delle limitazioni in campo edilizio-urbanistico in particolari casi in cui la tutela di edifici di pregio storico pongano delle limitazioni alla possibilità di effettuare determinati interventi che laddove non vi fossero tali esigenze potrebbero addirittura rientrare tra le opere della c.d. edilizia libera, come la recinzione che non presenti particolari opere murarie a sostegno degli elementi che circoscrivono la proprietà.
Non ha alcuna rilevanza stabilire se l’intervento effettuato sia un intervento dotato di una sua autonomia o debba essere considerato una variante al progetto che ha consentito la ristrutturazione degli immobili perché comunque contrata con l’art. 5.3.5 del R.U.E. legittimando l’intervento repressivo.
Non corrisponde al vero che il progetto prevedeva la realizzazione di cordoli: gli elaborati progettuali indicavano sulle parti comuni la semplice posa di pavimentazione in calcestre o in pietra per cui il Comune non ha autorizzato nulla che potesse preludere alla realizzazione di una recinzione.
Colui che ha voluto realizzare l’intervento per cui è causa, se avesse ritenuto un’ingiusta limitazione l’impossibilità di procedere ad una delimitazione all’esterno delle singole proprietà, avrebbe potuto presentare un progetto che prevedeva l’apposizione delle recinzioni ed impugnare il diniego che avrebbe opposto l’Amministrazione, denunciandone l’irragionevolezza.
Si è preferito, invece, presentare un progetto che rispettava le norme edilizie cercando surrettiziamente di realizzare le recinzioni dopo la fine dei lavori in data 12 febbraio 2015.
Il fatto che gli spazi esterni appartengano a distinti proprietari non impedisce che si debba rispettare l’originario uso comune di quegli spazi venendo meno il quale l’assetto architettonico complessivo dell’immobile tutelato dal P.S.C. viene meno. La possibilità di ristrutturare gli spazi interni senza particolari limitazioni deriva dalla circostanza che quello che si vuole salvaguardare è l’impatto visivo esterno conservando il più possibile l’assetto che aveva una casa colonica.
Le limitazioni poste dall’art. 5.3.5. del R.U.E. riguardano tutte gli aspetti esterni che il progetto deve rispettare e su di essi vigile la commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio come dimostra il comma quattro della norma: “ Lo schema di progetto unitario, che deve essere sottoposto e approvato dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, costituisce, anche se non sottoscritto da tutti i proprietari interessati nell’insediamento storico perimetrato, riferimento per ogni successivo intervento.
Qualora in sede di successivo intervento si intenda discostarsi da quanto definito dal progetto
Unitario approvato è necessario riproporre un nuovo progetto unitario che recepisca anche quanto realizzato in precedenza .”.
7. La mancata costituzione in giudizio del Comune esonera da una pronuncia in tema di spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO