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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6032 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott.ssa Regina Marina Elefante consigliere rel. dott. Giuseppe Vinciguerra consigliere nella causa civile n. 3011/2021 R.G., all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
t r a
( , rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Parte_1 C.F._1
DE MO ( ), come da procura a margine della comparsa C.F._2
di costituzione in primo grado, con il quale elettivamente domicilia in Cava dei
Tirreni (SA) al viale Garibaldi n. 19.
APPELLANTE
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
NZ IL ( ), come da procura a margine della C.F._4
comparsa di costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia in
Gragnano (NA) alla via Roma n. 85.
APPELLATA nonche
( Controparte_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Pag. 1 a 9 Conclusioni
Per : in riforma della sentenza n. 1260/2021, pubblicata in data Parte_1
14.06.2021, notificata in data 14.06.2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così pronunciare:
Nel merito in via principale: Accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata statuizione, per tutto quanto innanzi esposto, statuire sulla soccombenza delle spese.
In ogni caso: Condannare gli appellati in solido tra loro alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per : 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello Controparte_1
proposto da , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel Parte_1
merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio , per ottenere Controparte_1 Parte_1
l'accertamento negativo del credito da quest'ultima vantato nei suoi confronti, per intervenuta prescrizione, e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, gravante sugli immobili di sua proprieta a garanzia di tale credito.
1.1. Dedusse, infatti, di essere debitrice di in virtu di decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 807/99, emesso il 18 ottobre 1999 e dichiarato esecutivo il 2 febbraio 2000 e che, a garanzia di tale titolo, era stata iscritta ipoteca giudiziale sui suoi beni;
che in data 30 gennaio 2014, con rogito notarile Controparte_2
per notar , aveva donato il proprio credito a;
che la Persona_1 Parte_1
donataria aveva, quindi, provveduto dapprima a notificarle l'avvenuta donazione in suo favore, poi, con una seconda raccomandata, a costituirla in mora;
che il credito era prescritto gia al momento della donazione, non essendo mai stato posto essere da alcun atto interruttivo della prescrizione. Controparte_2
Pag. 2 a 9 1.2. , costituitasi, eccepì la carenza di legittimazione passiva, in Parte_1
quanto donataria di un credito gia prescritto, quindi inesistente. Sostenne che tale circostanza, a lei taciuta da al momento della donazione, aveva Controparte_2
prodotto l'effetto di invalidare integralmente l'atto di donazione, per assenza dell'oggetto o impossibilita dello stesso. Pertanto, legittimato passivo e unico obbligato agli oneri relativi alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale era lo stesso
CP_2
Chiamo in causa chiedendo di essere manlevata da ogni forma Controparte_2
di responsabilita . GO , inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo che, laddove fosse stata, invece, accertata l'esistenza del credito, parte attrice fosse condannata al pagamento in suo favore di detto credito oggetto di donazione, pari a lire 150.000.00 (oggi € 77.470,00).
1.3. Si costituì in giudizio il chiamato in causa che si limito a Controparte_2
richiamare l'esistenza del decreto ingiuntivo, precisando di aver stipulato con la propria debitrice , in data 25 marzo 2014, una scrittura Controparte_1
privata con la quale aveva rinunciato al proprio credito, e di non aver compiuto nel corso del tempo pregresso alcun atto interruttivo della prescrizione.
1.4. Alla luce di quanto affermato dal rinuncio alla CP_2 Parte_1
domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della , insistendo per CP_1
il favore delle spese, con declaratoria di soccombenza del CP_2
1.5. Istruita la causa, con acquisizione di documentazione ed esame delle parti, il tribunale accolse la domanda e, per l'effetto, dichiaro prescritto il credito di ed ordino al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione Parte_1
dell'ipoteca giudiziale iscritta sulle unita immobiliari di proprieta di CP_1
; condanno al pagamento delle spese di giudizio in
[...] Parte_1
favore di , liquidate in complessivi € 1.800,00, con Controparte_1
attribuzione all'avvocato NZ IL, dichiaratosi antistatario;
compenso interamente le spese del giudizio tra e Parte_1 Controparte_2
Pag. 3 a 9 Il Tribunale, in particolare, rilevo che il decreto ingiuntivo nei confronti della non era mai stato messo in esecuzione e che non erano stati posti in CP_1
essere atti interruttivi della prescrizione, non avendo nessuna delle parti aveva prodotto documentazione che smentisse tale affermazione;
pertanto, dichiaro la prescrizione del credito, essendo trascorsi dieci anni dall'apposizione della formula esecutiva.
§.
2. La sentenza n. 1260/2021 del Tribunale di Torre Annunziata e stata impugnata da nella parte in cui afferma ''le spese seguono la Parte_1
soccombenza e si liquidano come da dispositivo'', chiedendo che venga modificata in favore di una pronuncia che affermi la soccombenza di e la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva di essa . Parte_1
2.1. Come primo motivo di appello lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c..
Sostiene che la responsabilita per la vicenda processuale sia da attribuire a in quanto egli, benche fosse ben consapevole che il credito a lei Controparte_2
donato era prescritto, aveva taciuto tale realta , sia ad essa donataria che allo stesso notaio rogante, costringendola a sopportare le spese del rogito notarile, nonche le spese legali della instaurata lite. Evidenzia, inoltre, che dopo CP_2
averle donato il credito gia prescritto aveva altresì rinunciato a detto credito a mezzo di scrittura privata con la , operando, di fatto, una rinuncia nulla. CP_1
Pertanto, l'appellante ritiene che nessuna soccombenza le fosse ascrivibile, in quanto unico soccombente del giudizio era lo stesso che ella aveva CP_2
chiamato in causa, indicandolo quale unico responsabile dell'accaduto e sul quale dovevano, quindi, ricadere le conseguenze negative della soccombenza.
Ritiene poi che sia del tutto immotivata la pronuncia di compensazione delle spese di lite con il CP_2
Afferma, in proposito, che “Nel momento e nella misura in cui il Tribunale di prime cure statuiva sulla soccombenza, avrebbe dovuto ripercorrere correttamente le posizioni assunte dalle contrapposte parti processuali e motivare sia il perché della Pag. 4 a 9 riconduzione della soccombenza in capo alla e sia il perchè della Pt_1
compensazione pure ingiustamente operata nei rapporti CP_3
2.2. L'appellante lamenta poi, con il secondo motivo di gravame, la violazione e la falsa applicazione degli art. 2882 e ss..
Sostiene, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 10893/99, che, estintosi il debito per prescrizione, il creditore che non si attivi per la cancellazione dell'ipoteca non incorre in alcuna responsabilita , gravando tale onore su chiunque vi abbia interesse, e che, nel caso di specie, tale interesse era ravvisabile in capo alla , proprietaria dell'immobile. Pertanto, CP_1
considerato che lei era all'oscuro dell'intervenuta prescrizione del credito, nulla avendole comunicato il donante ne la stessa , la quale nel riscontrare CP_1
la lettera di costituzione in mora, aveva unicamente richiesto la cancellazione dell'ipoteca (a cui essa creditrice non era tenuta), senza specificare che il credito si era prescritto, per tale ragione ella aveva ritento la richiesta avanzata dalla immotivata. Sicche , essendo riconducibile l'intera responsabilita dei CP_1
fatti avvenuti al solo di non trovava giustificazione l'omessa Controparte_2
condanna di questi alle spese di lite.
2.3. Costituitasi, , afferma che la sentenza di primo grado era Controparte_1
stata adeguatamente motivata e che l'appello proposto da era del Parte_1
tutto infondato, nonche dilatorio, in quanto l'appellante, procrastinando la definizione del giudizio e, quindi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, le aveva precluso di conseguire celermente la cancellazione dell'ipoteca, atteso che, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando e ordinata con sentenza passata in giudicato mentre, con lo spiegato appello, l'appellante aveva inevitabilmente procrastinato i termini per la cancellazione dell'ipoteca, cagionandole un danno patrimoniale.
2.4. E' rimasto contumace Controparte_2
Pag. 5 a 9 §.
3. La Corte all'udienza del 18.09.2025, svoltasi con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 19.09.2025 ha trattenuto la causa in decisone, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20).
3.1. L'appello e infondato e va rigettato.
L'appellante, con il primo motivo di gravame, nella sostanza, si duole della mancata applicazione, da parte del primo giudice, del principio di causalita nella decisone sul governo delle spese di lite, non avendo egli condannato alla refusione delle spese il il quale, con il suo comportamento, avendola tenuta CP_2
all'oscuro del fatto che egli non aveva effettuato atti interruttivi della prescrizione e che, quindi, il credito donato era prescritto, nonche avendo egli altresì rinunciato al predetto credito, aveva cagionato la sua citazione in giudizio da parte della e la sua condanna alla cancellazione dell'ipoteca. CP_1
Il motivo e infondato.
3.1.1. L'appellante, nel censurare la decisone del primo giudice, chiedendo nuovamente la condanna del lle spese di lite, non chiarisce da dove tragga CP_2
origine il rapporto di garanzia in virtu del quale egli sarebbe tenuto a manlevarla dalle conseguenze negative de giudizio (condanna alle spese di lite), discendenti dall'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dalla . CP_1
Dall'esame della documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti, ad avviso della Corte, non e ravvisabile alcuna posizione di garanzia in capo al he CP_2
possa giustificare la sua condanna alle spese.
Invero va escluso che possa configurarsi un'ipotesi di responsabilita contrattuale, attesa la natura gratuita dell'atto di donazione, ne e ravvisabile una responsabilita di tipo extracontrattuale, che non e stata ne allegata ne provata.
3.1.2. Peraltro, va considerato che la donazione effettuata da n favore di CP_2
era pienamente valida, non assumendo alcuna rilevanza la Parte_1
circostanza che al momento della stipula del rogito il credito fosse ultradecennale e non fossero stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
Pag. 6 a 9 Dal combinato disposto delle norme in materia di prescrizione (artt. 2937-2938
c.c.), infatti, si desume che la prescrizione non puo essere rilevata d'ufficio e non opera automaticamente, in quanto in virtu del principio dispositivo di cui all'art. 2697 c.c., deve essere eccepita dalla parte che ne ha interesse, la quale puo anche rinunziarvi, sia tacitamente che espressamente.
Nel caso di specie, nel momento in cui il credito e stato donato, pur essendo indubbiamente decorso il termine decennale di prescrizione, non poteva essere considerato prescritto, in assenza di sentenza di accertamento sul punto.
3.1.3. Il diritto di esigerne il pagamento, dunque, benche il credito fosse ultradecennale, era esistente, difatti va considerato che nel caso in cui la debitrice non avesse eccepito la prescrizione ed avesse eseguito il pagamento, non avrebbe potuto piu ripeterlo, non costituendo il pagamento del debito prescritto un indebito, bensì un adempimento di obbligazione naturale, come tale irripetibile
(art. 2940 c.c.). Pertanto, il credito ultradecennale, di cui non era stata accertata la prescrizione, ben poteva essere oggetto di atti dispositivi ed essere spontaneamente adempiuto, con conseguente irripetibilita del pagamento, sino a che non ne fosse stata eccepita la prescrizione.
Dunque, la donazione effettuata dal ra valida ed efficace. CP_2
3.1.4. Inoltre, nell'atto notarile di donazione del credito, prodotto dalla stessa
, le parti avevano concordato, all'art. 3, che: “la parte donataria esonera la Pt_1
parte donante da qualsiasi garanzia relativa a quanto donato''. Tale clausola contrattuale esclude in modo totale la responsabilita del donante, sia quanto alla sussistenza del credito, sia quanto a tutte le vicende accessorie che seguono le vicende del titolo, quale l'azione giudiziaria di accertamento negativo del credito,
l'eccezione di prescrizione e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
Da quanto detto consegue, da un lato, che nessuna responsabilita puo essere attribuita al e, dall'altro, che titolare del diritto di credito, contro cui la CP_2
ha agito, per vedersi riconosciuti i propri diritti, e solo la donataria, CP_1
ora parte appellante. Pag. 7 a 9
3.2. Parimenti infondata e la doglianza in merito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2882 c.c. e ss. Tali norme, infatti, come correttamente rilevato dalla parte appellante, fanno ricadere gli oneri relativi alla cancellazione dell'ipoteca su chi vi abbia interesse, mentre sul creditore grava l'onere di prestare il consenso alla cancellazione. Tuttavia, nessuna diposizione di legge impone al debitore, prima di promuovere un'azione giudiziale, al fine di conseguire una sentenza che ordini al conservatore la cancellazione dell'ipoteca, di sollecitare il consenso del creditore alla cancellazione dell'ipoteca. E' quindi del tutto irrilevante, ai fini della valutazione della soccombenza, che la debitrice CP_1
avesse o meno richiesto, prima di intraprendere l'azione giudiziale nei confronti della creditrice, che le avesse previamente richiesto l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca.
Peraltro, la stessa creditrice ammette che, in risposta alla sua missiva di Pt_1
costituzione in mora, la debitrice le aveva risposto chiedendo la CP_1
cancellazione dell'ipoteca, e che lei non vi aveva dato seguito, ritendo la richiesta immotivata.
§.
4. L'appello, in definitiva, va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, attesa la semplicita delle questioni trattate, seguono la soccombenza nel rapporto con CP_1
, mentre, attesa la contumacia di nulla va disposto nei
[...] Controparte_2
suoi confronti, dovendosi altresì dare atto che sussistono altresì , ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 1260/2021 del tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, così provvede:
1. Rigetta l'appello. Pag. 8 a 9
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di che liquida in complessivi € 2.906,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Da atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì 20.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta d'Amore.
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott.ssa Regina Marina Elefante consigliere rel. dott. Giuseppe Vinciguerra consigliere nella causa civile n. 3011/2021 R.G., all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
t r a
( , rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Parte_1 C.F._1
DE MO ( ), come da procura a margine della comparsa C.F._2
di costituzione in primo grado, con il quale elettivamente domicilia in Cava dei
Tirreni (SA) al viale Garibaldi n. 19.
APPELLANTE
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
NZ IL ( ), come da procura a margine della C.F._4
comparsa di costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia in
Gragnano (NA) alla via Roma n. 85.
APPELLATA nonche
( Controparte_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
Pag. 1 a 9 Conclusioni
Per : in riforma della sentenza n. 1260/2021, pubblicata in data Parte_1
14.06.2021, notificata in data 14.06.2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così pronunciare:
Nel merito in via principale: Accogliere il presente atto di appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata statuizione, per tutto quanto innanzi esposto, statuire sulla soccombenza delle spese.
In ogni caso: Condannare gli appellati in solido tra loro alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per : 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello Controparte_1
proposto da , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel Parte_1
merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio , per ottenere Controparte_1 Parte_1
l'accertamento negativo del credito da quest'ultima vantato nei suoi confronti, per intervenuta prescrizione, e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, gravante sugli immobili di sua proprieta a garanzia di tale credito.
1.1. Dedusse, infatti, di essere debitrice di in virtu di decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 807/99, emesso il 18 ottobre 1999 e dichiarato esecutivo il 2 febbraio 2000 e che, a garanzia di tale titolo, era stata iscritta ipoteca giudiziale sui suoi beni;
che in data 30 gennaio 2014, con rogito notarile Controparte_2
per notar , aveva donato il proprio credito a;
che la Persona_1 Parte_1
donataria aveva, quindi, provveduto dapprima a notificarle l'avvenuta donazione in suo favore, poi, con una seconda raccomandata, a costituirla in mora;
che il credito era prescritto gia al momento della donazione, non essendo mai stato posto essere da alcun atto interruttivo della prescrizione. Controparte_2
Pag. 2 a 9 1.2. , costituitasi, eccepì la carenza di legittimazione passiva, in Parte_1
quanto donataria di un credito gia prescritto, quindi inesistente. Sostenne che tale circostanza, a lei taciuta da al momento della donazione, aveva Controparte_2
prodotto l'effetto di invalidare integralmente l'atto di donazione, per assenza dell'oggetto o impossibilita dello stesso. Pertanto, legittimato passivo e unico obbligato agli oneri relativi alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale era lo stesso
CP_2
Chiamo in causa chiedendo di essere manlevata da ogni forma Controparte_2
di responsabilita . GO , inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo che, laddove fosse stata, invece, accertata l'esistenza del credito, parte attrice fosse condannata al pagamento in suo favore di detto credito oggetto di donazione, pari a lire 150.000.00 (oggi € 77.470,00).
1.3. Si costituì in giudizio il chiamato in causa che si limito a Controparte_2
richiamare l'esistenza del decreto ingiuntivo, precisando di aver stipulato con la propria debitrice , in data 25 marzo 2014, una scrittura Controparte_1
privata con la quale aveva rinunciato al proprio credito, e di non aver compiuto nel corso del tempo pregresso alcun atto interruttivo della prescrizione.
1.4. Alla luce di quanto affermato dal rinuncio alla CP_2 Parte_1
domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della , insistendo per CP_1
il favore delle spese, con declaratoria di soccombenza del CP_2
1.5. Istruita la causa, con acquisizione di documentazione ed esame delle parti, il tribunale accolse la domanda e, per l'effetto, dichiaro prescritto il credito di ed ordino al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione Parte_1
dell'ipoteca giudiziale iscritta sulle unita immobiliari di proprieta di CP_1
; condanno al pagamento delle spese di giudizio in
[...] Parte_1
favore di , liquidate in complessivi € 1.800,00, con Controparte_1
attribuzione all'avvocato NZ IL, dichiaratosi antistatario;
compenso interamente le spese del giudizio tra e Parte_1 Controparte_2
Pag. 3 a 9 Il Tribunale, in particolare, rilevo che il decreto ingiuntivo nei confronti della non era mai stato messo in esecuzione e che non erano stati posti in CP_1
essere atti interruttivi della prescrizione, non avendo nessuna delle parti aveva prodotto documentazione che smentisse tale affermazione;
pertanto, dichiaro la prescrizione del credito, essendo trascorsi dieci anni dall'apposizione della formula esecutiva.
§.
2. La sentenza n. 1260/2021 del Tribunale di Torre Annunziata e stata impugnata da nella parte in cui afferma ''le spese seguono la Parte_1
soccombenza e si liquidano come da dispositivo'', chiedendo che venga modificata in favore di una pronuncia che affermi la soccombenza di e la Controparte_2
carenza di legittimazione passiva di essa . Parte_1
2.1. Come primo motivo di appello lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c..
Sostiene che la responsabilita per la vicenda processuale sia da attribuire a in quanto egli, benche fosse ben consapevole che il credito a lei Controparte_2
donato era prescritto, aveva taciuto tale realta , sia ad essa donataria che allo stesso notaio rogante, costringendola a sopportare le spese del rogito notarile, nonche le spese legali della instaurata lite. Evidenzia, inoltre, che dopo CP_2
averle donato il credito gia prescritto aveva altresì rinunciato a detto credito a mezzo di scrittura privata con la , operando, di fatto, una rinuncia nulla. CP_1
Pertanto, l'appellante ritiene che nessuna soccombenza le fosse ascrivibile, in quanto unico soccombente del giudizio era lo stesso che ella aveva CP_2
chiamato in causa, indicandolo quale unico responsabile dell'accaduto e sul quale dovevano, quindi, ricadere le conseguenze negative della soccombenza.
Ritiene poi che sia del tutto immotivata la pronuncia di compensazione delle spese di lite con il CP_2
Afferma, in proposito, che “Nel momento e nella misura in cui il Tribunale di prime cure statuiva sulla soccombenza, avrebbe dovuto ripercorrere correttamente le posizioni assunte dalle contrapposte parti processuali e motivare sia il perché della Pag. 4 a 9 riconduzione della soccombenza in capo alla e sia il perchè della Pt_1
compensazione pure ingiustamente operata nei rapporti CP_3
2.2. L'appellante lamenta poi, con il secondo motivo di gravame, la violazione e la falsa applicazione degli art. 2882 e ss..
Sostiene, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 10893/99, che, estintosi il debito per prescrizione, il creditore che non si attivi per la cancellazione dell'ipoteca non incorre in alcuna responsabilita , gravando tale onore su chiunque vi abbia interesse, e che, nel caso di specie, tale interesse era ravvisabile in capo alla , proprietaria dell'immobile. Pertanto, CP_1
considerato che lei era all'oscuro dell'intervenuta prescrizione del credito, nulla avendole comunicato il donante ne la stessa , la quale nel riscontrare CP_1
la lettera di costituzione in mora, aveva unicamente richiesto la cancellazione dell'ipoteca (a cui essa creditrice non era tenuta), senza specificare che il credito si era prescritto, per tale ragione ella aveva ritento la richiesta avanzata dalla immotivata. Sicche , essendo riconducibile l'intera responsabilita dei CP_1
fatti avvenuti al solo di non trovava giustificazione l'omessa Controparte_2
condanna di questi alle spese di lite.
2.3. Costituitasi, , afferma che la sentenza di primo grado era Controparte_1
stata adeguatamente motivata e che l'appello proposto da era del Parte_1
tutto infondato, nonche dilatorio, in quanto l'appellante, procrastinando la definizione del giudizio e, quindi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, le aveva precluso di conseguire celermente la cancellazione dell'ipoteca, atteso che, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando e ordinata con sentenza passata in giudicato mentre, con lo spiegato appello, l'appellante aveva inevitabilmente procrastinato i termini per la cancellazione dell'ipoteca, cagionandole un danno patrimoniale.
2.4. E' rimasto contumace Controparte_2
Pag. 5 a 9 §.
3. La Corte all'udienza del 18.09.2025, svoltasi con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 19.09.2025 ha trattenuto la causa in decisone, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20).
3.1. L'appello e infondato e va rigettato.
L'appellante, con il primo motivo di gravame, nella sostanza, si duole della mancata applicazione, da parte del primo giudice, del principio di causalita nella decisone sul governo delle spese di lite, non avendo egli condannato alla refusione delle spese il il quale, con il suo comportamento, avendola tenuta CP_2
all'oscuro del fatto che egli non aveva effettuato atti interruttivi della prescrizione e che, quindi, il credito donato era prescritto, nonche avendo egli altresì rinunciato al predetto credito, aveva cagionato la sua citazione in giudizio da parte della e la sua condanna alla cancellazione dell'ipoteca. CP_1
Il motivo e infondato.
3.1.1. L'appellante, nel censurare la decisone del primo giudice, chiedendo nuovamente la condanna del lle spese di lite, non chiarisce da dove tragga CP_2
origine il rapporto di garanzia in virtu del quale egli sarebbe tenuto a manlevarla dalle conseguenze negative de giudizio (condanna alle spese di lite), discendenti dall'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti dalla . CP_1
Dall'esame della documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti, ad avviso della Corte, non e ravvisabile alcuna posizione di garanzia in capo al he CP_2
possa giustificare la sua condanna alle spese.
Invero va escluso che possa configurarsi un'ipotesi di responsabilita contrattuale, attesa la natura gratuita dell'atto di donazione, ne e ravvisabile una responsabilita di tipo extracontrattuale, che non e stata ne allegata ne provata.
3.1.2. Peraltro, va considerato che la donazione effettuata da n favore di CP_2
era pienamente valida, non assumendo alcuna rilevanza la Parte_1
circostanza che al momento della stipula del rogito il credito fosse ultradecennale e non fossero stati posti in essere atti interruttivi della prescrizione.
Pag. 6 a 9 Dal combinato disposto delle norme in materia di prescrizione (artt. 2937-2938
c.c.), infatti, si desume che la prescrizione non puo essere rilevata d'ufficio e non opera automaticamente, in quanto in virtu del principio dispositivo di cui all'art. 2697 c.c., deve essere eccepita dalla parte che ne ha interesse, la quale puo anche rinunziarvi, sia tacitamente che espressamente.
Nel caso di specie, nel momento in cui il credito e stato donato, pur essendo indubbiamente decorso il termine decennale di prescrizione, non poteva essere considerato prescritto, in assenza di sentenza di accertamento sul punto.
3.1.3. Il diritto di esigerne il pagamento, dunque, benche il credito fosse ultradecennale, era esistente, difatti va considerato che nel caso in cui la debitrice non avesse eccepito la prescrizione ed avesse eseguito il pagamento, non avrebbe potuto piu ripeterlo, non costituendo il pagamento del debito prescritto un indebito, bensì un adempimento di obbligazione naturale, come tale irripetibile
(art. 2940 c.c.). Pertanto, il credito ultradecennale, di cui non era stata accertata la prescrizione, ben poteva essere oggetto di atti dispositivi ed essere spontaneamente adempiuto, con conseguente irripetibilita del pagamento, sino a che non ne fosse stata eccepita la prescrizione.
Dunque, la donazione effettuata dal ra valida ed efficace. CP_2
3.1.4. Inoltre, nell'atto notarile di donazione del credito, prodotto dalla stessa
, le parti avevano concordato, all'art. 3, che: “la parte donataria esonera la Pt_1
parte donante da qualsiasi garanzia relativa a quanto donato''. Tale clausola contrattuale esclude in modo totale la responsabilita del donante, sia quanto alla sussistenza del credito, sia quanto a tutte le vicende accessorie che seguono le vicende del titolo, quale l'azione giudiziaria di accertamento negativo del credito,
l'eccezione di prescrizione e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale.
Da quanto detto consegue, da un lato, che nessuna responsabilita puo essere attribuita al e, dall'altro, che titolare del diritto di credito, contro cui la CP_2
ha agito, per vedersi riconosciuti i propri diritti, e solo la donataria, CP_1
ora parte appellante. Pag. 7 a 9
3.2. Parimenti infondata e la doglianza in merito alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2882 c.c. e ss. Tali norme, infatti, come correttamente rilevato dalla parte appellante, fanno ricadere gli oneri relativi alla cancellazione dell'ipoteca su chi vi abbia interesse, mentre sul creditore grava l'onere di prestare il consenso alla cancellazione. Tuttavia, nessuna diposizione di legge impone al debitore, prima di promuovere un'azione giudiziale, al fine di conseguire una sentenza che ordini al conservatore la cancellazione dell'ipoteca, di sollecitare il consenso del creditore alla cancellazione dell'ipoteca. E' quindi del tutto irrilevante, ai fini della valutazione della soccombenza, che la debitrice CP_1
avesse o meno richiesto, prima di intraprendere l'azione giudiziale nei confronti della creditrice, che le avesse previamente richiesto l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca.
Peraltro, la stessa creditrice ammette che, in risposta alla sua missiva di Pt_1
costituzione in mora, la debitrice le aveva risposto chiedendo la CP_1
cancellazione dell'ipoteca, e che lei non vi aveva dato seguito, ritendo la richiesta immotivata.
§.
4. L'appello, in definitiva, va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, attesa la semplicita delle questioni trattate, seguono la soccombenza nel rapporto con CP_1
, mentre, attesa la contumacia di nulla va disposto nei
[...] Controparte_2
suoi confronti, dovendosi altresì dare atto che sussistono altresì , ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza nr. 1260/2021 del tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, così provvede:
1. Rigetta l'appello. Pag. 8 a 9
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di che liquida in complessivi € 2.906,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Da atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli lì 20.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta d'Amore.
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