Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 01009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01894/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2024, proposto da
Associazione Nazionale Città del Vino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Masini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noto, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 848/2024 - Rep n. 446/2024 del 10.06.2024, pronunciato dal Giudice di pace di Siena in relazione al procedimento n. R.G. 1202/2024, in data 10.06.2024, depositato in cancelleria in pari data, notificato in pari data e non opposto, dichiarato esecutivo, ex art. 647, comma 1, c.p.c. con provvedimento del 25.07.2024, comunicato in data 26.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni della parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto per ingiunzione di pagamento indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Siena ha condannato il Comune di Noto alla corresponsione all’Associazione ricorrente - a titolo di quote associative associativa non pagate per le annualità 2022, 2023 e 2024 - della somma di € 7.919,90 oltre agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e alle spese di giudizio, liquidate nella somma di € 567,00 per competenze ed € 148,50 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, IVA, CAP.
Il decreto ingiuntivo (dichiarato provvisoriamente esecutivo) è stato notificato al Comune di Noto e non è stato opposto.
Con decreto del 25 luglio 2024 ne è stata quindi dichiarata la definitività.
Il Comune di Noto non ha eseguito il titolo esecutivo e ha reso perciò necessaria la proposizione del presente ricorso per ottemperanza, con in quale l’Associazione ricorrente ha chiesto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
Il Comune, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Con memoria del 7 aprile 2025, la parte ricorrente ha reso noto che l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, ha provveduto al pagamento delle quote associative relative alle annualità 2022, 2023 - per un importo complessivo pari a € 5.246,60 - e di una somma di € 100,00 a titolo di acconto per l’annualità 2024; l’Amministrazione, ad oggi, pertanto, non ha ancora provveduto al pagamento della restante parte della quota associativa per l’anno 2024, pari € 2.573,30, e delle competenze e delle spese liquidate nel titolo esecutivo.
2. In via preliminare, va rammentato che oramai non sussistono più dubbi in ordine alla possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine: la soluzione, ormai pacificamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 1998 n. 372; sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 105; C.G.A. sez. giurisdiz., 28 marzo 1994 n. 92; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274; sez. I, 24 aprile 1995 n. 720), ha successivamente ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 24 giugno 1998 n. 4).
Del resto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti stabiliti dall'art. 656, c.p.c. pertanto, esso ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dagli art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e 27 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274).
La soluzione giurisprudenziale sopra richiamata è poi stata sostanzialmente recepita dal nuovo codice del processo amministrativo che, con la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), ha sostanzialmente confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle “sentenze passate in giudicato ed… (agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario” (ricomprendendo sistematicamente, in questa categoria residuale, anche i ricorsi per decreto ingiuntivo divenuti definitivi, a seguito di mancata opposizione).
3. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo di cui la ricorrente chiede l'adempimento non è stato opposto ed è pertanto divenuto definitivo.
Sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, comma 2 c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale “al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza”.
Il titolo esecutivo è poi stato notificato in forma esecutiva al Comune di Noto in data 10 giugno 2024 ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, comma 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269).
Tutto ciò premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per quanto attiene al pagamento delle quote associative per gli anni 2022 e 2023 e, in parte, per € 100,00, di quella attinente all’anno 2024, a cui il Comune di Noto ha provveduto, seppure tardivamente, dopo la proposizione del presente ricorso.
Il ricorso per ottemperanza, invece, deve essere accolto per la quota residua dell’annualità 2024 e per la parte attinente al pagamento delle competenze e delle spese liquidate nel titolo esecutivo, ad oggi non corrisposte alla parte creditrice.
Va pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di Noto di corrispondere alla ricorrente quanto previsto dal decreto ingiuntivo:
- per la quota associativa dell’annualità 2024, da cui vanno detratti € 100,00 versati dal Comune a titolo di acconto, per un importo complessivo pari a € 2.573,30 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- per spese di giudizio, liquidate nella somma di € 473,00 per competenze ed € 79,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, IVA, CAP; a ciò devono poi essere aggiunte le somme relative a diritti di copia, spese di notificazione e registrazione del titolo esecutivo corrisposte dalla ricorrente dopo la conclusione del giudizio.
4. Al Comune di Noto va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione alla Associazione ricorrente delle somme sopra indicate.
5. Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di AC (o un suo delegato) affinché, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, provveda, in qualità di commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.
6. Le spese di giudizio, anche tenuto conto del tardivo e solo parziale pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, vanno poste a carico del Comune di Noto e devono essere liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA, CAP e rimborso del contributo unificato corrisposto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie per la parte relativa al pagamento della quota residua dell’annualità 2024 e delle competenze e delle spese liquidate nel titolo esecutivo, secondo quanto precisato in motivazione;
b) dichiara cessata la materia del contendere per quanto attiene alla corresponsione delle quote associative per gli anni 2022 e 2023 e, in parte, di quella attinente all’anno 2024, pagate nelle more del giudizio, secondo quanto precisato in motivazione;
c) per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Prefetto di AC, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
d) condanna il Comune di Noto alla corresponsione alla società ricorrente, a titolo di spese di giudizio, della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA, CAP e rimborso del contributo unificato versato per il presente giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’Amministrazione intimata ed al commissario ad acta.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO