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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1492/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 28.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, , e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi legittimi di rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Vaccari giusta Parte_5 procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e
[...] CP_2 difesa dall' Avv. Santo Spagnolo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
rappresentato e difeso dall' Avv. Pierangelo De Padova giusta procura in Controparte_3 calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gialdino giusta procura in Controparte_4 calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA 1 CONCLUSIONI
Per parte appellante < …”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in accoglimento dell'appello proposto e per i motivi su esposti: 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351
c.cp.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto: 2) nel merito, annullare e/o riformare la sentenza impugnata n. 1116/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di VI, Dott. Alessandro
Caronia, in data 09.09.2022 e pubblicata in pari data, notificata in data 13.09.2022 e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. (pari al 50%) del
Sig. quale conducente dell'autovettura “SL AG”, tg.: CL 688 EA e del Controparte_3
Sig. , quale conducente dell'autovettura “FI NT ”tg: CT 882 XD, nella Parte_5 causazione del sinistro de quo;
b) Condannare la compagnia
[...]
, in persona del l.r.p.t., il sig. e la Controparte_1 Controparte_3 sig.ra , in solido tra loro, al risarcimento in favore di parte appellante, di tutti i Controparte_4 danni subiti a causa della morte del Sig. Difesa ed in particolare: quanto alla sig.ra Parte_5 [...]
, € 300.000,00 a titolo di danno biologico e morale iure hereditatis, € 237.356,00 a titolo Parte_1 di danno morale iure proprio ed € 64.500,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale, tenuto conto della responsabilità concorsuale, di € 300.928,00; quanto al sig. , € 300.000,00 Parte_2
a titolo di danno biologico e morale iure hereditatis, € 228.879,00 a titolo di danno morale iure proprio ed € 64.500,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale, tenuto conto della responsabilità concorsuale, di € 296.689,50; quanto al sig. € 300.000,00 a titolo di danno biologico e Parte_3 morale iure hereditatis, € 228.879,00 a titolo di danno morale iure proprio ed € 64.500,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale, tenuto conto della responsabilità concorsuale, di € 296.689,50; quanto al sig. € 300.000,00 a titolo di danno biologico e morale iure hereditatis, € Parte_4
245.833,00 a titolo di danno morale iure proprio ed € 64.500,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale, tenuto conto della responsabilità concorsuale di € 305.166,50; per un ammontare complessivo pari ad € 1.199.473,50, ovvero a quella somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi del D.M. n. 140/2012
Per parte appellata … “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti
2 dall'art. 283 c.p.c.; - dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame, essendo la domanda di accertando della concorrente responsabilità di ex art. 2054, comma 2, c.c., Controparte_3 unicamente proposta in seno all'atto di impugnativa, nuova e, pertanto, vietata ex art. 345 c.p.c.; - dichiarare rinunciate le domande svolte, nel primo grado del giudizio, dai congiunti di
[...]
, per difetto di specifica riproposizione ex art. 346 c.p.c.; - dichiarare l'inammissibilità Parte_5 dell'appello proposto dagli appellanti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - respingere, in ogni caso, il proposto appello, siccome inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., erroneo ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, ridurre la domanda al danno rigorosamente allegato e provato, in esito alle risultanze probatorie ed alle evidenze istruttorie;
- dichiarare la non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria”;
Per parte appellata … “Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di voler Controparte_3 rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado impugnata con vittoria di spese
e competenze da distrarsi”;
Per parte appellata … “Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di voler in via Controparte_4 preliminare rigettare l'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione della sentenza di I° grado non sussistendone allo stato i presupposti dei gravi motivi cui all' art. 283 c.p.c., nel merito rigettare
l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado impugnata con vittoria di spese e competenze da distrarsi”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione regolarmente notificato , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 quali eredi legittimi di , hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
[...] Parte_5
VI la Controparte_5
, e per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure
[...] Controparte_3 Controparte_4 hereditatis subiti a causa della morte del loro congiunto a seguito di un sinistro stradale occorso in data 21 ottobre 2010.
A fondamento delle proprie ragioni hanno dedotto quanto segue:
• in data 21.10.2010 alle ore 19:00 circa, sulla SP 534 all'altezza dello svincolo Spezzano
Albanese – VI, località RA, alla guida della propria Parte_5 autovettura FI Panda tg. CT 882XD è stato travolto dall'autovettura SL AG tg.
CL688EA di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_4 Controparte_3
• a seguito del violento impatto, , è stato trasportato d'urgenza al Pronto Parte_5
Soccorso dell'Ospedale Civile di VI, ove gli è stato diagnosticato “distorsione rachide cervicale, contusione rachide dorso-lombare, contusione con escoriazione braccio sinistro, contusione toracica con frattura VI e VIII costa sinistra”;
3 • a causa delle gravissime condizioni, è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia con diagnosi di “pnx sx trauma acuto dell'addome” e in data 25 ottobre è stato sottoposto a un delicato intervenuto chirurgico cui è seguito una lunga e dolorosa degenza conclusasi due mesi dopo con il decesso del paziente.
Hanno quindi dedotto che in data 02 agosto 2011, hanno denunciato il sinistro alla CO
[...]
, quale compagnia obbligata per la responsabilità civile, formulando richiesta di CP_1 risarcimento dei danni;
la suddetta richiesta è rimasta inevasa.
Per tale ragione, hanno citato in giudizio la , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 al fine di sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro in questione, chiedendo, per l'effetto, la condanna in solido dei convenuti all'integrale risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis quantificati in complessivi € 2.398.947,00, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi.
Con comparsa depositata in data 04.05.2012 si è costituita in giudizio la Controparte_5
contestando che la dinamica del sinistro descritta dagli attori non
[...] corrisponde all'effettivo svolgersi degli eventi: dagli accertamenti delle Autorità intervenute, nonché dai danni riscontrati sui due veicoli venuti in collisione, è emerso con chiarezza che la responsabilità del sinistro, è da attribuire a;
quest'ultimo ha posto in essere una imprevedibile e Parte_5 non segnalata manovra di inversione ad “U”, ponendosi trasversalmente sull'asse stradale nell'immediatezza del passaggio della condotta da il quale nulla Controparte_6 Controparte_3 ha potuto fare per evitare l'impatto. Ha comunque contestato la quantificazione dei danni come operata dagli attori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31.05.2012, si è costituito in giudizio
[...] deducendo che in ordine all'an debeatur, la domanda proposta è infondata in quanto è CP_3 emerso che la responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente alla condotta di guida negligente di e che in ogni caso non sussiste nesso eziologico tra il sinistro e la Parte_5 morte di . Parte_5
Con comparsa di costituzione depositata in Cancelleria in data 31.05.2012, si è costituita in giudizio
, la quale ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_4
All'udienza del 28.10.2014, è stata disposta la riunione alla causa del Tribunale di quella instaurata da per il risarcimento del proprio danno biologico innanzi al Giudice di Pace di Controparte_3
VI avente RG 54/2013 e concluso con ordinanza del Giudice di Pace che ha dichiarato la connessione dei giudizi e ha rimesso le parti davanti al Tribunale
La causa è stata istruita mediante CTU Medico-Legale a firma del Dott. al fine Persona_1 di accertare la natura, l'entità e il nesso causale delle lesioni fisiche riportate da Controparte_3
4 Con Sentenza n. 1116/2022 resa il 09 settembre 2022 il Tribunale di VI ha così provveduto:
“A) Rigetta le domande proposte da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di , e Parte_4 Controparte_3 Controparte_4 [...]
; B. ACCOGLIE CP_1 Controparte_7 la domanda proposta da e DICHIARA la responsabilità esclusiva del de cuis Controparte_3
IF AN nella produzione causale dell'evento dannoso come indicato e descritto in parte motiva;
C. ACCOGLIE parzialmente la domanda risarcitoria proposta da Controparte_3
e per l'effetto, ON le parti convenute (nel giudizio 54/2013) , Parte_1
, e , nella qualità di eredi legittimi del conducente Parte_2 Parte_3 Parte_4
– proprietario del veicolo che ha causato il sinistro, e
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempre, Controparte_8 in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore (nel giudizio 54/2013) Controparte_3 della somma di € 9.948,68 oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (21.10.2010) al tasso annuale legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
D. COMPENSA integralmente le spese di lite, in relazione al giudizio inizialmente instaurato inizialmente dinanzi al giudice di pace, avente r.g. n. 54 del 2013, per le ragioni esposte in parte motiva;
E. PONE definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio instaurato inizialmente dinanzi al giudice di pace, avente r.g. n. 54 del 2013, in pari quota tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del
08.09.22, contestuale alla presente sentenza;
F. ON le parti attrici (nel giudizio 20/2012)
, , E , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento in favore del convenuto(nel giudizio 20/2012) delle spese di Controparte_3 giudizio che si liquidano in complessivi €19.136,95 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. PIERANGELO DE PADOVA per dichiarato anticipo;
G. ON le parti attrici (nel giudizio 20/2012) , , Parte_1 Parte_2
E , in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto Parte_3 Parte_4 delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €19.136,95 per Controparte_4 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. ANTONELLA
GIALDINO per dichiarato anticipo;
H. ON le parti attrici (nel giudizio 20/2012) Pt_1
5 , IF , E , in solido tra loro, al Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 pagamento in favore del convenuto Controparte_8
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi
[...]
€19.136,95 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge,
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
I. DISPONE che la Cancelleria trasmetta all' copia della presente sentenza ai sensi dell'art. 148, comma 10, del D.Lgs. CP_9
C 209/2005 per gli accertamenti di competenza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di spettanza.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte dagli eredi di
[...]
, ritenendo che il sinistro sia da attribuite all'esclusiva responsabilità di quest'ultimo; di Parte_5 contro, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
, , e la CO Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_8
, riconoscendo la somma complessiva di € 9.948,68 a titolo di danno biologico temporaneo e
[...] permanente conseguente alle lesioni subite nel sinisto.
Infine, ha condannato , , al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore di e delle spese di Controparte_3 Controparte_8 Controparte_4 giudizio ed ha posto a carico di tutte le parti del giudizio instaurato inizialmente dinanzi al Giudice di Pace di VI in pari quota tra di loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, , , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 interposto appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 10.10.2022.
Con comparsa depositata in data 14.02.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_5
, la quale preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.
[...]
348 bis c.p.c., nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in Cancelleria in data 04.03.2023 e 06.03.2023 si sono costituiti in giudizio e entrambe le parti hanno concluso per il rigetto dell'appello e Controparte_3 Controparte_4 la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Collegio con Ordinanza del 05 aprile 2023 ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 ottobre 2024.
L'udienza del 23 ottobre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con
6 provvedimento del 25 ottobre 2024 comunicato in data 28.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante ha depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., mentre le parti appellate, hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale.
2.1
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
2.2
Con il primo motivo di gravame articolato in due sottomotivi, gli appellanti censurano la sentenza per “erronea ed omessa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”
In particolare, con il punto A), gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di primo grado, abbia erroneamente valutato i fatti, la documentazione allegata e le risultanze probatorie, fondando la propria decisione sul Verbale dei Carabinieri di VI.
Secondo ricostruzione operata dal Giudice, sulla base delle indicazioni contenute nei verbali dei
Carabinieri, i due veicoli coinvolti nel sinistro procedevano nello stesso di marcia, mentre invece i
Carabinieri affermano che i due veicoli erano in direzione di marcia opposta.
Al contrario, ritengono che l'impatto si sia verificato tra la zona anteriore del veicolo ovvero CP_11
e la fiancata sinistra della FI NT.
[...]
In base ai danni presenti su entrambi i veicoli, quanto affermato dai verbalizzanti, non trova nessun riscontro tecnico oggettivo in quanto, se il sinistro si fosse verificato per come indicato, ossia con direzione di marcia opposta, nel momento in cui la FI NT, ha effettuato una manovra di inversione di marcia opposta invadendo la corsia opposta, avrebbe presentato danni sulla fiancata destra e non sinistra.
Da ciò si evince che, non essendoci reciproco riscontro tra i danni presenti sui mezzi e la dinamica indicata dai militari, quanto affermato non corrisponde alla realtà dei fatti.
Ad ogni modo, se la dinamica fosse quella delineata dai Carabinieri, emerge un concorso di colpa del conducente del veicolo SL poiché pur essendosi accorto dell'inversione di marcia, non CP_6 ha messo in atto alcuna manovra per evitare o quantomeno diminuire i danni dell'impatto.
Altra circostanza non evidenziata dagli agenti intervenuti è che nella planimetria non vengono indicate tracce di frenata, reperti lasciati dalle auto a seguito dell'urto che dovevano essere presenti sul luogo del sinistro, andati distrutti nell'impatto.
7 Mentre con il punto B) gli appellanti censurano la sentenza in quanto altro elemento su cui il Giudice di prime cure ha basato la propria decisione è la Consulenza Tecnica a firma del Prof.
[...]
. Per_2
Contestano il fatto che il Giudice fa riferimento alla consulenza espletata nel procedimento civile RG
219/2019 instaurato innanzi al Giudice di Pace di VI da contro la Controparte_4 compagnia , al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali Controparte_12 Parte_5 riportati all'autovettura SL AG.
La suddetta consulenza è relativa ad un procedimento promosso solo nei confronti di
[...]
, già deceduto all'epoca di proposizione della domanda e non anche nei confronti degli Parte_5 eredi, i quali sono rimasti estranei al procedimento non essendogli stato notificato l'atto di citazione.
Ritengono pertanto che si tratta di due giudizi in cui non solo le parti sono diversi in quanto nel procedimento innanzi al Giudice di Pace di VI promosso da , non hanno Controparte_4 partecipato gli odierni appellanti, eredi di né ma è diverso anche Parte_5 Controparte_3 il petitum poiché innanzi al Giudice di Pace si è agito per chiedere il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura SL AG, mentre nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di VI, si è agito per chiedere il risarcimento del danno subito dagli eredi di . Parte_5
Per cui la suddetta consulenza non poteva essere utilizzata dal Giudice e posta a fondamento della propria decisione per violazione del principio del contraddittorio ex art. 115 c.p.c. avendo posto a fondamento della decisione, prove non introdotte dalle parti, ma assunte al di fuori dei poteri riconosciuti al giudice.
3.1. Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per “contraddittoria e carente motivazione della sentenza – Violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
Gli appellanti, lamentano il difetto di motivazione, poiché la decisione risulta non sufficientemente e adeguatamente motivata, in particolare laddove il Giudice, pone alla base del proprio convincimento il Verbale dei rilievi tecnici redatto dai Carabinieri di VI e la Consulenza Tecnica espletata in un diverso giudizio, omettendo di considerare l'intero materiale probatorio acquisito in sede istruttoria, senza esprimere la relativa motivazione.
Adducono, che la motivazione è una delle parti essenziali della sentenza a garanzia del principio del giusto processo;
al contrario, nella sentenza impugnata non vi è alcuna argomentazione dalla quale poter desumere il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice per ritenere la domanda degli appellanti infondata.
8 Infine, la stessa risulta contraddittoria in quanto emergono argomentazioni contraddittorie, tali da non permettere di comprendere la ratio decidenti che sorregge il decisum adottato, poiché se da un lato il giudice fonda la propria decisione sull'esatta dinamica del sinistro individuata dai carabinieri intervenuti, dall'altro indica una dinamica diversa.
3.3. Con l'ultimo motivo, infine gli appellanti si dolgono sulla “carente motivazione della sentenza in merito alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti da parte appellante”.
Ritengono che nonostante la loro importanza al fine del decidere, il Giudice di prime cure, non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti appellanti ovvero la CTU Tecnico Modale e la CTU
Medico-Legale.
Sottolineano come il giudice con ordinanza dell'01.06.2015, con riferimento alle richieste istruttorie formulate dagli appellanti, riservava ogni valutazione all'esito delle prove orali.
Successivamente con ordinanza del 20.12.2016 il giudice, anziché valutare l'ammissibilità delle richieste istruttorie articolate dalle parti appellanti, disponeva l'acquisizione d'ufficio della
Consulenza espletata nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di VI e ammetteva la CTU
Medico-Legale sulla persona di Controparte_3
La suddetta ordinanza, ritengono sia del tutto carente di motivazione, essendosi il giudice limitato unicamente a statuire la non ammissione delle richieste istruttorie, senza specificarne le ragioni.
I motivi da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connessi sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve in primo luogo rilevarsi che la ricostruzione della dinamica recepita nella sentenza è conforme alle risultanze del rapporto di intervento dei Carabinieri: in quel rapporto è contenuto uno schizzo planimetrico che mostra il punto d'urto tra i veicoli e lo stato di quiete dopo l'urto: la SL ferma sul margine destro della carreggiata originariamente percorsa e nel senso di marcia della stessa, la
NT sul margine destro della carreggiata opposta e col gruppo ottico rivolto nel senso opposto a quello della CP_6
Nella parte dedicata alla dinamica del sinistro i Carabinieri scrivono
Dai rilievi planimetrici e fotografici effettuati e da quanto dichiarato dal conducente del veicolo A il conducente del veicolo A SL VOY/G AG 3S stava percorrendo la SP 534 ex SS 534 dallo svincolo A3 Firmo direzione di marcia Sibari quando giunto nei pressi dell'uscita di Spezzano
Albanese RA, notava a distanza che il veicolo che stava effettuando manovra di inversione di marcia, tentava di evitare l'impatto ma non riusciva, non è stato possibile sentire a SIT il conducente del veicolo B perché riferiva di non essere in grado al momento di parlare in quanto si trovava presso il pronto soccorso in stato confusionale e in fase di accertamenti sanitari. Lo stesso
9 comunque sulle dichiarazioni fatte sui sommari processi verbali rilevati in merito alle infrazioni contestate riferiva “ Ricordo di avere sbagliato strada “, lo stesso veniva contravvenzionato ai sensi degli articoli 7 comma 1 lett. A e C 14 inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni e art. 154 commi
6 e 7 inversione di marcia all'intersezione curve e dossi del C.D.S. >
Nella parte relativa alle osservazioni delle parti interessate riportano.
< conducente del veicolo A signor sentito in merito al sinistro stradale verificatosi Controparte_3 alle re 19.00 circa sulla S.P. 534 ei pressi dello svincolo di spezzano Albanese RA del comune di VI;
alle ore 22.50 circa dichiarava quanto segue stavo percorrendo la SP 534 dallo svincolo A/3 di Firmo con direzione di marcia Sibari giunto nei pressi dello svincolo per
Spezzano Albanese – RA in lontananza notavo un'autovettura che stava andando in direzione Spezzano Alb. – RA , all'improvviso il conducente di quest'ultima non curando del mio arrivo, si allargava nell'incrocio stesso ed effettuava una manovra di marcia con direzione svincolo A/3 Firmo. Voglio precisare che ho cercato in tutti i modi di evitare l'impatto ma non sono riuscito ad evitarlo >
Deve poi darsi atto che gli stessi Carabinieri nel rapporto inviato alla Procura della Repubblica di
VI scrivono
< Sulla scorta dei rilievi tecnici eseguiti, dalla posizione assunta dai mezzi e dall'entità dei danni
riscontrati sugli stessi nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti si presume che l'incidente si sia così verificato: il veicolo A ( SL AG ) percorreva la SP 534 con direzione di marcia Firmo
Sibari quando giunto nei pressi dello svincolo per Spezzano Albanese notava il conducente del veicolo B ( FI NT ) che procedeva nel senso opposto di carreggiata improvvisamente effettuava una manovra di inversione di marcia, tentava di evitare l'impatto senza riuscirci >
Ora non v' è dubbio che le espressioni utilizzate nel rapporto inviato alla Procura della Repubblica sembrano suggestive di una dinamica diversa da quella recepita in sentenza, riferendo sostanzialmente che i due veicoli viaggiavano sin dall'inizio in direzioni opposte e, tuttavia, detta dinamica appare assolutamente in contrasto con i rilievi redatti dagli stessi Carabinieri, con la dinamica dagli stessi riportata in quei rilievi e, soprattutto, con la schiacciante evidenza del punto d'urto tra gli autoveicoli: dalla documentazione fotografica in atti e dagli stessi rilievi dei Carabinieri emerge che mentre la ha riportato danni sulla parte anteriore la NT risulta pressocchè CP_6 distrutta sull'intera fiancata laterale il che vale inequivocabilmente a fare ritenere che l'urto, pacificamente avvenuto nella corsia di pertinenza della sia verificato con la NT CP_6 sostanzialmente in posizione trasversale sulla carreggiata e che la manovra di inversione ad U non poteva che riguardare il passaggio dalla direzione Firmo Sibari a quella Sibari Firmo, essendo
10 evidente che se la NT avesse originariamente tenuto una direzione opposta a quella delle SL
l'impatto sarebbe avvenuto sulla fiancata destra.
Quanto alla valorizzazione a fini decisori della consulenza tecnica modale svolta nel giudizio davanti al Giudice di Pace, deve qui osservarsi, in primo luogo, che secondo la pacifica giurisprudenza della
Corte di Cassazione le consulenze tecniche d'ufficio svoltesi in altri giudizi sono sempre utilizzabili dal giudice come argomento di prova;
ciò premesso deve poi evidenziarsi che nel caso in esame quella consulenza è stata svolta in un giudizio nel quale era stato convenuto il dante causa degli appellanti: si tratta del giudizio n. 219/2011 instaurato da per ottenere il risarcimento del danno Controparte_4 patrimoniale derivante dal danneggiamento dell'autovettura. Assumono gli appellanti che quel giudizio fu instaurato nei confronti di quando questi era già deceduto ma la Parte_5 circostanza non è stata in alcun modo provata mentre, al contrario, la sentenza che ha definito il giudizio ha dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di Difesa. Detta sentenza, che ha accolto la domanda attrice riconoscendo la responsabilità esclusiva di Parte_5
nel verificarsi del sinistro, non risulta essere stata impugnata dagli appellanti che, in quanto
[...] eredi di , a tanto erano legittimati. Seppure non è possibile predicare l'esistenza di Parte_5 un vero e proprio giudicato esterno attesa la non perfetta coincidenza soggettiva e la mancanza del riscontro formale del passaggio in giudicato della sentenza, la circostanza che la ctu modale utilizzata dal giudice sia stata espletata in un giudizio al quale gli appellanti avrebbero potuto partecipare in vece del proprio dante causa vale a rafforzare la piena utilizzabilità di quell'atto istruttorio.
Deve quindi confermarsi in questa sede che l'ipotesi più realistica di ricostruzione del sinistro sia appunto quella recepita dal Tribunale di una repentina e azzardatissima manovra di inversione ad U posta in essere da : depongono in tal senso anche le dichiarazioni che i Carabinieri Parte_5 attestano essere state rese da quegli in ordine al fatto di avere sbagliato strada.
Ferma detta ricostruzione resta da esaminare l'ulteriore rilievo del possibile concorso causale del conducente antagonista che gli appellanti assumono non essere stato adeguatamente valutato dal
Tribunale che avrebbe inopinatamente trascurato sia la circostanza che fu proprio a Controparte_3 dichiarare ai Carabinieri di avere scorto in lontananza la FI NT ( il che gli avrebbe consentito una congrua manovra di emergenza ) e sia il fatto che procedesse verosimilmente ad una velocità CP_3 molto sostenuta per come attestato dall'entità dei danni riportati dalle vetture.
Gli argomenti difensivi degli appellanti non possono essere condivisi.
In relazione ai sinistri stradali in cui sia accertato un comportamento gravemente colposo di uno dei conducenti la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è sempre espressa nel senso che tanto non vale senz'altro a mandare esente da responsabilità il conducente antagonista rispetto al quale va comunque verificata la irreprensibilità della condotta anche con riferimento alla tempestiva adozione
11 delle possibili manovre d'emergenza. E' chiaro poi che la manovra di emergenza teoricamente adottabile dall'altro conducente deve altresì connotarsi per la sua astratta idoneità ad impedire il sinistro o comunque a modificarne in maniera significativa gli esiti.
Nel caso in esame deve in primo luogo considerarsi che, stando alle dichiarazioni rese da
[...] ai Carabinieri che, se devono essere valorizzate devono esserlo nella loro integrità, quando CP_3 questi avvistò da lontano la FI NT questa gli apparve impegnata ad imboccare lo svincolo posto sulla destra della carreggiata e, quindi, ad abbandonare la corsia di marcia: inopinatamente invece tale manovra fu poi tramutata in una inversione ad U. L'avvistamento precoce dell'auto, quindi, che per gli appellanti avrebbe dovuto consentire la manovra di emergenza, perde di significato indiziario poiché in un primo momento verosimilmente, non percepì affatto la manovra dalla Controparte_3
NT come qualcosa a cui porre rimedio con una manovra d'emergenza. Peraltro una inversione ad
U su una strada provinciale a doppio senso di circolazione e con segnaletica orizzontale di striscia continua rappresenta senz'altro una condotta altamente anomala e tale da ridurre grandemente la possibilità di una idonea ed efficace reazione da parte dell'altro conducente. Deve poi tenersi conto del fatto che nelle condizioni date ovvero una strada a doppio senso di circolazione e a scorrimento veloce, l'unica manovra astrattamente ipotizzabile da parte di - non potendosi Controparte_3 evidentemente pretendere una sterzata verso sinistra con invasione della corsia opposta - era una brusca frenata e, tuttavia, viene qui in soccorso quanto evidenziato dalla consulenza modale svolta nel giudizio davanti a giudice di pace ossia che, in assenza di cartelli indicanti particolari limiti, la natura di strada extraurbana della provinciale in questione induce a ritenere operante il limite generale di 90 Km/h: deve allora convenirsi che pur ipotizzando una velocità conforme al limite operante, una brusca frenata da parte di non avrebbe comunque scongiurato il violento impatti tra Controparte_3 le due autovetture né inciso in maniera significativa sulle conseguenze di quell'impatto.
Quanto infine alla mancata ammissione delle richieste istruttorie degli attori, deve rilevarsi che l'esistenza del verbale dei Carabinieri e di una consulenza modale comunque utilizzabile come elemento di prova, avrebbero reso superfluo l'espletamento di una nuova ctu modale, laddove invece in difetto della prova sull'an non avrebbe avuto senso l'espletamento di una consulenza medico legale volta a valutare le conseguenze del sinistro sulla integrità psico fisica degli attori.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal Dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario delle cause di valore indeterminabile di media complessità.
12 Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_3
e avverso la sentenza del Tribunale di VI n. 116 del 2022
[...] Parte_2 Parte_4
e nei confronti di , e , così provvede: Controparte_13 Controparte_3 Controparte_4 rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite di questo grado che liquida per ciascuna parte in € 10.860 per compensi di avvocato oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae in favore dei rispettivi procuratori le spese di lite di e;
Controparte_3 Controparte_4 dà atto che ricorrono i presupposti processali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1492/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 28.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, , e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi legittimi di rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Vaccari giusta Parte_5 procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore rappresentata e
[...] CP_2 difesa dall' Avv. Santo Spagnolo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
rappresentato e difeso dall' Avv. Pierangelo De Padova giusta procura in Controparte_3 calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Gialdino giusta procura in Controparte_4 calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA 1 CONCLUSIONI
Per parte appellante < …”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in accoglimento dell'appello proposto e per i motivi su esposti: 1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351
c.cp.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto: 2) nel merito, annullare e/o riformare la sentenza impugnata n. 1116/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di VI, Dott. Alessandro
Caronia, in data 09.09.2022 e pubblicata in pari data, notificata in data 13.09.2022 e, per l'effetto:
a) Accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. (pari al 50%) del
Sig. quale conducente dell'autovettura “SL AG”, tg.: CL 688 EA e del Controparte_3
Sig. , quale conducente dell'autovettura “FI NT ”tg: CT 882 XD, nella Parte_5 causazione del sinistro de quo;
b) Condannare la compagnia
[...]
, in persona del l.r.p.t., il sig. e la Controparte_1 Controparte_3 sig.ra , in solido tra loro, al risarcimento in favore di parte appellante, di tutti i Controparte_4 danni subiti a causa della morte del Sig. Difesa ed in particolare: quanto alla sig.ra Parte_5 [...]
, € 300.000,00 a titolo di danno biologico e morale iure hereditatis, € 237.356,00 a titolo Parte_1 di danno morale iure proprio ed € 64.500,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale, tenuto conto della responsabilità concorsuale, di € 300.928,00; quanto al sig. , € 300.000,00 Parte_2
a titolo di danno biologico e morale iure hereditatis, € 228.879,00 a titolo di danno morale iure proprio ed € 64.500,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale, tenuto conto della responsabilità concorsuale, di € 296.689,50; quanto al sig. € 300.000,00 a titolo di danno biologico e Parte_3 morale iure hereditatis, € 228.879,00 a titolo di danno morale iure proprio ed € 64.500,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale, tenuto conto della responsabilità concorsuale, di € 296.689,50; quanto al sig. € 300.000,00 a titolo di danno biologico e morale iure hereditatis, € Parte_4
245.833,00 a titolo di danno morale iure proprio ed € 64.500,00 a titolo di danno patrimoniale, per un totale, tenuto conto della responsabilità concorsuale di € 305.166,50; per un ammontare complessivo pari ad € 1.199.473,50, ovvero a quella somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ai sensi del D.M. n. 140/2012
Per parte appellata … “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello adita, contrariis reiectis: In via preliminare- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, non sussistendo i gravi e fondati motivi richiesti
2 dall'art. 283 c.p.c.; - dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame, essendo la domanda di accertando della concorrente responsabilità di ex art. 2054, comma 2, c.c., Controparte_3 unicamente proposta in seno all'atto di impugnativa, nuova e, pertanto, vietata ex art. 345 c.p.c.; - dichiarare rinunciate le domande svolte, nel primo grado del giudizio, dai congiunti di
[...]
, per difetto di specifica riproposizione ex art. 346 c.p.c.; - dichiarare l'inammissibilità Parte_5 dell'appello proposto dagli appellanti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; - respingere, in ogni caso, il proposto appello, siccome inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., erroneo ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, ridurre la domanda al danno rigorosamente allegato e provato, in esito alle risultanze probatorie ed alle evidenze istruttorie;
- dichiarare la non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria”;
Per parte appellata … “Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di voler Controparte_3 rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado impugnata con vittoria di spese
e competenze da distrarsi”;
Per parte appellata … “Si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita di voler in via Controparte_4 preliminare rigettare l'istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione della sentenza di I° grado non sussistendone allo stato i presupposti dei gravi motivi cui all' art. 283 c.p.c., nel merito rigettare
l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado impugnata con vittoria di spese e competenze da distrarsi”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione regolarmente notificato , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 quali eredi legittimi di , hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
[...] Parte_5
VI la Controparte_5
, e per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure
[...] Controparte_3 Controparte_4 hereditatis subiti a causa della morte del loro congiunto a seguito di un sinistro stradale occorso in data 21 ottobre 2010.
A fondamento delle proprie ragioni hanno dedotto quanto segue:
• in data 21.10.2010 alle ore 19:00 circa, sulla SP 534 all'altezza dello svincolo Spezzano
Albanese – VI, località RA, alla guida della propria Parte_5 autovettura FI Panda tg. CT 882XD è stato travolto dall'autovettura SL AG tg.
CL688EA di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_4 Controparte_3
• a seguito del violento impatto, , è stato trasportato d'urgenza al Pronto Parte_5
Soccorso dell'Ospedale Civile di VI, ove gli è stato diagnosticato “distorsione rachide cervicale, contusione rachide dorso-lombare, contusione con escoriazione braccio sinistro, contusione toracica con frattura VI e VIII costa sinistra”;
3 • a causa delle gravissime condizioni, è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia con diagnosi di “pnx sx trauma acuto dell'addome” e in data 25 ottobre è stato sottoposto a un delicato intervenuto chirurgico cui è seguito una lunga e dolorosa degenza conclusasi due mesi dopo con il decesso del paziente.
Hanno quindi dedotto che in data 02 agosto 2011, hanno denunciato il sinistro alla CO
[...]
, quale compagnia obbligata per la responsabilità civile, formulando richiesta di CP_1 risarcimento dei danni;
la suddetta richiesta è rimasta inevasa.
Per tale ragione, hanno citato in giudizio la , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 al fine di sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro in questione, chiedendo, per l'effetto, la condanna in solido dei convenuti all'integrale risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditatis quantificati in complessivi € 2.398.947,00, il tutto con rivalutazione monetaria e interessi.
Con comparsa depositata in data 04.05.2012 si è costituita in giudizio la Controparte_5
contestando che la dinamica del sinistro descritta dagli attori non
[...] corrisponde all'effettivo svolgersi degli eventi: dagli accertamenti delle Autorità intervenute, nonché dai danni riscontrati sui due veicoli venuti in collisione, è emerso con chiarezza che la responsabilità del sinistro, è da attribuire a;
quest'ultimo ha posto in essere una imprevedibile e Parte_5 non segnalata manovra di inversione ad “U”, ponendosi trasversalmente sull'asse stradale nell'immediatezza del passaggio della condotta da il quale nulla Controparte_6 Controparte_3 ha potuto fare per evitare l'impatto. Ha comunque contestato la quantificazione dei danni come operata dagli attori.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31.05.2012, si è costituito in giudizio
[...] deducendo che in ordine all'an debeatur, la domanda proposta è infondata in quanto è CP_3 emerso che la responsabilità del sinistro è da ascrivere esclusivamente alla condotta di guida negligente di e che in ogni caso non sussiste nesso eziologico tra il sinistro e la Parte_5 morte di . Parte_5
Con comparsa di costituzione depositata in Cancelleria in data 31.05.2012, si è costituita in giudizio
, la quale ha chiesto il rigetto della domanda. Controparte_4
All'udienza del 28.10.2014, è stata disposta la riunione alla causa del Tribunale di quella instaurata da per il risarcimento del proprio danno biologico innanzi al Giudice di Pace di Controparte_3
VI avente RG 54/2013 e concluso con ordinanza del Giudice di Pace che ha dichiarato la connessione dei giudizi e ha rimesso le parti davanti al Tribunale
La causa è stata istruita mediante CTU Medico-Legale a firma del Dott. al fine Persona_1 di accertare la natura, l'entità e il nesso causale delle lesioni fisiche riportate da Controparte_3
4 Con Sentenza n. 1116/2022 resa il 09 settembre 2022 il Tribunale di VI ha così provveduto:
“A) Rigetta le domande proposte da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di , e Parte_4 Controparte_3 Controparte_4 [...]
; B. ACCOGLIE CP_1 Controparte_7 la domanda proposta da e DICHIARA la responsabilità esclusiva del de cuis Controparte_3
IF AN nella produzione causale dell'evento dannoso come indicato e descritto in parte motiva;
C. ACCOGLIE parzialmente la domanda risarcitoria proposta da Controparte_3
e per l'effetto, ON le parti convenute (nel giudizio 54/2013) , Parte_1
, e , nella qualità di eredi legittimi del conducente Parte_2 Parte_3 Parte_4
– proprietario del veicolo che ha causato il sinistro, e
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempre, Controparte_8 in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore (nel giudizio 54/2013) Controparte_3 della somma di € 9.948,68 oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (21.10.2010) al tasso annuale legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
D. COMPENSA integralmente le spese di lite, in relazione al giudizio inizialmente instaurato inizialmente dinanzi al giudice di pace, avente r.g. n. 54 del 2013, per le ragioni esposte in parte motiva;
E. PONE definitivamente a carico di tutte le parti del giudizio instaurato inizialmente dinanzi al giudice di pace, avente r.g. n. 54 del 2013, in pari quota tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del
08.09.22, contestuale alla presente sentenza;
F. ON le parti attrici (nel giudizio 20/2012)
, , E , in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento in favore del convenuto(nel giudizio 20/2012) delle spese di Controparte_3 giudizio che si liquidano in complessivi €19.136,95 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. PIERANGELO DE PADOVA per dichiarato anticipo;
G. ON le parti attrici (nel giudizio 20/2012) , , Parte_1 Parte_2
E , in solido tra loro, al pagamento in favore del convenuto Parte_3 Parte_4 delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €19.136,95 per Controparte_4 compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. ANTONELLA
GIALDINO per dichiarato anticipo;
H. ON le parti attrici (nel giudizio 20/2012) Pt_1
5 , IF , E , in solido tra loro, al Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 pagamento in favore del convenuto Controparte_8
delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi
[...]
€19.136,95 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge,
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
I. DISPONE che la Cancelleria trasmetta all' copia della presente sentenza ai sensi dell'art. 148, comma 10, del D.Lgs. CP_9
C 209/2005 per gli accertamenti di competenza;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di spettanza.
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte dagli eredi di
[...]
, ritenendo che il sinistro sia da attribuite all'esclusiva responsabilità di quest'ultimo; di Parte_5 contro, ha accolto la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
, , e la CO Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_8
, riconoscendo la somma complessiva di € 9.948,68 a titolo di danno biologico temporaneo e
[...] permanente conseguente alle lesioni subite nel sinisto.
Infine, ha condannato , , al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore di e delle spese di Controparte_3 Controparte_8 Controparte_4 giudizio ed ha posto a carico di tutte le parti del giudizio instaurato inizialmente dinanzi al Giudice di Pace di VI in pari quota tra di loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, , , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 interposto appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 10.10.2022.
Con comparsa depositata in data 14.02.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_5
, la quale preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art.
[...]
348 bis c.p.c., nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in Cancelleria in data 04.03.2023 e 06.03.2023 si sono costituiti in giudizio e entrambe le parti hanno concluso per il rigetto dell'appello e Controparte_3 Controparte_4 la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Collegio con Ordinanza del 05 aprile 2023 ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 ottobre 2024.
L'udienza del 23 ottobre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con
6 provvedimento del 25 ottobre 2024 comunicato in data 28.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante ha depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., mentre le parti appellate, hanno depositato soltanto la comparsa conclusionale.
2.1
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
2.2
Con il primo motivo di gravame articolato in due sottomotivi, gli appellanti censurano la sentenza per “erronea ed omessa valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”
In particolare, con il punto A), gli appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di primo grado, abbia erroneamente valutato i fatti, la documentazione allegata e le risultanze probatorie, fondando la propria decisione sul Verbale dei Carabinieri di VI.
Secondo ricostruzione operata dal Giudice, sulla base delle indicazioni contenute nei verbali dei
Carabinieri, i due veicoli coinvolti nel sinistro procedevano nello stesso di marcia, mentre invece i
Carabinieri affermano che i due veicoli erano in direzione di marcia opposta.
Al contrario, ritengono che l'impatto si sia verificato tra la zona anteriore del veicolo ovvero CP_11
e la fiancata sinistra della FI NT.
[...]
In base ai danni presenti su entrambi i veicoli, quanto affermato dai verbalizzanti, non trova nessun riscontro tecnico oggettivo in quanto, se il sinistro si fosse verificato per come indicato, ossia con direzione di marcia opposta, nel momento in cui la FI NT, ha effettuato una manovra di inversione di marcia opposta invadendo la corsia opposta, avrebbe presentato danni sulla fiancata destra e non sinistra.
Da ciò si evince che, non essendoci reciproco riscontro tra i danni presenti sui mezzi e la dinamica indicata dai militari, quanto affermato non corrisponde alla realtà dei fatti.
Ad ogni modo, se la dinamica fosse quella delineata dai Carabinieri, emerge un concorso di colpa del conducente del veicolo SL poiché pur essendosi accorto dell'inversione di marcia, non CP_6 ha messo in atto alcuna manovra per evitare o quantomeno diminuire i danni dell'impatto.
Altra circostanza non evidenziata dagli agenti intervenuti è che nella planimetria non vengono indicate tracce di frenata, reperti lasciati dalle auto a seguito dell'urto che dovevano essere presenti sul luogo del sinistro, andati distrutti nell'impatto.
7 Mentre con il punto B) gli appellanti censurano la sentenza in quanto altro elemento su cui il Giudice di prime cure ha basato la propria decisione è la Consulenza Tecnica a firma del Prof.
[...]
. Per_2
Contestano il fatto che il Giudice fa riferimento alla consulenza espletata nel procedimento civile RG
219/2019 instaurato innanzi al Giudice di Pace di VI da contro la Controparte_4 compagnia , al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali Controparte_12 Parte_5 riportati all'autovettura SL AG.
La suddetta consulenza è relativa ad un procedimento promosso solo nei confronti di
[...]
, già deceduto all'epoca di proposizione della domanda e non anche nei confronti degli Parte_5 eredi, i quali sono rimasti estranei al procedimento non essendogli stato notificato l'atto di citazione.
Ritengono pertanto che si tratta di due giudizi in cui non solo le parti sono diversi in quanto nel procedimento innanzi al Giudice di Pace di VI promosso da , non hanno Controparte_4 partecipato gli odierni appellanti, eredi di né ma è diverso anche Parte_5 Controparte_3 il petitum poiché innanzi al Giudice di Pace si è agito per chiedere il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura SL AG, mentre nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di VI, si è agito per chiedere il risarcimento del danno subito dagli eredi di . Parte_5
Per cui la suddetta consulenza non poteva essere utilizzata dal Giudice e posta a fondamento della propria decisione per violazione del principio del contraddittorio ex art. 115 c.p.c. avendo posto a fondamento della decisione, prove non introdotte dalle parti, ma assunte al di fuori dei poteri riconosciuti al giudice.
3.1. Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per “contraddittoria e carente motivazione della sentenza – Violazione dell'art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
Gli appellanti, lamentano il difetto di motivazione, poiché la decisione risulta non sufficientemente e adeguatamente motivata, in particolare laddove il Giudice, pone alla base del proprio convincimento il Verbale dei rilievi tecnici redatto dai Carabinieri di VI e la Consulenza Tecnica espletata in un diverso giudizio, omettendo di considerare l'intero materiale probatorio acquisito in sede istruttoria, senza esprimere la relativa motivazione.
Adducono, che la motivazione è una delle parti essenziali della sentenza a garanzia del principio del giusto processo;
al contrario, nella sentenza impugnata non vi è alcuna argomentazione dalla quale poter desumere il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice per ritenere la domanda degli appellanti infondata.
8 Infine, la stessa risulta contraddittoria in quanto emergono argomentazioni contraddittorie, tali da non permettere di comprendere la ratio decidenti che sorregge il decisum adottato, poiché se da un lato il giudice fonda la propria decisione sull'esatta dinamica del sinistro individuata dai carabinieri intervenuti, dall'altro indica una dinamica diversa.
3.3. Con l'ultimo motivo, infine gli appellanti si dolgono sulla “carente motivazione della sentenza in merito alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti da parte appellante”.
Ritengono che nonostante la loro importanza al fine del decidere, il Giudice di prime cure, non ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti appellanti ovvero la CTU Tecnico Modale e la CTU
Medico-Legale.
Sottolineano come il giudice con ordinanza dell'01.06.2015, con riferimento alle richieste istruttorie formulate dagli appellanti, riservava ogni valutazione all'esito delle prove orali.
Successivamente con ordinanza del 20.12.2016 il giudice, anziché valutare l'ammissibilità delle richieste istruttorie articolate dalle parti appellanti, disponeva l'acquisizione d'ufficio della
Consulenza espletata nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di VI e ammetteva la CTU
Medico-Legale sulla persona di Controparte_3
La suddetta ordinanza, ritengono sia del tutto carente di motivazione, essendosi il giudice limitato unicamente a statuire la non ammissione delle richieste istruttorie, senza specificarne le ragioni.
I motivi da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connessi sono infondati e devono essere respinti per le ragioni di seguito evidenziate.
Deve in primo luogo rilevarsi che la ricostruzione della dinamica recepita nella sentenza è conforme alle risultanze del rapporto di intervento dei Carabinieri: in quel rapporto è contenuto uno schizzo planimetrico che mostra il punto d'urto tra i veicoli e lo stato di quiete dopo l'urto: la SL ferma sul margine destro della carreggiata originariamente percorsa e nel senso di marcia della stessa, la
NT sul margine destro della carreggiata opposta e col gruppo ottico rivolto nel senso opposto a quello della CP_6
Nella parte dedicata alla dinamica del sinistro i Carabinieri scrivono
Dai rilievi planimetrici e fotografici effettuati e da quanto dichiarato dal conducente del veicolo A il conducente del veicolo A SL VOY/G AG 3S stava percorrendo la SP 534 ex SS 534 dallo svincolo A3 Firmo direzione di marcia Sibari quando giunto nei pressi dell'uscita di Spezzano
Albanese RA, notava a distanza che il veicolo che stava effettuando manovra di inversione di marcia, tentava di evitare l'impatto ma non riusciva, non è stato possibile sentire a SIT il conducente del veicolo B perché riferiva di non essere in grado al momento di parlare in quanto si trovava presso il pronto soccorso in stato confusionale e in fase di accertamenti sanitari. Lo stesso
9 comunque sulle dichiarazioni fatte sui sommari processi verbali rilevati in merito alle infrazioni contestate riferiva “ Ricordo di avere sbagliato strada “, lo stesso veniva contravvenzionato ai sensi degli articoli 7 comma 1 lett. A e C 14 inosservanza di obblighi, divieti e limitazioni e art. 154 commi
6 e 7 inversione di marcia all'intersezione curve e dossi del C.D.S. >
Nella parte relativa alle osservazioni delle parti interessate riportano.
< conducente del veicolo A signor sentito in merito al sinistro stradale verificatosi Controparte_3 alle re 19.00 circa sulla S.P. 534 ei pressi dello svincolo di spezzano Albanese RA del comune di VI;
alle ore 22.50 circa dichiarava quanto segue stavo percorrendo la SP 534 dallo svincolo A/3 di Firmo con direzione di marcia Sibari giunto nei pressi dello svincolo per
Spezzano Albanese – RA in lontananza notavo un'autovettura che stava andando in direzione Spezzano Alb. – RA , all'improvviso il conducente di quest'ultima non curando del mio arrivo, si allargava nell'incrocio stesso ed effettuava una manovra di marcia con direzione svincolo A/3 Firmo. Voglio precisare che ho cercato in tutti i modi di evitare l'impatto ma non sono riuscito ad evitarlo >
Deve poi darsi atto che gli stessi Carabinieri nel rapporto inviato alla Procura della Repubblica di
VI scrivono
< Sulla scorta dei rilievi tecnici eseguiti, dalla posizione assunta dai mezzi e dall'entità dei danni
riscontrati sugli stessi nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti si presume che l'incidente si sia così verificato: il veicolo A ( SL AG ) percorreva la SP 534 con direzione di marcia Firmo
Sibari quando giunto nei pressi dello svincolo per Spezzano Albanese notava il conducente del veicolo B ( FI NT ) che procedeva nel senso opposto di carreggiata improvvisamente effettuava una manovra di inversione di marcia, tentava di evitare l'impatto senza riuscirci >
Ora non v' è dubbio che le espressioni utilizzate nel rapporto inviato alla Procura della Repubblica sembrano suggestive di una dinamica diversa da quella recepita in sentenza, riferendo sostanzialmente che i due veicoli viaggiavano sin dall'inizio in direzioni opposte e, tuttavia, detta dinamica appare assolutamente in contrasto con i rilievi redatti dagli stessi Carabinieri, con la dinamica dagli stessi riportata in quei rilievi e, soprattutto, con la schiacciante evidenza del punto d'urto tra gli autoveicoli: dalla documentazione fotografica in atti e dagli stessi rilievi dei Carabinieri emerge che mentre la ha riportato danni sulla parte anteriore la NT risulta pressocchè CP_6 distrutta sull'intera fiancata laterale il che vale inequivocabilmente a fare ritenere che l'urto, pacificamente avvenuto nella corsia di pertinenza della sia verificato con la NT CP_6 sostanzialmente in posizione trasversale sulla carreggiata e che la manovra di inversione ad U non poteva che riguardare il passaggio dalla direzione Firmo Sibari a quella Sibari Firmo, essendo
10 evidente che se la NT avesse originariamente tenuto una direzione opposta a quella delle SL
l'impatto sarebbe avvenuto sulla fiancata destra.
Quanto alla valorizzazione a fini decisori della consulenza tecnica modale svolta nel giudizio davanti al Giudice di Pace, deve qui osservarsi, in primo luogo, che secondo la pacifica giurisprudenza della
Corte di Cassazione le consulenze tecniche d'ufficio svoltesi in altri giudizi sono sempre utilizzabili dal giudice come argomento di prova;
ciò premesso deve poi evidenziarsi che nel caso in esame quella consulenza è stata svolta in un giudizio nel quale era stato convenuto il dante causa degli appellanti: si tratta del giudizio n. 219/2011 instaurato da per ottenere il risarcimento del danno Controparte_4 patrimoniale derivante dal danneggiamento dell'autovettura. Assumono gli appellanti che quel giudizio fu instaurato nei confronti di quando questi era già deceduto ma la Parte_5 circostanza non è stata in alcun modo provata mentre, al contrario, la sentenza che ha definito il giudizio ha dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di Difesa. Detta sentenza, che ha accolto la domanda attrice riconoscendo la responsabilità esclusiva di Parte_5
nel verificarsi del sinistro, non risulta essere stata impugnata dagli appellanti che, in quanto
[...] eredi di , a tanto erano legittimati. Seppure non è possibile predicare l'esistenza di Parte_5 un vero e proprio giudicato esterno attesa la non perfetta coincidenza soggettiva e la mancanza del riscontro formale del passaggio in giudicato della sentenza, la circostanza che la ctu modale utilizzata dal giudice sia stata espletata in un giudizio al quale gli appellanti avrebbero potuto partecipare in vece del proprio dante causa vale a rafforzare la piena utilizzabilità di quell'atto istruttorio.
Deve quindi confermarsi in questa sede che l'ipotesi più realistica di ricostruzione del sinistro sia appunto quella recepita dal Tribunale di una repentina e azzardatissima manovra di inversione ad U posta in essere da : depongono in tal senso anche le dichiarazioni che i Carabinieri Parte_5 attestano essere state rese da quegli in ordine al fatto di avere sbagliato strada.
Ferma detta ricostruzione resta da esaminare l'ulteriore rilievo del possibile concorso causale del conducente antagonista che gli appellanti assumono non essere stato adeguatamente valutato dal
Tribunale che avrebbe inopinatamente trascurato sia la circostanza che fu proprio a Controparte_3 dichiarare ai Carabinieri di avere scorto in lontananza la FI NT ( il che gli avrebbe consentito una congrua manovra di emergenza ) e sia il fatto che procedesse verosimilmente ad una velocità CP_3 molto sostenuta per come attestato dall'entità dei danni riportati dalle vetture.
Gli argomenti difensivi degli appellanti non possono essere condivisi.
In relazione ai sinistri stradali in cui sia accertato un comportamento gravemente colposo di uno dei conducenti la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è sempre espressa nel senso che tanto non vale senz'altro a mandare esente da responsabilità il conducente antagonista rispetto al quale va comunque verificata la irreprensibilità della condotta anche con riferimento alla tempestiva adozione
11 delle possibili manovre d'emergenza. E' chiaro poi che la manovra di emergenza teoricamente adottabile dall'altro conducente deve altresì connotarsi per la sua astratta idoneità ad impedire il sinistro o comunque a modificarne in maniera significativa gli esiti.
Nel caso in esame deve in primo luogo considerarsi che, stando alle dichiarazioni rese da
[...] ai Carabinieri che, se devono essere valorizzate devono esserlo nella loro integrità, quando CP_3 questi avvistò da lontano la FI NT questa gli apparve impegnata ad imboccare lo svincolo posto sulla destra della carreggiata e, quindi, ad abbandonare la corsia di marcia: inopinatamente invece tale manovra fu poi tramutata in una inversione ad U. L'avvistamento precoce dell'auto, quindi, che per gli appellanti avrebbe dovuto consentire la manovra di emergenza, perde di significato indiziario poiché in un primo momento verosimilmente, non percepì affatto la manovra dalla Controparte_3
NT come qualcosa a cui porre rimedio con una manovra d'emergenza. Peraltro una inversione ad
U su una strada provinciale a doppio senso di circolazione e con segnaletica orizzontale di striscia continua rappresenta senz'altro una condotta altamente anomala e tale da ridurre grandemente la possibilità di una idonea ed efficace reazione da parte dell'altro conducente. Deve poi tenersi conto del fatto che nelle condizioni date ovvero una strada a doppio senso di circolazione e a scorrimento veloce, l'unica manovra astrattamente ipotizzabile da parte di - non potendosi Controparte_3 evidentemente pretendere una sterzata verso sinistra con invasione della corsia opposta - era una brusca frenata e, tuttavia, viene qui in soccorso quanto evidenziato dalla consulenza modale svolta nel giudizio davanti a giudice di pace ossia che, in assenza di cartelli indicanti particolari limiti, la natura di strada extraurbana della provinciale in questione induce a ritenere operante il limite generale di 90 Km/h: deve allora convenirsi che pur ipotizzando una velocità conforme al limite operante, una brusca frenata da parte di non avrebbe comunque scongiurato il violento impatti tra Controparte_3 le due autovetture né inciso in maniera significativa sulle conseguenze di quell'impatto.
Quanto infine alla mancata ammissione delle richieste istruttorie degli attori, deve rilevarsi che l'esistenza del verbale dei Carabinieri e di una consulenza modale comunque utilizzabile come elemento di prova, avrebbero reso superfluo l'espletamento di una nuova ctu modale, laddove invece in difetto della prova sull'an non avrebbe avuto senso l'espletamento di una consulenza medico legale volta a valutare le conseguenze del sinistro sulla integrità psico fisica degli attori.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal Dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario delle cause di valore indeterminabile di media complessità.
12 Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_3
e avverso la sentenza del Tribunale di VI n. 116 del 2022
[...] Parte_2 Parte_4
e nei confronti di , e , così provvede: Controparte_13 Controparte_3 Controparte_4 rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite di questo grado che liquida per ciascuna parte in € 10.860 per compensi di avvocato oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae in favore dei rispettivi procuratori le spese di lite di e;
Controparte_3 Controparte_4 dà atto che ricorrono i presupposti processali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
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