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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Pietro Lupi Presidente dott.ssa Barbara di Tonto Giudice dott.ssa Giovanni D'Istria Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 34172/2011 R.G. avente ad oggetto: DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]4 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Guglielmo C.F._1
Sanfelice, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Danilo Aita (C.F. ) C.F._2 che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Leonardo Zipoli (C.F.
) del foro di Roma (con studio in Roma, alla Via C.F._3
Circumvallazione Clodia n. 145/A), la rapp. e dif., giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio
-ATTRICE
E
nata ad [...], il [...] e residente in [...]
Posillipo, n. 276/4 (C.F. , in proprio e quale procuratrice C.F._4 generale del figlio ed altro convenuto nato a [...] il [...] e CP_2 residente in [...], al Corso Italia n. 189 (C.F. ), giusta C.F._5 procura generale rilasciata mediante rogito datato 5/7/2011, per notaio dott.ssa
[...]
, repertorio n. 22930, raccolta n. 8523, elettivamente domiciliata in Per_1
NAPOLI, alla Via Agostino Depretis, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Piero Orditura, unitamente all'Avv. Valerio Ricciardi (C.F. ) del foro di Torre C.F._6
Annunziata (NA) con studio in S. Agnello (NA), al la Via Angri n. 5 che la rappr. e dif., giusta procura a margine della comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 2/3/2012
-CONVENUTI
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], al Corso Italia CP_3
n. 189 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza C.F._7
Giuseppe Garibaldi, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Laura Perrella, unitamente all'Avv.
Massimo Esposito del foro di Torre Annunziata (NA) con studio in Sorrento (NA), al
Corso Italia n. 186 che la rapp. e dif., giusta procura a margine della comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 2/33/2012, nonché sempre in Napoli, alla Via Strettola S. Anna alle Paludi, n. 30, presso lo studio unitamente all'avv. Antonio Fiordoro CP_4 del foro di Torre Annunziata con studio in Torre Annunziata (NA), alla Via Luigi
Zuppetta n. 21 che, congiuntamente e disgiuntamente al predetto difensore Avv.
Massimo Esposito, la rapp. e dif., giusta procura a margine della comparsa di costituzione depositata in Cancelleria in data 29/10/2012
- CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice: Il difensore chiedeva di accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione procedendo alla divisione del patrimonio mobiliare nelle forme della successione legittima. Con riferimento alla disposizione bancaria del 5-6 novembre 2007 in favore dell'attrice, qualora non ritenuta mero atto di liberalità del de cuius in considerazione del valore complessivo della massa ereditaria, si chiede, come precisato nelle memorie illustrative già agli atti, di ritenere soggetto all'acquisizione alla massa ereditaria il ridotto importo di € 75.000,00 (somma che andrà comunque poi divisa tra i coeredi compresa l'attrice) da conferire mediante compensazione con i beni mobili ereditari di maggior importo spettanti alla dott.ssa secondo legge. Parte_1
Per la convenuta , in proprio e quale procuratrice generale del figlio (ed CP_1 altro convenuto) sig. : il difensore chiedeva che venisse reputato valido CP_2 il bonifico di € 20.000,00 eseguito dal de cuius Sig. in data 29/3/2010 Persona_2 in favore del figlio , con la conseguente condanna della convenuta sig.ra CP_2
alla refusione di spese e compensi di lite, sia per l'intero giudizio, sia per CP_3
i due procedimenti cautelari in corso di causa, sia per la fase relativa alla trattazione della querela di falso, tutti da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatario. per la convenuta ed attrice in riconvenzionale : il difensore si riportava CP_3
a tutti i propri scritti difensivi, in particolare alle richieste e conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e nelle note ex art. 183 VI comma c.p.c.; si riportava, altresì, alle domande riconvenzionali formulate, di cui chiedeva l'accoglimento. Alla luce delle domande riconvenzionali proposte, chiedeva che venisse disposta la collazione di tutto quanto ricevuto dai coeredi a titolo di liberalità in vita dal de cuius;
che fosse ricostruita la massa ereditaria considerando, altresì, i prelievi di denaro effettuati, dopo l'apertura della successione, dagli altri coeredi;
la dichiarazione che l'istante, all'apertura della successione, era creditore del de cuius della somma di € 115.000,00 e, che detta somma andava imputata come debito della massa;
nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse il testamento immune da vizi del volere, richiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva dell'istante, con la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius in vita. Nell'ipotesi in cui il Tribunale intendesse procedere alla divisione, nonostante fosse ancora sub iudice la decisione sulla querela di falso, riguardante l'asserito testamento, richiedeva l'elaborazione di un corretto progetto in tal senso con la nomina di un CTU che provvedesse alla formazione delle quote, anche in considerazione dei beni immobili e mobili di cui il testatore non ha disposto con il testamento olografo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 novembre 2011 , nella sua Parte_1 qualità di figlia legittima ed erede del Sig. deceduto a Napoli il 15 luglio Persona_2
2010, conveniva in giudizio la di lei madre nonché i propri fratelli CP_1 CP_2
e chiedendo: in via principale di accertare l'autenticità del
[...] CP_3 testamento pubblicato dal notaio in data 23 luglio 2010 con Rep. n. Persona_1
22.735, Racc. n.
8.379. Conseguentemente dichiarare valide ed efficaci le disposizioni ivi contenute, riguardanti il solo patrimonio immobiliare e, contestualmente, provvedere alla ripartizione del patrimonio mobiliare, rappresentato dalla giacenza su quattro conti
- 2 -
correnti bancari, su n. 3 conti titoli e su n. 4 contratti fondi, nelle forme della successione legittima assegnando all'attrice la quota di sua spettanza per legge. In via subordinata, chiedeva, qualora il testamento non fosse stato Parte_1 ritenuto autentico, di procedere alla ripartizione dell'intero patrimonio ereditario (mobiliare ed immobiliare) nelle forme della successione legittima assegnando all'attrice la quota di sua spettanza. Si costituivano in giudizio il 2 marzo 2012 e, quindi, nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., i coeredi e con comparsa di costituzione CP_1 CP_2 sostanzialmente aderente alle domande azionate dall'attrice e così concludendo
“accogliere tutte le domande gradatamente proposte dall'attrice , Parte_1 condannando la sola convenuta – che con il di lei contegno ha dato luogo CP_3 alla necessità di promuovere il presente giudizio – alla refusione di spese, diritti ed onorari di lite anche nei riguardi della esponente e del proprio CP_1 rappresentato ”, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 CP_2 cod. proc. civ.. Si costituiva in giudizio nella stessa data anche contestando, quanto CP_3 alla validità del testamento olografo del “de cuius”, le avverse pretese e chiedendone il rigetto e proponendo querela di falso avverso detto testamento.
La convenuta rassegnava, anche a titolo di domande CP_3 riconvenzionali, le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare aperta la successione di;
Persona_2
2) dichiarare l'istante ed i convenuti eredi legittimi del de cuius;
3) disporre la collazione di tutto quanto ricevuto dai coeredi a titolo di liberalità in vita da de cuius;
4) dichiarare nullo perché apocrifo il testamento olografo del 20.6.2010;
5) autorizzare la proposta querela di falso civile;
6) all'esito dichiarare falso l'olografo del 20.6.2010;
7) dichiarare, all'esito che la massa ereditaria a dividersi è composta dai beni di cui all'assertiva che precede, dalle donazioni indirette pure in assertiva indicate a collazionarsi e dai “prelievi di danaro” effettuati, dopo l'apertura della successione, dai coeredi o e pure in premessa esposti;
CP_1 Controparte_5 CP_2
8) dichiarare che l'istante, all'apertura della successione del de cuius era creditore di costui della somma di €. 115.000 e quindi porre detta somma a carico pro quota dei convenuti, magari decurtandola dalla determinanda quota di diritto loro rispettivamente competente contro il corrispondente accrescimento, in denaro od in natura, della quota competente all'istante;
9) all'esito di tali statuizioni e previa nomina di un c.t.u., formare un comodo progetto di divisione alla luce di quanto dispone l'art. 581 c.c. con il rendimento dei conti per l'esclusivo godimento dei beni ereditari da parte di e di CP_1 Pt_1
;
[...] in caso di accertata validità del testamento 20.6.2010;
10) accertato l'errore denunziato commesso dal testatore, annullare le viziate disposizioni testamentarie e previa loro quantificazione, disporre la divisione del patrimonio ereditario;
11) dichiarare la rescissione della divisione compiuta dal testatore per lesione ultra quartum dei diritti spettanti alla ricorrente,
- 3 -
12) nell'ipotesi che l'impugnato testamento dovesse essere ritenuto come proveniente dal de cuius ed immune da vizi del volere, dichiarare nulle le disposizioni relative ai legati dei boxes perché contrarie a norme imperative e quella relativa alla suddivisione in due unità dell'appartamento di Corso Italia, 189 di Sorrento;
ACCOLTA
13) nell'ipotesi che l'impugnato testamento dovesse essere ritenuto come proveniente dal de cuius ed immune da vizi del volere disporre la riduzione, ex art. 735
c.c., delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva dell'istante con la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius in vita;
14) disporre all'esito un nuovo progetto di divisione che tenga conto delle riduzioni ad operarsi;
15) formare un progetto di divisione, facendo applicazione delle norme in materia di successione legittima, dei beni immobili e mobili di cui il testatore non ha disposto con l'olografo 20.6.2010;
16) riconoscere il diritto della comparente ad ottenere un risarcimento dei danni, con pronuncia generica e riserva di autonoma azione;
17) condannare i convenuti e l'attrice al rimborso delle spese e competenze del giudizio”. La causa veniva istruita con memorie 183, VI comma, cpc in esito alle quali il Giudice disponeva CTU grafologica previa deposito dell'originale del testamento agli atti del giudizio alla presenza del Pubblico Ministero.
Nelle more la convenuta promuoveva altresì ricorso cautelare in corso di causa teso al sequestro di tutto il patrimonio ereditario mobiliare ed immobiliare. Il Giudice monocratico accoglieva in parte l'istanza cautelare della convenuta disponendo il sequestro dei conti titoli facenti parte dell'eredità del de cuius e nominando un custode giudiziario, mentre il successivo reclamo promosso da veniva CP_3 integralmente rigettato. In entrambi i succitati procedimenti cautelari il Tribunale rinviava alla conclusione del presente giudizio in ordine alla definizione del regolamento delle spese processuali. All'udienza del 30 novembre 2015, previo scambio di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva rimessa una prima volta al Collegio per la decisione sull'azionata querela di falso e sulle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta. Con sentenza non definitiva n. 7634/2016 pronunciata in data 8 giugno 2016 e depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016, il Collegio, in accoglimento della domanda giudiziale proposta dall'attrice, ha dichiarato l'autenticità del testamento olografo, datato 20 giugno 2010, del “de cuius” , rigettando, per contro, la querela Persona_2 di falso proposta dalla convenuta . CP_3
Inoltre, il Tribunale ha rigettato altresì le domande riconvenzionali proposte dalla predetta convenuta e contenute nei capoversi contrassegnati dai numeri “4)”, “6)” e “9)” delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data
2 marzo 2012, nonché la domanda di annullamento delle disposizioni testamentarie proposta, sempre in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 624 cod. civ (n. 7 delle conclusioni). Infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e contenuta nel capoverso contrassegnato dal numero “12)” CP_3 delle conclusioni rassegnate nella suddetta comparsa di risposta, ha dichiarato la nullità del suddetto testamento olografo, limitatamente alle disposizioni concernenti l'assegnazione dei box auto siti in Sorrento (NA), alla Via Marziale n. 5 e contrassegnati dai numeri “A31” e “C16”, dichiarando, per l'effetto, che i suddetti box auto dovessero
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intendersi attribuiti, rispettivamente, in favore del convenuto , per quanto CP_2 concerne il box auto contrassegnato dal numero “A31”, e della convenuta (ed attrice in riconvenzionale) , per quanto concerne il box auto contrassegnato dal CP_3 numero civico “C16”. Il Tribunale disponeva poi la rimessione sul ruolo per il prosieguo della causa e rinviava alla sentenza definitiva per il regolamento delle spese di giudizio. L'istruzione della causa veniva, quindi, completata con CTU per la valutazione del patrimonio immobiliare ereditario. All'udienza del 25 marzo 2019 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione dal Collegio con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con sentenza non definitiva n. 11023 del giorno 11 dicembre 2019 il Tribunale disponeva il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da sub 11) CP_3 delle conclusioni con la quale la predetta aveva chiesto di dichiarare la rescissione della divisione compiuta dal testatore per lesione ultra quartum dei diritti spettanti alla ricorrente. Sul punto il Collegio stabiliva che con il “de cuius aveva, mediante le disposizioni testamentarie suddette, realizzato una cd. “divisio inter coheredes sine partibus scriptis” e, cioè, una divisione senza previa determinazione di quote, ma soltanto attraverso un complesso coordinato di “institutiones ex rebus certis”. Inoltre, il Collegio con questa seconda sentenza ha dichiarato, accogliendo la domanda sub 7 delle conclusioni della comparsa di costituzione della convenuta, che le disposizioni bancarie eseguite dal de cuius di € 150.000,00 in favore della attrice Pt_1
e di € 20.000,00 in favore del convenuto , avevano natura di
[...] CP_2 donazioni e, prospettata l'eventuale nullità delle suddette donazioni per mancanza della forma prevista dall'art. 782 cc, primo comma, rimetteva la causa sul ruolo per sollecitare sul punto il contraddittorio delle parti. All'esito della restituzione del fascicolo dalla Corte di Appello in data 16.11.2023 relativo all'impugnazione avverso la sentenza non definitiva n.7634/2016 che si concludeva con un rigetto del gravame, come si apprende dalle successive difese delle parti, la causa, all'udienza del 12/07/2024, ì è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica. Tutto ciò esposto restano ancora da pronunciarsi:
- sulla questione rilevata di ufficio relativa alla validità delle due donazioni di cui al capo 7) delle conclusioni della comparsa di costituzione della convenuta;
- sulla domanda dell'attrice con la quale si chiede procedersi alla divisione del patrimonio mobiliare del de cuius secondo le regole della successione legittima assegnando alla medesima la quota di sua spettanza pari a 2/9 dell'intero;
- sulle domande riconvenzionali della convenuta, non oggetto già delle precedenti pronunce, e precisamente (mantenendo la numerazione originaria):
“1) dichiarare aperta la successione di;
Persona_2
2) dichiarare l'istante ed i convenuti eredi legittimi del de cuius;
3) disporre la collazione di tutto quanto ricevuto dai coeredi a titolo di liberalità in vita da de cuius;
(OMISSIS)
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8) dichiarare che l'istante, all'apertura della successione del de cuius era creditore di costui della somma di €. 115.000 e quindi porre detta somma a carico pro quota dei convenuti, magari decurtandola dalla determinanda quota di diritto loro rispettivamente competente contro il corrispondente accrescimento, in denaro od in natura, della quota competente all'istante; in caso di accertata validità del testamento 20.6.2010;
13) nell'ipotesi che l'impugnato testamento dovesse essere ritenuto come proveniente dal de cuius ed immune da vizi del volere disporre la riduzione, ex art. 735
c.c., delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva dell'istante con la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius in vita;
14) disporre all'esito un nuovo progetto di divisione che tenga conto delle riduzioni ad operarsi;
15) formare un progetto di divisione, facendo applicazione delle norme in materia di successione legittima, dei beni immobili e mobili di cui il testatore non ha disposto con l'olografo 20.6.2010;
16) riconoscere il diritto della comparente ad ottenere un risarcimento dei danni, con pronuncia generica e riserva di autonoma azione;
17) condannare i convenuti e l'attrice al rimborso delle spese e competenze del giudizio”.
Partendo dalla questione rilevata di ufficio con l'ordinanza di rimessione sul ruolo del 10 dicembre 2019 questo Collegio, ritiene che in merito alla donazione di € 20.000,00 in favore del convenuto la stessa possa essere considerata CP_2 senz'altro valida in quanto l'importo è indubbiamente da considerarsi esiguo, invero osserva il Collegio in accordo con la giurisprudenza maggioritaria (da ultimo, Cass.
3858/2020) che la modicità dei beni donati debba essere valutata sulla scorta sia dell'elemento oggettivo del valore dei beni donati, sia sulla scorta dell'elemento soggettivo rappresentato dalla potenzialità economica del disponente, ed attraverso il contemperamento di entrambi gli elementi ritiene questo Tribunale che detta liberalità non abbia inciso in modo apprezzabile sul patrimonio del donate, il quale era titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare di valore corrispondente ad alcuni milioni di euro. Si ricorda, comunque, che anche le donazioni di modico valore, fatta eccezione, ai sensi dell'art. 738 c.c., per quelle effettuate a favore del coniuge superstite, sono soggette a collazione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cassazione, sent. n. 2700 del 30 gennaio 2019). In merito, invece, alla ulteriore donazione eseguita dal de cuius in favore della attrice per l'importo di € 150.000,00, osserva ancora il Collegio che detta Parte_1 donazione, debba, invece, essere qualificata di non modico valore, anche tenuto conto del suo importo rilevante, e valutata in rapporto all'ammontare del patrimonio mobiliare ed immobiliare del donante ed effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario, senza atto pubblico, e pertanto sia da reputarsi nulla (cfr Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, Cassazione, Sez. II, 30 luglio 1990, n. 7647;
Cassazione, Sez. II, 6 novembre 2008, n. 26746).
Invero, l'art. 782 del codice civile prevede per le donazioni la forma solenne dell'atto pubblico, “sotto pena di nullità”; è altresì richiesta la presenza di due testimoni
- 6 -
(art. 47 e 48 della legge notarile 89/13) ed tale proposito osserva il Collegio che il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 cod. civ., la forma è stata sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Acclarata la nullità della donazione suddetta effettuata dal de cuius dell'importo di € 150.000,00 (sull'indicazione del donante nella persona del de cuius e dell'importo donato, euro 150.000,00, questo Tribunale già si è pronunciato con la sentenza non definitiva n. 11023/2019 dell'11 dicembre 2019 e parte attrice ha fatto riserva di appello il 10 maggio 2020, così come aveva già fatto il 31 marzo 2020 e, quindi, CP_3 non è possibile ritornare in questa sede sull'argomento), sotto il profilo degli effetti si osserva che “in tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta” (Cass. 5488/2022). Pertanto, deve restituire alla massa l'importo di € 150.000,00. Parte_1
Invero, la nullità della donazione comporta la qualificazione dell'importo donato come credito ereditario in favore dell'asse e a carico del soggetto al quale il denaro è stato attribuito. Ne segue che il coerede (già donatario) dovrà, in sede di divisione, imputare alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi del II comma dell'art. 724 cod. civ., a meno che non l'abbia precedentemente restituita alla massa, estinguendo così il proprio debito (Cassazione n. 20633 del 30 settembre 2014). Occorrerebbe ora passare all'esame delle ulteriori domande proposte dalle parti e, innanzitutto, della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta sub 8) volta a riconoscere al passivo dell'eredità l'importo di € 115.000,00 dovuti dal de cuius all'istante, come risultanti dai sette titoli indicati dalla convenuta nella CP_3 comparsa di costituzione e risposta, domanda da decidere necessariamente prima di procedere alla riunione fittizia (relictum + donatum – debiti) prevista ai fini della decisione della domanda riconvenzionale sub 13).
Tuttavia, si deve rilevare che questi assegni risultano depositati (doc. 12) con la seconda memoria istruttoria di insieme a numerosi altri allegati, che Parte_1 compongono una cartella di 268 pagine, che non si rinvengono in atti. Emerge dall'esame del fascicolo che le produzioni di tutte le parti furono ritirate in numero complessivo di otto, di cui due della predetta convenuta, dal CTU dott.
[...] a seguito dell'accettazione dell'incarico e dallo stesso furono poi ridepositati il Per_3
23 aprile 2018 ma di questi documenti depositati dalla convenuta con la seconda memoria istruttoria il 9 ottobre 2012 non vi è traccia. Considerata, inoltre, la rilevanza della documentazione depositata con la seconda memoria anche ai fini della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, non risultando un successivo ritiro della produzione da parte della convenuta allo stato occorre, con separata CP_3 istruttoria, rimettere la causa sul ruolo e mandare la cancelleria per le ricerche.
Spese al definitivo.
- 7 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio nrg 34172/2011 avente ad oggetto divisione dei beni ereditari ed impugnativa di testamento e riduzione per lesione di legittima, tra contro , e : Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
1. dichiara la nullità della donazione eseguita dal de cuius nei Persona_2 confronti di in data 6 novembre 2007 dichiarando la medesima Parte_1 debitrice verso la massa di € 150.000,00 oltre interessi dal 6 novembre 2007 al versamento;
2. dichiara la validità della donazione eseguita dal de cuius in data Persona_2 29/3/2010 di € 20.000,00 in favore di in quanto di modico valore e CP_2 ne dispone la collazione con imputazione alla quota dello stesso.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Giovanni D'Istria dott. Pietro Lupi
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI VIII Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Pietro Lupi Presidente dott.ssa Barbara di Tonto Giudice dott.ssa Giovanni D'Istria Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 34172/2011 R.G. avente ad oggetto: DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]4 Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Guglielmo C.F._1
Sanfelice, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Danilo Aita (C.F. ) C.F._2 che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Leonardo Zipoli (C.F.
) del foro di Roma (con studio in Roma, alla Via C.F._3
Circumvallazione Clodia n. 145/A), la rapp. e dif., giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio
-ATTRICE
E
nata ad [...], il [...] e residente in [...]
Posillipo, n. 276/4 (C.F. , in proprio e quale procuratrice C.F._4 generale del figlio ed altro convenuto nato a [...] il [...] e CP_2 residente in [...], al Corso Italia n. 189 (C.F. ), giusta C.F._5 procura generale rilasciata mediante rogito datato 5/7/2011, per notaio dott.ssa
[...]
, repertorio n. 22930, raccolta n. 8523, elettivamente domiciliata in Per_1
NAPOLI, alla Via Agostino Depretis, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Piero Orditura, unitamente all'Avv. Valerio Ricciardi (C.F. ) del foro di Torre C.F._6
Annunziata (NA) con studio in S. Agnello (NA), al la Via Angri n. 5 che la rappr. e dif., giusta procura a margine della comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 2/3/2012
-CONVENUTI
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], al Corso Italia CP_3
n. 189 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza C.F._7
Giuseppe Garibaldi, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Laura Perrella, unitamente all'Avv.
Massimo Esposito del foro di Torre Annunziata (NA) con studio in Sorrento (NA), al
Corso Italia n. 186 che la rapp. e dif., giusta procura a margine della comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 2/33/2012, nonché sempre in Napoli, alla Via Strettola S. Anna alle Paludi, n. 30, presso lo studio unitamente all'avv. Antonio Fiordoro CP_4 del foro di Torre Annunziata con studio in Torre Annunziata (NA), alla Via Luigi
Zuppetta n. 21 che, congiuntamente e disgiuntamente al predetto difensore Avv.
Massimo Esposito, la rapp. e dif., giusta procura a margine della comparsa di costituzione depositata in Cancelleria in data 29/10/2012
- CONVENUTA ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice: Il difensore chiedeva di accogliere le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione procedendo alla divisione del patrimonio mobiliare nelle forme della successione legittima. Con riferimento alla disposizione bancaria del 5-6 novembre 2007 in favore dell'attrice, qualora non ritenuta mero atto di liberalità del de cuius in considerazione del valore complessivo della massa ereditaria, si chiede, come precisato nelle memorie illustrative già agli atti, di ritenere soggetto all'acquisizione alla massa ereditaria il ridotto importo di € 75.000,00 (somma che andrà comunque poi divisa tra i coeredi compresa l'attrice) da conferire mediante compensazione con i beni mobili ereditari di maggior importo spettanti alla dott.ssa secondo legge. Parte_1
Per la convenuta , in proprio e quale procuratrice generale del figlio (ed CP_1 altro convenuto) sig. : il difensore chiedeva che venisse reputato valido CP_2 il bonifico di € 20.000,00 eseguito dal de cuius Sig. in data 29/3/2010 Persona_2 in favore del figlio , con la conseguente condanna della convenuta sig.ra CP_2
alla refusione di spese e compensi di lite, sia per l'intero giudizio, sia per CP_3
i due procedimenti cautelari in corso di causa, sia per la fase relativa alla trattazione della querela di falso, tutti da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatario. per la convenuta ed attrice in riconvenzionale : il difensore si riportava CP_3
a tutti i propri scritti difensivi, in particolare alle richieste e conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e nelle note ex art. 183 VI comma c.p.c.; si riportava, altresì, alle domande riconvenzionali formulate, di cui chiedeva l'accoglimento. Alla luce delle domande riconvenzionali proposte, chiedeva che venisse disposta la collazione di tutto quanto ricevuto dai coeredi a titolo di liberalità in vita dal de cuius;
che fosse ricostruita la massa ereditaria considerando, altresì, i prelievi di denaro effettuati, dopo l'apertura della successione, dagli altri coeredi;
la dichiarazione che l'istante, all'apertura della successione, era creditore del de cuius della somma di € 115.000,00 e, che detta somma andava imputata come debito della massa;
nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse il testamento immune da vizi del volere, richiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva dell'istante, con la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius in vita. Nell'ipotesi in cui il Tribunale intendesse procedere alla divisione, nonostante fosse ancora sub iudice la decisione sulla querela di falso, riguardante l'asserito testamento, richiedeva l'elaborazione di un corretto progetto in tal senso con la nomina di un CTU che provvedesse alla formazione delle quote, anche in considerazione dei beni immobili e mobili di cui il testatore non ha disposto con il testamento olografo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28 novembre 2011 , nella sua Parte_1 qualità di figlia legittima ed erede del Sig. deceduto a Napoli il 15 luglio Persona_2
2010, conveniva in giudizio la di lei madre nonché i propri fratelli CP_1 CP_2
e chiedendo: in via principale di accertare l'autenticità del
[...] CP_3 testamento pubblicato dal notaio in data 23 luglio 2010 con Rep. n. Persona_1
22.735, Racc. n.
8.379. Conseguentemente dichiarare valide ed efficaci le disposizioni ivi contenute, riguardanti il solo patrimonio immobiliare e, contestualmente, provvedere alla ripartizione del patrimonio mobiliare, rappresentato dalla giacenza su quattro conti
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correnti bancari, su n. 3 conti titoli e su n. 4 contratti fondi, nelle forme della successione legittima assegnando all'attrice la quota di sua spettanza per legge. In via subordinata, chiedeva, qualora il testamento non fosse stato Parte_1 ritenuto autentico, di procedere alla ripartizione dell'intero patrimonio ereditario (mobiliare ed immobiliare) nelle forme della successione legittima assegnando all'attrice la quota di sua spettanza. Si costituivano in giudizio il 2 marzo 2012 e, quindi, nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., i coeredi e con comparsa di costituzione CP_1 CP_2 sostanzialmente aderente alle domande azionate dall'attrice e così concludendo
“accogliere tutte le domande gradatamente proposte dall'attrice , Parte_1 condannando la sola convenuta – che con il di lei contegno ha dato luogo CP_3 alla necessità di promuovere il presente giudizio – alla refusione di spese, diritti ed onorari di lite anche nei riguardi della esponente e del proprio CP_1 rappresentato ”, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 CP_2 cod. proc. civ.. Si costituiva in giudizio nella stessa data anche contestando, quanto CP_3 alla validità del testamento olografo del “de cuius”, le avverse pretese e chiedendone il rigetto e proponendo querela di falso avverso detto testamento.
La convenuta rassegnava, anche a titolo di domande CP_3 riconvenzionali, le seguenti conclusioni:
“1) dichiarare aperta la successione di;
Persona_2
2) dichiarare l'istante ed i convenuti eredi legittimi del de cuius;
3) disporre la collazione di tutto quanto ricevuto dai coeredi a titolo di liberalità in vita da de cuius;
4) dichiarare nullo perché apocrifo il testamento olografo del 20.6.2010;
5) autorizzare la proposta querela di falso civile;
6) all'esito dichiarare falso l'olografo del 20.6.2010;
7) dichiarare, all'esito che la massa ereditaria a dividersi è composta dai beni di cui all'assertiva che precede, dalle donazioni indirette pure in assertiva indicate a collazionarsi e dai “prelievi di danaro” effettuati, dopo l'apertura della successione, dai coeredi o e pure in premessa esposti;
CP_1 Controparte_5 CP_2
8) dichiarare che l'istante, all'apertura della successione del de cuius era creditore di costui della somma di €. 115.000 e quindi porre detta somma a carico pro quota dei convenuti, magari decurtandola dalla determinanda quota di diritto loro rispettivamente competente contro il corrispondente accrescimento, in denaro od in natura, della quota competente all'istante;
9) all'esito di tali statuizioni e previa nomina di un c.t.u., formare un comodo progetto di divisione alla luce di quanto dispone l'art. 581 c.c. con il rendimento dei conti per l'esclusivo godimento dei beni ereditari da parte di e di CP_1 Pt_1
;
[...] in caso di accertata validità del testamento 20.6.2010;
10) accertato l'errore denunziato commesso dal testatore, annullare le viziate disposizioni testamentarie e previa loro quantificazione, disporre la divisione del patrimonio ereditario;
11) dichiarare la rescissione della divisione compiuta dal testatore per lesione ultra quartum dei diritti spettanti alla ricorrente,
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12) nell'ipotesi che l'impugnato testamento dovesse essere ritenuto come proveniente dal de cuius ed immune da vizi del volere, dichiarare nulle le disposizioni relative ai legati dei boxes perché contrarie a norme imperative e quella relativa alla suddivisione in due unità dell'appartamento di Corso Italia, 189 di Sorrento;
ACCOLTA
13) nell'ipotesi che l'impugnato testamento dovesse essere ritenuto come proveniente dal de cuius ed immune da vizi del volere disporre la riduzione, ex art. 735
c.c., delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva dell'istante con la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius in vita;
14) disporre all'esito un nuovo progetto di divisione che tenga conto delle riduzioni ad operarsi;
15) formare un progetto di divisione, facendo applicazione delle norme in materia di successione legittima, dei beni immobili e mobili di cui il testatore non ha disposto con l'olografo 20.6.2010;
16) riconoscere il diritto della comparente ad ottenere un risarcimento dei danni, con pronuncia generica e riserva di autonoma azione;
17) condannare i convenuti e l'attrice al rimborso delle spese e competenze del giudizio”. La causa veniva istruita con memorie 183, VI comma, cpc in esito alle quali il Giudice disponeva CTU grafologica previa deposito dell'originale del testamento agli atti del giudizio alla presenza del Pubblico Ministero.
Nelle more la convenuta promuoveva altresì ricorso cautelare in corso di causa teso al sequestro di tutto il patrimonio ereditario mobiliare ed immobiliare. Il Giudice monocratico accoglieva in parte l'istanza cautelare della convenuta disponendo il sequestro dei conti titoli facenti parte dell'eredità del de cuius e nominando un custode giudiziario, mentre il successivo reclamo promosso da veniva CP_3 integralmente rigettato. In entrambi i succitati procedimenti cautelari il Tribunale rinviava alla conclusione del presente giudizio in ordine alla definizione del regolamento delle spese processuali. All'udienza del 30 novembre 2015, previo scambio di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva rimessa una prima volta al Collegio per la decisione sull'azionata querela di falso e sulle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta. Con sentenza non definitiva n. 7634/2016 pronunciata in data 8 giugno 2016 e depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016, il Collegio, in accoglimento della domanda giudiziale proposta dall'attrice, ha dichiarato l'autenticità del testamento olografo, datato 20 giugno 2010, del “de cuius” , rigettando, per contro, la querela Persona_2 di falso proposta dalla convenuta . CP_3
Inoltre, il Tribunale ha rigettato altresì le domande riconvenzionali proposte dalla predetta convenuta e contenute nei capoversi contrassegnati dai numeri “4)”, “6)” e “9)” delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data
2 marzo 2012, nonché la domanda di annullamento delle disposizioni testamentarie proposta, sempre in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 624 cod. civ (n. 7 delle conclusioni). Infine, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e contenuta nel capoverso contrassegnato dal numero “12)” CP_3 delle conclusioni rassegnate nella suddetta comparsa di risposta, ha dichiarato la nullità del suddetto testamento olografo, limitatamente alle disposizioni concernenti l'assegnazione dei box auto siti in Sorrento (NA), alla Via Marziale n. 5 e contrassegnati dai numeri “A31” e “C16”, dichiarando, per l'effetto, che i suddetti box auto dovessero
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intendersi attribuiti, rispettivamente, in favore del convenuto , per quanto CP_2 concerne il box auto contrassegnato dal numero “A31”, e della convenuta (ed attrice in riconvenzionale) , per quanto concerne il box auto contrassegnato dal CP_3 numero civico “C16”. Il Tribunale disponeva poi la rimessione sul ruolo per il prosieguo della causa e rinviava alla sentenza definitiva per il regolamento delle spese di giudizio. L'istruzione della causa veniva, quindi, completata con CTU per la valutazione del patrimonio immobiliare ereditario. All'udienza del 25 marzo 2019 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione dal Collegio con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con sentenza non definitiva n. 11023 del giorno 11 dicembre 2019 il Tribunale disponeva il rigetto della domanda riconvenzionale formulata da sub 11) CP_3 delle conclusioni con la quale la predetta aveva chiesto di dichiarare la rescissione della divisione compiuta dal testatore per lesione ultra quartum dei diritti spettanti alla ricorrente. Sul punto il Collegio stabiliva che con il “de cuius aveva, mediante le disposizioni testamentarie suddette, realizzato una cd. “divisio inter coheredes sine partibus scriptis” e, cioè, una divisione senza previa determinazione di quote, ma soltanto attraverso un complesso coordinato di “institutiones ex rebus certis”. Inoltre, il Collegio con questa seconda sentenza ha dichiarato, accogliendo la domanda sub 7 delle conclusioni della comparsa di costituzione della convenuta, che le disposizioni bancarie eseguite dal de cuius di € 150.000,00 in favore della attrice Pt_1
e di € 20.000,00 in favore del convenuto , avevano natura di
[...] CP_2 donazioni e, prospettata l'eventuale nullità delle suddette donazioni per mancanza della forma prevista dall'art. 782 cc, primo comma, rimetteva la causa sul ruolo per sollecitare sul punto il contraddittorio delle parti. All'esito della restituzione del fascicolo dalla Corte di Appello in data 16.11.2023 relativo all'impugnazione avverso la sentenza non definitiva n.7634/2016 che si concludeva con un rigetto del gravame, come si apprende dalle successive difese delle parti, la causa, all'udienza del 12/07/2024, ì è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica. Tutto ciò esposto restano ancora da pronunciarsi:
- sulla questione rilevata di ufficio relativa alla validità delle due donazioni di cui al capo 7) delle conclusioni della comparsa di costituzione della convenuta;
- sulla domanda dell'attrice con la quale si chiede procedersi alla divisione del patrimonio mobiliare del de cuius secondo le regole della successione legittima assegnando alla medesima la quota di sua spettanza pari a 2/9 dell'intero;
- sulle domande riconvenzionali della convenuta, non oggetto già delle precedenti pronunce, e precisamente (mantenendo la numerazione originaria):
“1) dichiarare aperta la successione di;
Persona_2
2) dichiarare l'istante ed i convenuti eredi legittimi del de cuius;
3) disporre la collazione di tutto quanto ricevuto dai coeredi a titolo di liberalità in vita da de cuius;
(OMISSIS)
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8) dichiarare che l'istante, all'apertura della successione del de cuius era creditore di costui della somma di €. 115.000 e quindi porre detta somma a carico pro quota dei convenuti, magari decurtandola dalla determinanda quota di diritto loro rispettivamente competente contro il corrispondente accrescimento, in denaro od in natura, della quota competente all'istante; in caso di accertata validità del testamento 20.6.2010;
13) nell'ipotesi che l'impugnato testamento dovesse essere ritenuto come proveniente dal de cuius ed immune da vizi del volere disporre la riduzione, ex art. 735
c.c., delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva dell'istante con la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius in vita;
14) disporre all'esito un nuovo progetto di divisione che tenga conto delle riduzioni ad operarsi;
15) formare un progetto di divisione, facendo applicazione delle norme in materia di successione legittima, dei beni immobili e mobili di cui il testatore non ha disposto con l'olografo 20.6.2010;
16) riconoscere il diritto della comparente ad ottenere un risarcimento dei danni, con pronuncia generica e riserva di autonoma azione;
17) condannare i convenuti e l'attrice al rimborso delle spese e competenze del giudizio”.
Partendo dalla questione rilevata di ufficio con l'ordinanza di rimessione sul ruolo del 10 dicembre 2019 questo Collegio, ritiene che in merito alla donazione di € 20.000,00 in favore del convenuto la stessa possa essere considerata CP_2 senz'altro valida in quanto l'importo è indubbiamente da considerarsi esiguo, invero osserva il Collegio in accordo con la giurisprudenza maggioritaria (da ultimo, Cass.
3858/2020) che la modicità dei beni donati debba essere valutata sulla scorta sia dell'elemento oggettivo del valore dei beni donati, sia sulla scorta dell'elemento soggettivo rappresentato dalla potenzialità economica del disponente, ed attraverso il contemperamento di entrambi gli elementi ritiene questo Tribunale che detta liberalità non abbia inciso in modo apprezzabile sul patrimonio del donate, il quale era titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare di valore corrispondente ad alcuni milioni di euro. Si ricorda, comunque, che anche le donazioni di modico valore, fatta eccezione, ai sensi dell'art. 738 c.c., per quelle effettuate a favore del coniuge superstite, sono soggette a collazione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (Cassazione, sent. n. 2700 del 30 gennaio 2019). In merito, invece, alla ulteriore donazione eseguita dal de cuius in favore della attrice per l'importo di € 150.000,00, osserva ancora il Collegio che detta Parte_1 donazione, debba, invece, essere qualificata di non modico valore, anche tenuto conto del suo importo rilevante, e valutata in rapporto all'ammontare del patrimonio mobiliare ed immobiliare del donante ed effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario, senza atto pubblico, e pertanto sia da reputarsi nulla (cfr Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, Cassazione, Sez. II, 30 luglio 1990, n. 7647;
Cassazione, Sez. II, 6 novembre 2008, n. 26746).
Invero, l'art. 782 del codice civile prevede per le donazioni la forma solenne dell'atto pubblico, “sotto pena di nullità”; è altresì richiesta la presenza di due testimoni
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(art. 47 e 48 della legge notarile 89/13) ed tale proposito osserva il Collegio che il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 cod. civ., la forma è stata sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Acclarata la nullità della donazione suddetta effettuata dal de cuius dell'importo di € 150.000,00 (sull'indicazione del donante nella persona del de cuius e dell'importo donato, euro 150.000,00, questo Tribunale già si è pronunciato con la sentenza non definitiva n. 11023/2019 dell'11 dicembre 2019 e parte attrice ha fatto riserva di appello il 10 maggio 2020, così come aveva già fatto il 31 marzo 2020 e, quindi, CP_3 non è possibile ritornare in questa sede sull'argomento), sotto il profilo degli effetti si osserva che “in tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta” (Cass. 5488/2022). Pertanto, deve restituire alla massa l'importo di € 150.000,00. Parte_1
Invero, la nullità della donazione comporta la qualificazione dell'importo donato come credito ereditario in favore dell'asse e a carico del soggetto al quale il denaro è stato attribuito. Ne segue che il coerede (già donatario) dovrà, in sede di divisione, imputare alla propria quota la somma già ricevuta ai sensi del II comma dell'art. 724 cod. civ., a meno che non l'abbia precedentemente restituita alla massa, estinguendo così il proprio debito (Cassazione n. 20633 del 30 settembre 2014). Occorrerebbe ora passare all'esame delle ulteriori domande proposte dalle parti e, innanzitutto, della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta sub 8) volta a riconoscere al passivo dell'eredità l'importo di € 115.000,00 dovuti dal de cuius all'istante, come risultanti dai sette titoli indicati dalla convenuta nella CP_3 comparsa di costituzione e risposta, domanda da decidere necessariamente prima di procedere alla riunione fittizia (relictum + donatum – debiti) prevista ai fini della decisione della domanda riconvenzionale sub 13).
Tuttavia, si deve rilevare che questi assegni risultano depositati (doc. 12) con la seconda memoria istruttoria di insieme a numerosi altri allegati, che Parte_1 compongono una cartella di 268 pagine, che non si rinvengono in atti. Emerge dall'esame del fascicolo che le produzioni di tutte le parti furono ritirate in numero complessivo di otto, di cui due della predetta convenuta, dal CTU dott.
[...] a seguito dell'accettazione dell'incarico e dallo stesso furono poi ridepositati il Per_3
23 aprile 2018 ma di questi documenti depositati dalla convenuta con la seconda memoria istruttoria il 9 ottobre 2012 non vi è traccia. Considerata, inoltre, la rilevanza della documentazione depositata con la seconda memoria anche ai fini della domanda di scioglimento della comunione ereditaria, non risultando un successivo ritiro della produzione da parte della convenuta allo stato occorre, con separata CP_3 istruttoria, rimettere la causa sul ruolo e mandare la cancelleria per le ricerche.
Spese al definitivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio nrg 34172/2011 avente ad oggetto divisione dei beni ereditari ed impugnativa di testamento e riduzione per lesione di legittima, tra contro , e : Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
1. dichiara la nullità della donazione eseguita dal de cuius nei Persona_2 confronti di in data 6 novembre 2007 dichiarando la medesima Parte_1 debitrice verso la massa di € 150.000,00 oltre interessi dal 6 novembre 2007 al versamento;
2. dichiara la validità della donazione eseguita dal de cuius in data Persona_2 29/3/2010 di € 20.000,00 in favore di in quanto di modico valore e CP_2 ne dispone la collazione con imputazione alla quota dello stesso.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Giovanni D'Istria dott. Pietro Lupi
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209
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