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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 444/2024 r.g. avente ad oggetto: azione revocato- ria ordinaria ex art. 2901 c.c. tra
Liquidazione giudiziale n. 4/2023 R.G.F. del Tribunale di Crotone di G.S.M.
P.IV , in persona del curatore, avv. Luca Mauro, legale rap- Pt_1 P.IV_1
presentante p.t., elettivamente domiciliata in Crotone, alla via XXV Aprile, n.
67, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Donnici (cod. fisc.
– pec: , C.F._1 Email_1
che la rappresenta e difende unitamente per autorizzazione del G.D. del
28.2.2024 e mandato in calce all'atto di citazione;
- attrice -
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.IV Controparte_1
P.IV_2
- convenuta contumace–
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.2.2025, sulle conclusioni di parte attrice, di cui al relativo verbale, che si è riportata agli atti ed ai verbali di causa, la causa è stata tratte- nuta in decisione.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la liquidazione giudizia- le n. 4/2023 R.G.F. del Tribunale di Crotone di esponeva: che la Parte_2
era stata dichiarata fallita con sentenza n. 4/2023 del Tribunale di Parte_2
Crotone; che erano emersi due pagamenti in favore di Controparte_1
mediante due assegni bancari, indicati in citazione, a giugno e ad agosto 2019; che le due società non avevano in comune alcun tipo di attività in quanto quella poi fallita si occupava di macellazione di carni e quella che aveva ricevuto il pa- gamento di vendita di mobili;
che la conoscenza del pregiudizio arrecato ai cre- ditori e la consapevolezza del terzo del pregiudizio derivavano dalla totale in- congruenza dei pagamenti rispetto all'attività della società e dall'esistenza di un'esposizione debitoria notevole conoscibile dalla lettura dell'ultimo bilancio della che la società poi fallita aveva accumulato molti debiti a ri- Parte_2
dosso della dichiarazione di fallimento;
che erano dimostrati la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, il mutamento in peius del patrimonio del debitore, in quanto la società era poi fallita. Chiedeva, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., di accertare l'inefficacia dei pagamenti su indicati, con conseguente condanna di alla Controparte_1
2 restituzione delle somme maggiorate di rivalutazione ed interessi.
I.2.- non si costituiva, nonostante la regolare notifi- Controparte_1
ca dell'atto di citazione.
I.3.- In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10.2.2025 la causa era trattenuta in decisione.
* * * *
II. Preliminarmente, dev'essere dichiarata la contumacia di CP_2
che non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'atto intro-
[...]
duttivo.
III. Nel merito, la domanda formulata dalla Liquidazione giudiziale at- trice è fondata e deve essere accolta.
Nel caso in cui il curatore fallimentare eserciti l'azione revocatoria ordi- naria, egli ha l'onere dimostrare, per attestare la sussistenza del presupposto dell'eventus damni, che il credito dei creditori ammessi al passivo (o di alcuni di loro) era sorto anteriormente al compimento dell'atto addotto come pregiudi- zievole, nonché se il mutamento del patrimonio del debitore a seguito del com- pimento dell'atto suddetto è stato tale da rendere quest'ultimo, appunto, pre- giudizievole (Cass., 12.9.1998 n. 9092: “Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare, a meno che non venga ipotiz- zata una dolosa preordinazione dell'atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo sol- tanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raf- fronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei
3 creditori”; cfr. inoltre Cass. 31.10.2008 n. 26331, Cass., 12.4.2013 n. 8931, la quale identifica da un lato nel fatto che il curatore fallimentare rappresenta contem- poraneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e dall'altro nel principio di prossimità della prova i fondamenti della inapplicabilità, se agisce ex art. 2901 c.c. il fallimento, della regola per cui, a seguito dell'allegazione da parte del creditore di circostanze integranti eventus damni, è il debitore ad essere onerato a dimostrare che l'atto di cui si chiede la revoca non ha effetti pregiudi- zievoli in quanto il residuo patrimonio è sufficiente a soddisfare le ragioni di controparte).
Ebbene, nella fattispecie in esame la Liquidazione giudiziale attrice ha dimostrato tutti gli elementi necessari per l'accoglimento dell'azione revocato- ria ordinaria ex art. 2901 c.c.
In primo luogo, vi è prova dei pagamenti come indicati in citazione, in quanto i due assegni bancari emessi dalla in favore di Parte_2 CP_2
il primo del 28.6.2019, di € 6.000,00, ed il secondo del 20.8.2019, di €
[...]
5.000,00, sono stati allegati al fascicolo di parte.
Dalla lettura dell'ultimo bilancio della per il 2018, preceden- Parte_2
te ai pagamenti, in atti, si evince inoltre che la società aveva una situazione de- bitoria conclamata, tanto che subito dopo la dichiarazione di fallimento
(14.3.2023) si sono insinuati al passivo fallimentare numerosi creditori per credi- ti sorti nel periodo corrispondente a quello in cui erano stati effettuati i paga- menti in favore di Controparte_1
Deve inoltre rilevarsi che i pagamenti non risultano assistiti da alcuna causa, in quanto in atti vi sono soltanto le prove che gli stessi sono stati effettua- ti a mezzo di assegni bancari.
Tenuto conto che i pagamenti (apparentemente privi di causa) sono stati compiuti in un arco temporale nel quale evidentemente la consistenza patrimo- niale della società poi fallita era già compromessa e che tali atti hanno eviden- temente reso più difficile o incerto il soddisfacimento delle ragioni dei creditori,
4 deve ritenersi che la Liquidazione giudiziale attrice abbia dimostrato la sussi- stenza dell'eventus damni, che deriva da: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, come comprovata dalle in- sinuazioni al passivo e dalla loro ammissione, che l'attrice dichiara sia divenuta definitiva;
la preesistenza o contestuale esistenza delle ragioni creditorie rispet- to al compimento dell'atto pregiudizievole, comprovata dalle insinuazioni al passivo e da quanto riportato nei bilanci depositati alla camera di commercio, ove risulta un indebitamento notevole già a partire dal 2018 ed un passivo complessivo rilevante;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto, tenuto conto che è poi fallita. Parte_2
Risulta provato, pertanto, che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposi- zione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (come ri- chiede Cass., 27.5.2024, n. 20764).
Deve inoltre presumersi, in assenza di prova contraria di CP_3
la quale non si è costituita, non apportando alcunchè al presente pro-
[...]
cesso, che potendo accedere alla documentazione pubbli- Controparte_1
ca relativa ai bilanci societari della società poi fallita e svolgendo un'attività del tutto diversa da quella costituente attività ordinaria di conoscesse o Parte_2
potesse conoscere il pregiudizio che con tali pagamenti si sarebbe arrecato alle ragioni creditorie (Cass., n. 7767/2007); ne consegue che deve ritenersi sussista- no nel caso di specie i presupposti per il positivo accoglimento dell'azione spie- gata.
Non può essere invece accolta la domanda di restituzione delle somme come formulata da parte attrice in quanto l'obiettivo dell'azione revocatoria or- dinaria ex art. 2901 c.c. non è quello di far tornare il bene nel patrimonio del de- bitore ed è del tutto priva di finalità ed effetti restitutori (Cass., n. 7408/2021;
Cass., n. 16614/2021) e l'atto revocato conserva la sua efficacia traslativa o costi- tutiva ma è inefficace in modo parziale e relativo, in quanto evita che il bene
5 alienato venga sottratto all'azione esecutiva del creditore agente.
IV. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del convenu- to, al quale spetta rifonderle in favore della Liquidazione giudiziale attrice e nella misura indicata in dispositivo e tenendo conto del DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi di tariffa, ri- dotti del 50% tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate, in ragione del valore della controversia e senza l'applicazione della fase istruttoria, non svolta. I compensi sono poi ulteriormente dimidiati e ne è disposta la liqui- dazione in favore dell'Erario, in quanto risulta che la Liquidazione giudiziale attrice è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Liquidazione giudiziale n. 4/2023
R.G.F. del Tribunale di Crotone di G.S.M. P.IV , in persona Pt_1 P.IV_1
del curatore, avv. Luca Mauro, legale rappresentante p.t., contro CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., P.IV (R.G. n.
[...] P.IV_2
444/2024), provvede come segue:
1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficaci e non opponibili nei confronti della Liquidazione giudiziale attrice i seguenti atti:
- pagamenti in favore di avvenuti mediante nn. 2 assegni Controparte_1
bancari: nn. 2 assegni bancari, rispettivamente il n. 8353384835 - 03 tratto su Intesa San Paolo, datato
2/08/2019, per €. 5.000,00 , ed il numero 8353384832 – 00, tratto su Intesa San
Paolo, datato 28/06/2019, per €. 6.000,00;
2) dichiara inammissibile la domanda di restituzione;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese Controparte_1
di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 850,00 per compenso professiona-
6 le, oltre Iva ed accessori per legge, già applicata la dimidiazione ex art. 130 t.u. spese di giustizia, da corrispondersi direttamente in favore dell'Erario.
Così deciso in Crotone, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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