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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 648/2022 in grado di appello avverso la sentenza n. 428/2022 del Tribunale di Teramo pubblicata il
02.05.2022, notificata il 25 maggio dello steso anno e pronunciata nella causa iscritta al n. 817/2015 R.G.A.C., promossa
DA
(breviter, ) con sede in Parte_1 Pt_1
AN (TE) alla via Matteotti n. 119, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Teramo al n. 135021, in persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] il Parte_2
15.04.1963, domiciliata in AN (TE) alla Piazza Roma n.8 presso e nello studio dell'avv. Francesco Mastromauro che la rappresenta e difende con domicilio eletto in L'Aquila alla via
Cardinale Mazzarino n. 76, presso e nello studio dell'avv. Giulio
Agnelli.
APPELLANTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
tutte e tre nella loro qualità di eredi Controparte_3 con beneficio d'inventario dell'attore del Sig. Persona_1 per elezione tutte domiciliate in AN al Largo del Forno n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Di Giandomenico che le rappresenta e difende.
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Con atto di citazione notificato il 26/02/2015, il sig.
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Persona_1
Teramo la società domandando: Parte_1
“Dichiarare risolto per l'inutile decorso del termine stabilito nella diffida ex art. 1454 c.c. il contratto per notar di Persona_2
AN (TE) rep. n. 38.544 del 08/09/2011 per esclusiva responsabilità della Parte_1
Ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Teramo di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
Per l'effetto, condannare la Parte_1
-alla restituzione in favore dell'attore dell'immobile venduto ed alla stessa consegnato come di seguito individuato e descritto:
“fabbricato allo stato fatiscente con circostante area pertinenziale, composta dal solo piano terra, della consistenza di 5,5 vani catastali, confinante con Via Genova, Via Trento proprietà Moscianese o suoi aventi causa, salvo altri;
censito in Catasto Fabbricati del Comune di
AN al foglio 10, particelle 208 e 209 graffate, zona censuaria
I, categoria A/4, classe 2, consistenza vani 5.5, rendita Euro 230,08,
Via Genova 28 piano T;
ed in Catasto Terreni del Comune di
AN alla Partita 1 A.E.U.P. al foglio 10, particelle 208, di mq
250 quale Ente Urbano, senza redditi;
209 di mq. 33, quale Ente
Urbano, senza redditi;
-al risarcimento del danno in favore dell'attore, per esborsi e lucro cessante, nella misura di € 180.000,00 ovvero nella misura diversa che risulterà di giustizia, per i cespiti e le voci descritte in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, -porre in ogni caso a carico della convenuta le spese e le competenze del presente procedimento in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
La domanda di risoluzione del contratto con riconsegna del bene oggetto del medesimo e risarcimento dei danni patiti quantificati in €
180.000,00, aveva giustificazione per l'attore nell'inadempimento della che non aveva edificato gli immobili Parte_1
promessi in permuta al secondo quanto previsto dal CP_1
contratto definitivo del 08/09/2011.
La società si costituiva in giudizio rassegnando Parte_1
le seguenti conclusioni:
1) “IN VIA PRINCIPALE ed in opposizione alla diffida notificata il
26/02/2015 ad istanza di , accertare Persona_1 negativamente l'esistenza dei presupposti dell'effetto risolutivo per:
-nullità dell'atto introduttivo o quantomeno del 1° capo della domanda;
-inadeguatezza della diffida per fissazione di termine incongruo;
-inconfigurabilità di inadempimento in fattispecie di contratto sottoposto a condizione sospensiva, e comunque per insussistenza di inadempimento della convenuta per mancato avveramento della condizione sospensiva della possibilità della cancellazione della trascrizione pregiudizievole o, subordinatamente, per inesistenza di inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1358 C.C.;
-inammissibilità della diffida per esistenza di regolare compravendita con prezzo già pagato in maggior quota;
Con conseguente rigetto integrale della domanda.
2) RESPINGERE la domanda restitutoria dell'immobile compravenduto per inammissibilità ed infondatezza, tenendosi comunque presenti le dovute pronunce di restituzioni in caso di - contestata- risoluzione;
3) RESPINGERE la domanda di danno in € 180.000,00 nel suo complesso e nelle sue componenti per inesistenza e inadempimento, di danno, o quantomeno per inammissibilità e infondatezza.
4) IN VIA RICONVENZIONALE pronunciare - anche sotto il profilo della risoluzione parziale - declaratoria di intervenuta risoluzione stragiudiziale della obbligazione di ritrasferimento dell'appartamento stabilita nel contratto di permuta per intervenuto inadempimento entro quindici giorni fissati nella
contro
-diffida; o quantomeno, in contestata ipotesi di inesistenza di presupposti, ex art. 1453 C.C., dichiarare la risoluzione giudiziale.
5) IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA e del tutto eventuale- ed in caso di mancato accoglimento delle richieste della concludente - disporre la sospensione del termine per il ritrasferimento dell'appartamento di cui alla permuta fino ad un anno successivo alla data di avveramento della condizione di accoglimento definitivo - con passaggio in giudicato della sentenza che andrà ad emettere la S.C.- della domanda per la cancellazione della trascrizione pregiudizievole.
7) CONDANNARE, sempre ed in ogni caso, l'attore alla CP_1
rifusione dei danni contrattuali ed extracontrattuali da precisare e quantificare in corso di causa o comunque in separato giudizio.
Firmato
8) CONDANNARE l'attore alla rifusione delle spese di giudizio”.
I.2. Con comparsa del 16/10/2018 intervenivano volontariamente le eredi dell'attore, nelle more deceduto, aderendo integralmente alla domanda giudiziale di quest'ultimo.
I.3. Il Tribunale di Teramo con la sentenza n. 428 pubblicata il 2 maggio 2022 e notificata il 25 successivo ha così statuito in dispositivo:
“1) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato da e dalla in data Persona_1 Parte_1
8.09.2011 registrato a AN il 15.09.2011 n. 7437 serie IT, trascritto a Teramo il 16.09.2011 al Reg. Gen. 13686 e al Reg. Part.
8880 per grave inadempimento della società Pt_1 Parte_1
2) condanna la società alla restituzione in Parte_1
favore di parte attrice del fabbricato allo stato fatiscente con circostante area pertinenziale, composta dal solo piano terra, della consistenza di 5,5, (cinque virgola cinque) vani catastali, confinante con Via Genova, Via Trento proprietà Moscianese o suoi aventi causa
, salvo altri;
censito in Catasto Fabbricati del Comune di AN al foglio 10, particelle 208 e 209 graffate, zona censuaria 1, categoria
A/4, classe 2, consistenza vani 5,5, rendita Euro 230,08, Via Genova 28 piano T;
ed in Catasto Terreni del Comune di AN alla
Partita 1 A.E.U.P. al foglio 10, particelle 208, di mq. 250 quale Ente
Urbano, senza redditi;
209 di mq. 33, quale Ente Urbano, senza redditi;
oggetto del contratto di compravendita stipulato in data
8.09.2011;
3) condanna di parte attrice alla restituzione in favore della società dell'importo di € 185.000 oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda (18.05.2015) al saldo;
4) condanna la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, di € 110.500,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
5) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di liti in favore di parte attrice che si liquidano in € 1.241,00 per anticipazioni ed € 18.413,00 per onorario oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge”.
I.4. A base della decisione, nonostante l'inesistenza di un termine essenziale, il Tribunale poneva la gravità dell'inadempimento della e l'insussistenza di una condizione sospensiva di efficacia del Pt_1
contratto, invocata dalla difesa della società convenuta/appellante. Il
Tribunale riteneva anche che il avesse subito un danno CP_1
per non aver potuto eseguire il contratto con il quale aveva promesso in vendita gli immobili che la si era impegnata a realizzare. Pt_1
I.5. Propone appello la società rassegnando Parte_1
le seguenti conclusioni:
“1) IN VIA PRINCIPALE e in opposizione alla diffida notificata il
26.02.2015 ad istanza di , accertare Persona_1 negativamente l'esistenza dei presupposti dell'effetto risolutivo per:
*nullità dell'atto introduttivo o quantomeno del 1° capo della domanda;
*inadeguatezza della diffida per fissazione di termine incongruo;
*inconfigurabilità di inadempimento in fattispecie di contratto sottoposto a condizione sospensiva, e comunque per insussistenza di inadempimento della convenuta per mancato avveramento della condizione sospensiva della possibilità della cancellazione della trascrizione o, subordinatamente, per inesistenza di inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 1358 c.c.; *inammissibilità della diffida per esistenza di regolare compravendita con prezzo già pagato in maggior quota;
con conseguente rigetto integrale della domanda;
2) Respingere la domanda restitutoria dell'immobile compravenduto per inammissibilità ed infondatezza, tenendosi comunque presenti le dovute pronunce di restituzione in caso di contestata-risoluzione.
3) Respingere la domanda di danno in € 180.000,00 nel suo complesso e nelle sue componenti per inesistenza di inadempimento, di danno, o quantomeno per inammissibilità ed infondatezza.
4) IN VIA RICONVENZIONALE pronunciare -anche sotto il profilo della risoluzione parziale- declaratoria di intervenuta risoluzione stragiudiziale della obbligazione di ritrasferimento dell'appartamento stabilita nel contratto di permuta per intervenuto inadempimento entro quindici giorni fissati nella
contro
-diffida; o quantomeno, in contestata ipotesi di inesistenza di presupposti, ex art. 1453 c.c., dichiarare la risoluzione giudiziale.
5) In via estremamente subordinata e del tutto eventuale- ed in caso di mancato accoglimento delle richieste della concludente-, disporre la sospensione del termine per il ritrasferimento dell'appartamento di cui alla permuta fino ad un anno successivo alla data di avveramento della condizione di accoglimento definitivo- con passaggio in giudicato della sentenza che andrà ad emettere la S.C. – della domanda per la cancellazione della trascrizione-pregiudizievole.
6) Condannare, sempre ed in ogni caso, l'attore alla CP_1
rifusione dei danni contrattuali ed extracontrattuali da precisare e quantificare in corso di causa o comunque in separato giudizio.
7) Condannare, in tutti i casi, le opposte, per quanto di ragione, al pagamento in favore della Società delle spese e Pt_1 Parte_1 competenze del doppio grado di giudizio”.
I.6. Si costituiscono glli eredi dell'originario attore che chiedono:
“A conclusione della presente comparsa di costituzione, le appellate, nella loro qualità di eredi del compianto Geom. Persona_1
concludono chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma
[...]
della sentenza di primo grado e la condanna della Parte_1 alle spese e competenze del presente grado.”.
II. Motivazioni della decisione. II.1. Unico motivo di impugnazione. Circa l'esistenza di una condizione di efficacia del contratto e la non imputabilità dell'inadempimento alla . Pt_1
II.2. La vicenda che sbocca nel presente contenzioso è piuttosto complessa ma dev'essere sia pure sinteticamente illustrata per comprendere la contesa giuridica.
II.3. In omaggio alla massima sinteticità possibile, si può dire che i terreni edificabili oggetto di causa erano pervenuti al CP_1
dante causa delle appellate, per averli acquistati nel luglio 2011 dagli eredi di Questi aveva venduto al il bene Parte_3 CP_1
già promesso in vendita agli eredi di i quali Persona_3
avevano avviato una causa per ottenere sentenza sostitutiva del definitivo ex articolo 2932 c.c. In sintesi, l'acquisto del CP_1 era minato dall'incertezza sull'esito del contenzioso circa il titolo del proprio dante causa a titolo particolare, Incertezza che Parte_3
si concretizzava nella trascrizione della domanda degli eredi del
[...]
. Per_3
II.4. La causa tra gli eredi e gli eredi si è conclusa Persona_3 Pt_3 solo dopo che lo stesso l'8 settembre 2011 aveva a sua CP_1
volta venduto il medesimo bene alla società con il contratto che è Pt_1
oggetto di causa.
II.5. Conseguentemente, anche l'acquisto di era gravato dalla Pt_1
medesima incertezza ossia dal rischio che fosse accolta la domanda degli eredi con l'effetto di travolgere tutti gli acquisti Persona_3
successivi, incluso quello di Pt_1
II.6. Quest'ultimo contratto, che è quello su cui si innerva il contenzioso, era un contratto misto di compravendita e permuta di bene futuro siccome prevedeva che avrebbe pagato il prezzo Pt_1 dell'acquisto dei terreni di complessivi euro 335.000,00 in parte ossia per euro 185.000,00 con assegno circolare, effettivamente versato mentre per euro 150.000,00 mediante la consegna di alcuni fabbricati che la stessa si impegnava a realizzare sul terreno edificabile Pt_1
entro il termine di validità del permesso di costruire e in ogni caso entro il termine essenziale del 31.12.2014.
II.7. L'appellante, riprendendo le argomentazioni già spese in primo grado, sostiene che il giudice è incorso nell'errore di trascurare l'onere del di ottenere la cancellazione della trascrizione CP_1
della domanda giudiziale ex articolo 2932 c.c., onere che doveva essere assolto entro il 31.12.2024. Lamenta l'appellante che l'ottenimento del titolo giudiziale occorrente per la cancellazione della trascrizione, che sopraggiungeva in via definitiva in data
23.11.2018 con la sentenza n. 30459 della Corte di Cassazione, non è mai stato comunicato alla società essendo stata, la stessa Pt_1
pronuncia, depositata nel giudizio di primo grado solo in data
4.01.2022. Questa situazione avrebbe impedito, in difetto della cancellazione della trascrizione di cui si controverte, alla società Pt_1
di considerarsi definitivamente proprietaria dell'immobile e quindi di realizzare il previsto fabbricato senza correre il rischio di vederselo sottratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 936 c.c.
II.8. A riprova di ciò, l'appellante cita l'art. 4 del rogito notarile in cui dichiara di conoscere l'esistenza della trascrizione della Pt_1 domanda di “esecuzione in forma specifica” pendente dinanzi al
Tribunale di Teramo del 16/07/1992 e di farsi carico dei soli oneri e delle spese materiali della cancellazione, restando a carico dell'alienante il dovere di ottenere il titolo giudiziario CP_1
abilitativo
II.9. Secondo l'appellante si tratterebbe di una “condizione sospensiva espressa” o quantomeno implicita confermata dal comportamento delle parti, comportamento testimoniato dalla controdiffida inviata il 12 febbraio 2015 dalla al e Pt_1 CP_1
con la quale la prima intimava la cancellazione della trascrizione della domanda.
II.10. Mancherebbe quindi l'inadempimento della che ha Pt_1
giustificato la risoluzione pronunciata dal giudice di primo grado con conseguente condanna dell'appellante al risarcimento dei danni.
II.11. Il motivo è infondato e trascura di confrontarsi con l'accurata motivazione del Tribunale che ha condotto un'attenta ricostruzione del contenuto del negozio concluso dalle parti, doviziosa di riferimenti letterali e puntuali alle previsioni contrattuali, riferimenti del tutto mancanti nella ricostruzione alternativa offerta dalla difesa della società Pt_1 II.12. L'atto pubblico stipulato dalle parti l'8 settembre 2011 all'articolo 1, prevedeva che la “società permutante”, ossia si Pt_1
impegnava a realizzare un fabbricato, parte del quale promesso in
Con permuta al Sig. , entro e non oltre il termine di Persona_1
validità del permesso di costruire e, comunque, entro la data essenziale del 31 dicembre 2014.
II.13. È dunque previsto un termine per la consegna del bene offerto in permuta ma non è in alcun modo previsto che tale consegna fosse oggetto di una condizione sospensiva di efficacia, la quale peraltro riguarda normalmente l'efficacia stessa del contratto e non la sua esecuzione. Il Tribunale ha correttamente notato come: “in nessuna parte dell'atto risulti che l'inizio dei lavori sarebbe avvenuto solo successivamente all'ottenimento della suddetta cancellazione”
II.14. Proprio l'articolo 4 del contratto citato nel quale espressamente si accetta la permuta nonostante la presenza della trascrizione della domanda “che la società acquirente dichiara di conoscere” comprova che la società ha consapevolmente assunto il rischio del giudizio Pt_1
n. 2539/1992 dinanzi al Tribunale di Teramo con una prima sentenza favorevole al proprio dante causa (sentenza n. 868/2010). La condizione sospensiva avrebbe dovuto prevedere che il contratto non avrebbe prodotto effetti prima dell'avvenuta cancellazione mentre è invece vero il contrario ossia che il contratto ha determinato il trasferimento della proprietà del fabbricato fatiscente con la circostante area pertinenziale descritta nell'atto (articolo 1 del contratto definitivo). Sempre nell'articolo 1 si dice che euro
150.000,00 saranno pagati a mezzo della consegna di appartamento e posto auto da realizzarsi dalla sull'area di risulta del fabbricato Pt_1
ceduto. A fonte di tale prezzo, il venditore ha rinunciato CP_1 all'ipoteca legale. Hanno entrambe e parti dato esecuzione al contratto che era efficace. Dunque, la realizzazione e la consegna delle porzioni di fabbricato oggetto di permuta costituivano esecuzione del contratto ossia pagamento di un prezzo dovuto in ragione di un contratto pienamente efficace.
II.15. D'altro canto, come detto, in nessun punto del contratto si menziona una sospensione degli effetti, laddove, anzi, il contratto medesimo è stato parzialmente eseguito e per la parte non eseguita ha dato luogo ad inadempimento.
II.16. Anche l'assunzione dell'obbligo di realizzare gli appartamenti e di permutarli è incondizionata (articolo 1 del contratto definitivo, doc. 3 produzione parte attrice in primo grado) ed è legata non alla cancellazione ma alla durata del permesso di costruire.
II.17. Nell'articolo 4 del contratto più volte menzionato si pone a carico del solo l'onere di sostenere le spese legali per il CP_1
conseguimento della cancellazione né viene previsto un termine entro il quale tale cancellazione doveva intervenire poiché l'unico termine riguarda la realizzazione dell'opera da permutare.
II.18. Questa conclusione è rafforzata dalla lettura del preliminare, anch'esso linearmente interpretato dal Tribunale (doc. 1 produzione parte attrice in primo grado). In questo contratto infatti all'articolo 8 si prevede che, se anche le parti del giudizio n. 2539/1992, in quel momento continuato in appello, ossia gli eredi e il Persona_3 [...]
non avessero raggiunto un accordo transattivo per ottenere CP_1
la pronta cancellazione della trascrizione della domanda di esecuzione specifica ex articolo 2932 c.c., la comunque “si obbliga alla Pt_1
stipula dell'atto pubblico di compravendita-permuta nel termine convenuto, pattuito e stabilito nell'art. 8 della presente senza alcuna eccezione e motivazione di qualsiasi genere e natura, con assunti tutti gli obblighi e adempimenti convenuti e pattuiti nel presente contratto preliminare di compravendita-permuta, restando a carico della parte promittente la vendita solo l'onere di Persona_1 continuazione del ricorso alla Corte d'Appello degli Abruzzi per
l'ottentimento del provvedimento di cancellazione della nota giudiziale, - in virtù della sentenza n. 868 del 2010 di rigetto della domanda di esecuzione specifica, ex articolo 2932 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2668 c.c.”.
II.19. Il contratto preliminare, dunque, si limita a prevedere, per il caso del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, solo l'obbligo del promittente venditore di coltivare l'azione giudiziale.
II.20. Come si evince dall'incipit dell'articolo 6 del contratto preliminare, le parti, consapevoli dei tempi lunghi delle istanze giudiziali, hanno ipotizzato la conclusione di una transazione nell'ambito del giudizio pendente e per il caso di mancato accordo, hanno comunque accettato il rischio del giudizio.
II.21. Il contratto definitivo dà esecuzione al preliminare e quindi non prevede alcuna condizione di efficacia.
II.22. A conclusione diversa non può condurre il fatto che dopo la scadenza del termine per la consegna del bene oggetto di permuta il
31.12.2014 e dopo ulteriore diffida del 30 gennaio 2015, la abbia Pt_1
inviato una
contro
-diffida il 12.02.2015 che intimava la cancellazione della trascrizione. Secondo l'appellante, infatti, la
contro
-diffida esprimerebbe una condotta che illumina il significato delle previsioni contrattuali ex articolo 1362, comma 2 c.c.
II.23. Per contro, precisato preliminarmente che non vi è alcuna incertezza interpretativa sul fatto che manchi nel contratto di cui è causa una condizione sospensiva di efficacia, il richiamo all'articolo
1362 c.c. è inappropriato. La
contro
-diffida non assurge a condotta che rivela la “comune intenzione delle parti” poiché, anzi, rivela chiaramente come le parti non avessero affatto un'univoca lettura del contratto e non avessero affatto una comune intenzione nel ritenere che nel contratto fosse incapsulata una condizione sospensiva di efficacia. Questa è l'opinione della evidentemente non condivisa Pt_1
dal venditore che sia prima sia dopo la scadenza del termine del
31.12.2014 ha preteso la consegna dell'appartamento promesso in permuta, mai costruito, mai consegnato.
II.24. Rigettato il motivo di appello. Constatato che ogni altro capo della sentenza è rimasto immune da censure dell'appellante, la sentenza di primo grado non può che essere confermata.
III. Regime delle spese.
III.1. Per effetto del rigetto dell'appello Parte_1
con sede in AN (TE) alla via Matteotti n. 119, in persona
[...]
del legale rappresentante pro tempore è tenuta al Parte_2
pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore di CP_1
e quali eredi del
[...] Controparte_2 Controparte_3
padre , liquidate in euro 14.239,00 oltre iva, cpa e spese generali Per_1
al 15% (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e dell'effettivo valore della causa che, in forza del valore del contratto oggetto di risoluzione, è di euro 335.000,00). IV. Contributo unificato.
IV.1. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali
(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co.
1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento da parte di con sede Parte_1
in AN (TE) alla via Matteotti n. 119, in persona del legale rappresentante pro tempore di un ulteriore Parte_2
importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello, tenuto conto che, contrariamente al valore indeterminato dichiarato dall'appellante, la controversia si colloca nella fascia tra
260.001,00 e 520.000,00 euro in forza del valore del contratto oggetto di risoluzione che è di euro 335.000,00.
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
648/2022 in secondo grado sull'appello proposto da Parte_1
con sede in AN (TE) alla via Matteotti n. 119, in persona del legale rappresentante pro tempore contro Parte_2 CP_1
e quali eredi del
[...] Controparte_2 Controparte_3
padre avverso la sentenza n. 428/2022 del Tribunale di Persona_1
Teramo pubblicata il 02.05.2022, notificata il 25 maggio dello steso anno e pronunciata nella causa iscritta al n. 817/2015 R.G.A.C., così provvede:
A. Rigetta l'appello.
B. Condanna con sede in AN (TE) alla via Parte_1
Matteotti n. 119, in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
al pagamento delle spese di lite di secondo grado in Parte_2
favore di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quali eredi del padre liquidate in euro 14.239,00 oltre Persona_1
iva, cpa e spese generali al 15%.
C. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della parte appellante principale in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 contestualmente disponendo che il valore la controversia sia corretto in euro 335.000,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 23 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi