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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
nella causa civile iscritta al n. 5822/2023 R.G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc
TRA
in pers. del legale rapp.te p.t., rappresentato e Parte_1
difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Nunzio Mazzocchi, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Caserta alla via Pollio n. 18
RICORRENTE
E
1 , in pers. del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della CP_1
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Nardone, elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 207
RESISTENTE
Oggetto: domanda di accertamento negativo del credito previa disapplicazione di atto amministrativo.
Conclusioni: Come da atti di causa e da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con il ricorso introduttivo, il deduceva quanto Parte_1
Co segue: che, in data 30.10.2023, con nota n. 207699, la resistente omunicava ad esso la chiusura Pt_1
del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile per gli anni dal 2017
al 2019, pari ad euro 48.837,30; che la restituzione di detta somma, nell'assunto di esso ricorrente, non
Co sarebbe dovuta, avendo in primo luogo l comunicato la cennata regressione tariffaria per gli anni dal
2017 al 2019 solo nel 2023, e dunque a notevole distanza dalla data di erogazione delle prestazioni;
che, in
Co ogni caso, la stessa vrebbe inviato comunicazioni ( versate in atti), valevoli quali ricognizione di debito,
con cui si invitavano i Direttori dei distretti sociosanitari a revocare le richieste di emissione di note di
Co credito;
ancora, che essa non avrebbe, comunque, tempestivamente comunicato al Centro ricorrente,
per gli anni oggetto della cennata regressione tariffaria, la data di presumibile sforamento del tetto di spesa annuale.
In ragione di quanto detto, chiedeva, previa disapplicazione dell'atto amministrativo volto all'applicazione
Co della regressione tariffaria per gli anni dal 2017 al 2019, accertarsi la non debenza, in favore dell'
resistente, della somma di euro 48.837,30.
Si costituiva l' la quale deduceva la correttezza, sotto il profilo procedimentale, della RTU, CP_1
anche con riferimento al limite temporale di operatività della stessa.
Il ricorso non è fondato e va rigettato, in ragione di quanto di seguito precisato.
2 Invero, ritiene il Tribunale che non possa, nel caso di specie, procedersi alla chiesta disapplicazione (
prodromica all'accertamento negativo del credito di euro 48.837,30) della determinazione, adottata dalla resistente, n. 207699 del 30.10.2023, applicativa della RTU per gli anni dal 2017 al 2019.
Sul punto ( v. in tal senso, Cons. di Stato, sent. n. 6792/2020), è noto che, in ragione degli artt. 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, sussistono due diverse forme di disapplicazione: la prima è quella principale, e presuppone che l'atto amministrativo sia oggetto di diretta lesione della posizione giuridica fatta valere, di tal che, in questi casi, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
La seconda forma di disapplicazione, quella incidentale, si ha quando l'atto amministrativo non costituisce l'oggetto diretto della lesione e viene in rilievo soltanto in via, appunto, incidentale: il terreno di elezione di tale forma di disapplicazione è quello relativo alle controversie tra privati in cui, ai fini della loro risoluzione,
può assumere valenza pregiudiziale il giudizio di validità di un atto amministrativo;
diversa, di contro, è
l'ipotesi in cui viene in rilievo una controversia tra privati e pubblica amministrazione e risulti adottato un provvedimento amministrativo presupposto rispetto a un rapporto giuridico principale in relazione al quale la giurisdizione spetti al giudice ordinario.
Orbene, ciò premesso, venendo a questa ultima fattispecie, cui è riconducibile il caso che ci occupa, il giudice di legittimità ( v. SS.UU. n. 9543/2021) ha chiarito che il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo può essere esercitato soltanto nei giudizi tra privati e solamente nel caso in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico del fondamento del diritto azionato.
In subiecta materia, peraltro, già precedentemente il giudice di legittimità ( v. Cass. n. 28053/18) aveva chiarito che, nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett.
c), c.p.a., il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di un atto amministrativo autoritativo ( quale atto presupposto), nonché al rilievo dell'eventuale non riconducibilità a quest'ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perché il potere di disapplicazione ex art. 5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, è
esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perché, nella materia in oggetto, sussiste una giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, in capo al giudice
3 amministrativo, il che impedisce comunque di giustificare, in capo al giudice ordinario, il potere di disapplicazione.
In particolare, la Corte di legittimità, partendo dal presupposto che l'atto deliberativo di fissazione dei limiti del tetto di spesa sanitaria, nonché l'atto deliberativo attuativo dei tetti di spesa sono, entrambi,
espressione di un potere autoritativo ( e che tale natura è rafforzata anche dal fatto che, per l'attuazione di quanto disposto da detto atto regionale, gli organismi debbono compiere a loro volta valutazioni che implicano apprezzamento di interessi di natura pubblicistica, inerenti all'organizzazione del servizio sanitario nel rispettivo ambito territoriale), ha evidenziato che “il controllo sull'esercizio di tale potere ed in particolare sulla legittimità del relativo provvedimento attuativo della deliberazione regionale, non può
essere ricondotto nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario, inerente alle controversie sulle indennità, sui canoni o altri corrispettivi, ancorchè tale provvedimento in concreto incida sulla debenza di tali entità”; ha perciò concluso che “poiché, nel caso di specie, la formulazione attributiva della giurisdizione ordinaria non dice espressamente che l'a.g.o. ha il potere di annullare eventuali atti autoritativi incidenti sulla determinazione delle indennità, dei canoni e dei corrispettivi, deve escludersi che la detta giurisdizione possa comprendere la possibilità del giudice ordinario, investito di una controversia al riguardo, di deciderla eventualmente annullando formalmente o disconoscendo sostanzialmente l'efficacia
(e, dunque, facendo luogo ad una sorta di annullamento sostanziale) il provvedimento della p.a. che abbia inciso in qualche modo sull'obbligazione di corresponsione di indennità, canoni e corrispettivi. Ne deriva che il giudice ordinario non può essere adito con una domanda che postuli la corresponsione di indennità,
canoni o corrispettivi, previo annullamento dell'eventuale deliberazione autoritativa della p.a. che abbia inciso in qualche modo sulla loro relativa debenza” e lo stesso deve dirsi nel caso in cui sia richiesto – come nella presente fattispecie - l'accertamento dell'illegittimità dell'atto deliberativo, in via incidentale,
chiedendone la disapplicazione.
La novità della materia trattata e la sussistenza di un ancor attuale dibattito giurisprudenziale in ordine alla ampiezza del potere di disapplicazione dell'atto amministrativo in capo al giudice ordinario, costituiscono motivi che, ad avviso del Tribunale, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Torre Annunziata, 6.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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