Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/06/2023, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2023
N. 00445/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Schettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di AT - Ufficio Immigrazione, non costituito in giudizio;
Questura AT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 del Dlgs 286 del 1998;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato come, secondo un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (cfr. Ord. 27/11/2018, n. 30658) in materia di richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui la protezione speciale costituisce un’evoluzione normativa, sussista in capo allo straniero “un vero e proprio
diritto soggettivo da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica”, con la conseguente competenza sui giudizi avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario, avanti il quale la causa potrà essere riassunta nei termini e con le modalità di cui all’art.11 cpa;
ritenuto che le spese del giudizio possano compensarsi fra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO