Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6518/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Allegato al verbale di udienza de 16/1/2025
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, all'udienza del 10 ottobre 2024, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n.
6518/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Pietro Conte e Carmela di Sarro, uni- tamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Belvedere, n. 172;
- ATTORE -
CONTRO ocietà conseguente alla fusione per incorporazione nella Controparte_1
(p.iva: ), in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato allegato comparsa di costituzione, dall'avv. Luca
Fabbrizio, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Giosuè Car- ducci n. 6;
- CONVENUTA –
E
e Controparte_3 Controparte_4
- CONVENUTI CONTUMACI -
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da verbale della odierna udienza di discussione.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio la e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
nelle rispettive qualità proprietario e conducente del veicolo Fiat Controparte_4
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Casalnuovo, alla via Pigna, il 12 novembre 2016, alle ore 17.30, quantificati nella somma di euro 60.647,44, oltre interessi e rivalutazione.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda ha esposto che:
- nelle predette circostanze di tempo e di luogo, nei pressi della pharma Sanitaria, veni- va violentemente investito dall'innanzi descritto veicolo;
- che a seguito del brutale urto e della conseguente caduta al suolo, veniva immediata- mente trasportato in elicottero presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Villa dei Fiori di Acerra, per poi essere successivamente sottoposto ad intervento chirurgico in ragione delle entità delle lesioni subite;
2. Si è costituita La nella qualità società conseguente alla fusione per Controparte_1 incorporazione nella in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità del- CP_2
la domanda per violazione ex art 148 D.lgs 209/15, la nullità della citazione ai sensi de- gli artt. 163 co 3 e 4 c.p.c. e 164 c.p.c., il proprio difetto di legittimazione passiva non risultando, al momento del sinistro, la polizza in posizione di regolarità amministrativa, nonché carenza di legittimazione passiva del sig. . Nel merito, ha con- Parte_2
testato la dinamica del sinistro prospettata in citazione, in via gradata ha chiesto dichia- rarsi concorso di colpa con attribuzione maggiore della quota al per non aver ri- Pt_1
spettare le più elementari norme precauzionali, contenendo le prestazione al risarcimen- to dei danni nei limiti del contratto, con vittoria di spese.
3. Nessuno si è costituito in giudizio per i convenuti e . Controparte_3 Controparte_4
4. All'esito dell'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di memorie scritte, viene decisa come da presente sen- tenza.
La domanda va rigettata perché formulata in modo del tutto generico.
Va premesso, in punto di diritto, che l'art 164 cpc prevede le ipotesi di nullità dell'atto di citazione, al primo comma sono individuati i vizi inerenti la vocatio in ius, al comma
4 quelli relativi alla edictio actionis.
Entrambe le disposizioni su richiamate fanno riferimento alla mancanza o alla assoluta incertezza di alcuni elementi previsti dall'art 163 cpc come requisiti dell'atto di citazio- ne.
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E' importante stabilire cosa sia "mancanza" e cosa "assoluta incertezza" ai fini che ri- guardano il caso in esame in quanto, con riferimento ai fatti costitutivi (e diversamente da quanto previsto per la cosa oggetto della domanda), il codice non prevede l'ipotesi della loro assoluta incertezza come elemento che giustifica il potere di soccorso istrutto- rio del giudicante, con provvedimento che rilevi la nullità della citazione ed assegni termine perentorio per (in questo caso) integrare la domanda.
Vi è in sostanza una sensibile differenza di disciplina tra i vizi che attengono alla cosa oggetto della domanda e quelli che riguardano invece la causa petendi sotto forma di fatti costitutivi: mentre nel primo caso sia la mancanza che la assoluta incertezza deter- minano la pronunzia di nullità della citazione e determinano, in caso di inottemperanza al provvedimento giudiziale, un provvedimento di chiusura in rito della processo, solo la mancanza dei fatti costitutivi, e non anche la loro assoluta incertezza, giustifica la stessa soluzione.
Per il caso di assoluta incertezza dei fatti costitutivi, invece, oltre a non essere prevista alcuna sanatoria, si riespande la regola generale fondata sull'onere della prova ex art
2697cc, che comporta il rigetto della domanda nel merito.
Mentre vi è concordia sul fatto che la differenza di disciplina appena richiamata non sia frutto di una dimenticanza del legislatore, alcuni osteggiano tale soluzione, ritenendola ingiustificata, altri invece la accolgono con favore, ritenendo che si tratti di una scelta discrezionale coerente con la necessità dell'esposizione dei fatti da parte dell'attore e con la regola dettata dall'art 26197 cc.
In altri termini la sola mancanza dei fatti costitutivi è motivo di dichiarazione di nullità della citazione, non anche la loro assoluta incertezza, la quale comporta invece il rigetto della domanda.
Ad ogni modo, chiarito il panorama normativo di riferimento, esso va calato nel caso concreto, per capire se si è di fronte ad una ipotesi di mancanza dei fatti costitutivi o di loro assoluta incertezza, ai fini del rilievo (seppur tardivo) della nullità della citazione o del rigetto nel merito della domanda.
Orbene la differenza tra mancanza ed assoluta incertezza esprime una diversa intensità della violazione: mentre l'omissione consiste nell'integrale difetto di enunciazione in ordine al requisito prescritto, l'incertezza assoluta si ha quando alcune indicazioni sussi- stono, ma sono contraddittorie o insufficienti, tanto che da esse è impossibile dedurre con precisione l'elemento richiesto dalla legge.
E allora, fatta questa doverosa premessa, non può che concludersi per l'incertezza asso-
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luta dei fatti costitutivi (e quindi per il rigetto della domanda), perché alcune informa- zioni vi sono, ma sono insufficienti alla stessa individuazione del fatto storico.
Posto infatti che la fattispecie risarcitoria si compone dei tre elementi dalla condotta, del danno (nelle sue due componenti del danno evento e delle conseguenze risarcibili) e del nesso di causalità, la domanda in esame è generica in relazione a tutti i predetti elemen- ti.
In particolare l'attore, senza null'altro specificare, ha dedotto che in data 12/11/2016 al- le ore 17.30 alla via Pigna 26 in Casalnuovo di Napoli “veniva violentemente investito”.
Orbene, non è dato comprendere la dinamica del sinistro, essendo omessa la menzione dei punti di impatto primari e secondari, delle direzioni del veicolo e del pedone ed ogni atra circostanza idonea a specificare l'evento dannoso.
Tali lacune non solo ledono il diritto di difesa di controparte, evidentemente impossibi- litata a fornire deduzioni e prove alternative rispetto al fatto storico così come generi- camente dedotto da parte attrice, ma rendono, in prospettiva, impossibile anche una va- lutazione giudiziale in ordine alla genuinità delle dichiarazioni dei testi di cui si chiede l'escussione: posto che il giudizio avrebbe dovuto essere necessariamente effettuato tra ciò che avrebbero riferito in sede di escussione i testi e l'impianto deduttivo attoreo, è evidente che lo stesso è reso impossibile dalla genericità del secondo termine di parago- ne.
Inoltre, va osservato che parte attrice, a fronte dell'eccezione sollevata da parte conve- nuta circa la mancata prova della proprietà del veicolo, nulla ha dedotto né depositato, asserendo del tutto erroneamente in citazione che la proprietà del veicolo sarebbe dimo- strata dal verbale dei Carabinieri di Casalnuovo di Napoli, del 13.11.2016, erroneamen- te indicato in citazione 15.11.2016). È appena il caso di evidenziare che in tale verbale non solo non è indicata la proprietà del veicolo ma non ne è nemmeno specificata la tar- ga, unica circostanza che si evince dal rilievo documentale è che il conducente del vei- colo investitore sarebbe tale sig. , pur evocato in giudizio. Controparte_3
Infine, a fronte della contestazione di parte convenuta circa la mancanza di copertura as- sicurativa del veicolo, parte attrice non ha fornito alcun rilievo probatorio a supporto della circostanza relativa all'esposizione da parte del veicolo FIAT tg. BV738XB di ta- gliando assicurativo in corso di validità. Va richiamato sul punto l'arresto di Cass
10335/2023: ”In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 990 del 1969, di fronte all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura
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assicurativa, ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispet- to al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicu- rativa;
atteso, peraltro, che, in caso di mancato pagamento alla scadenza del premio suc- cessivo al primo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, il sinistro accaduto nel periodo di sospensione è irrisarcibile dall'assicuratore, stante la mancanza della copertura assicurativa al momento del verifi- carsi del sinistro, senza che abbia rilevanza il pagamento del premio successivamente effettuato”.
Per tali motivi la domanda va rigettata, con condanna di parte attrice alle spese di giudi- zio, in base al principio della soccombenza, liquidate come in dispositivo in applicazio- ne dei parametri di cui al DM n.55/2014
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così definitivamente provvede:
• Rigetta la domanda
• Condanna al pagamento, in favore della , al pa- Parte_1 Controparte_2
gamento delle spese di lite che si liquidano in euro 14103,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
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