Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5144/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5144/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Lumicisi, la C.F._2 seconda, dall'avv. Annarosa Coratelli, tutte procuratrici domiciliatarie;
Ricorrenti Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 04.02.2025. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 03.12.2024 e Parte_1 Parte_2 esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 13.09.2003 e che dalla loro unione nasceva maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- che, con Per_1 decreto depositato il 26.06.2020, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il SI. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio residente Pt_1 Per_1 presso l'abitazione materna, corrispondendo alla SI.ra entro il 5 di ogni Pt_2 mese, la somma di € 750,00 (settecentocinquanta) annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (a titolo esemplificativo mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-sportive) necessitate ovvero previamente concordate e successivamente documentate, secondo il protocollo in uso al Tribunale di Lecce, che entrambi i coniugi hanno ricevuto in copia. Il sig. provvederà in Pt_1 via esclusiva alle spese straordinarie universitarie (alloggio, libri ed eventuali altri strumenti necessari per lo studio ed ogni altra spesa riconducibile al percorso di studio universitario);
2) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , che accetta, previa Pt_1 Pt_2 dichiarazione di equità da parte del Tribunale a titolo di liquidazione in un'unica soluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la somma complessiva di € 25.000,00 (venticinquemila/00) che verrà versata sul conto corrente
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3) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita naturale durante della SI.ra ed è stata effettuata a tacitazione Pt_2 di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria della SI.ra nei confronti del Pt_2
SI. avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e Pt_1 comunque al vincolo matrimoniale;
4) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 1.100,00 Pt_1 Pt_2
(millecento) per arretrati dell'adeguamento Istat dal giugno 2021 entro il 31.12.2024;
5) Le parti sin d'ora prestano acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio rinunciando ai termini per l'impugnazione della stessa;
6) Le spese del presente procedimento devono ritenersi integralmente compensate tra i coniugi. Con decreto del 09.01.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 04.02.2025, svolta in modalità cartolare, le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso. Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato ad [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...].
[...]
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in data 13.09.2003, è intervenuta separazione personale omologata dal Tribunale di Lecce con decreto depositato il 26.06.2020. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente Delegato sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quello preminente del figlio maggiorenne, ma Per_1 non economicamente autosufficiente. Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 03.12.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Otranto il 13.09.2003 da nato ad [...] il [...], e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] (Atto n. 64, Parte II, Serie A, Anno 2003), alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Otranto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese. Lecce, 04.04.2025 Il Giudice est. La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Francesca CAPUTO
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