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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/09/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1012/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2514/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Rivara, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Chiavari, Via N. Bixio n. 13A/4, come da mandato in atti
Appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Prete, ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Genova, Via D. Fiasella 3/9, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza: - Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa in data 30 settembre 2024 del Tribunale di Genova, Sezione III, nella causa iscritta al R.G. 3537/2022, successivamente notificata il 10 ottobre 2024; - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza ai sensi degli articoli 429 e 430 c.p.c. nonché in violazione del principio tempus regit actum;
- In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. A riguardo, nessuna pronuncia veniva effettuata dal Giudice di Prime cure in merito al punto D) e al punto E) della memoria di costituzione, ovvero circa l'insussistenza della morosità e sul credito vantato dal Signor
e sulla domanda riconvenzionale, nonché, in merito all'espressa CP_1 formulazione di domanda per condanna alle spese per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. 1 comma e/o ex art. 96 c.p.c. 3 comma;
- Nel merito. Accertare
e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure circa l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento di un canone diverso da quello indicato nel contratto;
- Nel merito. Accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite cosi come statuito dalla sentenza 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di Stato. Causa esclusivamente documentale
e volta all'accertamento di un diritto dell'odierno ricorrente.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, In Via preliminare / pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza dell'appello proposto dal Sig. avverso la Sentenza N. 2514/2024 del Parte_1
30/09/2024 Tribunale di Genova, R.G. 3537/2022 Giudice Dott.ssa Ziccardi Francesca Rep.
N. 2514/2024 in quanto proposto oltre la scadenza del termine di giorni 30 dalla notificazione del provvedimento e per l'effetto dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza confermandola integralmente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Nel merito: Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, genericità dei motivi e comunque l'infondatezza nel merito dell'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza N. 2514/2024 del 30/09/2024 Tribunale di Genova, R.G. 3537/2022 Giudice
Dott.ssa Ziccardi Francesca Rep. N. 2514/2024 e per l'effetto rigettare la spiegata impugnazione confermando integralmente la statuizione di prime cure. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre alla liquidazione di una somma ex art. 96 commi
3-4 c.p.c”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
intimava lo sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida Parte_1 ex art. 658 c.p.c. dinanzi il Tribunale di Genova, a affermando la sussistenza CP_1 tra le parti di un contratto di locazione ad uso abitativo ed il mancato pagamento dei relativi canoni.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietario dell'immobile sito in
Genova, via Gradisca n. 4/5 scala D identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio
43, mappale 91, sub. 1, CAT. A/3, R.C. 700,90; -detto immobile, in forza di contratto sottoscritto in data 03.01.1998, era concesso in locazione ad uso abitativo ai sensi della L.
392/78 del 27 luglio 1978, a con un canone annuo di Lire 2.400.000 da CP_1 corrispondersi in rate mensili anticipate di Lire 200.000; -successivamente all'entrata in vigore dell'Euro, detta somma veniva convertita in € 450,00 mensili quale importo relativo al canone ed € 50,00 mensili quale contributo spese condominiali per un totale di € 500,00 al mese;
-in forza dell'accordo sottoscritto tra le parti, il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non poteva essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, e gli oneri accessori erano interamente a carico dello stesso, oltre ai canoni, le spese relative alle riparazioni di cui all'art. 1609 c.c. e quelle relative alle parti degli impianti destinate al servizio della cosa locata;
si rendeva moroso nel Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione, nonché degli oneri accessori da quantificarsi e più precisamente per € 9.400,00 per canoni arretrati e spese condominiali;
-il proprietario inviava al conduttore moroso comunicazione di messa in mora in data 14.10.2021, rimasta tuttavia disattesa.
Si costituiva in giudizio il quale, opponendosi alla convalida dello sfratto e CP_1 all'ingiunzione di pagamento, osservava che il contratto di locazione risalente al 1992 riportava quale canone contrattualmente previsto l'importo di Lire 200.000 mensili, ed evidenziava che sin dal principio del rapporto contrattuale il locatore aveva sempre richiesto la somma di Lire 500.000 e che, a seguito dell'entrata in vigore dell'Euro, lo stesso richiedeva al conduttore la somma di € 450,00 mensili, senza che tali richieste fossero state oggetto di nuova approvazione contrattuale. Pertanto, previa dichiarazione di nullità dell'atto di intimazione per omessa indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda, e previo accertamento della mancata registrazione del contratto di locazione, domandava accertare quale importo dovuto a titolo di canone locatizio quello di Lire 200.000, come da contratto di locazione prodotto, rigettando per l'effetto la domanda di risoluzione contrattuale e di condanna al rilascio. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione in suo favore della somma di € 36.870,35, a titolo di canoni e pagamenti non dovuti avvenuti dal 2015, oltre alle ulteriori somme in eccedenza versate dal 1992 al 2014.
Successivamente, all'udienza del 08.04.2022, provvedeva al CP_1 disconoscimento della firma apposta in calce al contratto depositato dalla parte intimante, asserendo che il contratto non fosse mai stato registrato da . Parte_1
Il Tribunale, con ordinanza del 22.04.2022, rilevato il disconoscimento della sottoscrizione sul contratto oggetto di giudizio, respingeva la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio, disponendo il mutamento del rito.
Il Giudice di primo grado, ritenuto che il citato disconoscimento fosse tardivo, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- rigetta tutte le domande proposte da;
-condanna a restituire a Pt_1 Pt_1 CP_1 euro 31.176,35 a titolo di canoni pagati in eccesso, oltre interessi legali dai pagamenti al saldo;
-condanna a pagare le spese di lite in favore dello Stato, spese che liquida Pt_1 in euro 3038,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali;
-dichiara inammissibile la domanda di concernente i canoni versati dal 1992 al 2014; -respinge le restanti CP_1 domande proposte dal ex art 96 cpc” CP_1
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso secondo il rito locatizio, Parte_1 domandando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché previa dichiarazione di nullità della stessa, accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di prime cure circa l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento di un canone diverso da quello indicato nel contratto.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) In via preliminare. Nullità della sentenza ai sensi degli articoli 429 e 430 c.p.c. nonché violazione del Tempus regit actum;
2) Mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. In quanto era dedotta la nullità dell'avviso di intimazione anche per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000;
3) Nel merito. Errata valutazione del Giudice di Prime cure circa l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento di un canone diverso da quello indicato nel contratto inter partes;
4) Abnormità della liquidazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo dichiarare l'improcedibilità, CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello avversario in quanto tardivo e, comunque, rigettare l'impugnazione confermando integralmente la statuizione di prime cure. Indi, viste le note depositate sostitutive dell'udienza del 27.05.2025, veniva fissata udienza per la discussione del ricorso in data 23.09.2025, con il termine per il deposito di memorie conclusive fino a quindici giorni prima della fissata udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo e pertanto inammissibile.
Ai sensi dell'art. 434 cpc il ricorso il appello deve essere depositato, e pertanto la causa iscritta a ruolo, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza appellata.
Orbene, è pacifico e documentale che La notifica è stata effettuata in data 10.10.2024 mentre l'iscrizione a ruolo della causa di appello risulta essere stata effettuata in data
12/11/2024, ossia 31 giorni dopo la notifica.
La tardività del proposto appello neppure è stata contestata dalla parte appellante.
La Suprema Corte si è espressa nel senso che nelle controversie soggette al rito del lavoro,
l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., neppure trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione (Cass sez lavoro n
14401/2015).
Parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che si liquidano in favore dell'Erario essendo ammesso al CP_1 gratuito patrocinio come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza N. Parte_1
2514/2024 del Tribunale di Genova. Condanna alla refusione delle spese di lite del grado sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in favore dell'Erario in € 3473,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet CP_1 spese gen, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2514/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Rivara, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Chiavari, Via N. Bixio n. 13A/4, come da mandato in atti
Appellante contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Prete, ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio in Genova, Via D. Fiasella 3/9, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza: - Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa in data 30 settembre 2024 del Tribunale di Genova, Sezione III, nella causa iscritta al R.G. 3537/2022, successivamente notificata il 10 ottobre 2024; - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza ai sensi degli articoli 429 e 430 c.p.c. nonché in violazione del principio tempus regit actum;
- In via preliminare, accertare e dichiarare la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. A riguardo, nessuna pronuncia veniva effettuata dal Giudice di Prime cure in merito al punto D) e al punto E) della memoria di costituzione, ovvero circa l'insussistenza della morosità e sul credito vantato dal Signor
e sulla domanda riconvenzionale, nonché, in merito all'espressa CP_1 formulazione di domanda per condanna alle spese per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. 1 comma e/o ex art. 96 c.p.c. 3 comma;
- Nel merito. Accertare
e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di Prime cure circa l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento di un canone diverso da quello indicato nel contratto;
- Nel merito. Accertare e dichiarare l'abnormità delle spese di lite cosi come statuito dalla sentenza 22 febbraio 2018, 1127 del Consiglio di Stato. Causa esclusivamente documentale
e volta all'accertamento di un diritto dell'odierno ricorrente.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, In Via preliminare / pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza dell'appello proposto dal Sig. avverso la Sentenza N. 2514/2024 del Parte_1
30/09/2024 Tribunale di Genova, R.G. 3537/2022 Giudice Dott.ssa Ziccardi Francesca Rep.
N. 2514/2024 in quanto proposto oltre la scadenza del termine di giorni 30 dalla notificazione del provvedimento e per l'effetto dichiarare l'avvenuto passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza confermandola integralmente. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Nel merito: Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, genericità dei motivi e comunque l'infondatezza nel merito dell'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza N. 2514/2024 del 30/09/2024 Tribunale di Genova, R.G. 3537/2022 Giudice
Dott.ssa Ziccardi Francesca Rep. N. 2514/2024 e per l'effetto rigettare la spiegata impugnazione confermando integralmente la statuizione di prime cure. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre alla liquidazione di una somma ex art. 96 commi
3-4 c.p.c”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
intimava lo sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida Parte_1 ex art. 658 c.p.c. dinanzi il Tribunale di Genova, a affermando la sussistenza CP_1 tra le parti di un contratto di locazione ad uso abitativo ed il mancato pagamento dei relativi canoni.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietario dell'immobile sito in
Genova, via Gradisca n. 4/5 scala D identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio
43, mappale 91, sub. 1, CAT. A/3, R.C. 700,90; -detto immobile, in forza di contratto sottoscritto in data 03.01.1998, era concesso in locazione ad uso abitativo ai sensi della L.
392/78 del 27 luglio 1978, a con un canone annuo di Lire 2.400.000 da CP_1 corrispondersi in rate mensili anticipate di Lire 200.000; -successivamente all'entrata in vigore dell'Euro, detta somma veniva convertita in € 450,00 mensili quale importo relativo al canone ed € 50,00 mensili quale contributo spese condominiali per un totale di € 500,00 al mese;
-in forza dell'accordo sottoscritto tra le parti, il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non poteva essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, e gli oneri accessori erano interamente a carico dello stesso, oltre ai canoni, le spese relative alle riparazioni di cui all'art. 1609 c.c. e quelle relative alle parti degli impianti destinate al servizio della cosa locata;
si rendeva moroso nel Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione, nonché degli oneri accessori da quantificarsi e più precisamente per € 9.400,00 per canoni arretrati e spese condominiali;
-il proprietario inviava al conduttore moroso comunicazione di messa in mora in data 14.10.2021, rimasta tuttavia disattesa.
Si costituiva in giudizio il quale, opponendosi alla convalida dello sfratto e CP_1 all'ingiunzione di pagamento, osservava che il contratto di locazione risalente al 1992 riportava quale canone contrattualmente previsto l'importo di Lire 200.000 mensili, ed evidenziava che sin dal principio del rapporto contrattuale il locatore aveva sempre richiesto la somma di Lire 500.000 e che, a seguito dell'entrata in vigore dell'Euro, lo stesso richiedeva al conduttore la somma di € 450,00 mensili, senza che tali richieste fossero state oggetto di nuova approvazione contrattuale. Pertanto, previa dichiarazione di nullità dell'atto di intimazione per omessa indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda, e previo accertamento della mancata registrazione del contratto di locazione, domandava accertare quale importo dovuto a titolo di canone locatizio quello di Lire 200.000, come da contratto di locazione prodotto, rigettando per l'effetto la domanda di risoluzione contrattuale e di condanna al rilascio. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione in suo favore della somma di € 36.870,35, a titolo di canoni e pagamenti non dovuti avvenuti dal 2015, oltre alle ulteriori somme in eccedenza versate dal 1992 al 2014.
Successivamente, all'udienza del 08.04.2022, provvedeva al CP_1 disconoscimento della firma apposta in calce al contratto depositato dalla parte intimante, asserendo che il contratto non fosse mai stato registrato da . Parte_1
Il Tribunale, con ordinanza del 22.04.2022, rilevato il disconoscimento della sottoscrizione sul contratto oggetto di giudizio, respingeva la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio, disponendo il mutamento del rito.
Il Giudice di primo grado, ritenuto che il citato disconoscimento fosse tardivo, constatato il fallimento del tentativo di conciliazione, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- rigetta tutte le domande proposte da;
-condanna a restituire a Pt_1 Pt_1 CP_1 euro 31.176,35 a titolo di canoni pagati in eccesso, oltre interessi legali dai pagamenti al saldo;
-condanna a pagare le spese di lite in favore dello Stato, spese che liquida Pt_1 in euro 3038,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali;
-dichiara inammissibile la domanda di concernente i canoni versati dal 1992 al 2014; -respinge le restanti CP_1 domande proposte dal ex art 96 cpc” CP_1
Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso secondo il rito locatizio, Parte_1 domandando, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché previa dichiarazione di nullità della stessa, accertare e dichiarare l'errata valutazione del Giudice di prime cure circa l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento di un canone diverso da quello indicato nel contratto.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado lamentando: 1) In via preliminare. Nullità della sentenza ai sensi degli articoli 429 e 430 c.p.c. nonché violazione del Tempus regit actum;
2) Mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. In quanto era dedotta la nullità dell'avviso di intimazione anche per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 241/90 ed art. 7 L 212/2000;
3) Nel merito. Errata valutazione del Giudice di Prime cure circa l'insussistenza dell'obbligazione di pagamento di un canone diverso da quello indicato nel contratto inter partes;
4) Abnormità della liquidazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio chiedendo dichiarare l'improcedibilità, CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello avversario in quanto tardivo e, comunque, rigettare l'impugnazione confermando integralmente la statuizione di prime cure. Indi, viste le note depositate sostitutive dell'udienza del 27.05.2025, veniva fissata udienza per la discussione del ricorso in data 23.09.2025, con il termine per il deposito di memorie conclusive fino a quindici giorni prima della fissata udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è tardivo e pertanto inammissibile.
Ai sensi dell'art. 434 cpc il ricorso il appello deve essere depositato, e pertanto la causa iscritta a ruolo, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza appellata.
Orbene, è pacifico e documentale che La notifica è stata effettuata in data 10.10.2024 mentre l'iscrizione a ruolo della causa di appello risulta essere stata effettuata in data
12/11/2024, ossia 31 giorni dopo la notifica.
La tardività del proposto appello neppure è stata contestata dalla parte appellante.
La Suprema Corte si è espressa nel senso che nelle controversie soggette al rito del lavoro,
l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza previsto dell'art. 434, comma 2, cod. proc. civ., o, in caso di mancata notifica della sentenza, nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., neppure trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di convalida ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione (Cass sez lavoro n
14401/2015).
Parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che si liquidano in favore dell'Erario essendo ammesso al CP_1 gratuito patrocinio come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza N. Parte_1
2514/2024 del Tribunale di Genova. Condanna alla refusione delle spese di lite del grado sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in favore dell'Erario in € 3473,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet CP_1 spese gen, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 24.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno