Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
all'esito della udienza di discussione orale, ex artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., nel corso della quale ha riservato il deposito della sentenza in trenta giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 415 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(CF , residente in [...] C.F._1
Ristori 7, con il patrocinio dell'Avv. Roberto Congedi.
- appellante -
contro
, in persona del legale rappresentante con sede legale in CP_1 CP_2
Bologna via dell'Arcoveggio n.49/5 (CF e Partita IVA P.IVA_1
), subentrata a seguito di fusione per incorporazione a P.IVA_2 CP_3
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Ziosi.
[...]
, in persona del dott. Parte_2 CP_4
Responsabile Contenzioso Emilia Romagna, con sede legale in Roma via
[...]
Giuseppe GR 14 (CF e Partita IVA , con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_3
Controparte_5
C, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bologna via Collamarini 15
[...]
(CF ) - contumace- P.IVA_4
- appellati -
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1732/2023 del 2 maggio- 6 settembre
2023 del Tribunale di Bologna
sulle conclusioni di formulate nelle note scritte depositate il 18 marzo Parte_1
2025, di , formulate nelle note scritte depositate il 18 marzo 2025, e di CP_1
, formulate nelle note scritte depositate il 11 Controparte_6
marzo 2025.
Pt_3
1- ha convenuto in giudizio, dinanzi al Parte_2
Tribunale di Bologna, Parte_1 Controparte_5
, nonché , così incardinando il
[...] CP_1
giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione mobiliare n. 3293/2019
R.G. Esecuzioni del Tribunale di Bologna, proposta, con ricorso ex art. 619 c.p.c. dal predetto Quest'ultimo aveva sostenuto l'illegittimità e comunque Parte_1
l'inefficacia della procedura esecutiva, rivendicando il diritto di proprietà sul bene oggetto di pignoramento, vale a dire l'autoveicolo Land Rover Evoque targato
FK300CH, in quanto lo aveva regolarmente acquistato dal debitore esecutato
Parte_4
ha, in particolare, evidenziato:
[...]
pag. 2/8 -che il creditore (già ) aveva instaurato, nei confronti CP_1 CP_3
della debitrice esecutata Controparte_5
, la procedura esecutiva sopra meglio indicata, con atto di
[...]
pignoramento di autoveicolo, ex art. 521 bis c.p.c., notificato il 17.09.2019;
-che, successivamente alla esecuzione del pignoramento, era intervenuta nella procedura, in data 13.10.2020, essa attrice;
- che il Giudice dell'Esecuzione, previa sospensione inaudita altera parte del processo esecutivo, in esito ad udienza di comparizione delle parti svoltasi il 28.12.2020, aveva dichiarato, con ordinanza, la fondatezza dell'opposizione di terzo e disposto la restituzione dell'autovettura al ricorrente e la cancellazione della trascrizione del pignoramento dai pubblici registri.
Ha invocato, quindi, la revoca dell'ordinanza predetta, deducendo che “il terzo
opponente non è in possesso di un valido titolo di acquisto tempestivamente trascritto e
pertanto opponibile alla procedura, infatti la trascrizione dell'atto di vendita veniva
conclusa nel dicembre del 2020, successivamente alla trascrizione del pignoramento”.
……….l'unico documento idoneo a rendere opponibile una eventuale vendita di un
bene mobile registrato è l'estratto cronologico del PRA nel quale risultano tutte le
eventuali trascrizioni” e precisando che, nella specie, la allegata vendita del bene non era stata trascritta esclusivamente per cause imputabili all'acquirente, con la conseguenza che non poteva essere opposta all'esecuzione.
Si è costituito il terzo opponente eccependo in via preliminare l'irritualità Parte_1
e l'inammissibilità oltre che l'infondatezza nel merito della domanda formulata dall' . Parte_2
pag. 3/8 Si è costituita, altresì, , ed ha aderito alle difese svolte dalla CP_1 [...]
invocando la revisione dell'ordinanza emessa dal Giudice Parte_2
dell'esecuzione.
Non si è, invece, costituita in giudizio Controparte_5
e ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
Il Giudice di prime cure, con la sentenza in questa sede impugnata, disattesa l'eccezione preliminare di ha rigettato la domanda di revoca dell'ordinanza del Parte_1
Giudice dell'Esecuzione, formulata da , Parte_2
alla quale aveva aderito , dichiarando interamente compensate le spese di CP_1
lite.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1
statuizione di compensazione delle spese di lite.
ha chiesto che, in riforma della impugnata sentenza, Parte_1 [...]
venisse condannata al rimborso, in suo favore, delle spese Parte_2
del giudizio di primo grado, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
ha chiesto che, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna,
venissero liquidate anche le spese della fase cautelare e che tali spese fossero poste a carico di e di , con Parte_2 CP_1
distrazione in favore del procuratore costituito dell'appellante.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello. CP_1
Anche ha resistito all'impugnazione di Parte_2
depositando comparsa di costituzione. Parte_1
E' rimasta contumace anche in appello Controparte_5
pag. 4/8 Controparte_5
All'udienza del 8 aprile 2025, infine, la Corte, all'esito di discussione orale ex art. 281
sexies c. p. c., ha riservato il deposito della sentenza entro trenta giorni.
3-L'appello di fondato nei limiti che verranno di seguito enunciati. Parte_1
Non può essere, innanzitutto, accolta la richiesta di di liquidazione delle Parte_1
spese della fase cautelare del giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione dallo stesso introdotto, che il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 28 dicembre 2020, ha dichiarato integralmente compensate, non avendo l'odierno appellante, nel successivo giudizio di merito, richiesto il riesame e, quindi, la modifica, sul punto, dell'ordinanza da ultimo citata (vedi Cass. n. 22033/2011; Cass. n. 15082/2019, Cass. Civ. Sez. III 26
aprile 2022 n.12977). Trattasi, invero, di domanda proposta, per la prima volta, in sede di giudizio di impugnazione, come tale non esaminabile.
4-L'appello di è, invece, fondato con riferimento alle censure rivolte alla Parte_1
pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di merito, instaurato dalla
. Parte_2
In relazione al rapporto processuale tra l'appellante predetto e
[...]
, stante l'integrale soccombenza di quest'ultima, che ha Parte_2
visto rigettata la propria pretesa di revoca dell'ordinanza del 28 dicembre 2020, con la quale il Giudice dell'Esecuzione aveva chiuso la fase cautelare, ordinando la restituzione dell'autovettura pignorata al ricorrente, vale a dire a e la Parte_1
cancellazione della trascrizione del pignoramento dai pubblici registri, appare palesemente errata la decisione del Giudice di prime cure, posto che deve considerarsi del tutto irrilevante la circostanza che sia stata disattesa eccezione preliminare di rito pag. 5/8 formulata da essendo risultato quest'ultimo totalmente vittorioso nel Parte_1
merito.
Va, quindi, accolto l'appello di che ha censurato, con riferimento al Parte_1
giudizio di merito, esclusivamente la mancata condanna di
[...]
al rimborso, in suo favore, delle spese di lite. Parte_2
In riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 2 maggio -6 settembre 2023,
deve, pertanto, essere condannata al Parte_2
rimborso, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado, liquidate, ex DM
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (tra 1.100,01 e 5.200,00 Euro), in
2.552,00 Euro per compenso di avvocato (425,00 Euro per la fase di studio, 425,00
Euro per la fase introduttiva, 851,00 Euro per la fase di trattazione e 851,00 Euro per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
deve essere, inoltre, condannata, in Parte_2
ragione della sua soccombenza, a rimborsare a e spese del presente grado. Parte_1
Il compenso di avvocato può essere liquidato, ex DM 147/2022, nell'importo di
1.923,00 Euro (536,00 Euro per la fase di studio, 536,00 Euro per la fase introduttiva e
851,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellante spetta, ancora, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e il rimborso di spese vive per 237,00 Euro.
Può essere ordinata la distrazione delle spese di entrambi i gradi in favore del procuratore costituito di dichiaratosi antistatario. Parte_1
5-Occorre, poi, sottolineare che la sentenza rimane ferma con riferimento al regolamento delle spese relative ai rapporti processuali tra e Parte_1 CP_1
pag. 6/8 e tra e Parte_1
Controparte_5
Quanto al primo dei due rapporti processuali, vanno compensate anche le spese del presente grado, posto che l'appellante, nonostante abbia in primo grado CP_1
aderito alla domanda di , non ha chiesto Parte_2
la riforma del regolamento delle spese del giudizio di merito nei confronti dell'appellata suddetta.
Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto tra e Parte_1
, Controparte_5
stante la contumacia di quest'ultima, estranea all'oggetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – In accoglimento dell'appello di e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
1732/2023 del 2 maggio-6 settembre 2023 del Tribunale di Bologna, condanna l' a rimborsare a le spese Parte_2 Parte_1
del giudizio di primo grado, liquidate in 2.552,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge,
ordinandone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
II- Ferma nel resto l'impugnata sentenza, condanna Parte_2
a rimborsare all'appellante le spese del grado, liquidate in 237,00 Euro
[...]
per spese vive e in 1.923,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge, ordinandone la pag. 7/8 distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
dichiara compensate le spese del grado quanto al rapporto processuale tra Parte_1 CP_1
dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado, quanto al rapporto
[...]
processuale tra e Parte_1
Controparte_5
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 8
aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 8/8